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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI IO UD
COSTANZA TETI UD nel procedimento per separazione consensuale n. 12379/2025 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. Anita Baratto Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. Simona Micotti CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre in Gardone Val Trompia (BS) Via Michelangelo n.2.
- I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
1 - Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
- Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
- Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico.
3) Calendario delle visite paterne.
A) Calendario ordinario
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario bi-settimanale:
- nella prima settimana il martedì e il venerdì (il signor in particolare, andrà a prendere i figli a CP_1 scuola martedì e venerdì pomeriggio, li terrà con sé per il pernottamento e li accompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
la madre andrà, invece, a prendere i bambini a casa del padre il sabato mattina alle ore 9.30 – 10.00, (o comunque all'ora del risveglio);
- nella seconda settimana il mercoledì, il sabato e la domenica;
il signor in particolare, il CP_1 mercoledì pomeriggio andrà a prendere i figli a scuola, li terrà a dormire presso di sé e li accompagnerà
a scuola il giovedì mattina;
per il fine settimana la madre porterà i figli a casa del padre verso le ore 9.30
– 10.00, o comunque all'ora del risveglio, mentre il padre li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle ore 20.00.
B) Vacanze, ponti e festività.
- Il padre trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno, salvo diverso accordo, il giorno di Natale e il 1° dell'anno), tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); i coniugi danno atto che per l'anno 2024 i minori sono stati con il padre nelle giornate del 24.12 e 25.12, pertanto per il Natale 2025 i minori trascorreranno con la madre la settimana del Natale (24 e 25.12).
- Durante le vacanze estive la frequentazione paterna seguirà il calendario ordinario con ampiamento dell'orario infrasettimanale. Nella prima settimana il andrà a prendere i figli a casa della madre CP_1 martedì e venerdì mattina alle ore 8.00, li terrà con sé per il pernottamento e li accompagnerà a casa della madre il mercoledì mattina alle 8.00; la madre andrà, invece, a prendere i bambini a casa del padre il sabato mattina alle ore 9.30 – 10.00, (o comunque all'ora del risveglio); nella seconda settimana il signor andrà a prendere i figli a casa della madre il mercoledì mattina alle ore 8.00, li terrà a dormire CP_1 presso di sé e li accompagnerà a casa della madre il giovedì mattina alle ore 8.00; per il fine settimana la madre porterà i figli a casa del padre verso le ore 9.30 – 10.00, o comunque all'ora del risveglio, mentre il padre li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle ore 20.00.
2 I figli, inoltre, trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, secondo modalità
e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
Anche la madre avrà diritto a due settimane, anche non consecutive, di vacanze durante il periodo di vacanze estive – da metà giugno a metà settembre- secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
- Ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e
Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore seguendo il calendario ordinario e comunque mantenendo una suddivisione equa dei periodi di spettanza di ciascuno.
- Eventuali ulteriori momenti di frequentazione del padre con i figli potranno essere concordati fra le parti.
4) Contatti dei figli con i genitori e gli altri parenti.
- Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, chiamando quando lo riterrà opportuno
(escluse le ore notturne) presso l'utenza della madre;
lo stesso varrà per la madre durante i periodi di permanenza dei figli con il padre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura.
- I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
5) Mantenimento dei figli.
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il signor verserà alla moglie, a decorrere dal mese di mese di Maggio 2025 ed entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo complessivo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a quando i figli diventeranno economicamente indipendenti;
- i coniugi concordano che l'assegno unico, come da artt.2 co 2 e art.6 del decreto legislativo n. 230/2021, sarà percepito interamente dalla madre che ne curerà la richiesta e il rinnovo. Il signor i impegna CP_1
a consegnare alla signora l'eventuale documentazione necessaria per il rinnovo dell'ISEE; Pt_1
- i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie dei figli, compresa la mensa scolastica che sarà ritenuta spesa straordinaria, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, che si allega sottoscritto dalle parti.
3 - Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
6) Ulteriori condizioni:
- Nell'interesse dei minori, i genitori si impegnano altresì ad introdurre gradualmente, nella vita dei medesimi, eventuali nuovi partner, solo qualora la relazione sentimentale sia già consolidata e sempre nel rispetto dei sentimenti di ed , con buon senso e reciproco rispetto del ruolo educativo ed Per_2 Per_1 affettivo, avendo cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
- Con la previsione di quanto sopra, i coniugi confermano di aver separatamente definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale tra di loro intercorrente, dando specificatamente atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
- I coniugi esprimono sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
- I coniugi si faranno carico delle spese e del compenso professionale dei rispettivi legali ”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 06/07/2019 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Gardone Val Trompia (atto n. 5, Parte II, Serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 12/06/2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
US NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MI IO UD
COSTANZA TETI UD nel procedimento per separazione consensuale n. 12379/2025 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. Anita Baratto Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. Simona Micotti CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre.
- I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre in Gardone Val Trompia (BS) Via Michelangelo n.2.
- I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
1 - Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
- Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
- Entrambi i genitori si impegnano a collaborare e a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico.
3) Calendario delle visite paterne.
A) Calendario ordinario
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario bi-settimanale:
- nella prima settimana il martedì e il venerdì (il signor in particolare, andrà a prendere i figli a CP_1 scuola martedì e venerdì pomeriggio, li terrà con sé per il pernottamento e li accompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
la madre andrà, invece, a prendere i bambini a casa del padre il sabato mattina alle ore 9.30 – 10.00, (o comunque all'ora del risveglio);
- nella seconda settimana il mercoledì, il sabato e la domenica;
il signor in particolare, il CP_1 mercoledì pomeriggio andrà a prendere i figli a scuola, li terrà a dormire presso di sé e li accompagnerà
a scuola il giovedì mattina;
per il fine settimana la madre porterà i figli a casa del padre verso le ore 9.30
– 10.00, o comunque all'ora del risveglio, mentre il padre li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle ore 20.00.
B) Vacanze, ponti e festività.
- Il padre trascorrerà inoltre con i figli una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno, salvo diverso accordo, il giorno di Natale e il 1° dell'anno), tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); i coniugi danno atto che per l'anno 2024 i minori sono stati con il padre nelle giornate del 24.12 e 25.12, pertanto per il Natale 2025 i minori trascorreranno con la madre la settimana del Natale (24 e 25.12).
- Durante le vacanze estive la frequentazione paterna seguirà il calendario ordinario con ampiamento dell'orario infrasettimanale. Nella prima settimana il andrà a prendere i figli a casa della madre CP_1 martedì e venerdì mattina alle ore 8.00, li terrà con sé per il pernottamento e li accompagnerà a casa della madre il mercoledì mattina alle 8.00; la madre andrà, invece, a prendere i bambini a casa del padre il sabato mattina alle ore 9.30 – 10.00, (o comunque all'ora del risveglio); nella seconda settimana il signor andrà a prendere i figli a casa della madre il mercoledì mattina alle ore 8.00, li terrà a dormire CP_1 presso di sé e li accompagnerà a casa della madre il giovedì mattina alle ore 8.00; per il fine settimana la madre porterà i figli a casa del padre verso le ore 9.30 – 10.00, o comunque all'ora del risveglio, mentre il padre li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle ore 20.00.
2 I figli, inoltre, trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, secondo modalità
e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
Anche la madre avrà diritto a due settimane, anche non consecutive, di vacanze durante il periodo di vacanze estive – da metà giugno a metà settembre- secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 15 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
- Ogni altra principale festività dell'anno (1° Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e
Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore seguendo il calendario ordinario e comunque mantenendo una suddivisione equa dei periodi di spettanza di ciascuno.
- Eventuali ulteriori momenti di frequentazione del padre con i figli potranno essere concordati fra le parti.
4) Contatti dei figli con i genitori e gli altri parenti.
- Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, chiamando quando lo riterrà opportuno
(escluse le ore notturne) presso l'utenza della madre;
lo stesso varrà per la madre durante i periodi di permanenza dei figli con il padre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura.
- I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
5) Mantenimento dei figli.
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione di ciascun genitore, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il signor verserà alla moglie, a decorrere dal mese di mese di Maggio 2025 ed entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un importo complessivo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a quando i figli diventeranno economicamente indipendenti;
- i coniugi concordano che l'assegno unico, come da artt.2 co 2 e art.6 del decreto legislativo n. 230/2021, sarà percepito interamente dalla madre che ne curerà la richiesta e il rinnovo. Il signor i impegna CP_1
a consegnare alla signora l'eventuale documentazione necessaria per il rinnovo dell'ISEE; Pt_1
- i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie dei figli, compresa la mensa scolastica che sarà ritenuta spesa straordinaria, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, che si allega sottoscritto dalle parti.
3 - Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
6) Ulteriori condizioni:
- Nell'interesse dei minori, i genitori si impegnano altresì ad introdurre gradualmente, nella vita dei medesimi, eventuali nuovi partner, solo qualora la relazione sentimentale sia già consolidata e sempre nel rispetto dei sentimenti di ed , con buon senso e reciproco rispetto del ruolo educativo ed Per_2 Per_1 affettivo, avendo cura e premura di far comprendere ai minori che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
- Con la previsione di quanto sopra, i coniugi confermano di aver separatamente definito ogni altra pendenza economica e patrimoniale tra di loro intercorrente, dando specificatamente atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
- I coniugi esprimono sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
- I coniugi si faranno carico delle spese e del compenso professionale dei rispettivi legali ”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 06/07/2019 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Gardone Val Trompia (atto n. 5, Parte II, Serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 12/06/2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
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