Art. 2. (Inizio dei corsi di laurea)
La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facolta' o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facolta' di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.
La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facolta' o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facolta' di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.