Articolo 2 della Legge 3 aprile 1979, n. 122
Articolo 1Articolo 3
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3 maggio 1979
Art. 2. (Inizio dei corsi di laurea)

La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facolta' o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facolta' di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.
Entrata in vigore il 3 maggio 1979