Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23485 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13057 del 2024, proposto da Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Rione Sirignano, 6;
contro
Cassa Servizi Energetici e Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) dell’intimazione di pagamento emessa da CSEA – Area Amministrazione, Bilancio, Finanza e Controllo prot. n. 113733 del 09.09.2024 di provvedere al pagamento della somma di € 1.956.212,47 così determinato alla data del 30/08/2024;
2) di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali all’atto sopra indicato e, in particolare, gli atti e provvedimenti precisamente indicati nelle premesse dell’atto impugnato in via principale;
nonché per l’accertamento dell’inesistenza del credito nella misura intimata, ma in misura pari e corrispondente a quanto, effettivamente, incassato dall’Ente allo stato ed in seguito per le relative annualità ed i diversi titoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cassa Servizi Energetici e Ambientali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Giugliano in Campania, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato l’intimazione prot. n. 113733 del 9 settembre 2024, con la quale la Cassa Servizi Energetici e Ambientali (“ CSEA ”) ha richiesto il pagamento della somma di euro 1.956.212,47, relativa a talune componenti tariffarie dei canoni idrici pagati dall’utenza finale che il Comune ricorrente riscuote, in qualità di mandatario, per conto della medesima CSEA che, a sua volta, agisce per conto dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (“ Arera ”).
2. Il Comune ricorrente, con l’unico motivo di ricorso articolato, ha contestato la legittimità della suddetta intimazione di pagamento prospettando, da un lato, l’insussistenza di alcuni crediti (vale a dire, quelli relativi all’anno 2020 e, in parte, all’anno 2021) per avvenuto pagamento e, dall’altro, asserendo che la CSEA non avrebbe ancora titolo per richiedere il pagamento dei crediti relativi alle restanti annualità oggetto della gravata intimazione, in quanto ancora non riscossi dall’utenza del servizio idrico.
2.1. La Cassa Servizi Energetici e Ambientali si è costituita solo formalmente nel presente giudizio.
2.2. Il Comune di Giugliano in Campania, con memoria depositata in data 16 ottobre 2025, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l’accoglimento del ricorso.
2.3. Il Comune ricorrente, con atto depositato in data 17 novembre 2025, ha chiesto che il passaggio in decisione della presente controversia sulla base degli atti e scritti depositati.
2.4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio, nel corso della discussione ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene di confermare il rilievo officioso sollevato, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., nel corso dell’udienza pubblica del 19 novembre 2025, con la conseguenza che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la controversia in esame rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
4. Il Collegio, in via preliminare, al fine di evidenziare come il suddetto rilievo officioso sia stato legittimamente reso, nonostante la mancata presenza del patrono di parte ricorrente all’udienza pubblica del 19 novembre 2025, rileva come la giurisprudenza amministrativa abbia già avuto modo di chiarire che un siffatto avviso neppure sarebbe necessario in casi simili a quello di cui si tratta, in quanto la ratio dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. “ è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3447 del 4 aprile 2023).
5. Per ciò che concerne la sussistenza del ravvisato profilo di inammissibilità del gravame, occorre invece evidenziare che l’impugnata intimazione di pagamento non risulta essere frutto dell’esercizio di poteri valutativi o discrezionali della CSEA, trattandosi di un atto che reca esclusivamente una intimazione di pagamento in relazione a somme individuate nel prospetto riepilogativo ad essa allegato.
Peraltro, come evidenziato dallo stesso Comune di Giugliano in Campania con il ricorso in esame, i crediti considerati nell’atto gravato sono relativi ad alcune componenti tariffarie istituite dall’Arera in relazione ai canoni del servizio idrico imposti sugli utenti finali, che la CSEA riscuote per conto dell’Arera e rispetto ai quali tale Comune opera come mero mandatario per la riscossione.
5.1. Vale, poi, porre in rilievo come il Comune ricorrente non abbia articolato alcuna specifica censura avverso atti di regolazione del servizio idrico adottati dall’Arera, ovvero avverso atti generali o provvedimentali della CSEA, limitandosi a contestare la fondatezza della pretesa creditoria della Cassa resistente e, al contempo, esperendo un’azione di accertamento negativo dei crediti non ancora venuti ad esistenza, a causa del prospettato mancato pagamento da parte degli utenti finali del servizio idrico.
5.2. La presente controversia, pertanto, riguardando unicamente la debenza del credito oggetto dell’atto di intimazione di pagamento adottato da CSEA nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base a quanto previsto dall’articolo 133, comma 1, lett. l) , c.p.a., che non annovera la Cassa ricorrente tra le Autorità amministrative indipendenti i cui atti sono devoluti alla cognizione del giudice amministrativo e che, in ragione del suo carattere speciale, non risulta suscettibile di essere interpretata in maniera estensiva.
Vale, poi, segnalare che questo Tribunale in passato si è già pronunciato in tal senso in relazione a contenziosi di contenuto analogo a quello oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-ter, sent. nn. 6077 del 25 marzo 2025 e 4016 del 6 aprile 2022).
5.3. Nessuna rilevanza può, inoltre, essere attribuita alla indicazione, contenuta nell’atto gravato, del Tribunale Amministrativo Regionale quale Autorità giudiziaria dinanzi alla quale risulta possibile proporre una domanda giudiziale di tutela.
Infatti, in presenza di una indicazione erronea come quella innanzi riportata, l’unico rimedio che l’ordinamento appresta in favore dei soggetti che si assumono lesi dagli atti che la contengono consiste nella possibilità di chiedere la rimessione in termini ove sia inutilmente decorso il termine decadenziale di impugnazione, sussistendo i presupposti dell’errore scusabile.
Una tale evenienza, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, stante la tempestività con la quale è stata proposto il ricorso in esame.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in esame nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il ricorrente Comune di Giugliano in Campania potrà provvedere alla riassunzione del giudizio con le modalità e i termini previsti dall’articolo 11 c.p.a.
7. Le spese di lite sino ad ora maturate devono essere compensate, avuto riguardo alla natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
UC FF, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FF | EN ST |
IL SEGRETARIO