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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13139 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 26.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28493 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. TAVERNESE MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
Convenuto
OGGETTO: Lavoro RA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il ricorrente, premesso di essere stato detenuto dal febbraio 1999 al giugno 2018 presso gli Istituti di pena dettagliatamente indicati, e di aver prestato continuativamente a decorrere dal marzo 1999 attività lavorativa inframuraria, dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni ed agli orari di lavoro osservati, ha dedotto di aver percepito, sino al settembre 2017, la mercede in misura pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza tuttavia alcun
1 adeguamento dei rispettivi importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi.
Ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 4.662,93, oltre accessori, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso, “con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito, fra CP_1
l'altro, la prescrizione quinquennale del credito azionato e nel merito, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito l' che ha eccepito il difetto di competenza territoriale del CP_2 giudice adito, nonché la prescrizione dei contributi relativi al periodo dedotto in giudizio.
1.L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito non è fondata.
Come infatti statuito da Cass. 12205/2019: “nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. Ne consegue che, intercorrendo detto rapporto con il
, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, comma 2, c.p.c., costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del
Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati,
a scelta della parte attrice”.
2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
2 La S.C. ha infatti recentemente evidenziato (Cass. 11730/24) come ancor prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore vanta un diritto (autonomo rispetto a quello dell'ente previdenziale) all'accertamento dell'integrità della propria posizione assicurativa, e tale domanda va indirizzata nei confronti del solo datore di lavoro.
Nel caso di specie, visto il tenore del capo d) delle conclusioni del ricorso, ritiene il giudicante che la domanda di regolarizzazione contributiva, possa adeguatamente interpretarsi, in assenza di deduzioni attoree sul momento di raggiungimento dell'età pensionabile, in una domanda di mero accertamento, ammissibile in quanto tale, nei confronti del solo . CP_1
3. L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Il ricorrente rivendica le differenze retributive in relazione all'attività lavorativa intramuraria svolta per 4 mesi nell'anno 1999, da giugno 2008 a luglio 2009, da febbraio a novembre 2011, due mesi dell'anno 2012 e da febbraio ad agosto 2017.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha prestato attività lavorativa intramuraria nei periodi sino indicati ed a tutto il mese di aprile 2018 (non risultano infatti buste paga in relazione a periodi successivi) e che egli, quanto meno sino al novembre 2024 era ancora in stato detentivo presso il carcere di Bollate.
Come recentemente chiarito da Cass. 17484/2024, “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Evidenzia in particolare la S.C. come “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata”.
3 Precisa inoltre al punto 15. che “in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
Ancora più recentemente Cass. 13578/2025, nel ribadire tale orientamento, ha vieppiù precisato che anche il trasferimento ad altro istituto di pena determina la cessazione del rapporto (statuendo il diritto del detenuto alla in tale evenienza). CP_3
Ebbene, dalle stesse allegazioni di parte ricorrente emerge che egli è stato ripetutamente trasferito da un istituto di pena ad un altro.
Deduce in particolare il ricorrente, di essere stato detenuto: “dal mese di febbraio
1999 sino al mese di gennaio 2000 presso l'Istituto Casa Circondariale di Ascoli Piceno;
successivamente, dal mese di aprile 2008 sino al mese di agosto 2009 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Napoli-Secondigliano; dal mese di settembre 2009 sino al mese di dicembre 2016 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto;
dal mese di gennaio 2016 sino al mese di giugno 2018 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Sulmona.
Tali allegazioni trovano conforto nello stato matricolare depositato dal CP_1
convenuto con le note del 13.2.2025 su ordine dell'ufficio, ex art. 421 c.p.c..
Deve dunque ritenersi che l'asserito unico rapporto di lavoro abbia invece subito svariate interruzioni, coincidenti appunto con i trasferimenti presso altri istituti penitenziario.
In tale contesto, in assenza di validi atti interruttivi anteriori alla costituzione in mora del 10.4.2019, devono ritenersi prescritte le pretese del ricorrente relative all'anno 1999, tenuto conto che il rapporto instaurato con l'Amministrazione, presso l'Istituto di Ascoli
Piceno è cessato al momento del trasferimento presso altro istituto, avvenuto, per stessa ammissione del ricorrente, a gennaio 2000.
Del pari deve ritenersi prescritta la pretesa relativa al rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, dal giugno
2008 al luglio 2009, stante il trasferimento del ricorrente presso la Casa di Reclusione di
Spoleto a decorrere da novembre 2009.
4 Infine, risultano prescritte le pretese del ricorrente relative al lavoro svolto presso il carcere di Spoleto da febbraio a novembre 2011, nonché a febbraio e giugno 2012, considerato che, dallo stato matricolare del ricorrente – depositato dall'amministrazione con le note del 13.2.2025 su ordine del giudicante ex art. 421 c.p.c. -, emerge che a decorrere dal
1.8.2012, il ricorrente è stato via via trasferito in altri Istituti di pena, senza mai più rientrare nell'Istituto di Spoleto, sino al 4.6.2014, in cui è ha fatto ingresso nel carcere di Sulmona.
Non risultano invece prescritte le pretese retributive relative al lavoro svolto da febbraio ad agosto 2017 presso il suddetto carcere di Sulmona, tenuto che dalle buste paga depositate in atti è emerso che tale rapporto di lavoro è perdurato quanto meno sino a tutto il mese di aprile 2018 e che il sin dal 10.4.2019 ha ripetutamente costituito in mora Pt_1
l'amministrazione, chiedendo il pagamento delle spettanze, seppure non quantificate, dovute a titolo di adeguamento della mercede.
4. Nel merito: è incontestato ed emerge dalle buste paga depositate in atti che il ricorrente ha svolto lavoro carcerario nel periodo rivendicato non prescritto.
Le attività di volta in volta svolte dal ricorrente, le ore di lavoro mensilmente prestate, e la retribuzione percepita risultano dai cedolini paga suddetti.
Ciò posto, premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L 354/75), si osserva che ai sensi dell'art. 22 L. 354/75 (come modificata dall'art. 7 L. 663/86) “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per Controparte_4 ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”
5 La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal
1.4.1976, individuando per ciascuna “attività” intramuraria sia il contratto collettivo di riferimento che l'inquadramento, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato ed ha stabilito, così, che la mercede spettante è pari a 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento in relazione agli inquadramenti ritenuti applicabili per ciascuna attività intramuraria.
E' pacifico fra le parti che le tabelle determinate dalla Commissione nel 1994 sono state aggiornate solo a decorrere da ottobre 2017.
Di qui la domanda attorea avente appunto ad oggetto l'adeguamento della retribuzione corrisposta nei periodi sopra indicati, nei limiti dell'intervenuta prescrizione, da computarsi nella misura di 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto.
Va dunque affermato il diritto del ricorrente all'adeguamento del valore della retribuzione, da computarsi in misura pari ai 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL via via susseguitisi nel periodo per cui è causa non prescritto e dunque in relazione al lavoro prestato nei mesi di febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio ed agosto 2017.
5. Circa le modalità di determinazione del quantum, dai documenti depositati da parte ricorrente emerge che la Commissione nominata ai sensi dell'art. 22 L. 354/1975, al fine di determinare il quantum delle mercedi spettanti a ciascun detenuto:
(a) ha dapprima definito le aree professionali presenti all'interno delle strutture carcerarie
(“addetto ai servizi vari di istituto”, “metalmeccanico”, “falegname”, “calzolaio”, “edile”,
“grafico”, “agricolo”, etc…..);
(b) ha poi individuato i contratti collettivi di lavoro corrispondenti alle suddette aree professionali (CCNL “Alberghi e mense”, “Metalmeccanici”, etc….)
(c) ed ha, infine, commisurato per ciascuna area professionale presente all'interno della struttura carceraria (e per ciascun livello di inquadramento A, B, C e D) la retribuzione spettante, pari ai 2/3 di quanto previsto dai corrispondenti contratti collettivi.
6 In particolare, la mansione di “porta vitto” (svolta dal ricorrente nel suddetto periodo) rientra nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, livello C;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel
7° livello del CCNL “Alberghi e Mense”.
Ebbene, rilevato che dalle buste paga depositate in atti emergono le mansioni svolte dal ricorrente e le ore di lavoro prestate per ciascun mese, si osserva che il ricorrente ha correttamente computato la retribuzione spettante sulla scorta delle tabelle di corrispondenza redatte dalla stessa Commissione nel 1993 (ed allegate al ricorso).
Quanto alla 13^ ed al TFR si osserva che i relativi ratei sono stati mensilmente erogati con la mercede e conglobati in essa;
tale circostanza trova conferma nella circolare n.2294/4748 del 9/3/1976 e dalle tabelle mercede in vigore prodotte in giudizio, dalle quali risulta che la sopra indicata Commissione aveva stabilito che la mercede per la giornata lavorativa è formata dalle quote di paga base, nonché dai ratei di indennità di contingenza, dalla 13^ mensilità e dall'indennità di anzianità.
Tuttavia detto conglobamento non esclude che anche la quota spettante a titolo di 13^ mensilità e TFR dovesse essere determinata sulla base della retribuzione aggiornata nei termini sopra indicati.
5. Il ricorrente rivendica altresì la retribuzione a titolo di: 14^ e ROL, nonché di adeguamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e maggiorazione del lavoro festivo.
L'amministrazione contesta invece la spettanza di tali istituti sulla scorta di specifiche deduzioni difensive.
La contestazione è parzialmente fondata.
La 14^ e le ROL al pari della rivendicata maggiorazione del 30% per il lavoro festivo, sono istituti di origine contrattuale e pertanto non si ritengono dovuti, non essendo direttamente applicabile il CCNL indicato esclusivamente quale parametro di riferimento per la determinazione della mercede, ai sensi della L. 22 L. 354/75 ratione temporis applicabile (cioè prima della novella dell'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n.
124) e delle determine della Commissione ivi contemplata.
Solo con la novella del 2018, infatti, il legislatore ha previsto che “la retribuzione del lavoro carcerario è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, mentre nel testo
7 previgente, la mercede “era equitativamente stabilita in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali” dalla commissione suddetta e nella determinazione di essa, la commissione non aveva incluso la 14^, le ROL, nè maggiorazioni di sorta per il lavoro festivo. Tanto è vero che solo a decorrere dal periodo successivo l'Amministrazione ha corrisposto mensilmente anche la 14^.
Quanto invece all'indennità sostitutiva delle ferie, si osserva che dalle buste paga depositate in atti emerge che l'Amministrazione ha puntualmente corrisposto la retribuzione per le ferie residue maturate mensilmente. La domanda attorea, dunque, è volta all'adeguamento della mercede corrisposta a tale titolo;
sicchè in tali limitati termini la domanda è fondata per le medesime ragioni sopra esposte con riferimento al TFR ed alla
13^.
6. Accertato, dunque il diritto della ricorrente a percepire, a titolo di adeguamento della mercede, le somme rivendicate, ad eccezione degli istituti della 14^, ROL e maggiorazione per il lavoro festivo, ritenuta la correttezza dei conteggi depositati in data
16.10.2025, espunto il quantum rivendicato per gli anni 2011 e 2012, deve quantificarsi il credito del ricorrente nell'importo di € 391,96, oltre il quantum dovuto a titolo di adeguamento del TFR maturato nell'anno 2017; tale somma andrà maggiorata dei soli interessi (Cass. 17869/2014).
7. Su tali somme il ricorrente chiede sia operata la regolarizzazione contributiva.
La domanda tuttavia non può essere accolta per intervenuta prescrizione del credito, istituto che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell' CP_2
creditore. Ed infatti, ex art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto operarsi il pagamento. Ebbene, deve rilevarsi come il quinquennio nella fattispecie sia abbondantemente decorso avendo parte ricorrente agito da ultimo in riferimento a retribuzioni del mese di agosto 2017.
8 8. Le spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda e della sopravvenienza nel corso del giudizio della chiarificatrice pronuncia della S.C. 11730/24, e, con riferimento alla legittimazione passiva dell' Cass. n. 11730/24, si compensano CP_2
integralmente fra tutte le parti.
P.Q.M.
Condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di € 391,96, oltre il quantum dovuto a titolo di adeguamento del TFR maturato nell'anno 2017, oltre interessi;
dichiara prescritta la relativa contribuzione;
compensa fra tutte le parti le spese di lite
Si comunichi alle parti
Roma 18.12.2025
La Giudice F. R. Pucci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 26.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28493 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. TAVERNESE MARCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
Convenuto
OGGETTO: Lavoro RA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, il ricorrente, premesso di essere stato detenuto dal febbraio 1999 al giugno 2018 presso gli Istituti di pena dettagliatamente indicati, e di aver prestato continuativamente a decorrere dal marzo 1999 attività lavorativa inframuraria, dettagliatamente descritta con riferimento alle mansioni ed agli orari di lavoro osservati, ha dedotto di aver percepito, sino al settembre 2017, la mercede in misura pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel lontano 1993, senza tuttavia alcun
1 adeguamento dei rispettivi importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi.
Ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 4.662,93, oltre accessori, giusti conteggi notificati unitamente al ricorso, “con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”
Tempestivamente costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito, fra CP_1
l'altro, la prescrizione quinquennale del credito azionato e nel merito, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito l' che ha eccepito il difetto di competenza territoriale del CP_2 giudice adito, nonché la prescrizione dei contributi relativi al periodo dedotto in giudizio.
1.L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito non è fondata.
Come infatti statuito da Cass. 12205/2019: “nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato. Ne consegue che, intercorrendo detto rapporto con il
, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, comma 2, c.p.c., costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del
Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati,
a scelta della parte attrice”.
2. Sempre in via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
2 La S.C. ha infatti recentemente evidenziato (Cass. 11730/24) come ancor prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore vanta un diritto (autonomo rispetto a quello dell'ente previdenziale) all'accertamento dell'integrità della propria posizione assicurativa, e tale domanda va indirizzata nei confronti del solo datore di lavoro.
Nel caso di specie, visto il tenore del capo d) delle conclusioni del ricorso, ritiene il giudicante che la domanda di regolarizzazione contributiva, possa adeguatamente interpretarsi, in assenza di deduzioni attoree sul momento di raggiungimento dell'età pensionabile, in una domanda di mero accertamento, ammissibile in quanto tale, nei confronti del solo . CP_1
3. L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Il ricorrente rivendica le differenze retributive in relazione all'attività lavorativa intramuraria svolta per 4 mesi nell'anno 1999, da giugno 2008 a luglio 2009, da febbraio a novembre 2011, due mesi dell'anno 2012 e da febbraio ad agosto 2017.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha prestato attività lavorativa intramuraria nei periodi sino indicati ed a tutto il mese di aprile 2018 (non risultano infatti buste paga in relazione a periodi successivi) e che egli, quanto meno sino al novembre 2024 era ancora in stato detentivo presso il carcere di Bollate.
Come recentemente chiarito da Cass. 17484/2024, “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Evidenzia in particolare la S.C. come “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata”.
3 Precisa inoltre al punto 15. che “in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
Ancora più recentemente Cass. 13578/2025, nel ribadire tale orientamento, ha vieppiù precisato che anche il trasferimento ad altro istituto di pena determina la cessazione del rapporto (statuendo il diritto del detenuto alla in tale evenienza). CP_3
Ebbene, dalle stesse allegazioni di parte ricorrente emerge che egli è stato ripetutamente trasferito da un istituto di pena ad un altro.
Deduce in particolare il ricorrente, di essere stato detenuto: “dal mese di febbraio
1999 sino al mese di gennaio 2000 presso l'Istituto Casa Circondariale di Ascoli Piceno;
successivamente, dal mese di aprile 2008 sino al mese di agosto 2009 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Napoli-Secondigliano; dal mese di settembre 2009 sino al mese di dicembre 2016 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto;
dal mese di gennaio 2016 sino al mese di giugno 2018 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Sulmona.
Tali allegazioni trovano conforto nello stato matricolare depositato dal CP_1
convenuto con le note del 13.2.2025 su ordine dell'ufficio, ex art. 421 c.p.c..
Deve dunque ritenersi che l'asserito unico rapporto di lavoro abbia invece subito svariate interruzioni, coincidenti appunto con i trasferimenti presso altri istituti penitenziario.
In tale contesto, in assenza di validi atti interruttivi anteriori alla costituzione in mora del 10.4.2019, devono ritenersi prescritte le pretese del ricorrente relative all'anno 1999, tenuto conto che il rapporto instaurato con l'Amministrazione, presso l'Istituto di Ascoli
Piceno è cessato al momento del trasferimento presso altro istituto, avvenuto, per stessa ammissione del ricorrente, a gennaio 2000.
Del pari deve ritenersi prescritta la pretesa relativa al rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, dal giugno
2008 al luglio 2009, stante il trasferimento del ricorrente presso la Casa di Reclusione di
Spoleto a decorrere da novembre 2009.
4 Infine, risultano prescritte le pretese del ricorrente relative al lavoro svolto presso il carcere di Spoleto da febbraio a novembre 2011, nonché a febbraio e giugno 2012, considerato che, dallo stato matricolare del ricorrente – depositato dall'amministrazione con le note del 13.2.2025 su ordine del giudicante ex art. 421 c.p.c. -, emerge che a decorrere dal
1.8.2012, il ricorrente è stato via via trasferito in altri Istituti di pena, senza mai più rientrare nell'Istituto di Spoleto, sino al 4.6.2014, in cui è ha fatto ingresso nel carcere di Sulmona.
Non risultano invece prescritte le pretese retributive relative al lavoro svolto da febbraio ad agosto 2017 presso il suddetto carcere di Sulmona, tenuto che dalle buste paga depositate in atti è emerso che tale rapporto di lavoro è perdurato quanto meno sino a tutto il mese di aprile 2018 e che il sin dal 10.4.2019 ha ripetutamente costituito in mora Pt_1
l'amministrazione, chiedendo il pagamento delle spettanze, seppure non quantificate, dovute a titolo di adeguamento della mercede.
4. Nel merito: è incontestato ed emerge dalle buste paga depositate in atti che il ricorrente ha svolto lavoro carcerario nel periodo rivendicato non prescritto.
Le attività di volta in volta svolte dal ricorrente, le ore di lavoro mensilmente prestate, e la retribuzione percepita risultano dai cedolini paga suddetti.
Ciò posto, premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L 354/75), si osserva che ai sensi dell'art. 22 L. 354/75 (come modificata dall'art. 7 L. 663/86) “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per Controparte_4 ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”
5 La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal
1.4.1976, individuando per ciascuna “attività” intramuraria sia il contratto collettivo di riferimento che l'inquadramento, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato ed ha stabilito, così, che la mercede spettante è pari a 2/3 della retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento in relazione agli inquadramenti ritenuti applicabili per ciascuna attività intramuraria.
E' pacifico fra le parti che le tabelle determinate dalla Commissione nel 1994 sono state aggiornate solo a decorrere da ottobre 2017.
Di qui la domanda attorea avente appunto ad oggetto l'adeguamento della retribuzione corrisposta nei periodi sopra indicati, nei limiti dell'intervenuta prescrizione, da computarsi nella misura di 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto.
Va dunque affermato il diritto del ricorrente all'adeguamento del valore della retribuzione, da computarsi in misura pari ai 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL via via susseguitisi nel periodo per cui è causa non prescritto e dunque in relazione al lavoro prestato nei mesi di febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio ed agosto 2017.
5. Circa le modalità di determinazione del quantum, dai documenti depositati da parte ricorrente emerge che la Commissione nominata ai sensi dell'art. 22 L. 354/1975, al fine di determinare il quantum delle mercedi spettanti a ciascun detenuto:
(a) ha dapprima definito le aree professionali presenti all'interno delle strutture carcerarie
(“addetto ai servizi vari di istituto”, “metalmeccanico”, “falegname”, “calzolaio”, “edile”,
“grafico”, “agricolo”, etc…..);
(b) ha poi individuato i contratti collettivi di lavoro corrispondenti alle suddette aree professionali (CCNL “Alberghi e mense”, “Metalmeccanici”, etc….)
(c) ed ha, infine, commisurato per ciascuna area professionale presente all'interno della struttura carceraria (e per ciascun livello di inquadramento A, B, C e D) la retribuzione spettante, pari ai 2/3 di quanto previsto dai corrispondenti contratti collettivi.
6 In particolare, la mansione di “porta vitto” (svolta dal ricorrente nel suddetto periodo) rientra nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari di istituto”, livello C;
per la determinazione della base di calcolo deve, dunque farsi riferimento all'inquadramento nel
7° livello del CCNL “Alberghi e Mense”.
Ebbene, rilevato che dalle buste paga depositate in atti emergono le mansioni svolte dal ricorrente e le ore di lavoro prestate per ciascun mese, si osserva che il ricorrente ha correttamente computato la retribuzione spettante sulla scorta delle tabelle di corrispondenza redatte dalla stessa Commissione nel 1993 (ed allegate al ricorso).
Quanto alla 13^ ed al TFR si osserva che i relativi ratei sono stati mensilmente erogati con la mercede e conglobati in essa;
tale circostanza trova conferma nella circolare n.2294/4748 del 9/3/1976 e dalle tabelle mercede in vigore prodotte in giudizio, dalle quali risulta che la sopra indicata Commissione aveva stabilito che la mercede per la giornata lavorativa è formata dalle quote di paga base, nonché dai ratei di indennità di contingenza, dalla 13^ mensilità e dall'indennità di anzianità.
Tuttavia detto conglobamento non esclude che anche la quota spettante a titolo di 13^ mensilità e TFR dovesse essere determinata sulla base della retribuzione aggiornata nei termini sopra indicati.
5. Il ricorrente rivendica altresì la retribuzione a titolo di: 14^ e ROL, nonché di adeguamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e maggiorazione del lavoro festivo.
L'amministrazione contesta invece la spettanza di tali istituti sulla scorta di specifiche deduzioni difensive.
La contestazione è parzialmente fondata.
La 14^ e le ROL al pari della rivendicata maggiorazione del 30% per il lavoro festivo, sono istituti di origine contrattuale e pertanto non si ritengono dovuti, non essendo direttamente applicabile il CCNL indicato esclusivamente quale parametro di riferimento per la determinazione della mercede, ai sensi della L. 22 L. 354/75 ratione temporis applicabile (cioè prima della novella dell'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n.
124) e delle determine della Commissione ivi contemplata.
Solo con la novella del 2018, infatti, il legislatore ha previsto che “la retribuzione del lavoro carcerario è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, mentre nel testo
7 previgente, la mercede “era equitativamente stabilita in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali” dalla commissione suddetta e nella determinazione di essa, la commissione non aveva incluso la 14^, le ROL, nè maggiorazioni di sorta per il lavoro festivo. Tanto è vero che solo a decorrere dal periodo successivo l'Amministrazione ha corrisposto mensilmente anche la 14^.
Quanto invece all'indennità sostitutiva delle ferie, si osserva che dalle buste paga depositate in atti emerge che l'Amministrazione ha puntualmente corrisposto la retribuzione per le ferie residue maturate mensilmente. La domanda attorea, dunque, è volta all'adeguamento della mercede corrisposta a tale titolo;
sicchè in tali limitati termini la domanda è fondata per le medesime ragioni sopra esposte con riferimento al TFR ed alla
13^.
6. Accertato, dunque il diritto della ricorrente a percepire, a titolo di adeguamento della mercede, le somme rivendicate, ad eccezione degli istituti della 14^, ROL e maggiorazione per il lavoro festivo, ritenuta la correttezza dei conteggi depositati in data
16.10.2025, espunto il quantum rivendicato per gli anni 2011 e 2012, deve quantificarsi il credito del ricorrente nell'importo di € 391,96, oltre il quantum dovuto a titolo di adeguamento del TFR maturato nell'anno 2017; tale somma andrà maggiorata dei soli interessi (Cass. 17869/2014).
7. Su tali somme il ricorrente chiede sia operata la regolarizzazione contributiva.
La domanda tuttavia non può essere accolta per intervenuta prescrizione del credito, istituto che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell' CP_2
creditore. Ed infatti, ex art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto operarsi il pagamento. Ebbene, deve rilevarsi come il quinquennio nella fattispecie sia abbondantemente decorso avendo parte ricorrente agito da ultimo in riferimento a retribuzioni del mese di agosto 2017.
8 8. Le spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda e della sopravvenienza nel corso del giudizio della chiarificatrice pronuncia della S.C. 11730/24, e, con riferimento alla legittimazione passiva dell' Cass. n. 11730/24, si compensano CP_2
integralmente fra tutte le parti.
P.Q.M.
Condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di € 391,96, oltre il quantum dovuto a titolo di adeguamento del TFR maturato nell'anno 2017, oltre interessi;
dichiara prescritta la relativa contribuzione;
compensa fra tutte le parti le spese di lite
Si comunichi alle parti
Roma 18.12.2025
La Giudice F. R. Pucci
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