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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte d'Appello riunita nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Marianna GALIOTO - Presidente dott.ssa Alessandra ARCERI - Consigliere rel. dott. Lorenzo ORSENIGO - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2928/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERRARI FABIO e dell'avv. DI LIELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
FABIO MASSIMO 33 00192 ROMA presso il difensore avv. FERRARI FABIO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FERRETTI ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_2
MANTEGAZZA ROBERTO, CONSO ANDREA ed elettivamente domiciliata
( ) PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE 1 20123 MILANO presso il loro C.F._1
studio
APPELLATA
In punto a: appello vs. sentenza del Tribunale di Milano in data 16 marzo 2023, n. 2422, pubblicata in data 22 marzo 2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per parte appellante:
Piaccia alla C.A., in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei motivi esposti nell'appello, condannare la Banca appellata al pagamento in favore dell'appellante di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi come quantificati al motivo n. 4 (sul quantum debeatur) dell'atto introduttivo di questo giudizio di secondo grado e, per l'effetto, accogliere le conclusioni articolare nell'atto di citazione di primo grado di seguito trascritte: “Piaccia al Giudice condannare la banca convenuta al risarcimento/rimborso in favore della società attrice della somma di €. 16.000 per tutti i danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'accertato illecito ovvero per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
in ogni caso ... interessi come per legge.
Piaccia alla C.A. condannare l'appellata alle spese di lite del doppio grado”.
2. A tal riguardo, si chiede che la C.A. nell'accogliere la prima ragione d'appello, censuri la sentenza nella parte lì impugnata affermando che il recesso dell'appellata è inesistente, invalido o, altrimenti, illegittimo perché mai comunicato alla correntista, dichiarando irrilevante il motivo per il quale ciò è avvenuto non essendo oggetto di discussione nel processo, condannando, per l'effetto, al risarcimento dei danni come documentato ed esposto negli atti.
Al contempo, piaccia alla C.A., in relazione al secondo motivo di appello, riformulare la sentenza nella parte lì censurata affermando l'illegittimità del recesso della Banca, nel merito, essendo rimasto giudizialmente indimostrato l'addebito mosso alla correntista.
In relazione al terzo motivo di appello, riformulare la sentenza della parte lì censurata, affermando
l'illecito dell'appellata di non aver restituito immediatamente i denari all'appellante e, quindi, di essersi indebitamente trattenuta le somme giacenti sul conto dopo averlo, altrettanto scorrettamente, chiuso unilateralmente.
Per l'effetto, piaccia al Giudice collegiale condannare la al risarcimento anche del danno CP_1
morale conseguente al reato perpetuato e ciò in misura pari alla metà del danno patrimoniale.
Con osservanza.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE:
- confermare integralmente la Sentenza per tutte le deduzioni svolte nell'interesse di CP_2
[...]
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, Parte_1
comunque, per le ragioni esposte da nel presente atto. CP_2
pagina 2 di 7 IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di ridurre la Parte_1
condanna di alla minor somma possibile e comunque a quei soli pregiudizi che siano CP_2 rigorosamente provati dall'appellante e verificatisi tra il 13.07.2021 ed il 16.07.2021 e comunque, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, C.C., tenuto conto della responsabilità (prevalente o comunque concorrente) della stessa appellante nella verificazione dei pretesi danni, in ragione di quanto dedotto dalla scrivente difesa nel presente atto.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 22 marzo 2023, n. 2337, pronuncia che, decidendo sulla domanda di risarcimento danni materiali ed immateriali proposta da Parte_1
nei confronti di in ragione della (asseritamente) illegittima chiusura
[...] Controparte_3
del conto corrente n. 2002070028 in essere presso quest'ultima, acceso in data 7 febbraio 2020, ed all'ingiustificato trattenimento delle somme giacenti sul predetto conto (pari ad € 54.968,27) dal 13 luglio 2021 fino al 4 agosto 2021, data della effettiva restituzione, ha respinto tale domanda in base alle seguenti motivazioni, in breve:
a) pur essendovi prova del fatto che il correntista non ha ricevuto la comunicazione di recesso dalla banca dal conto corrente, apparentemente inviata in data 21 giugno 2021, è certo che il correntista fu in grado di conoscere il recesso in data 16 luglio 2021, in esito alla comunicazione del Customer Care (doc. n. 9 convenuto) e che, in ogni caso, il recesso della banca era stato esercitato ai sensi della clausola n. 26 del contratto di apertura conto corrente perfezionato tra le parti (espressamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c.), che le conferiva il diritto di recedere dal rapporto unilateralmente e con preavviso di un giorno;
inoltre, il recesso era stato esercitato per motivazioni attinenti alla normativa antiriciclaggio, sicché appariva sussistente giustificato motivo ai sensi del comma 2 punto h) della ridetta clausola;
b) ai fini della valutazione della condotta delle parti, doveva quindi assumersi, quale data di decorrenza, quella del 16 luglio 2021, per effetto della comunicazione inoltrata dal servizio di
Customer Care, in cui si indicavano anche le modalità da seguire per la restituzione delle somme depositate sul conto;
pagina 3 di 7 c) che la correntista mediante il proprio legale avv. Fabio Ferrari, Parte_1
ha fornito risposta non coerente alle predette istruzioni, in quanto non soltanto comunicava un
IBAN sbagliato, ma addirittura di pertinenza esclusiva del legale, e non della società correntista, per cui correttamente la banca avrebbe temporeggiato per effettuare l'accredito delle somme, contato che – anche qualora costui fosse stato delegato ad operare sul conto corrente – la delega non avrebbe potuto estendersi a “qualsiasi attività negoziale riferibile al conto” (Cass.
17 gennaio 2020, n. 859);
d) soltanto con lettera del 29 luglio 2021 il correntista avrebbe trasmesso comunicazione che autorizzava l'accredito sul conto corrente personale del legale, sottoscritta dal legale rappresentante di e pertanto, da tale comunicazione sarebbe Parte_1
emerso il comportamento negligente della correntista, e di contro, il comportamento diligente della banca, alla quale nessuna responsabilità sarebbe stata imputabile per i danni lamentati da parte attrice.
Avverso tale decisione propone appello lamentando l'erroneità della Parte_1
decisione sulla scorta di 4 motivi:
a) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1373, 1375 c.c., per non essere la lettera di revoca datata 21 giugno 2021 mai pervenuta a che veniva a conoscenza della Parte_1
decisione della banca;
b) violazione dell'art. 24 Cost., art. 115 e 116 c.p.c., 1419 e 2697 c.c.: l'art. 26 delle CGC invocato dalla banca per recedere sarebbe illegittimo, in quanto sarebbe rimasto giudizialmente indimostrato l'addebito di violazione della disciplina antiriciclaggio da parte della correntista, che non avrebbe avuto possibilità di difendersi “ante causam” sull'addebito mossole dalla banca, in violazione del citato precetto costituzionale;
c) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 1182, 1188, 1823 e 1852 c.c., per aver ritardato la Banca la restituzione delle somme più volte intimata a partire dal 13 luglio 2021, accampando pretese incongruenze nell'IBAN indicato per la restituzione della somma: il legale che chiedeva l'accredito delle somme sul proprio conto corrente rivestiva, infatti, anche la qualità di procuratore generale della società, ed aveva delega con poteri di firma sul conto corrente della società, per cui la banca avrebbe accampato scuse pretestuose per trattenere la somma fino al 3 agosto 2021; in ogni caso la banca avrebbe potuto restituire le somme con emissione di un semplice assegno circolare;
d) sul quantum debeatur, si insisteva per la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
pagina 4 di 7 La convenuta appellata si costituiva, insistendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. dinanzi al Consigliere Istruttore, e precisate le conclusioni, dimesse le memorie difensive conclusive, la causa viene ora in decisione.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa, considerati i principi giuridici applicabili alla fattispecie, ritiene questa Corte che l'appello sia completamente destituito di fondamento, e debba esser rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Sul primo motivo, va osservato che effettivamente, come correttamente evidenzia parte appellata, se anche vesse preso cognizione del recesso esercitato dalla banca, Parte_1
anziché in data 21 giugno 2021, successivamente, in forza delle comunicazioni del 14 e del 16 luglio 2021 inoltrate dal servizio Customer Care (docc. 7 e 9 in primo grado), a CP_3
fronte del reclamo proposto da con missiva in data 13 luglio 2021, Parte_1
non resterebbe che rilevare la correttezza di tale recesso, comunque esercitato nei termini contrattuali, che prevedevano la facoltà, per la banca, attribuita sulla scorta di clausola specificatamente approvata dal correntista, di recedere dal rapporto con preavviso di un giorno.
In merito, poi, alle contestazioni svolte da parte dell'appellante circa la mancata possibilità, per effetto della non tempestiva comunicazione del recesso, di svolgere le proprie difese e contestare le ragioni addotte dalla banca, parte appellata ha osservato, in modo pienamente condivisibile, che le condizioni contrattuali sottoscritte da parte appellante non prevedevano una facoltà del correntista di discutere il merito dei “giustificati motivi” enucleati dal testo contrattuale, ed addotti dall'istituto bancario a motivo della decisione di recedere dal contratto, tanto meno al fine, incoercibile, di mantenere in essere il rapporto di conto corrente contro la volontà dell'istituto bancario.
Quanto alle doglianze relative al tardivo riaccredito della somma, del tutto infondate sembrano le doglianze della sul comportamento della banca, atteso che il legale Parte_1
aveva indicato, per il riaccredito delle somme, il proprio conto corrente personale, spendendo una qualità di delegato alla firma (procuratore) insufficiente a consentirgli illimitata facoltà di disposizione in ordine al rapporto di conto corrente di cui soltanto Parte_1
era titolare.
Sia infatti sufficiente a richiamare, al proposito, in aggiunta alla giurisprudenza già citata dalla sentenza appellata, anche Cass., 20 gennaio 2021, n. 989 a mente della quale: “L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo
pagina 5 di 7 stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame”.
Evidente dunque che l'essere il legale istante indicato nel contratto di apertura del conto corrente della quale soggetto munito di “potere di firma” sul ridetto conto Parte_1
non poteva legittimare costui né al compimento di operazioni straordinarie su di esso, come per esempio la chiusura, né tanto meno ad effettuare una operazione di dirottamento delle somme ivi giacenti su conto corrente intestato a soggetto autonomo e distinto rispetto all'ente collettivo, trattandosi, per l'appunto, di un conto corrente personale intestato all'avv. Ferrari.
Soltanto con la missiva del 29 luglio 2021, l'istante otteneva l'espressa autorizzazione del legale rappresentante della società ad incassare le somme sul conto corrente personale, ed il riaccredito di queste ultime seguìva a pochi giorni di distanza da parte dell'Istituto di credito.
La richiesta di emissione di un assegno circolare, con indicazione del relativo beneficiario, non risulta poi essere stata neppure avanzata dal legale rappresentante della società correntista, ed anzi, lo stesso avv. Ferrari, nella propria missiva del 15 luglio 2021, informava la banca che qualsiasi modalità alternativa all'accredito delle somme sull'IBAN indicato sarebbe stata rifiutata.
Si osserva infine, per mera completezza della motivazione, che se anche in estrema ipotesi fosse provata la circostanza di un ritardo pari a complessivi 19 giorni nel riaccredito delle somme (ovvero dal 15 luglio 2021, data di comunicazione dell'IBAN dell'avv. Ferrari, fino alla data di effettivo riaccredito), la generica e scarna rappresentazione contenuta nell'atto introduttivo, e la disamina della documentazione prodotta in prime cure, non consentono di ritenere dimostrati né i danni materiali, né i danni in termini di patema psichico lamentati da parte appellante. Valga osservare, in particolare, che i solleciti delle ditte e concernenti il mancato Controparte_4 Parte_2
pagamento delle fatture n. 79 del 22 giugno 2021 e 136 del 2021, riguardano importi comunque largamente superiori al saldo del conto corrente in essere presso (€ 44.000 oltre CP_3 penale del 10% per ed € 47.250 oltre penale del 10% per DI , che Controparte_4 Pt_2 peraltro, neppure è certo fosse l'unico conto corrente di pertinenza della società appellante.
Peraltro, il secondo sollecito reca la data del 4 agosto 2021, data in cui, comunque,
DOC.CONSULTING S.R.L. era rientrata nella disponibilità delle somme di cui si discute.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
pagina 6 di 7 Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Data la palese infondatezza dei motivi di appello, sussistono altresì i requisiti ed i presupposti di legge per pronunciare condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in misura pari alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2337/2023 del Tribunale di
Milano, in data 16 marzo 2023, pubblicata in data 22 marzo 2023; condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della somma di € 3.966,00.
Milano, 2 aprile 2025
Il Consigliere est. dott. Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Marianna Galioto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte d'Appello riunita nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Marianna GALIOTO - Presidente dott.ssa Alessandra ARCERI - Consigliere rel. dott. Lorenzo ORSENIGO - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2928/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERRARI FABIO e dell'avv. DI LIELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA
FABIO MASSIMO 33 00192 ROMA presso il difensore avv. FERRARI FABIO
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FERRETTI ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_2
MANTEGAZZA ROBERTO, CONSO ANDREA ed elettivamente domiciliata
( ) PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE 1 20123 MILANO presso il loro C.F._1
studio
APPELLATA
In punto a: appello vs. sentenza del Tribunale di Milano in data 16 marzo 2023, n. 2422, pubblicata in data 22 marzo 2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per parte appellante:
Piaccia alla C.A., in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dei motivi esposti nell'appello, condannare la Banca appellata al pagamento in favore dell'appellante di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi come quantificati al motivo n. 4 (sul quantum debeatur) dell'atto introduttivo di questo giudizio di secondo grado e, per l'effetto, accogliere le conclusioni articolare nell'atto di citazione di primo grado di seguito trascritte: “Piaccia al Giudice condannare la banca convenuta al risarcimento/rimborso in favore della società attrice della somma di €. 16.000 per tutti i danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'accertato illecito ovvero per quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
in ogni caso ... interessi come per legge.
Piaccia alla C.A. condannare l'appellata alle spese di lite del doppio grado”.
2. A tal riguardo, si chiede che la C.A. nell'accogliere la prima ragione d'appello, censuri la sentenza nella parte lì impugnata affermando che il recesso dell'appellata è inesistente, invalido o, altrimenti, illegittimo perché mai comunicato alla correntista, dichiarando irrilevante il motivo per il quale ciò è avvenuto non essendo oggetto di discussione nel processo, condannando, per l'effetto, al risarcimento dei danni come documentato ed esposto negli atti.
Al contempo, piaccia alla C.A., in relazione al secondo motivo di appello, riformulare la sentenza nella parte lì censurata affermando l'illegittimità del recesso della Banca, nel merito, essendo rimasto giudizialmente indimostrato l'addebito mosso alla correntista.
In relazione al terzo motivo di appello, riformulare la sentenza della parte lì censurata, affermando
l'illecito dell'appellata di non aver restituito immediatamente i denari all'appellante e, quindi, di essersi indebitamente trattenuta le somme giacenti sul conto dopo averlo, altrettanto scorrettamente, chiuso unilateralmente.
Per l'effetto, piaccia al Giudice collegiale condannare la al risarcimento anche del danno CP_1
morale conseguente al reato perpetuato e ciò in misura pari alla metà del danno patrimoniale.
Con osservanza.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE:
- confermare integralmente la Sentenza per tutte le deduzioni svolte nell'interesse di CP_2
[...]
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, Parte_1
comunque, per le ragioni esposte da nel presente atto. CP_2
pagina 2 di 7 IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di ridurre la Parte_1
condanna di alla minor somma possibile e comunque a quei soli pregiudizi che siano CP_2 rigorosamente provati dall'appellante e verificatisi tra il 13.07.2021 ed il 16.07.2021 e comunque, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, C.C., tenuto conto della responsabilità (prevalente o comunque concorrente) della stessa appellante nella verificazione dei pretesi danni, in ragione di quanto dedotto dalla scrivente difesa nel presente atto.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 22 marzo 2023, n. 2337, pronuncia che, decidendo sulla domanda di risarcimento danni materiali ed immateriali proposta da Parte_1
nei confronti di in ragione della (asseritamente) illegittima chiusura
[...] Controparte_3
del conto corrente n. 2002070028 in essere presso quest'ultima, acceso in data 7 febbraio 2020, ed all'ingiustificato trattenimento delle somme giacenti sul predetto conto (pari ad € 54.968,27) dal 13 luglio 2021 fino al 4 agosto 2021, data della effettiva restituzione, ha respinto tale domanda in base alle seguenti motivazioni, in breve:
a) pur essendovi prova del fatto che il correntista non ha ricevuto la comunicazione di recesso dalla banca dal conto corrente, apparentemente inviata in data 21 giugno 2021, è certo che il correntista fu in grado di conoscere il recesso in data 16 luglio 2021, in esito alla comunicazione del Customer Care (doc. n. 9 convenuto) e che, in ogni caso, il recesso della banca era stato esercitato ai sensi della clausola n. 26 del contratto di apertura conto corrente perfezionato tra le parti (espressamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c.), che le conferiva il diritto di recedere dal rapporto unilateralmente e con preavviso di un giorno;
inoltre, il recesso era stato esercitato per motivazioni attinenti alla normativa antiriciclaggio, sicché appariva sussistente giustificato motivo ai sensi del comma 2 punto h) della ridetta clausola;
b) ai fini della valutazione della condotta delle parti, doveva quindi assumersi, quale data di decorrenza, quella del 16 luglio 2021, per effetto della comunicazione inoltrata dal servizio di
Customer Care, in cui si indicavano anche le modalità da seguire per la restituzione delle somme depositate sul conto;
pagina 3 di 7 c) che la correntista mediante il proprio legale avv. Fabio Ferrari, Parte_1
ha fornito risposta non coerente alle predette istruzioni, in quanto non soltanto comunicava un
IBAN sbagliato, ma addirittura di pertinenza esclusiva del legale, e non della società correntista, per cui correttamente la banca avrebbe temporeggiato per effettuare l'accredito delle somme, contato che – anche qualora costui fosse stato delegato ad operare sul conto corrente – la delega non avrebbe potuto estendersi a “qualsiasi attività negoziale riferibile al conto” (Cass.
17 gennaio 2020, n. 859);
d) soltanto con lettera del 29 luglio 2021 il correntista avrebbe trasmesso comunicazione che autorizzava l'accredito sul conto corrente personale del legale, sottoscritta dal legale rappresentante di e pertanto, da tale comunicazione sarebbe Parte_1
emerso il comportamento negligente della correntista, e di contro, il comportamento diligente della banca, alla quale nessuna responsabilità sarebbe stata imputabile per i danni lamentati da parte attrice.
Avverso tale decisione propone appello lamentando l'erroneità della Parte_1
decisione sulla scorta di 4 motivi:
a) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1373, 1375 c.c., per non essere la lettera di revoca datata 21 giugno 2021 mai pervenuta a che veniva a conoscenza della Parte_1
decisione della banca;
b) violazione dell'art. 24 Cost., art. 115 e 116 c.p.c., 1419 e 2697 c.c.: l'art. 26 delle CGC invocato dalla banca per recedere sarebbe illegittimo, in quanto sarebbe rimasto giudizialmente indimostrato l'addebito di violazione della disciplina antiriciclaggio da parte della correntista, che non avrebbe avuto possibilità di difendersi “ante causam” sull'addebito mossole dalla banca, in violazione del citato precetto costituzionale;
c) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 1182, 1188, 1823 e 1852 c.c., per aver ritardato la Banca la restituzione delle somme più volte intimata a partire dal 13 luglio 2021, accampando pretese incongruenze nell'IBAN indicato per la restituzione della somma: il legale che chiedeva l'accredito delle somme sul proprio conto corrente rivestiva, infatti, anche la qualità di procuratore generale della società, ed aveva delega con poteri di firma sul conto corrente della società, per cui la banca avrebbe accampato scuse pretestuose per trattenere la somma fino al 3 agosto 2021; in ogni caso la banca avrebbe potuto restituire le somme con emissione di un semplice assegno circolare;
d) sul quantum debeatur, si insisteva per la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
pagina 4 di 7 La convenuta appellata si costituiva, insistendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. dinanzi al Consigliere Istruttore, e precisate le conclusioni, dimesse le memorie difensive conclusive, la causa viene ora in decisione.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa, considerati i principi giuridici applicabili alla fattispecie, ritiene questa Corte che l'appello sia completamente destituito di fondamento, e debba esser rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Sul primo motivo, va osservato che effettivamente, come correttamente evidenzia parte appellata, se anche vesse preso cognizione del recesso esercitato dalla banca, Parte_1
anziché in data 21 giugno 2021, successivamente, in forza delle comunicazioni del 14 e del 16 luglio 2021 inoltrate dal servizio Customer Care (docc. 7 e 9 in primo grado), a CP_3
fronte del reclamo proposto da con missiva in data 13 luglio 2021, Parte_1
non resterebbe che rilevare la correttezza di tale recesso, comunque esercitato nei termini contrattuali, che prevedevano la facoltà, per la banca, attribuita sulla scorta di clausola specificatamente approvata dal correntista, di recedere dal rapporto con preavviso di un giorno.
In merito, poi, alle contestazioni svolte da parte dell'appellante circa la mancata possibilità, per effetto della non tempestiva comunicazione del recesso, di svolgere le proprie difese e contestare le ragioni addotte dalla banca, parte appellata ha osservato, in modo pienamente condivisibile, che le condizioni contrattuali sottoscritte da parte appellante non prevedevano una facoltà del correntista di discutere il merito dei “giustificati motivi” enucleati dal testo contrattuale, ed addotti dall'istituto bancario a motivo della decisione di recedere dal contratto, tanto meno al fine, incoercibile, di mantenere in essere il rapporto di conto corrente contro la volontà dell'istituto bancario.
Quanto alle doglianze relative al tardivo riaccredito della somma, del tutto infondate sembrano le doglianze della sul comportamento della banca, atteso che il legale Parte_1
aveva indicato, per il riaccredito delle somme, il proprio conto corrente personale, spendendo una qualità di delegato alla firma (procuratore) insufficiente a consentirgli illimitata facoltà di disposizione in ordine al rapporto di conto corrente di cui soltanto Parte_1
era titolare.
Sia infatti sufficiente a richiamare, al proposito, in aggiunta alla giurisprudenza già citata dalla sentenza appellata, anche Cass., 20 gennaio 2021, n. 989 a mente della quale: “L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo
pagina 5 di 7 stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame”.
Evidente dunque che l'essere il legale istante indicato nel contratto di apertura del conto corrente della quale soggetto munito di “potere di firma” sul ridetto conto Parte_1
non poteva legittimare costui né al compimento di operazioni straordinarie su di esso, come per esempio la chiusura, né tanto meno ad effettuare una operazione di dirottamento delle somme ivi giacenti su conto corrente intestato a soggetto autonomo e distinto rispetto all'ente collettivo, trattandosi, per l'appunto, di un conto corrente personale intestato all'avv. Ferrari.
Soltanto con la missiva del 29 luglio 2021, l'istante otteneva l'espressa autorizzazione del legale rappresentante della società ad incassare le somme sul conto corrente personale, ed il riaccredito di queste ultime seguìva a pochi giorni di distanza da parte dell'Istituto di credito.
La richiesta di emissione di un assegno circolare, con indicazione del relativo beneficiario, non risulta poi essere stata neppure avanzata dal legale rappresentante della società correntista, ed anzi, lo stesso avv. Ferrari, nella propria missiva del 15 luglio 2021, informava la banca che qualsiasi modalità alternativa all'accredito delle somme sull'IBAN indicato sarebbe stata rifiutata.
Si osserva infine, per mera completezza della motivazione, che se anche in estrema ipotesi fosse provata la circostanza di un ritardo pari a complessivi 19 giorni nel riaccredito delle somme (ovvero dal 15 luglio 2021, data di comunicazione dell'IBAN dell'avv. Ferrari, fino alla data di effettivo riaccredito), la generica e scarna rappresentazione contenuta nell'atto introduttivo, e la disamina della documentazione prodotta in prime cure, non consentono di ritenere dimostrati né i danni materiali, né i danni in termini di patema psichico lamentati da parte appellante. Valga osservare, in particolare, che i solleciti delle ditte e concernenti il mancato Controparte_4 Parte_2
pagamento delle fatture n. 79 del 22 giugno 2021 e 136 del 2021, riguardano importi comunque largamente superiori al saldo del conto corrente in essere presso (€ 44.000 oltre CP_3 penale del 10% per ed € 47.250 oltre penale del 10% per DI , che Controparte_4 Pt_2 peraltro, neppure è certo fosse l'unico conto corrente di pertinenza della società appellante.
Peraltro, il secondo sollecito reca la data del 4 agosto 2021, data in cui, comunque,
DOC.CONSULTING S.R.L. era rientrata nella disponibilità delle somme di cui si discute.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
pagina 6 di 7 Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Data la palese infondatezza dei motivi di appello, sussistono altresì i requisiti ed i presupposti di legge per pronunciare condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in misura pari alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'appello, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2337/2023 del Tribunale di
Milano, in data 16 marzo 2023, pubblicata in data 22 marzo 2023; condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, della somma di € 3.966,00.
Milano, 2 aprile 2025
Il Consigliere est. dott. Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Marianna Galioto
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