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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506SA01862-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Concordemente le parti chiedono dichiararsi estinto il processo per cessata materia del contendere a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2018 in materia Iva con il quale l'amministrazione finanziaria accertava in capo alla società ricorrente, ai sensi dell'articolo 54 DPR 633/1972,
l'indebita detrazione dell'Iva per un totale di 42.465 € maturata a credito, oltre interessi e sanzioni.
La società ricorrente non aveva dato riscontro ad invito con cui l'ufficio chiedeva di produrre documentazione contabile, considerate le incongruenze tra i dati disponibili in anagrafe tributaria e quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali trasmesse.
In data 12 novembre 2024 la parte esibiva una memoria difensiva, ed allagava parte della documentazione richiesta.
L'ufficio, in mancanza delle fatture di acquisto, procedeva a notificare l'avviso di accertamento recuperando l'Iva sugli acquisti, per un totale corrispondente alla somma già sopra indicata.
Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento contestandone la legittimità, producendo in giudizio la documentazione non prodotta in fase istruttoria.
L'ufficio nel corso del giudizio, e segnatamente in data 25 giugno 2025, depositava atto con il quale dava conto della circostanza che, dopo aver esaminato il ricorso e valutati gli argomenti difensivi, proponeva di conciliare la controversia recuperando esclusivamente la differenza di Iva risultante dallo spesometro rispetto ai dati esposti in dichiarazione. Si dava anche atto che era intervenuta conciliazione stragiudiziale con la quale era venuta meno la pretesa dell'amministrazione finanziaria, con accordo sulla compensazione delle spese.
All'udienza del 6 Febbraio 2026 le parti si richiamavano all'accordo intervenuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria non può che prendere atto dell'accordo conciliativo, ed uniformarsi alla richiesta delle parti, dichiarando l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: • dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese. Vicenza, 06.02.2026. Il Relatore Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6506SA01862-2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Concordemente le parti chiedono dichiararsi estinto il processo per cessata materia del contendere a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2018 in materia Iva con il quale l'amministrazione finanziaria accertava in capo alla società ricorrente, ai sensi dell'articolo 54 DPR 633/1972,
l'indebita detrazione dell'Iva per un totale di 42.465 € maturata a credito, oltre interessi e sanzioni.
La società ricorrente non aveva dato riscontro ad invito con cui l'ufficio chiedeva di produrre documentazione contabile, considerate le incongruenze tra i dati disponibili in anagrafe tributaria e quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali trasmesse.
In data 12 novembre 2024 la parte esibiva una memoria difensiva, ed allagava parte della documentazione richiesta.
L'ufficio, in mancanza delle fatture di acquisto, procedeva a notificare l'avviso di accertamento recuperando l'Iva sugli acquisti, per un totale corrispondente alla somma già sopra indicata.
Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento contestandone la legittimità, producendo in giudizio la documentazione non prodotta in fase istruttoria.
L'ufficio nel corso del giudizio, e segnatamente in data 25 giugno 2025, depositava atto con il quale dava conto della circostanza che, dopo aver esaminato il ricorso e valutati gli argomenti difensivi, proponeva di conciliare la controversia recuperando esclusivamente la differenza di Iva risultante dallo spesometro rispetto ai dati esposti in dichiarazione. Si dava anche atto che era intervenuta conciliazione stragiudiziale con la quale era venuta meno la pretesa dell'amministrazione finanziaria, con accordo sulla compensazione delle spese.
All'udienza del 6 Febbraio 2026 le parti si richiamavano all'accordo intervenuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria non può che prendere atto dell'accordo conciliativo, ed uniformarsi alla richiesta delle parti, dichiarando l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: • dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese. Vicenza, 06.02.2026. Il Relatore Il Presidente