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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14135/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALATESTA LAURA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FASSON ALESSANDRO che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 18.2.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in MORIONDO TORINESE il 15.06.2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORIONDO
TORINESE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.7.2015 e il 15.6.2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 01.08.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, in via temporanea e Per_ urgente, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione principale presso la residenza materna, disponendo, altresì, il regime di visita padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie pari a 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, assegnarsi a parte ricorrente tutti i beni presenti nella casa familiare nonché darsi atto della percezione, in favore di parte ricorrente, dell'A.U.U. nella misura del 100%. Nel merito, reiterava le domande formulate in via temporanea e urgente, chiedendo, altresì assegnarsi la casa coniugale a parte ricorrente.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
18.2.2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione e alle Controparte_1
domande in punto regime di affidamento e assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva disporsi il calendario di visite padre – minori rassegnato in sede di memoria di costituzione, nonché, in punto economico, chiedeva quantificarsi in complessivi euro 500,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo al mantenimento posto a suo carico e in favore delle figlie, nonché darsi atto della percezione nella misura del 50% ciascuno dell'A.U.U. Chiedeva, infine, stabilirsi che i beni presenti nell'immobile coniugale rimanessero in comproprietà tra le parti.
All'udienza del 18.2.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia e, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORIONDO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Per_ DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione principale presso la residenza della madre;
DISPONE che il padre possa prendere e tenere con sé, salvo diverso accordo e previa anticipata comunicazione all'altro genitore, le figlie un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il giovedì; un diverso giorno da concordare preventivamente con la madre) dalle ore 18:30 fino alle ore 20:30: nel fine
Cont settimana, le minorenni saranno con il padre a alternati dal sabato mattina alle ore 9:30 sino alle
18:00 della domenica successiva. Durante le vacanze scolastiche estive le figlie minorenni staranno 15 giorni, anche consecutivamente, con il padre. A tal proposito, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, entro il 30 giugno, il periodo ed il luogo di villeggiatura. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; ponti e festività annuali alternate;
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
ASSEGNA l'abitazione familiare alla madre, che vi coabiterà con le figlie;
DISPONE a favore della madre il diritto di poter usufruire dei beni mobili ancora presenti all'interno, beni che rimangono in comproprietà con il sig. . Controparte_1
Per_ DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e versando Controparte_1 Per_2 alla madre sig.ra , entro il 10 di ogni mese l'importo mensile di € 640,00 (ovvero € Parte_1
320,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat, assegno con decorrenza dal mese di marzo 2025; DÀ ATTO che l'assegno unico universale sia suddiviso al 50% tra i genitori.
DISPONE che entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di tutte e due le figlie, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016 e che, per quanto riguarda le detrazioni fiscali per le spese delle figlie, esse saranno suddivise al 50% tra i genitori.
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14135/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALATESTA LAURA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FASSON ALESSANDRO che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 18.2.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in MORIONDO TORINESE il 15.06.2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORIONDO
TORINESE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.7.2015 e il 15.6.2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 01.08.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, in via temporanea e Per_ urgente, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione principale presso la residenza materna, disponendo, altresì, il regime di visita padre – minori enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie pari a 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, assegnarsi a parte ricorrente tutti i beni presenti nella casa familiare nonché darsi atto della percezione, in favore di parte ricorrente, dell'A.U.U. nella misura del 100%. Nel merito, reiterava le domande formulate in via temporanea e urgente, chiedendo, altresì assegnarsi la casa coniugale a parte ricorrente.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
18.2.2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione e alle Controparte_1
domande in punto regime di affidamento e assegnazione della casa coniugale, ma chiedeva disporsi il calendario di visite padre – minori rassegnato in sede di memoria di costituzione, nonché, in punto economico, chiedeva quantificarsi in complessivi euro 500,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo al mantenimento posto a suo carico e in favore delle figlie, nonché darsi atto della percezione nella misura del 50% ciascuno dell'A.U.U. Chiedeva, infine, stabilirsi che i beni presenti nell'immobile coniugale rimanessero in comproprietà tra le parti.
All'udienza del 18.2.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia e, pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORIONDO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Per_ DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione principale presso la residenza della madre;
DISPONE che il padre possa prendere e tenere con sé, salvo diverso accordo e previa anticipata comunicazione all'altro genitore, le figlie un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il giovedì; un diverso giorno da concordare preventivamente con la madre) dalle ore 18:30 fino alle ore 20:30: nel fine
Cont settimana, le minorenni saranno con il padre a alternati dal sabato mattina alle ore 9:30 sino alle
18:00 della domenica successiva. Durante le vacanze scolastiche estive le figlie minorenni staranno 15 giorni, anche consecutivamente, con il padre. A tal proposito, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, entro il 30 giugno, il periodo ed il luogo di villeggiatura. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; ponti e festività annuali alternate;
DÀ ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
ASSEGNA l'abitazione familiare alla madre, che vi coabiterà con le figlie;
DISPONE a favore della madre il diritto di poter usufruire dei beni mobili ancora presenti all'interno, beni che rimangono in comproprietà con il sig. . Controparte_1
Per_ DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e versando Controparte_1 Per_2 alla madre sig.ra , entro il 10 di ogni mese l'importo mensile di € 640,00 (ovvero € Parte_1
320,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat, assegno con decorrenza dal mese di marzo 2025; DÀ ATTO che l'assegno unico universale sia suddiviso al 50% tra i genitori.
DISPONE che entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di tutte e due le figlie, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016 e che, per quanto riguarda le detrazioni fiscali per le spese delle figlie, esse saranno suddivise al 50% tra i genitori.
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.