Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4308/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._1
Rugiero Igino e Vincenzo Bacicca,
- attori - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Simone Rona,
- convenuto -
Conclusioni
Per gli attori:
«Gli attori, a ciò invitati, precisano come segue le proprie conclusioni: accertata la negligenza del convenuto Geom. nell'esecuzione dell'incarico egli CP_1 conferito dai sig.ri e per gli effetti: I - dichiarare risolto il Pt_2 Pt_1 contratto di consulenza stipulato tra le parti;
II - dichiarare il convenuto responsabile per i danni cagionati agli attori, e quindi: condannare il Geom. a CP_1 versare agli attori i seguenti importi: € 2.000,00 a titolo di restituzione dei compensi professionali percepiti;
€ 1.532,00 per rimborso dei costi amministrativi sostenuti per la diniegata, oltre risarcimento dei danni cagionati, da quantificarsi nella Pt_3 misura che il Tribunale riterrà dovuta, comunque non inferiore ad € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singolo pagamento al saldo effettivo. Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il convenuto esercitava sprovvisto di polizza R.C. professionale. Il tutto oltre condanna accessoria della controparte all'integrale pagamento dei costi di CTU (resa necessaria dalle strumentali difese di controparte) e spese legali in favore degli attori, sia della presente fase giudiziale che di quella di negoziazione assistita».
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«Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: in via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere, per i motivi di cui in narrativa, tutte le eccezioni e domande proposte dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria delle competenze professionali, oltre oneri di legge. In via istruttoria (…)».
Precedenti di fatto e processuali
1. – I fatti, in sintesi, sono i seguenti:
i) gli odierni attori e , Parte_1 Parte_2 in procinto di separarsi, decidono di vendere l'immobile del quale sono comproprietari, sito in Siziano (PV), via Borsellino, 53;
ii) un potenziale acquirente formula una proposta di acquisto per il prezzo di € 465.000,00, accettata dai venditori il 15.7.2021; tale proposta è peraltro sottoposta a condizione sospensiva a causa della presenza nell'immobile di irregolarità amministrative/catastali;
iii) gli attori incaricano quindi il convenuto Geom. di CP_1 fornire un parere tecnico sulla fattibilità della regolarizzazione, e questo, in una relazione datata 11.11.2021, esprime parere favorevole, sostenendo la possibilità di sanare le irregolarità senza l'esecuzione di opere, attraverso una C.I.L.A. in sanatoria;
iv) viene stipulato il 3.12.2021 un contratto preliminare con il suddetto potenziale acquirente, fissando la data del rogito entro il 30.4.2022, e viene dato incarico dagli attori al convenuto di presentare la C.I.L.A. in sanatoria: a tale fine, vengono corrisposti € 2.000,00 come anticipo;
v) il Comune di Siziano rigetta la domanda di a causa della Pt_3 non conformità ai requisiti minimi previsti dal Regolamento Locale d'Igiene: in particolare, segnala che l'altezza media del locale bagno e il lato minore non rispettano i parametri richiesti;
il rigetto diviene definitivo in quanto non vengono presentate osservazioni nei termini previsti;
vi) il promissario acquirente, a fronte di tale vicenda, conferma la disponibilità all'acquisto, ma chiede una riduzione del prezzo per € 30.000,00, che gli attori accettano;
vii) l'immobile viene regolarizzato a cura e spese degli attori, con la demolizione del bagno, e, quindi, venduto al suddetto.
2. – Alla luce dei suddetti fatti, gli attori e , Pt_1 Pt_2 assumendo che l'errata valutazione dei presupposti per la sanabilità senza
2 opere avesse provocato loro danni, ne chiedono al convenuto il CP_1 risarcimento, oltre alla restituzione dell'acconto versato.
I tentativi di definizione stragiudiziale della contesa non producono alcun risultato e, pertanto, gli attori citano in giudizio il Geom. per CP_1 negligenza professionale, chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto d'opera professionale, la restituzione dell'anticipo versato di € 2.000,00 e il risarcimento dei danni quantificati in misura pari alla sommatoria del maggior prezzo versato (€ 30.000,00) e delle spese amministrative sostenute per la domanda di C.I.L.A. (€ 1.532,00).
3. – Si costituisce il Geom. , il quale resiste alla domanda CP_1 sostenendo, in sintesi, che si trattava di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché, a fronte della discrezionalità amministrativa del CP_2 non poteva essere garantita l'approvazione della Richiama quindi Pt_3
l'art. 2236 c.c., secondo il quale il professionista va esente da responsabilità laddove, a fronte di problemi di particolare difficoltà, abbia procurato danni non riconducibili a dolo o colpa grave. Per quanto concerne la riscossione di un prezzo di vendita inferiore a quello concordato, rileva che ciò non è comunque ascrivibile a sua responsabilità, essendo stato il prezzo stesso frutto di una libera contrattazione tra gli attori e l'acquirente.
4. – Alla prima udienza è stata formulata una proposta conciliativa, consistente nel pagamento da parte del convenuto dell'importo di complessivi
€ 3.532,00 (restituzione acconto versato e rifusione degli oneri amministrativi per la , con spese di lite compensate, accettata dal convenuto e Pt_3 respinta dagli attori. E' stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare la correttezza della valutazione del . Controparte_3
Motivi della decisione
5. – La C.T.U. si è pronunciata nel senso della insanabilità dell'abuso di cui trattasi – e, quindi, della necessità dell'esecuzione di opere volte ad eliminare le relative conseguenze – e sul punto, essendo la C.T.U. immune da vizi logici e metodologici ed avendo peraltro il convenuto fatto sostanziale acquiescenza alle sue risultanze, questo giudice deve fare proprie le relative valutazioni.
Ciò posto, per valutare il corretto adempimento da parte del professionista delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata: la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di
3 attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave ("ex multis", Cass. n. 10431/2000).
La C.T.U. ha rilevato, in sintesi:
• che il Regolamento Locale d'Igiene adottato dal Comune di Siziano richiede un'altezza media di almeno m. 2,40 per i locali di servizio (inclusi i bagni), essendo ammessa una riduzione a m. 2,00 solo per corridoi o ripostigli;
• che la configurazione originaria del locale come "ripostiglio" era conforme a tale normativa, ma la sua modifica e l'utilizzo come "locale bagno" non rispettano l'altezza media minima richiesta, rendendo la sanatoria impossibile, sicché le motivazioni di diniego dell'Ufficio Tecnico comunale sono ineccepibili;
• che, sebbene la presentazione della pratica C.I.L.A. da parte del convenuto abbia seguito un iter formale sostanzialmente CP_1 corretto, la mancanza iniziale di planimetrie e sezioni correttamente quotate relative al locale bagno di cui trattasi non ha consentito di fare emergere l'errore, e, d'altra parte, il convenuto non risulta neppure avere richiesto al Comune, anche solo informalmente, un parere preventivo.
In definitiva, l'impossibilità di sanatoria sarebbe stata rilevabile dal convenuto tramite la verifica del Regolamento Locale d'Igiene e l'elaborazione a tempo debito di elaborati grafici quotati specifici per il locale oggetto di sanatoria (adempimenti rientranti nella diligenza richiesta al professionista), ovvero, quantomeno, attraverso l'eventuale interpello preventivo dell'Ufficio Tecnico comunale.
Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione di quanto versato a titolo di acconto sul compenso professionale, pari ad € 2.000,00, maggiorato come da domanda di interessi al tasso di legge dalla data del 14.11.2022 (alla quale può ritenersi con certezza ricevuta dal convenuto la formale richiesta di rimborso, alla luce della missiva prodotta da parte attrice sub 15) all'effettivo saldo (non di rivalutazione monetaria, trattandosi di credito “di valuta”).
6. – Quanto alle domande di risarcimento del danno, merita accoglimento quella di rifusione degli esborsi sostenuti per la pari ad Pt_3
€ 1.532,00, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi
“compensativi” al tasso di legge dalla data dei relativi esborsi fino a quella
4 della presente sentenza e, per il periodo successivo, di interessi al medesimo tasso fino al saldo.
Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per la riduzione del prezzo di vendita dell'immobile, pari ad € 30.000,00, essendo questa manifestamente infondata.
Non è infatti possibile individuare alcuna base logica e/o fattuale a fondamento dell'assunto di parte attrice secondo il quale la richiesta di riduzione del prezzo da parte del promissario acquirente fosse stata determinata dal mancato rispetto del termine previsto dal contratto preliminare (ovvero, del fatto che il promissario acquirente avesse usato la
“minaccia” di risolverlo se non si fosse accordato uno sconto).
Gli attori menzionano corrispondenza di provenienza da detto acquirente, dalla quale non risulta tuttavia la circostanza di cui sopra, bensì, al contrario (v. comunicazione del 20.4.2022), che questo avesse dato in qualche modo per scontato che il termine avrebbe dovuto essere spostato in avanti nelle more della sistemazione dell'abuso da parte degli attori.
Si chiede dal promissario acquirente la “modifica del prezzo di vendita”, come del tutto presumibile, in ragione della circostanza che, se era stato promesso in vendita un immobile con il bagno di cui trattasi, al posto di questo veniva ora proposto un ripostiglio.
Un danno risarcibile avrebbe potuto, al più, configurarsi allorché gli attori si fossero trovati costretti a vendere l'immobile, senza il bagno di cui trattasi, per un prezzo inferiore al suo valore di mercato onde evitare la risoluzione, ma tale fatto non è stato allegato e, comunque, non è provato.
Questo giudice, alla luce del fatto che l'infondatezza della domanda emergeva
“ictu oculi” già in prima udienza, aveva peraltro formulato una proposta conciliativa che gli attori hanno tuttavia respinto, perseguendo la pretesa di farsi risarcire un danno la cui derivazione causale dall'operato del convenuto, oltre a risultare poco verosimile, non è comunque dimostrata.
7. – Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, alla luce della soccombenza reciproca (a fronte di una domanda di complessivi € 33.532,00, questa è stata accolta nella modesta e limitata misura di € 3.532,00), si reputa equa la condanna degli attori alla rifusione delle spese stesse nella misura della metà di quelle liquidate: in particolare, si ritiene di liquidare i relativi importi, per l'intero, in € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 6.000,00, che, ridotti della metà, portano ad € 3.000,00.
Quanto alle spese di C.T.U. occorre considerare il fatto che il relativo accertamento, il quale aveva interamente ad oggetto il profilo della
5 responsabilità professionale (e, quindi, riguardava la domanda accolta), avrebbe potuto essere evitato se gli attori, come ha fatto il convenuto, avessero aderito alla proposta conciliativa formulata, certamente benevola laddove prevedeva una compensazione integrale delle spese di lite pur a fronte di una domanda di risarcimento per un ingente importo che appariva già ad una sommaria delibazione infondata. Al contempo, non può tuttavia trascurarsi di considerare che il convenuto, se ha legittimamente resistito a tale domanda, non risulta comunque avere mai spontaneamente restituito l'acconto ricevuto e rifuso le spese della Pt_3
Pertanto, si ritiene equo porre le spese di C.T.U. a carico di parte attrice per la metà e di parte convenuta per l'altra metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara risolto il contratto d'opera professionale concluso tra le parti e per l'effetto, in accoglimento della relativa domanda, condanna il convenuto alla restituzione alla parte attrice dell'importo di € 2.000,00 versato a titolo di compenso professionale, oltre interessi come da motivazione;
II. dichiara tenuto e condanna il convenuto stesso alla rifusione in favore della parte attrice del danno consistente negli esborsi effettuati per la pratica C.I.L.A., pari ad € 1.532,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
III. respinge la domanda degli attori di risarcimento del danno pari ad € 30.000,00 quale minor importo ricevuto a titolo di prezzo di compravendita;
IV. condanna la parte attrice alla rifusione in favore del convenuto della metà delle spese di lite, che liquida, già in tale frazione, in complessivi € 3.000,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando compensata la residua metà;
V. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in quote eguali tra loro.
Così deciso il 2 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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