Sentenza 4 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2018, n. 30112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30112 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ LU SI nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 19/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG
FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore l'avvocato GIORDANENGO GUGLIELMO, chiede accoglimento del ricorso. -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto quote di beni immobiliari nei confronti del ricorrente, emesso ad istanza della parte civile, per il delitto di bancarotta preferenziale.
1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa, che I con unico articolato motivo, ha lamentato la violazione degli artt 316 e ss cpp in relazione agli artt 167, 170 codice civile nonché dell'art 671 cpc.
1.1 Il ricorrente ha premesso che in sede di riesame aveva dedotto l'avvenuto conferimento dei beni sui quali era stato eseguito il sequestro, in un fondo patrimoniale costituito, ai sensi dell'art 167 cc, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la loro conseguente impignorabilità; a sostegno delle ragioni esposte erano stati allegati l'atto costitutivo del fondo, datato Febbraio 2006, e la relativa nota di trascrizione nei registri immobiliari del Marzo 2006. 1.2 II Tribunale aveva ritenuto che tali documenti non fossero probanti dell'opponibilità della costituzione del fondo, in mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il ricorrente ha citato la decisione delle SU di questa Corte 38670/2016, che si è occupata del tema delle questioni inerenti la pignorabilità e, quindi, la sequestrabilità dei beni oggetto di sequestro conservativo, affermandone la piena deducibilità davanti al Giudice che procede o al Giudice del riesame.
1.3 Tuttavia, a parere del ricorrente, il Tribunale romano avrebbe mal interpretato la pronunzia di questa Corte, che, infatti, aveva definito l'oggetto dell'accertamento incidentale individuandolo nella sussistenza dei presupposti di legittimità della misura adottata e non nell'ambito dell'esecutività in concreto del pignoramento,come ritenuto dal Collegio romano.
1.4 E' stato sottolineato che il Tribunale aveva a disposizione la documentazione necessaria a dimostrare la piena liceità della costituzione del fondo patrimoniale e la sua conoscibilità da parte dei creditori, perlomeno sotto il profilo della pubblicità notizia;
è stato, inoltre, evidenziato che l'atto costitutivo del fondo recava il consenso dei coniugi alla sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e che, pertanto, i Giudici del merito avevano avuto piena contezza della impignorabilità dei beni, poiché l'esecuzione su quegli stessi beni non avrebbe potuto aver luogo, trattandosi di crediti che, ai sensi dell'art 170 cc, il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari.
1.5 Sotto altro profilo è stata censurata l'ordinanza, nella parte in cui aveva ribaltato l'onere dimostrativo dell'annotazione nell'atto di matrimonio sul ricorrente ed aveva implicitamente ipotizzato l'inosservanza dell'art 162 cc circa la necessarietà della stipula delle convenzioni matrimoniali per atto pubblico, mettendo in dubbio l'attualità del conferimento dei beni al fondo. Con memoria depositata in Cancelleria il 4.1.2018/ il ricorrente ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso, aggiungendo che / in ogni caso, alla stregua delle deduzioni ed allegazioni difensive, il Tribunale era stato messo in condizione di verificare la legittimità della costituzione del fondo e di escluderne finalità di indebita sottrazione dei beni in esso confluiti alle ( ragioni dei creditori, essendo questo, in definitiva, il tema da indagare al fine della verifica della legittimità del decreto di sequestro. All'odierna udienza il PG dr Lignola ed il difensore avvocato Giordanengo hanno concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni in seguito indicate.
1.Deve puntualizzarsi "in fatto" che non è in discussione il dato che i delitti di bancarotta fraudolenta e preferenziale, di cui il ricorrente è chiamato a rispondere, sono collocati temporalmente tra il 2011 e 2012, come emerge dal capo di incolpazione 27) per il quale - oltre che per il 28) - è stato ritenuto il fumus, mentre i relativi pagamenti distrattivi e/o preferenziali sarebbero avvenuti in epoca ancora antecedente, cioè nei primi due mesi del 2009, come riportato nel decreto di sequestro conservativo.
1.1 II provvedimento impugnato ha dato atto - alla pagina 10 - che la difesa aveva presentato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale datato Febbraio 2006 e la nota di trascrizione nei registri immobiliari del successivo Marzo 2006, e che da tali documenti emergeva che quasi tutti i beni sottoposti a sequestro, ad eccezione di uno degli immobili, erano stati conferiti nel fondo patrimoniale.
1.2 E' pacifico, quindi, che la costituzione del fondo patrimoniale ad opera del ricorrente si era compiuta in epoca anteriore alla contestata commissione dei reati.
2.11 Tribunale ha ritenuto che tali documenti non fossero probanti dell'impignorabilità dei beni - ai sensi dell'art 316 cpp, nella parte in cui dispone che il sequestro conservativo su beni dell'imputato può essere richiesto ed ottenuto nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento - in mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della costituzione del fondo patrimoniale.
2.1 n Collegio romano ha ricavato la necessità dell'annotazione dell'atto costitutivo del fondo nell'atto di matrimonio, ai fini dell'opponibilità ai terzi, dall'art 162 cod civ circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi compresa quella del comma 4, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi a tale annotazione, mentre la trascrizione nei registri immobiliari resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti. Così le citate pronunzie delle SU civili 21658 del 2009; Cass Civ Sez 3 sent.27854/2013. 2.2 Deve, altresì, precisarsi che il Tribunale non sembra dubitare della natura di atto a titolo gratuito della costituzione del fondo patrimoniale, già affermata dalla giurisprudenza civile;
in tal senso, tra le molte, Sez. 1, n. 19029 del 08/08/2013, Rv. 627510; Sez. 3, n. 966 del 17/01/2007, Rv 593742; Sez. 3, n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607; Sez. 1, n. 18065 del 08/09/2004, Rv. 576858. 3. Tanto premesso, va osservato che la norma utile a risolvere la questione dedotta nel ricorso è l'art 194 cp, intitolato "Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti prima del reato", secondo il quale gli atti a titolo gratuito compiuti prima del reato non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'art 189 cp - tra cui le somme dovute a titolo di risarcimento del danno - se si prova che furono compiuti in frode. Il terzo comma dell'art 194 cp afferma che le disposizioni precedenti non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
3.1 La pronunzia delle SU penali n. 38670 del 21/07/2016 Cc. (dep. 16/09/2016 ), Rv. 267592, citata dal ricorrente e nell'ordinanza impugnata, che, peraltro, non ne ha fatto corretta interpretazione, è stata resa in un caso identico di beni conferiti in fondo patrimoniale e sottoposti a sequestro conservativo. Nella sua motivazione - per quanto qui di interesse - è stato chiarito che dalla lettura combinata dei due commi dell'art 194 cp si ricava che gli atti a titolo gratuito compiuti dall'imputato prima del reato, ma in un periodo esteso al massimo entro l'anno precedente, non sono efficaci nei confronti dei crediti indicati nell'art 189 cp, qualora si dimostri che l'imputato li ha compiuti in frode.
3.2 Dunque le parti interessate, nella fattispecie in esame tle parti civili, possono far valere le ipotesi di inefficacia riguardanti eventuali atti a titolo gratuito, che siano stati compiuti dall'imputato/debitore al massimo entro l'anno precedente l'epoca del commesso reato, a condizione di provare che li abbia realizzati in frode. In altre parole vi è un onere di allegazione e di prova da parte dell'interessato, che riguarda eventuali attività dell'imputato finalizzate ad eludere le garanzie del pagamento delle spese elencate nell'art 189 cp ma che - ed in questo caso è ciò che maggiormente rileva - è limitato,quanto al tempo di realizzazione di tali attività, ad atti negoziali in frode I confezionati al massimo entro l'anno antecedente l'epoca di collocazione degli addebiti penali.
4.Come si è annotato nella precedente puntualizzazione in fatto la costituzione del fondo patrimoniale da parte del ricorrente è avvenuta molto tempo prima della data di consumazione degli illeciti contestatigli, cioè all'inizio dell'anno 2006 e, dunque, i beni vincolati al fondo patrimoniale sono insuscettibili di pignoramento ai sensi degli artt 316 cpp, 167 e 170 cod civ, essendo per certo l'obbligazione del risarcimento del danno cagionato da reato un debito estraneo agli scopi della famiglia, alla realizzazione dei quali era stato costituito il fondo.
4.1 La sentenza impugnata, pertanto - forse per aver considerato la questione da risolvere nella prospettiva dell'esecutività in concreto del pignoramento e non, come invece osservato nella SU 38670 del 21/07/2016, in quella della ricorrenza dei presupposti di legittimità del sequestro - è incorsa nella dedotta violazione di legge.
4.2 Per altro verso, inoltre, l'ordinanza per cui è ricorso appare concettualmente errata, avendo ribaltato sull'imputato/debitore l'onere di allegazione, comprendente anche la trascrizione sull'atto di matrimonio della costituzione del fondo patrimoniale, in un quadro normativo che, al contrario, è stato chiaramente interpretato nel senso che l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito, compiuto al massimo entro un anno prima del reato, per essere fatta valere necessita dell'allegazione ad opera dell'interessato - che nel caso del sequestro conservativo può essere o il PM o la parte civile - delle attività elusive o in frode.
4.3 In proposito, sotto il profilo del vizio di mancata motivazione, può aggiungersi che il Tribunale ha, altresì, trascurato come nel caso concreto il ricorrente non solo abbia adempiuto alla trascrizione nei registri immobiliari della costituzione del fondo, perfezionando, quindi, gli incombenti necessari alla pubblicità dichiarativaima neppure ha considerato che l'atto costitutivo del fondo recava il consenso dei coniugi alla sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio e che, pertanto, i creditori, tra cui la parte civile, erano stati posti in condizione di aver contezza della destinazione esclusiva dei beni a far fronte ai bisogni familiari, derivandone, quindi, l'impignorabilità. Infine, condivisibile appare la censura di illogicità della motivazione, nella parte in cui ha implicitamente ipotizzato l'inosservanza dell'art 162 cod civ circa la necessarietà della stipula delle convenzioni matrimoniali per atto pubblico, ed ha messo in dubbio l'attualità del conferimento dei beni al fondo, in maniera esclusivamente congetturale e senza alcun aggancio ad elementi concreti del procedimento. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. D