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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa GA Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1395/2023 + 1435/2023 riservata in decisione dal 9.10.2025, avente ad oggetto: modifiche alle condizioni di separazione T R A
- con l'Avv. Stefano Luciano, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti ricorrente E
- con gli Avv.ti Pina Federico e CP_1 C.F._2
GA Riga- giusta procura in atti;
resistente
Nonché PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.11.2023 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 31.8.2013, che dall'unione nascevano due figlie il Persona_1 30.07.2014 e il 20.07.2018), di essere separato consensualmente giusta decreto di Per_2 omologa dell'intestato Tribunale cron n. 4286/2023 – del 14.6.2023 – RG n. 308/2023 - instava per la modifica delle condizioni di separazione relative al collocamento della figlia chiedendo la collocazione della stessa presso di sé in luogo del Persona_1 collo la madre concordato in sede separativa;
con regolamentazione del diritto di visita materno.
Nominato il Giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n.14 – ritualmente comunicata al PM - susseguitisi alcuni differimenti d'ufficio, disposta la riunione del procedimento iscritto ex art. 473bis.15 al RGC n. 1435/23 ad istanza della CP_1
Pag. 1 di 3 (ord. del 6.3.2024), si costituiva la resistente contestando la ricostruzione avversaria, instando per la prosecuzione del percorso di sostegno intrapreso a sostegno del nucleo familiare in questione presso i Servizi Sociali di San Costantino e per il rigetto della domanda attorea.
Sentite le parti all'udienza del 18.6.2024, all'esito venivano assunti i provvedimenti urgenti che pedissequamente si riportano. “A) Conferma i provvedimenti presidenziali già assunti ex art 473.bis cpc in RGC 1435\23 e per l'effetto dispone il collocamento della minore
presso l'abitazione paterna;
Persona_1 dell'accordo separativo omologato, riduce – allo stato –il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia già a carico del padre giusta accordo separativo, Persona_1
a decorrere dalla data di deposito de RGC 1395\23, fermi l'obbligo del Pt_1 limitatamente alla minore - collocata presso la madre – e il decreto di omologa di Per_2 separazione, nel resto;
disponendo altresì la prosecuzione fino al 15.10.2024 del percorso multidisciplinare di sostegno, monitoraggio dell'intero nucleo familiare nonché nella predisposizione del calendario di visita a cura dei Servizi Sociali dei Comuni di San Costantino C. e in coordinamento fra di loro. CP_2
Acquisite le relazioni dei Servizi competenti (da ult dep 29.7.2025) sentita la minore
, disposta la prosecuzione dei percorsi già avviati in Persona_3 ottemperanza dell'ordinanza del 27.6.2024, con le integrazioni di cui all'ord. del 18.11.2024, le difese, con le note difensive dep. il 20.5.2025, rappresentavano la pendenza delle parti di tentativi onde addivenire ad una soluzione pacifica della vicenda;
succedutisi alcuni rinvii a tal fine, disposta la trattazione sostitutiva, le difese depositavano l'accordo medio tempore raggiunto e chiedevano decidersi la causa in conformità; indi, verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 9.10.2025 riservava la causa per la decisione collegiale previa trasformazione del rito.
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti, all'esito dei percorsi effettuati, hanno concordemente disciplinato le modifiche alle condizioni separative relative al collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori, nei termini che pedissequamente si riportano:
“a modifica del decreto di omologa emesso dal Tribunale Di Vibo Valentia il 13.06.2023 nel procedimento r.g. 308/2023: Le minori e rimarranno affidate ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori;
La minore sarà collocata prevalentemente presso il padre, Sig. , Persona_1 Parte_1 in San Costa in via Regina Margherita;
La minore Per_2 prevalentemente presso la madre in in via Tommaso Costa;
CP_2
E' facoltà della madre vedere l , ogni martedì e giovedì dalle 13:00 alle Persona_1
20:00, nonché sabato e domenica in modo alternato dalle 10:00 alle 20:00; E' facoltà del padre vedere la figlia , ogni mercoledì e venerdì dalle 13:00 alle 20:00 Per_2 nonché sabato e domenica in modo alternato dalle 10:00 alle 20:00; Nei giorni di visita le figlie saranno prese e riportate a casa, dal genitore con il quale trascorreranno la giornata;
I giorni di Natale e Pasqua, verranno trascorsi dalle minori alternativamente con il padre o con la madre e la vigilia con l'uno e la festività con l'altro (Le minori dovranno trascorrere le festività insieme); Le figlie trascorreranno insieme, con il padre e con la madre 15 giorni durante le vacanze estive. Date da concordare ogni anno (le minori dovranno trascorrere le vacanze estive insieme); I periodi di diritto di visita, come riportati, dovranno essere sempre modulati in modo che le due sorelline trascorrano insieme quanto più tempo possibile”.
Pag. 2 di 3
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, poiché conformi alle risultanze del percorso e sostegno seguito dai servizi sociali ( cfr. ult relazione dep,. il 29.7.2025), il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente pronuncia gli accordi raggiunti dalle parti. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica degli accordi separativi di cui al decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron n.4286/2023 del 14.6.2023 – TG n. 308/2023 nei termini concordati e ripotati in parte motiva;
B. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 10.10.2025.
La Presidente dr.ssa GA Lupoli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa GA Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1395/2023 + 1435/2023 riservata in decisione dal 9.10.2025, avente ad oggetto: modifiche alle condizioni di separazione T R A
- con l'Avv. Stefano Luciano, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti ricorrente E
- con gli Avv.ti Pina Federico e CP_1 C.F._2
GA Riga- giusta procura in atti;
resistente
Nonché PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.11.2023 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 31.8.2013, che dall'unione nascevano due figlie il Persona_1 30.07.2014 e il 20.07.2018), di essere separato consensualmente giusta decreto di Per_2 omologa dell'intestato Tribunale cron n. 4286/2023 – del 14.6.2023 – RG n. 308/2023 - instava per la modifica delle condizioni di separazione relative al collocamento della figlia chiedendo la collocazione della stessa presso di sé in luogo del Persona_1 collo la madre concordato in sede separativa;
con regolamentazione del diritto di visita materno.
Nominato il Giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n.14 – ritualmente comunicata al PM - susseguitisi alcuni differimenti d'ufficio, disposta la riunione del procedimento iscritto ex art. 473bis.15 al RGC n. 1435/23 ad istanza della CP_1
Pag. 1 di 3 (ord. del 6.3.2024), si costituiva la resistente contestando la ricostruzione avversaria, instando per la prosecuzione del percorso di sostegno intrapreso a sostegno del nucleo familiare in questione presso i Servizi Sociali di San Costantino e per il rigetto della domanda attorea.
Sentite le parti all'udienza del 18.6.2024, all'esito venivano assunti i provvedimenti urgenti che pedissequamente si riportano. “A) Conferma i provvedimenti presidenziali già assunti ex art 473.bis cpc in RGC 1435\23 e per l'effetto dispone il collocamento della minore
presso l'abitazione paterna;
Persona_1 dell'accordo separativo omologato, riduce – allo stato –il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia già a carico del padre giusta accordo separativo, Persona_1
a decorrere dalla data di deposito de RGC 1395\23, fermi l'obbligo del Pt_1 limitatamente alla minore - collocata presso la madre – e il decreto di omologa di Per_2 separazione, nel resto;
disponendo altresì la prosecuzione fino al 15.10.2024 del percorso multidisciplinare di sostegno, monitoraggio dell'intero nucleo familiare nonché nella predisposizione del calendario di visita a cura dei Servizi Sociali dei Comuni di San Costantino C. e in coordinamento fra di loro. CP_2
Acquisite le relazioni dei Servizi competenti (da ult dep 29.7.2025) sentita la minore
, disposta la prosecuzione dei percorsi già avviati in Persona_3 ottemperanza dell'ordinanza del 27.6.2024, con le integrazioni di cui all'ord. del 18.11.2024, le difese, con le note difensive dep. il 20.5.2025, rappresentavano la pendenza delle parti di tentativi onde addivenire ad una soluzione pacifica della vicenda;
succedutisi alcuni rinvii a tal fine, disposta la trattazione sostitutiva, le difese depositavano l'accordo medio tempore raggiunto e chiedevano decidersi la causa in conformità; indi, verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 9.10.2025 riservava la causa per la decisione collegiale previa trasformazione del rito.
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti, all'esito dei percorsi effettuati, hanno concordemente disciplinato le modifiche alle condizioni separative relative al collocamento, diritto di visita e mantenimento delle figlie minori, nei termini che pedissequamente si riportano:
“a modifica del decreto di omologa emesso dal Tribunale Di Vibo Valentia il 13.06.2023 nel procedimento r.g. 308/2023: Le minori e rimarranno affidate ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori;
La minore sarà collocata prevalentemente presso il padre, Sig. , Persona_1 Parte_1 in San Costa in via Regina Margherita;
La minore Per_2 prevalentemente presso la madre in in via Tommaso Costa;
CP_2
E' facoltà della madre vedere l , ogni martedì e giovedì dalle 13:00 alle Persona_1
20:00, nonché sabato e domenica in modo alternato dalle 10:00 alle 20:00; E' facoltà del padre vedere la figlia , ogni mercoledì e venerdì dalle 13:00 alle 20:00 Per_2 nonché sabato e domenica in modo alternato dalle 10:00 alle 20:00; Nei giorni di visita le figlie saranno prese e riportate a casa, dal genitore con il quale trascorreranno la giornata;
I giorni di Natale e Pasqua, verranno trascorsi dalle minori alternativamente con il padre o con la madre e la vigilia con l'uno e la festività con l'altro (Le minori dovranno trascorrere le festività insieme); Le figlie trascorreranno insieme, con il padre e con la madre 15 giorni durante le vacanze estive. Date da concordare ogni anno (le minori dovranno trascorrere le vacanze estive insieme); I periodi di diritto di visita, come riportati, dovranno essere sempre modulati in modo che le due sorelline trascorrano insieme quanto più tempo possibile”.
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Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, poiché conformi alle risultanze del percorso e sostegno seguito dai servizi sociali ( cfr. ult relazione dep,. il 29.7.2025), il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente pronuncia gli accordi raggiunti dalle parti. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica degli accordi separativi di cui al decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron n.4286/2023 del 14.6.2023 – TG n. 308/2023 nei termini concordati e ripotati in parte motiva;
B. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 10.10.2025.
La Presidente dr.ssa GA Lupoli
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