Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, se l'atto è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2016, n. 26460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26460 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
2646 0/ 1 6 ACR 0 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 501/2016 - Presidente - N. ROCCO MARCO BLAIOTTADott. Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 38809/2015 Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE BE N. IL 18/05/1990 avverso la sentenza n. 71/2014 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 29/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maule Dr Nardo che ha concluso per l'mom with all corso;
Udito, per la parte civile, l'AvV, Eugenia Golass, che ha ducib l'inamm's oblika del s serigeon;
Udit ifdifensor Avv. Ernesto Secciuto, che the du o l'accoglunds del vesse;
wants it defendre all respuse le civile, aw. Ernesto Vente, de he dies it rifetto del ricorss;
H RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, che aveva mandato assolto RI BE dall'imputazione di omicidio colposo + commesso in danno di RO AN, ha dichiarato il RI colpevole di tale reato e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, . dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi nove di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ed ha altresì disposto la sospensione della patente di guida per la durata di un anno nonché condannato il RI, in solido con le Generali Business Solutions Società Consortile per Azioni, al risarcimento del danno alle parti civili, nella misura del 30%, da liquidarsi in separato giudizio, oltre che alla rifusione delle spese processuali. La vicenda oggetto del presente giudizio attiene al sinistro stradale occorso il 19 luglio 2008, intorno alle ore le 23:45, lungo la strada statale 16, in località Scerne di Pineto. Il sinistro interessò l'autovettura Y10 condotta dal RI e l'autovettura Fiat DA condotta dal AN. L'incidente si verificò mentre il RI conduceva una manovra di sorpasso e il AN proveniva dalla direzione opposta percorrendo la propria corsia di marcia. Secondo l'accertamento condotto dai giudici di merito, il AN si era appena immesso sulla strada statale provenendo da una strada laterale, dove era posto uno stabilimento industriale presso il quale egli era andato ad eseguire un controllo nell'esercizio della sua attività di guardia giurata. Il RI, dal canto suo, stava conducendo la manovra di sorpasso ad una velocità superiore a 70 km/h, eccedente il limite di 50, prescritto nel tratto. La Corte di appello ha rammentato che la pronuncia assolutoria trovava origine nella valutazione del primo giudice secondo la quale, persistendo il dubbio che il AN avesse viaggiato con le sole luci di posizione attive e che quindi si fosse reso visibile soltanto qualche attimo prima dell'impatto, non poteva escludersi che la collisione fosse stata imprevedibile ed inevitabile. A riguardo di tale decisione la Corte distrettuale ha richiamato le dichiarazioni di D'RA IE, giudicato unico teste veramente estraneo alle persone coinvolte, il quale aveva assistito all'impatto perché alla guida del veicolo sorpassato dal RI poco prima della collisione. Il teste aveva riferito che l'autovettura condotta dal AN aveva sicuramente le luci accese. Pertanto, ha affermato la Corte di appello, l'autovettura condotta dalla persona offesa era visibile per chi proveniva in senso di inverso, ancorché avesse accese le sole luci di posizione. 2 H Ritenuto che tale dato risultasse confortato da ulteriori emergenze probatorie, la Corte distrettuale ha concluso che il RI non aveva ottemperato alle regole che presiedono all'esecuzione della manovra di sorpasso;
egli non si era assicurato di avere una visibilità che gli consentisse di eseguire la manovra in sicurezza e non si era accertato che la strada fosse libera per uno spazio sufficiente al completamento del sorpasso, tenuto conto della presenza di utenti sopraggiungenti dalla direzione contraria. Inoltre la presenza della strada laterale rendeva verosimile che qualche autovettura potesse immettersi sulla strada statale, in direzione opposta, come appunto avvenuto nel caso concreto. L'imputato aveva superato il limite di velocità e per quanto ciò non fosse stato oggetto di una specifica contestazione, pure doveva essere considerato, posto che il mantenimento di una velocità adeguata alle circostanze di tempo e di luogo deve farsi rientrare nei canoni generali di prudenza e nelle prescrizioni di cui all'articolo 148, comma 2 del Cod. str., menzionato dalla imputazione. Il collegio territoriale, quindi, é pervenuto ad accertare una percentuale di responsabilità della persona offesa pari al 70% ed ha definito in modo conseguente tanto il trattamento sanzionatorio che l'obbligo risarcitorio.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Ernesto Picciuto.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge processuale, avendo la Corte di Appello erroneamente ritenuto tempestiva l'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. Posto che il termine ultimo per la presentazione dell'impugnazione era il 17 settembre 2013, il deposito dell'atto di appello eseguito presso la cancelleria del Tribunale di Teramo il 19.9.2013 era da reputarsi tardivo. Né poteva considerarsi tempestivo, come erroneamente fatto dalla Corte di Appello, perché spedito il 13.9.2013 alla sezione distaccata di Atri perché il plico raccomandato venne restituito al mittente, siccome soppressa la predetta sezione. Ne deriva, per l'esponente, che la raccomandata non aveva raggiunto lo scopo ai fini dell'impugnazione e che la notifica dell'atto va considerata nulla perché il plico era stato inviato ad ufficio inesistente ed essa non si era perfezionata. A differenza di quanto sostenuto dalla Corte di Appello, il plico non era mai pervenuto alla sezione distaccata di Atri.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per aver la Corte di Appello ascritto al RI di non aver mantenuto una velocità adeguata, pur essendo tale condotta estranea alla contestazione. L'esponente rileva che l'obbligo di procedere a velocità non adeguata in relazione alle circostanze di tempo e di luogo é previsto dall'art. 141 3म Cod. str. e che quindi è errato affermare, come fa la Corte di Appello, che tali condotte sono imposte dall'art. 148, co. 2 Cod. str. Si é quindi determinata una violazione del principio di correlazione, con E pregiudizio della difesa.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta il vizio motivazionale. L'accertamento processuale ha fissato due punti fermi: nel tratto di strada interessato al sinistro il sorpasso era consentito;
la persona offesa viaggiava con i fari anabbaglianti spenti, in un tratto di strada non assistito da illuminazione pubblica. Ciò nonostante la Corte di Appello ha affermato che l'auto della persona offesa era : comunque visibile;
lo ha affermato nonostante il AN si fosse appena immesso da una strada laterale. Il teste D'RA non poteva aver effettivamente visto il veicolo del AN, avendo la visuale preclusa dalle auto che gli stavano davanti (ed infatti egli si era espresso in termini dubitativi ed anzi nell'immediatezza non aveva fatto riferimento alla circostanza); sicché, é stata la conclusione dell'esponente, porre a fondamento della motivazione una dichiarazione testimoniale così contraddittoria e lacunosa risulta veramente irragionevole e incoerente. Dovendosi poi considerare la presenza nel giudizio di dichiarazioni di segno diverso provenienti da testi attendibili. La stessa riconosciuta tempistica dell'immissione sulla strada statale del veicolo del AN rende manifestamente illogico pretendere dal RI che desistesse dall'intraprendere la manovra di sorpasso, che era già iniziata;
ed é manifestamente illogico affermare la responsabilità del RI asserendo, nel contempo e come fa la Corte di Appello, che il AN era sbucato improvvisamente, che avrebbe dovuto fermarsi allo stop e concedere la precedenza al RI e che il RI aveva violato le prescrizioni dell'art. 148, co. 2 Cod. str. Contraddittoria é poi la sentenza impugnata dove sostiene l'irrilevanza del fatto che l'autoveicolo del AN viaggiasse nella parte centrale della sua corsia, perché, stante le dimensioni della carreggiata, se egli avesse marciato sulla destra il sinistro non si sarebbe verificato o avrebbe avuto minori conseguenze. Infine, conclude l'esponente, l'unica causa del sinistro é stato il mancato uso da parte della persona offesa della cintura di sicurezza.
3. Il 25.2.2016 la Generali Bussines Solutions s.c.a. ha fatto pervenire una 'memoria-conclusioni', nella quale si rimarca che la medesima ha già provveduto al versamento di somme superiori all'intero massimale di polizza e che quindi dovranno essere rigettate tutte le eventuali ulteriori richiesta risarcitorie;
d'altronde le parti civili sin dal primo grado hanno concluso solo nei confronti dell'imputato. Si chiede quindi il rigetto delle domande contro la responsabile civile, previa estromissione della stessa dal giudizio. Ale CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso é fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. In primo luogo va ritenuta manifestamente infondata la deduzione concernente la tardività dell'impugnazione della sentenza di primo grado ad opera del Procuratore della Repubblica. E' del tutto incontroverso che ai sensi dell'art. 583, co. 1 cod. proc. pen. costituisce valida modalità di presentazione dell'atto di impugnazione la spedizione a mezzo del servizio postale e che in tal caso la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione (ex multis, Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015 - dep. 18/11/2015, Chessa, Rv. 265269, che formula puntualizzazioni nel caso di servizio postale privato). Né assume il rilievo preteso dal ricorrente che il plico sia stato inviato alla sezione distaccata del Tribunale di Teramo, ormai soppressa, ché, anzi, a mente dell'art. 582, co. 1 cod. proc. pen. l'atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Peraltro, il d.lgs. 7.9.2012, n. 155, che ha disposto la soppressione, tra le altre, della sezione distaccata di Atri, ha previsto che l'efficacia di tale previsione si producesse decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
poiché il decreto é entrato in vigore il 13.9.2012, l'efficacia della previsione della soppressione si é avuta dal 14.9.2012. Il plico spedito il 13.9.2013 é stato quindi inviato alla sezione distaccata la cui soppressione non era ancora effettiva.
4.2. Deve prendersi le mosse dal terzo motivo del ricorso. La valutazione della prova testimoniale, in sé e in rapporto agli ulteriori elementi di prova disponibili, non può essere sindacata dal giudice di legittimità se non sotto il profilo del vizio motivazionale, ovvero per il versante del controllo sulla congruità e logicità della motivazione;
é al giudice di merito che spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, sui contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Ne consegue che la valutazione della testimonianza del D'RA non può essere riformulata da questa Corte, alla luce delle circostanze evidenziate dal ricorrente. E quanto alle ragioni esposte dalla Corte di Appello per giustificare il maggior credito accordato al teste, esse non sono manifestamente illogiche, essendo rappresentate dalla posizione di indifferenza rispetto all'esito del giudizio e dalla linearità della narrazione, ben diversamente da quanto il Collegio territoriale ha potuto rilevare a riguardo degli altri testi, amici dell'imputato e autori di affermazioni definite incerte. flor 105 Peraltro, già il giudice di primo grado non aveva ritenuto inattendibile il D'RA che non aveva fatto menzione di luci (della DA) accese o di sole luci di posizione ma aveva riferito di aver scorto la medesima venire incontro e aveva adottato una ricostruzione che, ancorata sull'oggettivo accertamento operato dal verbalizzante Di RA il quale aveva rinvenuto il 'devio luce' della DA sulla posizione di 'luci di posizione' non contrasta con quanto detto dal teste in parola. In breve, la ricostruzione del sinistro é stata accertata in modo pressoché condiviso dai giudici di merito, per i quali il RI eseguì una manovra di sorpasso ad una velocità superiore a quella prevista nel tratto stradale percorso, venendo ad impattare con la Fiat panda condotta di AN, da poco immessosi sulla strada principale e procedente in senso opposto a quello percorso dal RI;
il giudice di secondo grado ha aggiunto con motivazione non censurabile - che la - DA del AN era visibile perché con le luci di posizione attive. Da qui però una serie di punti critici. In primo luogo é manifestamente illogico affermare che la DA era visibile al RI solo perchè era visibile al D'RA, senza prendere in esame le diverse posizioni sulla sede stradale e rispetto all'autovettura del AN. Si tratta di un dato di assoluto rilievo, considerato che il punto di impatto tra i veicoli viene collocato dalla stessa Corte di Appello ad appena quaranta metri dalla stradina laterale dalla quale il AN si era immesso sulla strada principale e che il collegio distrettuale ha rilevato che il RI percorse sulla corsia di sorpasso un tratto di strada lungo 300-400 metri. Coglie quindi il segno il ricorrente, quando lamenta la carenza motivazionale a riguardo del giudizio della Corte di Appello, per la quale la DA era stata visibile al RI. Il secondo punto di crisi della sentenza impugnata é rappresentato proprio dal richiamo a quest'ultima circostanza;
non é chiaro se la Corte di Appello individui nel permanere nella corsia di sorpasso una condotta colposa, come sembrerebbe far intendere la citazione dell'art. 148 Cod. str. immediatamente seguente;
certamente si tratta di una circostanza che avrebbe dovuto essere approfondita per comprendere se il RI aveva avuto modo di rientrare nella corsia di destra, anche ai fini che si indicheranno a breve. A ben vedere, é la stessa descrizione della condotta colposa che appare incerta, perché ora si ascrive al RI di non aver usato la 'maggior prudenza' nell'accingersi alla manovra di sorpasso imposta dalle condizioni di scarsa visibilità (ma in realtà il RI era già in fase di sorpasso al momento in cui la DA si immise sulla strada principale); ora si menziona il lungo tratto percorso nella corsia di sorpasso, senza spiegarne la relazione con il sinistro;
quindi si fa riferimento alla prudenza dovuta alla presenza di una strada laterale dalla quale poteva More 6 immettersi taluno (ma non si dice se la strada era segnalata a chi proveniva dalla direzione del RI, che impattò il veicolo del AN quaranta metri prima); infine si parla di velocità non adeguata in rapporto alle condizioni di visibilità necessarie alla manovra di sorpasso. Dal che si potrebbe dedurre che la Corte di Appello ha ritenuto che la DA fosse visibile al RI ma che questi non l'avesse scorta a causa della velocità mantenuta. Ma tale conclusione non é in alcun modo giustificata dal giudice territoriale. Anche a tale riguardo il ricorso identifica un reale vizio della motivazione, che coniuga dati tra loro dissonanti senza indicare il percorso logico attraverso il quale ha ritenuto sciolte le contraddizioni. Ancora, manca nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento all'accertamento della evitabilità della collisione qualora la condotta del RI fosse stata osservante delle regole cautelari. Nel caso che occupa la causalità della condotta non pone particolari problemi;
é del tutto evidente che a cagionare la morte del AN furono le lesioni procurate dalla collisione tra i veicoli, uno dei quali condotto dal RI. Ma trattandosi di condotta colposa va anche accertata la cd. causalità della colpa, ed in specie la valenza impeditiva del comportamento osservante. Con ogni evidenza il tema é stato ritenuto dalla Corte di Appello risolto da quello della visibilità della DA da parte del RI, così incorrendo nella violazione del principio, costantemente ribadito da questa Corte, per il quale, in tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento consegue alla dimostrazione (oltre che delle ulteriori, note componenti) che la condotta lecita avrebbe impedito la verificazione dell'evento; e ciò sia quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave (Sez. 4, n. 31980 del 06/06/2013 - dep. 23/07/2013, Nastro, Rv. 256745). Si staglia, qui, una palese carenza motivazionale. E' appena il caso di osservare che anche questo passaggio non può essere percorso se non si definisce con precisione quale sia stata la condotta trasgressiva in rapporto alla quale va verificata la causalità della colpa.
4.3. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, che provvederà - oltre che al nuovo giudizio alla luce di quanto sopra esposto alla regolazione delle spese tra le parti per questo - giudizio di legittimità.
5. Con riferimento alla richiesta di estromissione e di rigetto di domande risarcitorie avanzata dal responsabile civile, a dare dimostrazione della irricevibilità dell'istanza é sufficiente rilevare che l'esclusione del responsabile Hove 7 civile può essere richiesta dal medesimo entro i termini ben ristretti di cui all'art. 86, co. 2 cod. proc. pen.; e che, in ogni caso, l'accoglimento del ricorso nei sensi dianzi esplicitati lascia impregiudicata la posizione del responsabile civile, nei confronti del quale, peraltro, in questa sede non é stata avanzata alcuna pretesa.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, cui regolamentazione demanda pure la regolazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere Blaisth CASSA A M E R P U S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24.GIU. 2016 M E IL CANCELLIERE R P U Patrizia D Laurenzio S S 8