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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 223/24
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 223/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del
10.09.2025 e vertente
TRA
E elettivamente domiciliati in Casoria (NA), alla via Pio Parte_1 Parte_2
XXII n.114, nello studio degli avv.ti Mariano Russo e Giovanni Cresci dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Umberto I n. 381 nello studio Controparte_1 dell'Avv. Gennaro Esposito dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.26/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata il 25 gennaio 2024.
CONCLUSIONI:
per parti appellanti: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di L'Aquila, accogliere il presente appello per tutte le censure ivi formulate e, per l'effetto, così provvedere: 1) In via preliminare sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la efficacia esecutiva della sentenza impugnata in accoglimento delle deduzioni di cui alla istanza di sospensione innanzi formulata;
2) nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare, ovvero annullare, la sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale di
Sulmona in persona del Giudice onorario dott.ssa Anna Maria De Sanctis in data 24/1/2024 depositata il 25/1/2024, nel giudizio recante il numero di R.G. 773/2021, notificata in data 2 febbraio
2024, e specificamente:
2.a) il capo della sentenza con il quale in accoglimento della domanda attorea dichiara il diritto dell'attore ad ottenere il rilascio dell'immobile in Rivisondoli alla via
Raffaello n. 2 nel complesso immobiliare denominato “Garema Residence”, riportato al NCEU del
Comune di Rivisondoli al folio 12, p.lla 34, sub 196,Via Raffaello,2 p.4-5,int. 38, Scala C, cat. A/2, cl.1, vani 5,5 RC397,67, con contestuale condanna dei coniugi e al rilascio Pt_1 Pt_2 dell'immobile libero da persone e cose alla data del 30/3/2024 nonché al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 350,00 mensili a far data dal 12/11/2021 laddove, invece, va pronunciato il rigetto della domanda di;
2.b.) il capo della sentenza con il quale Controparte_1 condanna e alla refusione in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di lite liquidate in € 518,00 per spese ed € 2.906,00 per onorario oltre rimborso forfetari IVA e Cpa laddove invece va statuito, invece, la condanna del al pagamento delle spese di lite con CP_1 attribuzione.”
per parte appellata: “In via principale. 1.- dichiarare l'inammissibilità, ovvero, rigettare l'appello per i motivi di cui in premessa;
2.- dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dei Sigg.ri e e per l'effetto condannare i medesimi Sigg.ri e Parte_2 Parte_1 Parte_1
al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in favore del Sig. Parte_2 CP_1
3.- condannare i Sigg.ri e al pagamento di tutte le spese e
[...] Parte_1 Parte_2 competenze del presente giudizio oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con la sentenza n. 26/2024 il Tribunale di Sulmona, in accoglimento della domanda avanzata da ha dichiarato il suo diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
Rivisondoli in via Raffaello n. 2 nel complesso immobiliare “ Gerema Residence” e distinto nel
NCEU del Comune di Rivisondoli al Fg 12 p.lla 34 sub 196, con conseguente condanna dei convenuti e al rilascio del predetto immobile libero da persone e cose Parte_1 Parte_2 alla data del 30.3.2024, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo liquidata in via equitativa in euro 350,00 mensili a decorrere dalla domanda del 12.11.2021 all'effettivo rilascio oltre interessi e rivalutazione monetaria e, infine, alla rifusione delle spese di lite.
1.1 L'attore aveva esposto di aver acquistato la proprietà del predetto immobile con atto pubblico di compravendita del 7 maggio 2007 a rogito del notaio dai coniugi Persona_1 Parte_1
e i quali, poi, avevano adito il Tribunale di Napoli al fine di accertarne la
[...] Parte_2 simulazione assoluta dell'atto pubblico con conseguente nullità, inesistenza o inefficacia ai sensi dell'art 1414 1 comma c.c., domanda, tuttavia, rigettata con sentenza del Tribunale partenopeo n.
7971/2020 pubblicata il 26.11.2020 e passata in giudicato.
1.2 I convenuti e , costituitisi in giudizio, avevano insistito per il Parte_1 CP_2 rigetto della domanda, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 cpc da calcolarsi in via equitativa, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
1.3 Il giudice di prime cure adito, all'esito dell'istruttoria esclusivamente documentale, qualificata l'azione nei termini di rilascio di immobile occupato sine titulo, ha accolto la domanda ritenendo assolto l'onere probatorio ricadente sull'attore e, valutando l'esistenza di un danno in re ipsa dallo stesso subito, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, ha riconosciuto il conseguente riconoscimento anche dell'indennità di occupazione, liquidata in via equitativa in euro 400,00 mensili, a decorrere dalla data della domanda fino al rilascio effettivo.
2. Avverso la sentenza hanno proposto gravame i convenuti e Parte_1 Parte_2 articolando due motivi di appello di seguito riassunti.
2.1 Il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere il rilascio dell'immobile controverso, limitandosi a richiamare in modo acritico le deduzioni dell'attore e la sentenza n. 7971/2020 del Tribunale di Napoli, senza valutare il materiale probatorio depositato dai medesimi odierni appellanti a sostegno della richiesta di rigetto della domanda attrice nonché le eccezioni da essi spiegate in ordine alla necessità, per chi agisce in rivendicazione, di provare la
3 sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, mediante lo strumento della probatio diabolica.
2.2. Gli appellanti deducono, altresì la sussistenza di un difetto di motivazione in violazione delle disposizioni di cui all'art.132 n. 4 c.p.c. avendo il Tribunale reso un provvedimento dal contenuto confuso, minimale, contraddittorio e lacunoso senza affrontare le richieste, deduzioni ed eccezioni dagli stessi mosse in primo grado.
3. Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e per la Controparte_1 dichiarazione di responsabilità aggravata in capo agli appellanti, alla luce dell'inconsistenza delle motivazioni del gravame e della fragilità degli argomenti a sostegno.
4. Con provvedimento dell'11.07.2024 la Corte ha rigettato la richiesta di inibitoria avanzata dagli appellanti non ravvisando la sussistenza dei requisiti del fumus e del periculum, idonei a giustificare la sospensione dell'esecutorietà della pronuncia gravata.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 10.09.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Si procede a delibare i motivi d'appello.
7. Con il primo motivo gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha accolto la domanda avanzata da , limitandosi a richiamare in modo acritico la Controparte_1 sentenza n. 7971/2020 del Tribunale di Napoli, senza tenere in considerazione le proprie deduzioni difensive e le prove articolate, in ordine alla ricorrenza dei presupposti dell'azione di rivendica, in relazione alla quale l'onere probatorio gravante sull'attore necessitava, mediante il meccanismo della c.d. probatio diabolica, della dimostrazione del proprio diritto di proprietà risalendo sino ad un acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore.
8. La doglianza è infondata in quanto la ricostruzione proposta dagli appellanti è giuridicamente errata e non aderente ai fatti di causa.
9. È principio consolidato in giurisprudenza che la qualificazione giuridica dell'azione non dipende dalle formule adoperate dalle parti, ma deve essere compiuta dal giudice alla luce della causa petendi e del petitum sostanziale secondo un'interpretazione complessiva della domanda.
4 9.1. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente qualificato l'azione proposta dalla parte attrice come azione di condanna al rilascio dell'immobile fondata su un titolo obbligatorio valido e idoneo e sul conseguente inadempimento degli alienanti e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno continuato a occupare l'immobile dopo il trasferimento della proprietà, senza alcuna causa giustificativa.
9.2 Difatti, erroneamente rispetto a quanto sostenuto dagli appellanti nel primo motivo di doglianza, non si verte in ipotesi di rivendicazione ma di un'azione di condanna al rilascio, fondata su un regolare contratto di compravendita ripassato tra le parti in causa, di immobile dagli stessi occupato sine titulo e che non postula, a differenza della rivendica, alcun accertamento del diritto di proprietà.
9.3 Appare utile ricordare che, mentre con l'azione di rivendica avente natura reale, l'attore, assumendo di essere proprietario della cosa, mira ad ottenere la restituzione del bene da altri posseduto o detenuto, previo riconoscimento del suo diritto dominicale di cui deve, pertanto, dare prova, mediante l'azione di condanna al rilascio avente natura personale, l'attore non chiede che sia riconosciuto il suo diritto di proprietà di cui pertanto non deve dare prova, bensì solo la restituzione della cosa sulla base di un titolo nascente da un rapporto obbligatorio (sul tema, ex multis, cfr. Cass.
13605/2000). E' proprio questo il caso del contratto di compravendita quando l'acquirente intende conseguire il rilascio della cosa dal venditore che ancora la tiene per sé, nonostante in capo allo stesso gravi, contrattualmente, un obbligo di consegna o rilascio in favore del venditore (v. Cass.
6322/2006).
9.4 Nella fattispecie, l'azione promossa dall'appellato trae origine anche dal giudicato formatosi dalla sentenza n. 7971/2020 del Tribunale di Napoli il quale, nel rigettare la domanda di simulazione assoluta avanzata dagli odierni appellanti, e , ha consacrato la validità Parte_1 Parte_2 ed efficacia del trasferimento dominicale mediante compravendita in favore dell'appellato e così legittimandolo a richiedere il rilascio dell'immobile illegittimamente occupato dagli appellanti, senza dover dimostrare il proprio diritto di proprietà.
9.5 A conferma di quanto esposto, l'appellato, in primo grado, aveva concluso chiedendo il mero rilascio dell'immobile e non anche l'accertamento del proprio diritto dominicale.
9.6. Ne segue che l'onere probatorio gravante sull'attore, odierno appellato, non era quello della dimostrazione dell'acquisto della proprietà da assolvere attraverso la ricostruzione a ritroso di tutti i trasferimenti sino a risalire ad un acquisto a titolo originario secondo il meccanismo della probatio diabolica tipico dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., come erroneamente
5 sostenuto dagli impugnanti ma soltanto quello, assai meno rigoroso, della prova della propria legittimazione a far valere l'obbligo del rilascio, senz'altro assolto con la produzione del titolo di acquisto regolarmente trascritto nei registri immobiliari e della già richiamata sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli;
quanto al perdurare della occupazione dell'immobile da parte dei coniugi , esso non è mai stata oggetto di contestazione. E', dunque, infondata la CP_3 pretesa degli appellanti di sottoporre l'attore ad un onere probatorio non pertinente all'azione esercitata.
10. La Corte, inoltre, osserva che la formazione del giudicato in ordine al trasferimento del diritto di proprietà con la sopraccitata compravendita, per effetto del passaggio in giudicato della predetta sentenza n. 7971/20 del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., ha determinato la preclusione per gli impugnanti di continuare a contestare giudizialmente, direttamente o indirettamente, l'acquisto del suddetto diritto in capo all'appellato impedendo qualsiasi riesame della questione, come, invece, gli appellanti hanno tentato di fare riproponendo in giudizio elementi fattuali del tutto ininfluenti ai fini del decidere, quali i rapporti di fatto intercorsi tra le parti, le condizioni economiche delle stesse e le motivazioni sottese la stipula del contratto di compravendita.
11.Il primo motivo è, in conclusione, infondato.
12. Con il secondo motivo e eccepiscono il vizio di motivazione della Parte_1 Parte_2 pronuncia gravata ai sensi dell'art 132 n.4 c.p.c. censurandone il contenuto come “confuso, minimale
e contraddittorio da non comprendersi se lo stesso faccia riferimento alla fattispecie in esame”, essendosi limitato il Tribunale, nella prima parte e senza coerenza e logia processuale, a richiamare un procedimento svoltosi presso il Tribunale di Napoli e nella seconda parte, avendo omesso di affrontare le richieste, deduzioni ed eccezioni dalle stesse mosse osservando unicamente che il possesso del sarebbe insito nel proprio diritto di proprietà. CP_1
13. Il motivo è inammissibile.
14. Gli appellanti, mediante il secondo motivo di doglianza si sono limitati a riprodurre testualmente il contenuto della norma invocata, contestando genericamente la pronuncia, senza, tuttavia, indicare in modo specifico quali sarebbero le affermazioni contraddittorie, le omissioni argomentative o i passaggi confusi contenuti nella sentenza gravata.
15. La censura come formulata è, quindi, inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art 342 cpc come riformato dal d.l. 83/2012 convertito in l.134/13, atteso che i motivi d'appello devono essere specifici, argomentati e autosufficienti e devono indicare in modo preciso la parte della
6 motivazione impugnata, le ragioni per cui la motivazione sarebbe errata o carente, il collegamento tra il vizio denunciato e il decisum, l'incidenza del vizio sull'esito della decisione.
15.1 Difatti, la mera elencazione astratta delle ipotesi di nullità della sentenza previste dall'art 132
n.4 cpc senza la concreta individuazione delle parti asseritamente viziate e la generica contestazione della pronuncia non soddisfa il requisito della specificità, con conseguente inammissibilità del motivo d'appello, avendo gli appellanti del tutto omesso di individuare i passaggi motivazionali specificamente censurati e di indicare in quale punto la sentenza di primo grado sarebbe effettivamente illogica, incomprensibile o contraddittoria non fornendo, altresì, alcun confronto argomentativo tra le difese svolte in primo grado e il contenuto della pronuncia gravata, limitandosi l'atto di appello in una generale critica verso la sentenza impugnata.
15.2 Invero, stante la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, la parte che intenda impugnare la sentenza di primo grado deve necessariamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
“individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata” (Cass. Sez. VI, ord. N. 21336/2017). È, quindi, onere della parte appellante indicare, in modo chiaro, non solo i capi della sentenza impugnati, ma anche le ragioni per cui la decisione risulta meritevole di riforma attraverso un diverso iter argomentativo che possa inficiare quello seguito dal primo giudice, onere non assolto con riguardo al motivo scrutinato non potendo il giudice d'appello sostituirsi alla parte nel ricostruire ex officio un vizio non specificamente dedotto.
16. Inoltre, al di là del rilievo che, come si è innanzi illustrato, la motivazione della sentenza gravata non presenta alcuna carenza né tanto meno appare “inintellegibile o incomprensibile”, la doglianza manca completamente del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” non avendo l'appellante indicato il riflesso dell'omessa pronuncia sul contenuto della decisione sicché, anche sotto questo profilo, essa è inammissibile (sulla necessità che, al di fuori dei casi di vizi comportanti la rimessione al giudice di primo grado, l'appellante debba, a pena di inammissibilità per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale d'impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito, cfr. Cass. 402/2019).
17. Infine, deve osservarsi che nell'atto di appello nessun argomento è stato speso in ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione sine titulo liquidata dal Tribunale in via equitativa,
7 dovendosi, quindi, dichiarare la formazione del giudicato in relazione al relativo capo della sentenza non oggetto di impugnazione.
17.1 Risultano, di conseguenza, inammissibili in quanto tardive le doglianze formulate dalle parti appellanti soltanto in sede di comparsa conclusionale nelle quali si è contestato il riconoscimento del danno da occupazione abusiva in re ipsa per non avere, l'originario attore, allegato né chiesto di provare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa né effettuato la relativa quantificazione.
18. In conclusione, l'appello va respinto con integrale conferma sentenza appellata.
19. Sussiste la invocata responsabilità processuale aggravata degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Invero, alla luce dell'assoluta inconsistenza del primo motivo di appello – basato sulla completa obliterazione del contenuto degli avversi atti difensivi e della stessa motivazione della sentenza gravata, oltre che del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli – e della manifesta inammissibilità del secondo e delle tardive nuove contestazioni contenute nella comparsa conclusionale, deve ritenersi che le parti appellanti abbiano agito con dolo o quanto meno con colpa grave e che, pertanto, debbano essere condannate a pagare in favore dell'appellato la somma di
€ 4.230,00, determinata equitativamente in ragione di circa 1/2 dell'importo delle spese di lite da rimborsare.
20. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, applicando allo scaglione indeterminato-complessità bassa i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione, con distrazione delle somme in favore dell'Avv.
Gennaro Esposito dichiaratosi antistatario.
21. Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 8.469,00 oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge, con distrazione delle somme in favore dell'Avv. Gennaro Esposito dichiaratosi antistatario;
8 3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'appellato la somma di
€ 4.230,00, oltre interessi legali sino al saldo.
4. dichiara che le parti appellanti sono, altresì, tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appello se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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