TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 142
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. È altresì scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Nomina di un Commissario ad acta

    Il Tribunale ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o un suo delegato, affinché provveda agli adempimenti necessari in caso di ulteriore inottemperanza da parte dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 142
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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