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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1043 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. REBAGLIATI ROSANNA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BIALE FABRIZIO, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Controparte_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 2.10.2020 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Savona al numero 1, parte I, uff. 4, anno 2020, alle condizioni di seguito esposte:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Savona, Via degli Orefici n. 4/4 di proprietà della moglie, viene assegnata,
con tutti gli arredi e le pertinenze, alla signora , nell'interesse del figlio minore , Parte_1 Per_1
che continuerà a vivere stabilmente con la madre;
3. il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
stabile e residenza presso la madre nell'immobile di Savona, Via Degli Orefici n. 4/4;
4. le parti convengono che la permanenza di con i genitori sia regolata come segue e come Per_1
già attuata dal luglio 2024 ad oggi:
a) durante il periodo in cui frequenta l'asilo (dal 10 settembre di ogni anno al 30 giugno Per_1
dell'anno successivo):
- il lunedì sta con la madre dall'uscita dell'asilo al giorno dopo;
Per_1 - il martedì i nonni paterni lo vanno a prendere all'asilo alle ore 11,30 e lo tengono sino alle 16; in tale occasione il padre passa l'ora di pranzo con il figlio e, se riesce, rimane con lui sino alle 16;
alle 16 va con la mamma e rimane con lei sino al giorno dopo;
Per_1
- il mercoledì rimane con la madre dall'uscita dall'asilo sino al tardo pomeriggio, poi va a Per_1
cena dal padre e pernotta con lui;
- il giovedì, dall'uscita dalla scuola materna o dalle scuole elementari o medie o superiori, il figlio sta con il padre sino al mattino successivo, con l'aiuto eventuale dei nonni paterni e con facoltà per la madre, previo accordo con il padre, di vederlo per un breve incontro nell'arco della giornata;
- il venerdì sta con la madre dall'uscita dall'asilo (15:30/16.00) sino al giorno successivo;
Per_1
- il sabato e la domenica sono alternati tra i genitori: un fine settimana passa il sabato con la Per_1
madre e pernotta con lei, mentre il padre lo tiene con sé dalla domenica mattina al lunedì mattina;
il fine settimana successivo si invertono il sabato e la domenica.
b) Se è malato e non va all'asilo o in caso di emergenze impreviste, il figlio viene tenuto Per_1
prevalentemente dalla nonna materna e dai genitori.
c) Durante i periodi feriali, in cui non frequenta la scuola, i genitori di comune accordo Per_1
intendono seguire le seguenti regole:
tenuto conto che durante l'estate i tempi di permanenza con i genitori in linea generale non cambiano, sono i nonni che supportano maggiormente i genitori nei seguenti termini:
- lunedì, mercoledì e venerdì rimane con la nonna materna dal mattino sino alle ore 16; dalle Per_1
ore 16 in poi sta con la madre;
- il martedì sta con i nonni paterni dal mattino sino alle 16; dalle ore 16 in poi sta con la madre;
- il giovedì sta con il padre sino al mattino successivo, con l'aiuto dei nonni paterni durante Per_1
le ore lavorative e con facoltà per la madre, previo accordo con il padre, di vederlo per un breve incontro nell'arco della giornata;
- il fine settimana, i genitori alternano il sabato e la domenica. d) Durante le ferie estive o quelle del periodo natalizio o pasquale la madre riesce ad avere più tempo libero dal lavoro per stare con il figlio, per cui i nonni sono meno presenti;
in ogni caso i genitori cercano di rispettare il più possibile i tempi di alternanza, anche per mantenere le abitudini di . Per_1
e) previo accordo tra i genitori, potrà trascorrere anche una settimana consecutiva con il Per_1
padre e una con la madre durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie dell'uno o dell'altro.
f) Per quanto concerne i restanti periodi feriali i genitori pattuiscono quanto segue:
A. vacanze natalizie: il 24 e il 26 dicembre starà con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, Per_1
ad anni alterni. Il 31 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
B. vacanze di Pasqua: il giorno di Pasqua starà con un genitore e il giorno di Pasquetta con Per_1
l'altro, ad anni alterni.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e con gli impegni – scolastici, sportivi e ricreativi – del figlio. Entrambi i genitori, in ogni caso,
si impegnano a comunicarsi con rispettoso anticipo eventuali variazioni nella concordata calendarizzazione della gestione del figlio.
g) I genitori si impegnano sin d'ora a rispettare tale regime di alternanza, avendo riguardo al solo tempo di permanenza presso i genitori, anche nei successivi anni al variare degli impegni scolastici.
h) Nell'interesse del figlio e onde consentirgli di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, i ricorrenti eviteranno di coinvolgerlo nelle loro questioni personali e collaboreranno congiuntamente per mantenere un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto. Laddove i genitori dovessero mantenere in futuro eventuali stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, si adopereranno entrambi affinché dette persone non interferiscano in alcun modo nei rapporti tra loro e il figlio.
i) A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il padre verserà alla madre la somma di Per_1
euro 320,00 mensili, somma da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. l) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie nella misura del 50%, comprensive a titolo esemplificativo di spese mediche (sopra i 40 euro), spese sportive e, previo accordo tra i genitori,
delle spese importanti per l'abbigliamento esempio scarpe e giacconi. Le spese di istruzione saranno suddivise come segue: per il periodo della scuola materna, la retta resterà a carico della madre mentre tutte le altre spese, buoni pasto compresi, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
per il periodo successivo (elementari, medie, superiori e università) tutte le spese di istruzione, che comprendono esemplificativamente i libri, i buoni pasto e il corredo di inizio anno, saranno suddivise al 50% tra i genitori, resteranno a carico della madre le spese per la cancelleria in corso d'anno.
Per altre categorie di spese, non specificamente indicate nel presente accordo, si farà riferimento al protocollo applicato dal Tribunale di Savona.
m) L'assegno unico (già assegni famigliari) rimane attribuito integralmente alla madre Parte_1
e così anche qualora le normative future prevedessero un diverso emolumento di tipo similare.
n) I ricorrenti, per quanto riguarda i loro reciproci rapporti, si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico, con la conseguenza che non è dovuto, tra loro, alcun contributo al mantenimento.
o) I ricorrenti prestano reciproco e vicendevole consenso alla spedizione e/o al rinnovo dei passaporti.
p) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo