Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1981/2023 del ruolo generale, avente ad oggetto: reddito di cittadinanza
T R A
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro, ricorrente
C O N T R O
in persona Controparte_1
del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 28.3.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso che in data 21.10.2019 presentava domanda di reddito di cittadinanza poi revocata in data 19.06.2022 per la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza, non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, che in data 5.05.2021, presentava nuova domanda di reddito di cittadinanza, prima accolta con provvedimento comunicato il 24.10.2022, poi successivamente revocata, conveniva in giudizio l' onde CP_1
ottenere il ripristino del reddito di cittadinanza di cui alle
1
L' si costituiva in giudizio, deducendo con varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, incontestata la residenza decennale in Italia, a seguito di rettifica del Comune di residenza, la revoca della prestazione in oggetto risulta legittima in quanto all'atto della presentazione della domanda del 21.10.2019, il ricorrente svolgeva attività lavorativa a tempo indeterminato (attività iniziata il 07.02.2019 e cessata solo il 31.1.2020) (cfr. doc. in atti ) e, ciononostante, ometteva di dichiararlo nella domanda. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, l'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 prevede al comma 4 e seguenti: «
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
Per quanto sopra, anche la domanda in data 05.05.2021, accolta e ad oggi terminata, risulta travolta dagli effetti del provvedimento di revoca.
2 Né possono portare a contrarie conclusioni le DSU in atti nelle quali non è stato indicato lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato al momento di presentazione della prima istanza di RDC ma piuttosto lo svolgimento di lavoro a tempo determinato o con contratto di apprendistato.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 10.5.2025 IL GIUD ICE
Antonella Paparo
3