Art. 2.
All'onere di 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.
All'onere di 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.