Articolo 62 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 61Articolo 63
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13 luglio 1913
Art. 62.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle persone indicate nell'art. 64, quando operino in borsa nel quinquennio ivi accennato.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913