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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 260/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Montini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del rettore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandra Bernardini,
Matilde Domini ed Elena Orbini Michelucci ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di Ateneo;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento dello svolgimento delle funzioni dirigenziali e corresponsione delle differenze retributive, incluso Tfr, per le attività superiori svolte
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, fissare con proprio decreto l'udienza di discussione della causa e in accoglimento del presente ricorso: 1) accertare, dichiarare e pronunziare che la dott.ssa nel periodo intercorrente tra il 03.09.2017 e il 31.07.2020, ha Parte_1 svolto in via prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, funzioni dirigenziali, con conseguente diritto della medesima alle relative differenze retributive maturate rispetto alla qualifica di formale inquadramento EP6 del Comparto delle
Università secondo la disciplina degli artt. 24 e 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 2103 e 2126 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione;
2) condannare l' _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] dott.ssa dell'importo complessivo pari ad euro 138.274,87 (o il diverso Parte_1 importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa) a titolo di differenze retributive, ovvero di risarcimento dei danni, tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto e quello proprio dei dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale, maturate per lo svolgimento, nel periodo intercorrente tra il
03.09.2017 e il 31.07.2020, di funzioni dirigenziali;
e, per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, 3) condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dott.ssa Parte_1 dell'importo complessivo di euro 13.217,45 (o di quello maggiore o minore che risulterà dovuto) a titolo di TFR maturato tra il 03.09.2017 e il 31.07.2020 e non corrisposto al momento della cessazione dal servizio (avvenuta in data 1 luglio 2022) in ragione delle surrichiamate mansioni superiori a carattere dirigenziale;
4) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e con espressa riserva di agire separatamente per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale a favore dell' 5) con vittoria di spese di lite ai sensi del DM n. CP_2
55/2014”.
Per la parte resistente : “Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Pag. 2 di 15
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.03.2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare che la stessa, nel periodo tra il 03.09.2017 e il
[... 31.07.2020, ha svolto, in via prevalente, funzioni dirigenziali per l'Università CP_
, con conseguente diritto alle relative differenze retributive maturate rispetto alla qualifica di formale inquadramento EP6 del Comparto delle Università secondo la disciplina degli artt. 24 e 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 2103 e 2126 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione. Chiedeva, dunque, di condannare la parte convenuta al pagamento dell'importo complessivo di €
138.274,87 a titolo di differenze retributive, ovvero di risarcimento dei danni, tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto e quello proprio dei dipendenti inquadrati nella qualifica suddetta;
nonché condannare la parte convenuta al pagamento dell'importo di € 13.217,45 a titolo di TFR maturato nel periodo suddetto e non corrisposto al momento della cessazione dal servizio, avvenuto in data 01.07.2022.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze dell' con inquadramento nella categoria EP, posizione _1 _1 economica 5, presso l' a far data dal 01.09.2011 fino al Controparte_1
30.06.2022, data di collocamento a riposo. La ricorrente spiegava che, a partire dal 01.11.2016, il modello organizzativo dell'amministrazione veniva modificato al fine di snellire gli uffici di staff al Direttore generale, prevedendo la costituzione di nuove unità organizzative di livello dirigenziale e dieci posizioni dirigenziali. Riferiva che la Direzione Affari Legali e generali, la
Direzione Programmazione, valutazione, comunicazione istituzionale, la
Direzione servizi per la didattica e l'internazionalizzazione e la Direzione servizi informatici e statistici – strutture di rango dirigenziale – in assenza di un dirigente incaricato, venivano mantenute in capo ad interim al Direttore generale. Con DD 30 giugno 2017 e proroghe successive, dunque dal
03.09.2017 al 31.07.2020, la ricorrente deduceva di essere stata incaricata di
Pag. 3 di 15 svolgere tutte le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 165/2001. Riferiva di aver ricevuto l'incarico aggiuntivo di supportare il dirigente (ossia ad interim il
Direttore generale) nella gestione complessiva della DPVCI, con delega delle funzioni dirigenziali di gestione del budget della direzione fino a 40.000 euro e adempimenti correlati;
gestione del personale assegnato alla direzione, ivi compresa la modifica dell'assegnazione interna previo assenso del direttore generale;
pareri preventivi in ordine alle richieste di formazione, missioni, telelavoro, part time, permessi presentate dal personale della direzione;
gestione degli spazi e delle strumentazioni assegnate alla direzione;
partecipazione alle riunioni e inserimento nelle mailing-list istituzionali in rappresentanza della direzione;
monitoraggio e controllo del regolare svolgimento dell'attività della
Direzione, ivi compresa la facoltà di incidere sulle procedure in essere in un'ottica di miglioramento e snellimento delle stesse;
gestione documentale della direzione, ivi comprese le funzioni che i sistemi informatici in uso (
[...]
e Titulus organi) attribuiscono al dirigente;
firma di provvedimenti CP_3 amministrativi, sia di natura vincolata, sia di natura discrezionale individuati con successivo atto del direttore generale;
gestione delle attività e delle procedure correlate agli obiettivi e alla valutazione della performance;
svolgimento delle funzioni facenti capo ad eventuali posizioni organizzative scoperte nelle more dell'attribuzione degli incarichi correlati alle posizioni in questione. Inoltre, riferiva di aver ricevuto ad interim l'incarico di Coordinatore per le attività legate alla “Trasparenza, alla prevenzione della corruzione, accesso”, nelle more dell'attribuzione dell'incarico correlato a detta posizione. Sosteneva, pertanto, di occuparsi integralmente e in totale autonomia della gestione della Direzione
Programmazione, valutazione, comunicazione istituzionale (DPVCI) e di aver esercitato funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla delega formale, con la collaborazione di tutti i responsabili della direzione e senza alcun apporto da parte del Direttore generale. A tal proposito, precisava che la partecipazione alle riunioni comportava l'assunzione di iniziative e di provvedimenti consequenziali nonché la promozione in modo sistematico di incontri con i responsabili della
Direzione per dare seguito alle indicazioni che provenivano dal Direttore
Pag. 4 di 15 generale o dal Rettore, in occasione degli incontri periodici tenuti con i dirigenti, sia per discutere e condividere decisioni su argomenti che coinvolgevano l'intera direzione (a titolo esemplificativo: esigenze formative, di fabbisogno personale, la pianificazione annuale degli obiettivi, gli adempimenti legati alla gestione del budget, i criteri di valutazione del personale, le iniziative da intraprendere in occasione dell'uscita di nuove normative, gli aspetti organizzativi interni,
l'aggiornamento professionale).
3. Produceva una serie di corrispondenza volta a documentare il sistematico espletamento in totale autonomia delle funzioni dirigenziali, nonché una serie di documenti relativi agli incontri tenuti, alla gestione del budget, alla gestione del personale assegnato alla Direzione (autorizzazioni missioni, piano ferie;
gestione dello straordinario, atti organizzativi interni, individuazione dei corsi di formazione;
individuazione referenti per attività dell'Ateneo; individuazione referenti della direzione valutazione del rischio per stress da lavoro;
convocazione del corpo elettorale della direzione;
gestione durante l'emergenza sanitaria Covid 19), alla pianificazione e valutazione de personale (attività non delegabile) e alle attività prima elencate. Riferiva che su tali attività il Direttore generale si limitava a una sorta di “presa atto” dei pareri resi dalla ricorrente, come accadeva con altri dirigenti. Rilevava, inoltre, come nell'anno 2018, nel
“menu dirigenti” dell'applicativo la stessa risultasse “dirigente responsabile” e come, solo dietro sollecitazione della stessa ricorrente veniva apportata la variazione alla funzionalità dell'applicativo, inserendo il Direttore Generale, dott. , come dirigente responsabile, in quanto solo formalmente ricopriva Per_1 ad interim tale ruolo.
4. Secondo parte ricorrente, la stessa veniva vista dai dipendenti come una dirigente, in quanto era il punto di riferimento per ogni iniziativa o processo che richiedeva l'intervento del dirigente. Nonostante ciò, lamentava che per tali funzioni aveva ricevuto solo una mera maggiorazione stipendiale di € 5.971,00 Cont lordi all'anno rispetto alla retribuzione ordinaria ritenuta dalla stessa non proporzionata e inadeguata rispetto alle mansioni di fatto svolte. Infatti, non veniva riconosciuta nell'inquadramento dirigenziale, nonostante avesse di fatto
Pag. 5 di 15 svolto tali mansioni. Spiegava, dunque, di aver rinunciato all'incarico aggiuntivo e la rinuncia venne formalizzata a partire dal 01.08.2020. Nel periodo di attività, veniva diverse volte posticipato l'espletamento della procedura per il posto di dirigente della DPCVI. Lamentava dunque la violazione del CCNL Università comparto e area dirigenza;
dell'art. 24 CCNL del 09.08.2000 e dell'art. 16 del
CCNL del 13.05.2003 del Comparto delle Università; degli artt. 16, 17, 17bis e
52 del d.lgs. n. 165/2001; nonché la violazione dell'art. 36 Cost. La ricorrente quantificava le differenze retributive nell''importo di € 138.247,87 maturate per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel periodo compreso dal 03.09.2017 e il 31.07.2020, nonché euro 13.217,45 a titolo di TFR differenziale.
5. In data 29.06.2023 si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il Controparte_1 rigetto del ricorso perché infondato.
6. Parte resistente esponeva che il nuovo modello di organizzazione prevedeva un percorso progressivo pluriennale, protrattosi a causa dell'emergenza Covid-19.
Spiegava che al vertice delle strutture amministrative si colloca il Direttore
Generale, l'amministrazione è suddivisa in Direzioni rette dai rispettivi dirigenti
(posizioni organizzative di I livello) e, all'interno di ciascuna direzione, sono affidati incarichi di coordinamento al personale di categoria EP (posizioni organizzative di II livello), coordinamento che ha ad oggetto le mansioni del personale di categoria D cui sia assegnata una posizione organizzativa di III livello. Precisava che, trattandosi di modello in via sperimentale, non sarebbe stato assunto personale dirigenziale prima di verificarne l'efficacia. Pertanto, nella Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione istituzionale – come nelle altre Direzioni – le funzioni dirigenziali venivano assunte direttamente dal Direttore generale e confluivano nella stessa: l'Ufficio
Programmazione e Valutazione, di cui era Coordinatrice (cat. EP) la dottoressa l'Ufficio Stampa e Comunicazione, di cui era Coordinatore il Parte_1 dottor (cat. EP); le attività in materia di trasparenza, Persona_2 anticorruzione e accesso agli atti, seguite dalle dottoresse e Parte_2
in qualità di responsabili (categoria D). In particolare, la Controparte_5 resistente riferiva di aver attribuito alla un incarico aggiuntivo di supporto Pt_1
Pag. 6 di 15 nella gestione complessiva della relativa unità dirigenziale della DPVCI, con apposita delega ex art. 17 lett. b, d, e del d.lgs. 165/2001, avente ad oggetto attività rispetto alle quali il Direttore generale manteneva un dovere di vigilanza e di responsabilità interna ed esterna. Contestava che le attività indicate rientrassero nelle funzioni dirigenziali, ma che fossero soltanto attività di supporto delegabili. In particolare, sottolineava come la gestione del budget sia conforme al Regolamento di Ateno, ossia all'art. 4 (“Il Responsabile del Centro di gestione può, infine, delegare al personale di categoria EP il potere di spesa su alcune quote parti di budget assegnato”) e all'art. 5, comma 2, lett. d (Non sono oggetto di delega: d) le spese per acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro”). Riconduceva la gestione del personale della direzione, ivi compresa la modifica dell'assegnazione interna previo assenso del
Direttore generale, nella previsione dell'art. 17 d.lgs. 165/2001 lett. b e lett. d;
mentre riconduceva la gestione degli spazi e delle attrezzature al personale della direzione nella gestione delle risorse strumentali di cui all'art. 17 citato lett. e.
Secondo parte resistente, la gestione documentale della direzione era da ritenersi insita in tutte le funzioni delegabili. Quanto alla gestione delle attività e delle procedure correlate agli obiettivi e alla valutazione della performance, trattasi di attività di supporto, come si evince dalla e-mail del 19.03.2018. Sosteneva la mancata attuazione della delega per firma dei provvedimenti amministrativi, sia vincolati, sia discrezionali, individuati con successivo atto del Direttore generale. Costituiva gestione del personale ai sensi dell'art. 17 lett. e la gestione delle richieste di formazione, missione, telelavoro, part time, permessi presentate dal personale della direzione. Contestava che la ricorrente partecipasse alle riunioni e che la stessa fosse stata inserita nella mailing list istituzionale in rappresentanza della direzione. Rilevava come la ricorrente avesse strumentalizzato le comunicazioni ordinarie in prova del proprio ruolo di dirigente. Sul monitoraggio e controllo del regolare svolgimento delle attività della direzione, evidenziava il carattere istruttorio dell'attività. Infine, quanto alle funzioni facenti capo ad eventuali posizioni organizzative scoperte nelle more dell'attribuzione degli incarichi, sottolineava l'obbligatorietà che tali
Pag. 7 di 15 attività fossero svolte in supplenza per il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. In ogni caso tutte le attività – precisava l'ente universitario – erano avvenute sotto la vigilanza del dott. , dirigente ad Per_1 interim. Co 7. Secondo parte resistente, il personale costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni con autonomia relativamente alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e professionale, e con responsabilità relativa alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti (tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Università 2006-
2008). Citava l'art. 75 del CCNL secondo cui “Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse […], nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative […] e tecniche, ovvero funzioni richiedenti
l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione”; citava altresì l'art. 11.1.2 della Direttiva regolamentare sull'organizzazione dell'Ateneo vigente nel 2017 (D.D. n. 16957 del 29 marzo
2016, doc. 25), secondo cui “Presso le Direzioni è possibile attivare Posizioni organizzative di secondo livello – denominate Coordinatori – attribuibile dal
Direttore generale, sentito il Dirigente interessato, a personale di categoria EP per il supporto al Dirigente nella gestione complessiva della Direzione e/o in relazione a determinate Unità o Posizioni organizzative di terzo livello e/o in relazione a determinati processi trasversali a tutta la Direzione. Al
Coordinatore possono essere delegate funzioni dirigenziali dal Dirigente sovraordinato e può essere assegnata ad interim la responsabilità di strutture o attività senza responsabile. Il Coordinatore è subordinato gerarchicamente e funzionalmente al Dirigente”; infine, l'art. 12, comma 2, della Direttiva suddetta ai sensi del quale il dirigente, nel rispetto dell'art. 17 d.lgs. 165/2001, può Co delegare al personale di categoria le funzioni dirigenziali di potere di spesa e adozione di provvedimenti amministrativi vincolati (con delega generale) e discrezionali (con delega specifica).
Pag. 8 di 15 8. Quanto alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive, ivi incluso il
TFR, l' sosteneva di aver adeguatamente corrisposto il compenso per _1
l'incarico aggiuntivo alla ricorrente, rilevando l'erroneità dei conteggi da essa effettuati.
9. Quanto alla mancata attivazione della procedura concorsuale, parte resistente riferiva che, a conclusione della sperimentazione nell'anno 2020, il Consiglio di amministrazione dell' decideva di separare dalla DPVCI sia la _1 gestione delle attività di comunicazione istituzionale, confluita in un centro di nuova attivazione [Centro Comunicazione, Produzione e Diffusione della
Cultura (CIDIC)], sia l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), confluito nella
Direzione Legale, ex Direzione Affari Legali e Generali. Successivamente, nel mese di febbraio 2021, il Consiglio decideva di sopprimere la Direzione ritenendo sufficiente, in particolare per le attività di programmazione e valutazione, l'istituzione di strutture in staff, a supporto della governance e al cui vertice è posto un dipendente di categoria EP. La procedura selettiva per la copertura di un posto per dirigente veniva dunque rinviata al 2022, motivo per cui – secondo la resistente – la avrebbe rimesso l'incarico, poiché delusa Pt_1 dal posticipo e non per denunciare una delega abusiva.
10. Con ordinanza del 17.07.2023 veniva dichiarata la tardività della produzione documentale da parte della ricorrente, depositata in data 12.07.2023.
11. La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale all'udienza del
24.06.2024.
12. Infine, all'udienza del 26.02.2025, svolta a trattazione scritta, la causa veniva decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Prima di procedere alla disamina delle diverse questioni giuridiche, occorre ricostruire sinteticamente i fatti di causa rilevanti, alla luce delle produzioni documentali e delle circostanze non contestate. La ricorrente, dipendente dell' , agisce per un periodo specifico ricompreso tra il Controparte_1
Pag. 9 di 15 03.09.2017 e il 31.07.2020, durante il quale risulta pacifico che abbia svolto attività di tipo dirigenziali. In particolare, tali attività, confermate dalle dichiarazioni dei testi, non sono state contestate dall' costituita, che si _1
è limitata a rilevare come le stesse rientrino legittimamente nelle funzioni dirigenziali delegabili ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001, per supplenza in assenza di figura dirigenziale, nonché in parte si trattino di attività delegate in funzione di supporto al Direttore generale, dirigente ad interim.
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che con DD. 04.09.2017 prot.
43372 alla ricorrente sono state delegate funzioni dirigenziali, individuate e remunerate come “incarichi aggiuntivi” fino “e comunque non oltre il 31 maggio
2019” (all. 11 di parte ricorrente). Tale delega, diversamente a quanto previsto, è stata più volte prorogata: con DD del 04.06.2019 n. 423 prot. 0057864/2019 fino al 31.12.2019 viene rinnovato “l'incarico aggiuntivo di supporto nella gestione complessiva della Direzione” (all. 12 di parte ricorrente); con DD del
31.12.2019 n. 948 prot. 0145609/2019 viene prorogato finno al 31.12.2020 (all.
13 di parte ricorrente). Solo a seguito di rinuncia della ricorrente, con DD del
31.07.2020 n. 267 prot. 0070312/2020 “a decorrere dall'1.8.2020 le funzioni dirigenziali della Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione
Istituzionale e la responsabilità della attività correlate all'incarico di
Coordinatore per le attività legate alla Trasparenza, alla prevenzione della corruzione, alla gestione delle richieste di accesso a dati, documenti e informazioni restano assegnate ad interim al Direttore generale” (all. 15 di parte ricorrente).
Nell'anno 2018 la ricorrente figurava all'interno dell'applicativo, utilizzato per la validazione degli obiettivi, nel “menu dirigenti” come “dirigente responsabile”.
Dalla documentazione prodotta la stessa ricorrente si firma talvolta come
“Dirigente sostituto” ovvero tale viene definita.
Per le funzioni non contestate la come da DD n. 423/2019, ha ricevuto Pt_1 una retribuzione aggiuntiva che la ricorrente ha ritenuto insufficiente e sproporzionata.
Pag. 10 di 15 15. Ciò premesso, occorre rammentare che la delega di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale è disciplinata dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs.
165/2001. Questa norma prevede che “i dirigenti, per specifiche e motivate esigenze di servizio, possono delegare lo svolgimento di determinate funzioni ad altro personale non dirigenziale, fermo restando il principio della responsabilità dirigenziale e comunque nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti dai contratti collettivi nazionali”. Dunque, è possibile la delega, da parte dei dirigenti, dell'esercizio delle loro funzioni ai responsabili delle unità intermedie, purché la delega avvenga per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo determinato e con atto scritto e motivato. Lo svolgimento di una mansione superiore non comporta automaticamente l'acquisizione della qualifica, nell'ambito del pubblico impiego, stante l'esclusione dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. da parte dell'art. 17, comma 1 bis, citato (ultimo periodo:
“Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile”). Tale inapplicabilità trova la sua ratio nel principio costituzionale del pubblico concorso come forma ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 97, comma 3, Cost., quale esplicazione del principio dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
16. La delega ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, c.p.c. non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dell'espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico. L'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle stesse, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, in cui vanno ricompresi gli elementi accessori, (Cass. Civ., Sez. Un., 16.02.2011, n, 2814 e, più recente,
Cass. Civ., Sez. Lav., 19.04.2018, n. 9878).
17. Dalla lettura delle attività delegate queste appaiono rientrare nelle funzioni delegabili ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 165/2001.
Pag. 11 di 15 18. Per tale ragione, non è possibile accogliere la domanda di riconoscimento dell'inquadramento superiore ai fini qualitativi.
19. Tuttavia, anche in assenza di un formale inquadramento, l'art. 52, comma 5,
d.lgs. 165/2001 è volto a garantire la proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato anche in assenza di un formale inquadramento (si veda sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 25.05.2022, n. 25848).
20. Per il riconoscimento delle differenze stipendiali – o comunque della retribuzione proporzionata e adeguata alla mansione superiore – occorre verificare se le mansioni di maggiore responsabilità abbiano comportato un incremento significativo di responsabilità e complessità. Grava, dunque, sul lavoratore il triplice onere della prova relativamente alle attività lavorative concretamente svolte;
alla non riconducibilità di tali attività alla categoria di inquadramento;
alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali;
alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali.
Sono necessarie l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite, sicché ove la funzione dirigenziale comporti una pluralità di competenze diverse, seppure interagenti fra loro, non è sufficiente che il potere di direzione sia stato esercitato in relazione ad una parte di detti compiti (Cass. Civ., Sez. Lav., 31.05.2023, n. 15386). Inoltre, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta (Cass. Civ., Sez. Lav., 17123/2015).
21. Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto mansioni tipiche della dirigenza, seppur in virtù di delega per motivi di assenza in organico della figura dirigenziale e motivo di organizzazione in supporto al Direttore generale, dirigente ad interim.
22. Né dalla produzione documentale, né dalle dichiarazioni rese dai testi è stato possibile accertare che tutte le mansioni delegate e di inquadramento superiore siano state svolte dalla ricorrente in piena autonomia e al di fuori delle
Pag. 12 di 15 specifiche attività delegate per iscritto. A titolo esemplificativo, la gestione diretta del budget è sempre stata svolta dalla ricorrente al di sotto del limite di spesa di € 40.0000 a operazione (si vedano gli all.ti 21-23 della ricorrente).
23. Dalla corrispondenza prodotta, dove in molte occasioni interviene il dott. Per_1 in qualità sia di Direttore sia di dirigente ad interim, in maniera promiscua, non
è chiaramente individuabile se la svolgesse in piena autonomia tutte le Pt_1 funzioni. Non è difatti sufficiente l'utilizzo del titolo di “dirigente supplente” da parte della ricorrente o l'inserimento nel “menu dirigenti” dell'applicativo
(apparentemente per ragioni di semplificazione dell'utilizzo) o la partecipazione alle riunioni ovvero il ricevimento di e-mail. Tali elementi, infatti, non mostrano alcun grado di autonomia e responsabilità ulteriore a quella delegabile. Né dalle dichiarazioni dei testi escussi è stato possibile raggiungere l'accertamento del potere decisionale della ricorrente. I testi, infatti, non hanno saputo con certezza riferire se la ricorrente operasse in piena autonomia o se ci fosse un intervento a valle delle attività svolte dalla da parte del dott. o cosa accadesse Pt_1 Per_1 nelle fasi successive, ossia se veniva svolta una vigilanza dal Direttore/dirigente e in qualità di quale ruolo questa veniva svolta. Sul punto, si citano le dichiarazioni del teste che ha dichiarato, in merito alla gestione Testimone_1 documentale e alla approvazione delle istruttorie: “Non potrei dire se oltre all'approvazione della dr. i documenti fossero sottoposti anche Pt_1 all'approvazione del Dr. ; ha dichiarato: “Il Per_1 Persona_2
Dr. non si è mai discostato dalle valutazioni della dr. eccetto che Per_1 Per_3 una volta quando la mia valutazione è stata parametrata in virtù delle indicazioni generali fornite dall'Ateneo non so chi avesse fornito tali parametri.
Erano criteri che valevano per tutte le direzioni dell'Ateneo per tutte le categorie”; ha dichiarato: “Dopo la conferma della Dr. il Testimone_2 Pt_1 tutto veniva inviato alla direzione generale all'epoca dr. . Non sono a Per_1 conoscenza dell'iter successivo, io mi relazionavo con la dr. e anche la Pt_1 validazione tecnica veniva data dalla stessa ricorrente. ADR Non sono a conoscenza di rimodulazioni da parte della direzione generale. Io ho curato due obiettivi: coordinamento delle attività di assicurazione dei corsi di laurea,
Pag. 13 di 15 realizzazione del monitoraggio delle attività di impatto sociale. Per questi due obiettivi mi sono sempre interfacciata con la dr.ssa la quale validava la Pt_1 progettazione e e tutte le altre fasi.”; infine, in merito agli obiettivi e alla programmazione, il teste ha dichiarato: “Una volta terminato il Parte_2 progetto veniva inviato alla dr. la quale valutava lo coordinava e lo Pt_1 inseriva nella programmazione degli obiettivi, come per tutti gli altri obiettivi.
era in capo al dirigente e non direttore generale. Il dirigente era il CP_7
Dr. . Sulla base delle indicazioni del dirttore dr. valutava il Per_1 Per_1 personale la dr. . Pt_1
24. Non si nega il carattere peculiare e promiscuo della tipologia di rapporto che è sorto all'interno dell'organizzazione della Direzione - nonostante la regolare delega – ma al tempo stesso non è facile cogliere gli elementi di autonomia nell'espletamento delle funzioni delegate – anche al di fuori delle competenze di Co funzionario appartenente alla categoria Non è inoltre possibile l'accertamento di altre funzioni non rientranti negli incarichi aggiuntivi affidati, che possano giustificare l'accoglimento della richiesta di differenze retributive ulteriori al compenso già ottenuto, ritenuto adeguato (all.ti 37-40 di parte resistente).
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, di valore della causa di € 25.168,11 (scaglione € 52.001 ed € 260.000), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
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P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 dell' , che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, CPA Controparte_1
e Iva, come per legge.
Pisa, 07.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 260/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Montini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del rettore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandra Bernardini,
Matilde Domini ed Elena Orbini Michelucci ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di Ateneo;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento dello svolgimento delle funzioni dirigenziali e corresponsione delle differenze retributive, incluso Tfr, per le attività superiori svolte
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, fissare con proprio decreto l'udienza di discussione della causa e in accoglimento del presente ricorso: 1) accertare, dichiarare e pronunziare che la dott.ssa nel periodo intercorrente tra il 03.09.2017 e il 31.07.2020, ha Parte_1 svolto in via prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, funzioni dirigenziali, con conseguente diritto della medesima alle relative differenze retributive maturate rispetto alla qualifica di formale inquadramento EP6 del Comparto delle
Università secondo la disciplina degli artt. 24 e 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 2103 e 2126 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione;
2) condannare l' _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] dott.ssa dell'importo complessivo pari ad euro 138.274,87 (o il diverso Parte_1 importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa) a titolo di differenze retributive, ovvero di risarcimento dei danni, tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto e quello proprio dei dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale, maturate per lo svolgimento, nel periodo intercorrente tra il
03.09.2017 e il 31.07.2020, di funzioni dirigenziali;
e, per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, 3) condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dott.ssa Parte_1 dell'importo complessivo di euro 13.217,45 (o di quello maggiore o minore che risulterà dovuto) a titolo di TFR maturato tra il 03.09.2017 e il 31.07.2020 e non corrisposto al momento della cessazione dal servizio (avvenuta in data 1 luglio 2022) in ragione delle surrichiamate mansioni superiori a carattere dirigenziale;
4) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e con espressa riserva di agire separatamente per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale a favore dell' 5) con vittoria di spese di lite ai sensi del DM n. CP_2
55/2014”.
Per la parte resistente : “Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.03.2023, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare che la stessa, nel periodo tra il 03.09.2017 e il
[... 31.07.2020, ha svolto, in via prevalente, funzioni dirigenziali per l'Università CP_
, con conseguente diritto alle relative differenze retributive maturate rispetto alla qualifica di formale inquadramento EP6 del Comparto delle Università secondo la disciplina degli artt. 24 e 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 2103 e 2126 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione. Chiedeva, dunque, di condannare la parte convenuta al pagamento dell'importo complessivo di €
138.274,87 a titolo di differenze retributive, ovvero di risarcimento dei danni, tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto e quello proprio dei dipendenti inquadrati nella qualifica suddetta;
nonché condannare la parte convenuta al pagamento dell'importo di € 13.217,45 a titolo di TFR maturato nel periodo suddetto e non corrisposto al momento della cessazione dal servizio, avvenuto in data 01.07.2022.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze dell' con inquadramento nella categoria EP, posizione _1 _1 economica 5, presso l' a far data dal 01.09.2011 fino al Controparte_1
30.06.2022, data di collocamento a riposo. La ricorrente spiegava che, a partire dal 01.11.2016, il modello organizzativo dell'amministrazione veniva modificato al fine di snellire gli uffici di staff al Direttore generale, prevedendo la costituzione di nuove unità organizzative di livello dirigenziale e dieci posizioni dirigenziali. Riferiva che la Direzione Affari Legali e generali, la
Direzione Programmazione, valutazione, comunicazione istituzionale, la
Direzione servizi per la didattica e l'internazionalizzazione e la Direzione servizi informatici e statistici – strutture di rango dirigenziale – in assenza di un dirigente incaricato, venivano mantenute in capo ad interim al Direttore generale. Con DD 30 giugno 2017 e proroghe successive, dunque dal
03.09.2017 al 31.07.2020, la ricorrente deduceva di essere stata incaricata di
Pag. 3 di 15 svolgere tutte le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 165/2001. Riferiva di aver ricevuto l'incarico aggiuntivo di supportare il dirigente (ossia ad interim il
Direttore generale) nella gestione complessiva della DPVCI, con delega delle funzioni dirigenziali di gestione del budget della direzione fino a 40.000 euro e adempimenti correlati;
gestione del personale assegnato alla direzione, ivi compresa la modifica dell'assegnazione interna previo assenso del direttore generale;
pareri preventivi in ordine alle richieste di formazione, missioni, telelavoro, part time, permessi presentate dal personale della direzione;
gestione degli spazi e delle strumentazioni assegnate alla direzione;
partecipazione alle riunioni e inserimento nelle mailing-list istituzionali in rappresentanza della direzione;
monitoraggio e controllo del regolare svolgimento dell'attività della
Direzione, ivi compresa la facoltà di incidere sulle procedure in essere in un'ottica di miglioramento e snellimento delle stesse;
gestione documentale della direzione, ivi comprese le funzioni che i sistemi informatici in uso (
[...]
e Titulus organi) attribuiscono al dirigente;
firma di provvedimenti CP_3 amministrativi, sia di natura vincolata, sia di natura discrezionale individuati con successivo atto del direttore generale;
gestione delle attività e delle procedure correlate agli obiettivi e alla valutazione della performance;
svolgimento delle funzioni facenti capo ad eventuali posizioni organizzative scoperte nelle more dell'attribuzione degli incarichi correlati alle posizioni in questione. Inoltre, riferiva di aver ricevuto ad interim l'incarico di Coordinatore per le attività legate alla “Trasparenza, alla prevenzione della corruzione, accesso”, nelle more dell'attribuzione dell'incarico correlato a detta posizione. Sosteneva, pertanto, di occuparsi integralmente e in totale autonomia della gestione della Direzione
Programmazione, valutazione, comunicazione istituzionale (DPVCI) e di aver esercitato funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla delega formale, con la collaborazione di tutti i responsabili della direzione e senza alcun apporto da parte del Direttore generale. A tal proposito, precisava che la partecipazione alle riunioni comportava l'assunzione di iniziative e di provvedimenti consequenziali nonché la promozione in modo sistematico di incontri con i responsabili della
Direzione per dare seguito alle indicazioni che provenivano dal Direttore
Pag. 4 di 15 generale o dal Rettore, in occasione degli incontri periodici tenuti con i dirigenti, sia per discutere e condividere decisioni su argomenti che coinvolgevano l'intera direzione (a titolo esemplificativo: esigenze formative, di fabbisogno personale, la pianificazione annuale degli obiettivi, gli adempimenti legati alla gestione del budget, i criteri di valutazione del personale, le iniziative da intraprendere in occasione dell'uscita di nuove normative, gli aspetti organizzativi interni,
l'aggiornamento professionale).
3. Produceva una serie di corrispondenza volta a documentare il sistematico espletamento in totale autonomia delle funzioni dirigenziali, nonché una serie di documenti relativi agli incontri tenuti, alla gestione del budget, alla gestione del personale assegnato alla Direzione (autorizzazioni missioni, piano ferie;
gestione dello straordinario, atti organizzativi interni, individuazione dei corsi di formazione;
individuazione referenti per attività dell'Ateneo; individuazione referenti della direzione valutazione del rischio per stress da lavoro;
convocazione del corpo elettorale della direzione;
gestione durante l'emergenza sanitaria Covid 19), alla pianificazione e valutazione de personale (attività non delegabile) e alle attività prima elencate. Riferiva che su tali attività il Direttore generale si limitava a una sorta di “presa atto” dei pareri resi dalla ricorrente, come accadeva con altri dirigenti. Rilevava, inoltre, come nell'anno 2018, nel
“menu dirigenti” dell'applicativo la stessa risultasse “dirigente responsabile” e come, solo dietro sollecitazione della stessa ricorrente veniva apportata la variazione alla funzionalità dell'applicativo, inserendo il Direttore Generale, dott. , come dirigente responsabile, in quanto solo formalmente ricopriva Per_1 ad interim tale ruolo.
4. Secondo parte ricorrente, la stessa veniva vista dai dipendenti come una dirigente, in quanto era il punto di riferimento per ogni iniziativa o processo che richiedeva l'intervento del dirigente. Nonostante ciò, lamentava che per tali funzioni aveva ricevuto solo una mera maggiorazione stipendiale di € 5.971,00 Cont lordi all'anno rispetto alla retribuzione ordinaria ritenuta dalla stessa non proporzionata e inadeguata rispetto alle mansioni di fatto svolte. Infatti, non veniva riconosciuta nell'inquadramento dirigenziale, nonostante avesse di fatto
Pag. 5 di 15 svolto tali mansioni. Spiegava, dunque, di aver rinunciato all'incarico aggiuntivo e la rinuncia venne formalizzata a partire dal 01.08.2020. Nel periodo di attività, veniva diverse volte posticipato l'espletamento della procedura per il posto di dirigente della DPCVI. Lamentava dunque la violazione del CCNL Università comparto e area dirigenza;
dell'art. 24 CCNL del 09.08.2000 e dell'art. 16 del
CCNL del 13.05.2003 del Comparto delle Università; degli artt. 16, 17, 17bis e
52 del d.lgs. n. 165/2001; nonché la violazione dell'art. 36 Cost. La ricorrente quantificava le differenze retributive nell''importo di € 138.247,87 maturate per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel periodo compreso dal 03.09.2017 e il 31.07.2020, nonché euro 13.217,45 a titolo di TFR differenziale.
5. In data 29.06.2023 si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il Controparte_1 rigetto del ricorso perché infondato.
6. Parte resistente esponeva che il nuovo modello di organizzazione prevedeva un percorso progressivo pluriennale, protrattosi a causa dell'emergenza Covid-19.
Spiegava che al vertice delle strutture amministrative si colloca il Direttore
Generale, l'amministrazione è suddivisa in Direzioni rette dai rispettivi dirigenti
(posizioni organizzative di I livello) e, all'interno di ciascuna direzione, sono affidati incarichi di coordinamento al personale di categoria EP (posizioni organizzative di II livello), coordinamento che ha ad oggetto le mansioni del personale di categoria D cui sia assegnata una posizione organizzativa di III livello. Precisava che, trattandosi di modello in via sperimentale, non sarebbe stato assunto personale dirigenziale prima di verificarne l'efficacia. Pertanto, nella Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione istituzionale – come nelle altre Direzioni – le funzioni dirigenziali venivano assunte direttamente dal Direttore generale e confluivano nella stessa: l'Ufficio
Programmazione e Valutazione, di cui era Coordinatrice (cat. EP) la dottoressa l'Ufficio Stampa e Comunicazione, di cui era Coordinatore il Parte_1 dottor (cat. EP); le attività in materia di trasparenza, Persona_2 anticorruzione e accesso agli atti, seguite dalle dottoresse e Parte_2
in qualità di responsabili (categoria D). In particolare, la Controparte_5 resistente riferiva di aver attribuito alla un incarico aggiuntivo di supporto Pt_1
Pag. 6 di 15 nella gestione complessiva della relativa unità dirigenziale della DPVCI, con apposita delega ex art. 17 lett. b, d, e del d.lgs. 165/2001, avente ad oggetto attività rispetto alle quali il Direttore generale manteneva un dovere di vigilanza e di responsabilità interna ed esterna. Contestava che le attività indicate rientrassero nelle funzioni dirigenziali, ma che fossero soltanto attività di supporto delegabili. In particolare, sottolineava come la gestione del budget sia conforme al Regolamento di Ateno, ossia all'art. 4 (“Il Responsabile del Centro di gestione può, infine, delegare al personale di categoria EP il potere di spesa su alcune quote parti di budget assegnato”) e all'art. 5, comma 2, lett. d (Non sono oggetto di delega: d) le spese per acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro”). Riconduceva la gestione del personale della direzione, ivi compresa la modifica dell'assegnazione interna previo assenso del
Direttore generale, nella previsione dell'art. 17 d.lgs. 165/2001 lett. b e lett. d;
mentre riconduceva la gestione degli spazi e delle attrezzature al personale della direzione nella gestione delle risorse strumentali di cui all'art. 17 citato lett. e.
Secondo parte resistente, la gestione documentale della direzione era da ritenersi insita in tutte le funzioni delegabili. Quanto alla gestione delle attività e delle procedure correlate agli obiettivi e alla valutazione della performance, trattasi di attività di supporto, come si evince dalla e-mail del 19.03.2018. Sosteneva la mancata attuazione della delega per firma dei provvedimenti amministrativi, sia vincolati, sia discrezionali, individuati con successivo atto del Direttore generale. Costituiva gestione del personale ai sensi dell'art. 17 lett. e la gestione delle richieste di formazione, missione, telelavoro, part time, permessi presentate dal personale della direzione. Contestava che la ricorrente partecipasse alle riunioni e che la stessa fosse stata inserita nella mailing list istituzionale in rappresentanza della direzione. Rilevava come la ricorrente avesse strumentalizzato le comunicazioni ordinarie in prova del proprio ruolo di dirigente. Sul monitoraggio e controllo del regolare svolgimento delle attività della direzione, evidenziava il carattere istruttorio dell'attività. Infine, quanto alle funzioni facenti capo ad eventuali posizioni organizzative scoperte nelle more dell'attribuzione degli incarichi, sottolineava l'obbligatorietà che tali
Pag. 7 di 15 attività fossero svolte in supplenza per il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. In ogni caso tutte le attività – precisava l'ente universitario – erano avvenute sotto la vigilanza del dott. , dirigente ad Per_1 interim. Co 7. Secondo parte resistente, il personale costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni con autonomia relativamente alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e professionale, e con responsabilità relativa alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti (tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto Università 2006-
2008). Citava l'art. 75 del CCNL secondo cui “Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse […], nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative […] e tecniche, ovvero funzioni richiedenti
l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione”; citava altresì l'art. 11.1.2 della Direttiva regolamentare sull'organizzazione dell'Ateneo vigente nel 2017 (D.D. n. 16957 del 29 marzo
2016, doc. 25), secondo cui “Presso le Direzioni è possibile attivare Posizioni organizzative di secondo livello – denominate Coordinatori – attribuibile dal
Direttore generale, sentito il Dirigente interessato, a personale di categoria EP per il supporto al Dirigente nella gestione complessiva della Direzione e/o in relazione a determinate Unità o Posizioni organizzative di terzo livello e/o in relazione a determinati processi trasversali a tutta la Direzione. Al
Coordinatore possono essere delegate funzioni dirigenziali dal Dirigente sovraordinato e può essere assegnata ad interim la responsabilità di strutture o attività senza responsabile. Il Coordinatore è subordinato gerarchicamente e funzionalmente al Dirigente”; infine, l'art. 12, comma 2, della Direttiva suddetta ai sensi del quale il dirigente, nel rispetto dell'art. 17 d.lgs. 165/2001, può Co delegare al personale di categoria le funzioni dirigenziali di potere di spesa e adozione di provvedimenti amministrativi vincolati (con delega generale) e discrezionali (con delega specifica).
Pag. 8 di 15 8. Quanto alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive, ivi incluso il
TFR, l' sosteneva di aver adeguatamente corrisposto il compenso per _1
l'incarico aggiuntivo alla ricorrente, rilevando l'erroneità dei conteggi da essa effettuati.
9. Quanto alla mancata attivazione della procedura concorsuale, parte resistente riferiva che, a conclusione della sperimentazione nell'anno 2020, il Consiglio di amministrazione dell' decideva di separare dalla DPVCI sia la _1 gestione delle attività di comunicazione istituzionale, confluita in un centro di nuova attivazione [Centro Comunicazione, Produzione e Diffusione della
Cultura (CIDIC)], sia l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), confluito nella
Direzione Legale, ex Direzione Affari Legali e Generali. Successivamente, nel mese di febbraio 2021, il Consiglio decideva di sopprimere la Direzione ritenendo sufficiente, in particolare per le attività di programmazione e valutazione, l'istituzione di strutture in staff, a supporto della governance e al cui vertice è posto un dipendente di categoria EP. La procedura selettiva per la copertura di un posto per dirigente veniva dunque rinviata al 2022, motivo per cui – secondo la resistente – la avrebbe rimesso l'incarico, poiché delusa Pt_1 dal posticipo e non per denunciare una delega abusiva.
10. Con ordinanza del 17.07.2023 veniva dichiarata la tardività della produzione documentale da parte della ricorrente, depositata in data 12.07.2023.
11. La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale all'udienza del
24.06.2024.
12. Infine, all'udienza del 26.02.2025, svolta a trattazione scritta, la causa veniva decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Prima di procedere alla disamina delle diverse questioni giuridiche, occorre ricostruire sinteticamente i fatti di causa rilevanti, alla luce delle produzioni documentali e delle circostanze non contestate. La ricorrente, dipendente dell' , agisce per un periodo specifico ricompreso tra il Controparte_1
Pag. 9 di 15 03.09.2017 e il 31.07.2020, durante il quale risulta pacifico che abbia svolto attività di tipo dirigenziali. In particolare, tali attività, confermate dalle dichiarazioni dei testi, non sono state contestate dall' costituita, che si _1
è limitata a rilevare come le stesse rientrino legittimamente nelle funzioni dirigenziali delegabili ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 165/2001, per supplenza in assenza di figura dirigenziale, nonché in parte si trattino di attività delegate in funzione di supporto al Direttore generale, dirigente ad interim.
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che con DD. 04.09.2017 prot.
43372 alla ricorrente sono state delegate funzioni dirigenziali, individuate e remunerate come “incarichi aggiuntivi” fino “e comunque non oltre il 31 maggio
2019” (all. 11 di parte ricorrente). Tale delega, diversamente a quanto previsto, è stata più volte prorogata: con DD del 04.06.2019 n. 423 prot. 0057864/2019 fino al 31.12.2019 viene rinnovato “l'incarico aggiuntivo di supporto nella gestione complessiva della Direzione” (all. 12 di parte ricorrente); con DD del
31.12.2019 n. 948 prot. 0145609/2019 viene prorogato finno al 31.12.2020 (all.
13 di parte ricorrente). Solo a seguito di rinuncia della ricorrente, con DD del
31.07.2020 n. 267 prot. 0070312/2020 “a decorrere dall'1.8.2020 le funzioni dirigenziali della Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione
Istituzionale e la responsabilità della attività correlate all'incarico di
Coordinatore per le attività legate alla Trasparenza, alla prevenzione della corruzione, alla gestione delle richieste di accesso a dati, documenti e informazioni restano assegnate ad interim al Direttore generale” (all. 15 di parte ricorrente).
Nell'anno 2018 la ricorrente figurava all'interno dell'applicativo, utilizzato per la validazione degli obiettivi, nel “menu dirigenti” come “dirigente responsabile”.
Dalla documentazione prodotta la stessa ricorrente si firma talvolta come
“Dirigente sostituto” ovvero tale viene definita.
Per le funzioni non contestate la come da DD n. 423/2019, ha ricevuto Pt_1 una retribuzione aggiuntiva che la ricorrente ha ritenuto insufficiente e sproporzionata.
Pag. 10 di 15 15. Ciò premesso, occorre rammentare che la delega di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale è disciplinata dall'art. 17, comma 1 bis, d.lgs.
165/2001. Questa norma prevede che “i dirigenti, per specifiche e motivate esigenze di servizio, possono delegare lo svolgimento di determinate funzioni ad altro personale non dirigenziale, fermo restando il principio della responsabilità dirigenziale e comunque nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti dai contratti collettivi nazionali”. Dunque, è possibile la delega, da parte dei dirigenti, dell'esercizio delle loro funzioni ai responsabili delle unità intermedie, purché la delega avvenga per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo determinato e con atto scritto e motivato. Lo svolgimento di una mansione superiore non comporta automaticamente l'acquisizione della qualifica, nell'ambito del pubblico impiego, stante l'esclusione dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. da parte dell'art. 17, comma 1 bis, citato (ultimo periodo:
“Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile”). Tale inapplicabilità trova la sua ratio nel principio costituzionale del pubblico concorso come forma ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 97, comma 3, Cost., quale esplicazione del principio dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
16. La delega ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, c.p.c. non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dell'espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico. L'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle stesse, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, in cui vanno ricompresi gli elementi accessori, (Cass. Civ., Sez. Un., 16.02.2011, n, 2814 e, più recente,
Cass. Civ., Sez. Lav., 19.04.2018, n. 9878).
17. Dalla lettura delle attività delegate queste appaiono rientrare nelle funzioni delegabili ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 165/2001.
Pag. 11 di 15 18. Per tale ragione, non è possibile accogliere la domanda di riconoscimento dell'inquadramento superiore ai fini qualitativi.
19. Tuttavia, anche in assenza di un formale inquadramento, l'art. 52, comma 5,
d.lgs. 165/2001 è volto a garantire la proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato anche in assenza di un formale inquadramento (si veda sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 25.05.2022, n. 25848).
20. Per il riconoscimento delle differenze stipendiali – o comunque della retribuzione proporzionata e adeguata alla mansione superiore – occorre verificare se le mansioni di maggiore responsabilità abbiano comportato un incremento significativo di responsabilità e complessità. Grava, dunque, sul lavoratore il triplice onere della prova relativamente alle attività lavorative concretamente svolte;
alla non riconducibilità di tali attività alla categoria di inquadramento;
alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali;
alla presenza di caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali.
Sono necessarie l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite, sicché ove la funzione dirigenziale comporti una pluralità di competenze diverse, seppure interagenti fra loro, non è sufficiente che il potere di direzione sia stato esercitato in relazione ad una parte di detti compiti (Cass. Civ., Sez. Lav., 31.05.2023, n. 15386). Inoltre, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta (Cass. Civ., Sez. Lav., 17123/2015).
21. Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto mansioni tipiche della dirigenza, seppur in virtù di delega per motivi di assenza in organico della figura dirigenziale e motivo di organizzazione in supporto al Direttore generale, dirigente ad interim.
22. Né dalla produzione documentale, né dalle dichiarazioni rese dai testi è stato possibile accertare che tutte le mansioni delegate e di inquadramento superiore siano state svolte dalla ricorrente in piena autonomia e al di fuori delle
Pag. 12 di 15 specifiche attività delegate per iscritto. A titolo esemplificativo, la gestione diretta del budget è sempre stata svolta dalla ricorrente al di sotto del limite di spesa di € 40.0000 a operazione (si vedano gli all.ti 21-23 della ricorrente).
23. Dalla corrispondenza prodotta, dove in molte occasioni interviene il dott. Per_1 in qualità sia di Direttore sia di dirigente ad interim, in maniera promiscua, non
è chiaramente individuabile se la svolgesse in piena autonomia tutte le Pt_1 funzioni. Non è difatti sufficiente l'utilizzo del titolo di “dirigente supplente” da parte della ricorrente o l'inserimento nel “menu dirigenti” dell'applicativo
(apparentemente per ragioni di semplificazione dell'utilizzo) o la partecipazione alle riunioni ovvero il ricevimento di e-mail. Tali elementi, infatti, non mostrano alcun grado di autonomia e responsabilità ulteriore a quella delegabile. Né dalle dichiarazioni dei testi escussi è stato possibile raggiungere l'accertamento del potere decisionale della ricorrente. I testi, infatti, non hanno saputo con certezza riferire se la ricorrente operasse in piena autonomia o se ci fosse un intervento a valle delle attività svolte dalla da parte del dott. o cosa accadesse Pt_1 Per_1 nelle fasi successive, ossia se veniva svolta una vigilanza dal Direttore/dirigente e in qualità di quale ruolo questa veniva svolta. Sul punto, si citano le dichiarazioni del teste che ha dichiarato, in merito alla gestione Testimone_1 documentale e alla approvazione delle istruttorie: “Non potrei dire se oltre all'approvazione della dr. i documenti fossero sottoposti anche Pt_1 all'approvazione del Dr. ; ha dichiarato: “Il Per_1 Persona_2
Dr. non si è mai discostato dalle valutazioni della dr. eccetto che Per_1 Per_3 una volta quando la mia valutazione è stata parametrata in virtù delle indicazioni generali fornite dall'Ateneo non so chi avesse fornito tali parametri.
Erano criteri che valevano per tutte le direzioni dell'Ateneo per tutte le categorie”; ha dichiarato: “Dopo la conferma della Dr. il Testimone_2 Pt_1 tutto veniva inviato alla direzione generale all'epoca dr. . Non sono a Per_1 conoscenza dell'iter successivo, io mi relazionavo con la dr. e anche la Pt_1 validazione tecnica veniva data dalla stessa ricorrente. ADR Non sono a conoscenza di rimodulazioni da parte della direzione generale. Io ho curato due obiettivi: coordinamento delle attività di assicurazione dei corsi di laurea,
Pag. 13 di 15 realizzazione del monitoraggio delle attività di impatto sociale. Per questi due obiettivi mi sono sempre interfacciata con la dr.ssa la quale validava la Pt_1 progettazione e e tutte le altre fasi.”; infine, in merito agli obiettivi e alla programmazione, il teste ha dichiarato: “Una volta terminato il Parte_2 progetto veniva inviato alla dr. la quale valutava lo coordinava e lo Pt_1 inseriva nella programmazione degli obiettivi, come per tutti gli altri obiettivi.
era in capo al dirigente e non direttore generale. Il dirigente era il CP_7
Dr. . Sulla base delle indicazioni del dirttore dr. valutava il Per_1 Per_1 personale la dr. . Pt_1
24. Non si nega il carattere peculiare e promiscuo della tipologia di rapporto che è sorto all'interno dell'organizzazione della Direzione - nonostante la regolare delega – ma al tempo stesso non è facile cogliere gli elementi di autonomia nell'espletamento delle funzioni delegate – anche al di fuori delle competenze di Co funzionario appartenente alla categoria Non è inoltre possibile l'accertamento di altre funzioni non rientranti negli incarichi aggiuntivi affidati, che possano giustificare l'accoglimento della richiesta di differenze retributive ulteriori al compenso già ottenuto, ritenuto adeguato (all.ti 37-40 di parte resistente).
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. del 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, di valore della causa di € 25.168,11 (scaglione € 52.001 ed € 260.000), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
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P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 dell' , che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, CPA Controparte_1
e Iva, come per legge.
Pisa, 07.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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