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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/10/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice del lavoro dott.ssa OR JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2573/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
da
, in Parte_1
persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale n.
6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
-OPPONENTE -
c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Dalfino e Controparte_1
ER CI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Via
Emerico Amari, n. 94;
-OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2023, emesso da questo
Tribunale il 06.07.2023, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 4.130,94, oltre spese e accessori, a titolo di Parte_2 incentivo spettante per aver superato il limite – imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale – di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che la somma ingiunta, prevista dall'accordo stipulato il 14.10.2020, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, tra il e le organizzazioni sindacali, Controparte_2
sulla scorta del “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del ” non era Controparte_2
esigibile per la mancanza della relativa copertura finanziaria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1
deducendo l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendone, pertanto, il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 24.09.2025 per il deposito di note scritte.
***
L'opposizione è infondata.
L' deduce l'inesigibilità del credito vantato dal per l'attività Parte_1 CP_1
lavorativa svolta, in forza dell'accordo del 14/10/2020, concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa, in ottemperanza al disposto dell' art. 28, comma
2, lett. D del CCRL 2016/2018 comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione
Sicilia, ove era stato previsto che “a tutto il personale dell'area vigilanza, che nell'anno
2020 ha superato 1/3 dei festivi di cui sopra (21 turni) e che ha contribuito alla vigilanza ed alla fruizione dei Siti della cultura oltre i limiti contrattuali, è riconosciuto un compenso di “incentivazione” da retribuire secondo le previsioni dell'art. 90 comma 4 del CCRL 2016-2018”, per la mancanza sopravvenuta di copertura finanziaria. L' assunto non è condivisibile.
Non risulta, ed anzi parte opponente non ha nemmeno allegato, che le parti contrattuali, in sede di accordo, avessero convenuto che il compenso di incentivazione da corrispondere fosse condizionato all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Assessorato.
In ogni caso, l'indisponibilità delle somme liquide necessarie per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte non costituisce un valido motivo per dichiarare il credito inesigibile, né tantomeno una causa di esenzione dalla responsabilità contrattuale.
Ed invero, nessun rilievo può avere il generico richiamo, al fine di giustificare il mancato pagamento dell'incentivo in questione, alla mancata iscrizione in bilancio, da parte dal Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana, di complessivi € 1.346.506,90 per la copertura finanziaria dell'accordo del 14/10/2020, derivanti dagli introiti della vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, che erano stati destinati, a mente dell' articolo 7, comma 1, della L.R. 10/1999, “all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza”, poiché la mera mancanza di copertura finanziaria non influisce sulla esistenza e validità del credito vantato (cfr. all.to 3 e 4 fascicolo opponente).
L'argomento difensivo risulta inconsistente e non opponibile al lavoratore, nei confronti del quale il debito è stato riconosciuto dall' Amministrazione opponente, con nota prot. n° 52797 del 29/10/2021 indirizzata alla Parte_3
nella quale risultano indicati i nominativi dei dipendenti che hanno superato
[...]
il limite di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno (ivi compreso il ricorrente) e il compenso loro spettante (cfr. doc.
3.2 fascicolo opposto). Inoltre,
l'Amministrazione regionale non ha dato prova specifica di aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti per l'erogazione delle somme stanziate, nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti. Di converso, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e di certezza del contratto, ammettere che la mancanza di copertura finanziaria giustifichi l'inesigibilità di un credito potrebbe compromettere la stabilità e l'affidabilità dei contratti stessi in danno dei lavoratori, e non ultimo, i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo.
Deve essere inoltre respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte opposta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3388/2007; n. 10606/2010; n.
21798/2015).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della parte opponente.
In virtù del principio della soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
-rigetta l'opposizione presentata dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 06.07.2023, in favore di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto;
-dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 177/2023 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
- condanna l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle
[...]
spese di lite che liquida, in favore di , in complessivi € 1.430,00 Controparte_1
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso, il 23.10.2025
IL GIUDICE
OR JO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice del lavoro dott.ssa OR JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 2573/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
da
, in Parte_1
persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale n.
6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
-OPPONENTE -
c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Dalfino e Controparte_1
ER CI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Via
Emerico Amari, n. 94;
-OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2023, emesso da questo
Tribunale il 06.07.2023, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 4.130,94, oltre spese e accessori, a titolo di Parte_2 incentivo spettante per aver superato il limite – imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale – di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che la somma ingiunta, prevista dall'accordo stipulato il 14.10.2020, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, tra il e le organizzazioni sindacali, Controparte_2
sulla scorta del “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del ” non era Controparte_2
esigibile per la mancanza della relativa copertura finanziaria.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1
deducendo l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendone, pertanto, il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 24.09.2025 per il deposito di note scritte.
***
L'opposizione è infondata.
L' deduce l'inesigibilità del credito vantato dal per l'attività Parte_1 CP_1
lavorativa svolta, in forza dell'accordo del 14/10/2020, concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa, in ottemperanza al disposto dell' art. 28, comma
2, lett. D del CCRL 2016/2018 comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione
Sicilia, ove era stato previsto che “a tutto il personale dell'area vigilanza, che nell'anno
2020 ha superato 1/3 dei festivi di cui sopra (21 turni) e che ha contribuito alla vigilanza ed alla fruizione dei Siti della cultura oltre i limiti contrattuali, è riconosciuto un compenso di “incentivazione” da retribuire secondo le previsioni dell'art. 90 comma 4 del CCRL 2016-2018”, per la mancanza sopravvenuta di copertura finanziaria. L' assunto non è condivisibile.
Non risulta, ed anzi parte opponente non ha nemmeno allegato, che le parti contrattuali, in sede di accordo, avessero convenuto che il compenso di incentivazione da corrispondere fosse condizionato all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Assessorato.
In ogni caso, l'indisponibilità delle somme liquide necessarie per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte non costituisce un valido motivo per dichiarare il credito inesigibile, né tantomeno una causa di esenzione dalla responsabilità contrattuale.
Ed invero, nessun rilievo può avere il generico richiamo, al fine di giustificare il mancato pagamento dell'incentivo in questione, alla mancata iscrizione in bilancio, da parte dal Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana, di complessivi € 1.346.506,90 per la copertura finanziaria dell'accordo del 14/10/2020, derivanti dagli introiti della vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, che erano stati destinati, a mente dell' articolo 7, comma 1, della L.R. 10/1999, “all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza”, poiché la mera mancanza di copertura finanziaria non influisce sulla esistenza e validità del credito vantato (cfr. all.to 3 e 4 fascicolo opponente).
L'argomento difensivo risulta inconsistente e non opponibile al lavoratore, nei confronti del quale il debito è stato riconosciuto dall' Amministrazione opponente, con nota prot. n° 52797 del 29/10/2021 indirizzata alla Parte_3
nella quale risultano indicati i nominativi dei dipendenti che hanno superato
[...]
il limite di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno (ivi compreso il ricorrente) e il compenso loro spettante (cfr. doc.
3.2 fascicolo opposto). Inoltre,
l'Amministrazione regionale non ha dato prova specifica di aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti per l'erogazione delle somme stanziate, nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti. Di converso, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e di certezza del contratto, ammettere che la mancanza di copertura finanziaria giustifichi l'inesigibilità di un credito potrebbe compromettere la stabilità e l'affidabilità dei contratti stessi in danno dei lavoratori, e non ultimo, i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo.
Deve essere inoltre respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte opposta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3388/2007; n. 10606/2010; n.
21798/2015).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della parte opponente.
In virtù del principio della soccombenza, l'opponente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
-rigetta l'opposizione presentata dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 06.07.2023, in favore di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto;
-dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 177/2023 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
- condanna l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle
[...]
spese di lite che liquida, in favore di , in complessivi € 1.430,00 Controparte_1
oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso, il 23.10.2025
IL GIUDICE
OR JO