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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2024, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza dell'11.06.2024, lette le note di udienza depositate dalle parti,
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2734/2021 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5073/2019 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TR
, nella qualità di erede di originario ricorrente in fase a.t.p. nato a [...] Parte_1 Per_1
(NA) il 05.04.1963 e deceduto il 30.10.2020, rappresentata e difesa dall'avv. Criscuolo Ernesto ed elettivamente domiciliati come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.05.2021, nella qualità di erede del de cuius Parte_1 Per_1 ha contestato le risultanze della CTU, resa dal dott. nel giudizio a.t.p. nr. 5073/2019 Persona_2
RG, e ha chiesto a questo giudice, previa nuova ctu, di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del
25.05.2018 fino al decesso avvenuto il 30.10.2020, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario. Costituendosi in giudizio, l'istituto convenuto ha chiesto dichiararsi in via preliminare la nullità del ricorso e nel merito ha insistito per il rigetto della domanda.
Lette le contestazioni contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 06.12.2022, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. ed autorizzando lo stesso ad espletare la visita sugli atti. Persona_3
Disposta la trattazione scritta, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 06.04.2021 e la dichiarazione è stata depositata il 29.04.2021, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 25.05.2021, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
E' noto che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
A ben vedere, le infermità riscontrate dal ctu, dott. a seguito dell'esame di tutta la Persona_3 documentazione in atti, sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che il de cuius era affetto da “psicosi schizofrenica di tipo paranoideo con gravi turbe comportamentali”, e che le sue condizioni di salute determinavano la necessità di assistenza continua essendo impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa fino alla data del decesso.
Nel dettaglio, il dott. dalla documentazione in atti, ha riscontrato che già dal certificato di Per_3 dimissioni del 26.11.2012 redatto dalla casa di cura di Napoli emergeva una lunga storia Org_1 di psicosi schizofrenica con tendenza all'isolamento.
Tuttavia, il grave status psicologico è stato altresì confermato sia dalla certificazione del 14.05.2018 a firma del Dott. sia dalla certificazione psichiatrica del 10.09.2020 a firma del Dott. Persona_4 Per_5
[...]
Preme, precisare che dall'esame delle consulenze emerge una maggiore completezza della perizia del dott. quanto alla descrizione delle patologie da cui era affetto il de cuius nonché relativamente Per_3 alla loro incidenza sul quadro patologico.
La perizia, quindi, si discosta dal precedente giudizio reso dal consulente in a.t.p., il dott. Per_3 infatti, riconosce il requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento, ancorando la decorrenza alla data della visita psichiatrica effettuata il 14.05.2018, nel corso della quale il ricorrente aveva già manifestato la grave condizione psicopatologica.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza della prestazione richiesta.
In definitiva, il ricorso in opposizione va accolto e il de cuius andava considerato soggetto abbisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25.05.2018 alla data del decesso del 30.10.2020. (cfr. perizia in atti).
Tenuto conto del complessivo esito di entrambe le fasi del giudizio, le spese del giudizio sono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
CP_ Le spese di ctu, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo al de cuius il requisito Per_1 sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25.05.2018 al 30.10.2020 (data del decesso);
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.600,00 oltre IVA, CPA nonché CP_1 rimborso forfettario come per legge, con attribuzione. CP_ 4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 11.06.2024 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola