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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 6101/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6101/2025 promossa da
, nata in [...], il [...] Parte_1
(C.F. ), cittadina italiana, residente in [...]
14/1,
e nato a [...], il [...] Parte_2
( , cittadino italiano, residente in [...]
Marianna n. 15 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ines Loffredo (C.F. ) del Foro di C.F._3
Bologna ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio in
Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
19/06/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 30/04/2025 e Parte_1 [...]
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano i figli Parte_2
(Ferrara,05.12.2021) e (Ferrara, 03.05.2023); i ricorrenti Persona_1 Persona_2
proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui al ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da garantire e mantenere un Per_1 Per_2 rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo. I signori e eserciteranno la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale, provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico – fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione.
2) colloca i minori presso la casa materna sita in Molinella, Via G. Prati n. 14/1 ove fisseranno la propria residenza abituale;
3) dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé con ampio diritto e nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi, previo pagina 2 di 4 avviso telefonico alla madre, ferma restando la seguente calendarizzazione minima: due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, un weekend a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola alla Domenica sino alle ore 21.00; una settimana consecutiva durante le festività Natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il
Capodanno, tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4) pone in capo al signor l'obbligo di versare alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e sino Per_1 Per_2 all'autosufficienza economica, la somma complessiva di € 500,00 mensili (cinquecento,00), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie, previa esibizione del giustificativo di spesa, come da
Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09 agosto 2017, che si riporta integralmente: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 3 di 4 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata a figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) dispone che l'Assegno Unico erogato mensilmente dall' per i figli e sarà CP_1 Per_1 Per_2 percepito integralmente dalla madre, signora;
Parte_1
6) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria;
7) pone, come su accordo delle parti, le spese relative al presente procedimento interamente a carico del signor Parte_2
8) prende atto che le parti dichiarano che ogni altro rapporto è stato definito direttamente dalle parti che dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa;
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .16.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 6101/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6101/2025 promossa da
, nata in [...], il [...] Parte_1
(C.F. ), cittadina italiana, residente in [...]
14/1,
e nato a [...], il [...] Parte_2
( , cittadino italiano, residente in [...]
Marianna n. 15 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ines Loffredo (C.F. ) del Foro di C.F._3
Bologna ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio in
Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
19/06/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 30/04/2025 e Parte_1 [...]
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano i figli Parte_2
(Ferrara,05.12.2021) e (Ferrara, 03.05.2023); i ricorrenti Persona_1 Persona_2
proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza.
Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui al ricorso congiunto e, per l'effetto:
1) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da garantire e mantenere un Per_1 Per_2 rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo. I signori e eserciteranno la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale, provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico – fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione.
2) colloca i minori presso la casa materna sita in Molinella, Via G. Prati n. 14/1 ove fisseranno la propria residenza abituale;
3) dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé con ampio diritto e nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi, previo pagina 2 di 4 avviso telefonico alla madre, ferma restando la seguente calendarizzazione minima: due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, un weekend a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola alla Domenica sino alle ore 21.00; una settimana consecutiva durante le festività Natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il
Capodanno, tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4) pone in capo al signor l'obbligo di versare alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e sino Per_1 Per_2 all'autosufficienza economica, la somma complessiva di € 500,00 mensili (cinquecento,00), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie, previa esibizione del giustificativo di spesa, come da
Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09 agosto 2017, che si riporta integralmente: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 3 di 4 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata a figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) dispone che l'Assegno Unico erogato mensilmente dall' per i figli e sarà CP_1 Per_1 Per_2 percepito integralmente dalla madre, signora;
Parte_1
6) prende atto che le parti si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria;
7) pone, come su accordo delle parti, le spese relative al presente procedimento interamente a carico del signor Parte_2
8) prende atto che le parti dichiarano che ogni altro rapporto è stato definito direttamente dalle parti che dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa;
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .16.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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