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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 3 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2271 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, ( ). Parte_1 C.F._1
(Avv.ti LAURICELLA PIETRO e LAURICELLA SALVATORE)
RICORRENTE CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1 sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento (Avv. CARLISI VIVIANA) RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante indicato epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo allo stesso , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' Indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o da quella data che verrà stabilita in corso di causa dal designando C.T.U. non riconosciutole dal C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennità di accompagnamento nella misura e con le modalità di legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o da quella data che verrà stabilita dal designando C.T.U.. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratore dichiaratesi antistatari. A sostegno della propria tesi, esponeva che il C.T.U. della fase dell'A.T.P. , a seguito la ricezione delle dettagliate controdeduzioni redatte dal Dott. e dai suoi procuratori , non aveva Persona_1 risposto con proprie osservazione alle controdeduzioni ricevute, depositando la relazione medico legale definitiva in data 31 luglio 2023. Chiedeva, pertanto, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire del relativo beneficio economico.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore il quale contestava la pretesa della parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e della nuova C.T.U. medico-legale richiesta dalla parte ricorrente e rinvita all'udienza del 29 gennaio 2025 ore 9,30 per discussione e decisione.
Pag. 2 di 4 Con provvedimento pronunciato dal Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento dott. Alfonso Malato del 5 settembre 2024 la trattazione e decisione anche del presente procedimento veniva assegnato alla scrivente - a seguito della cessazione dalle funzioni di Giudice Onorario di Pace della dott.ssa Rosa Gerardi - che fissava udienza di prosecuzione del giudizio per l'udienza del 03 marzo 2025. All' odierna udienza del 3 marzo 2025 la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale dava lettura integrale in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato .
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario non risulta soddisfatto . All'uopo è sufficiente leggere l'elaborato peritale per poter verificare che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr.
, previo esame della perizianda, dei dati anamnestici e Persona_2 della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che
“ (…) Le sue condizioni non le danno diritto alla indennità di accompagnamento (…)”e pertanto, ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento come peraltro in precedenza accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P. e dalla seduta della C.M.I.C. di Agrigento.(cfr. CT.U. in atti e verbale C.M.I.C.). Alla luce delle superiori considerazioni, rigetta la domanda .
Pag. 3 di 4 Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c..p.c.. Le spese di consulenza tecnica del giudizio sono poste definitivamente a carico dell' come già liquidate con separato decreto, per la CP_1 medesima motivazione.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso, dichiara che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento .
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore le spese della consulenza tecnica come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 3 marzo 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 3 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2271 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, ( ). Parte_1 C.F._1
(Avv.ti LAURICELLA PIETRO e LAURICELLA SALVATORE)
RICORRENTE CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1 sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento (Avv. CARLISI VIVIANA) RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante indicato epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo allo stesso , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' Indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o da quella data che verrà stabilita in corso di causa dal designando C.T.U. non riconosciutole dal C.T.U. in sede di Accertamento Tecnico Preventivo e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennità di accompagnamento nella misura e con le modalità di legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o da quella data che verrà stabilita dal designando C.T.U.. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratore dichiaratesi antistatari. A sostegno della propria tesi, esponeva che il C.T.U. della fase dell'A.T.P. , a seguito la ricezione delle dettagliate controdeduzioni redatte dal Dott. e dai suoi procuratori , non aveva Persona_1 risposto con proprie osservazione alle controdeduzioni ricevute, depositando la relazione medico legale definitiva in data 31 luglio 2023. Chiedeva, pertanto, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire del relativo beneficio economico.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore il quale contestava la pretesa della parte ricorrente chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e della nuova C.T.U. medico-legale richiesta dalla parte ricorrente e rinvita all'udienza del 29 gennaio 2025 ore 9,30 per discussione e decisione.
Pag. 2 di 4 Con provvedimento pronunciato dal Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento dott. Alfonso Malato del 5 settembre 2024 la trattazione e decisione anche del presente procedimento veniva assegnato alla scrivente - a seguito della cessazione dalle funzioni di Giudice Onorario di Pace della dott.ssa Rosa Gerardi - che fissava udienza di prosecuzione del giudizio per l'udienza del 03 marzo 2025. All' odierna udienza del 3 marzo 2025 la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale dava lettura integrale in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato .
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario non risulta soddisfatto . All'uopo è sufficiente leggere l'elaborato peritale per poter verificare che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr.
, previo esame della perizianda, dei dati anamnestici e Persona_2 della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. CTU in atti), che
“ (…) Le sue condizioni non le danno diritto alla indennità di accompagnamento (…)”e pertanto, ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento come peraltro in precedenza accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P. e dalla seduta della C.M.I.C. di Agrigento.(cfr. CT.U. in atti e verbale C.M.I.C.). Alla luce delle superiori considerazioni, rigetta la domanda .
Pag. 3 di 4 Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c..p.c.. Le spese di consulenza tecnica del giudizio sono poste definitivamente a carico dell' come già liquidate con separato decreto, per la CP_1 medesima motivazione.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso, dichiara che la parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento .
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore le spese della consulenza tecnica come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 3 marzo 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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