Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da M.C.S. - Medical Care Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2B76A1DB4, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Inglese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. – S.C.R. Piemonte S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
nei confronti
Esaote S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del Direttore Appalti di SCR Piemonte 27.12.2024 n. 424, recante aggiudicazione a Esaote S.p.a. della procedura aperta per l’acquisizione di device a supporto di operatori e pazienti delle Centrali Operative Territoriali (gara 61-2024) quanto al lotto 8, comunicata con nota 31/12/2024 prot. U.0011425;
- degli atti e verbali della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la declaratoria della nullità e/o dell'invalidità e/o dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra S.C.R. e la controinteressata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M.C.S. - Medical Care Systems S.r.l. il 05.05.2025:
per l’accertamento e la declaratoria del diritto di M.C.S. al risarcimento dei danni ingiusti cagionati alla stessa dall’illegittima aggiudicazione della fornitura in favore di Esaote e conseguente condanna di S.C.R. a risarcire, anzitutto in forma specifica con il conseguimento dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto qualora stipulato, ovvero per equivalente monetario dei danni ingiusti che conseguirebbero alla mancata aggiudicazione della fornitura a suo favore.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Esaote S.p.a., di S.C.R. Piemonte S.p.a. e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30.01.2025 M.C.S. - Medical Care Systems S.r.l. (di seguito, breviter , anche “MCS”) ha impugnato il provvedimento prot. n. 424 del 27.12.2024 con cui SCR Piemonte S.p.a. (di seguito, breviter , anche SCR) ha aggiudicato a Esaote S.p.a. (di seguito, breviter , anche “Esaote”) il lotto n. 8 del più ampio appalto avente ad oggetto la fornitura di device a supporto di operatori e pazienti delle Centrali Operative Territoriali (COT), finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR.
In particolare, il lotto 8 in contestazione riguarda il device descritto come “ ecotomografo sonda portatile all-in-one ” (CIG B2B76A1DB4; importo a base di asta € 1.032.000,00, al netto di IVA), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio massimo di 100 punti, di cui 30 per l’offerta economica e 70 per l’offerta tecnica, quest’ultima da valutare secondo i seguenti criteri: a) maneggevolezza della sonda (peso limitato, resistente agli urti): max 15 punti; b) prestazioni ecografiche (range dinamico, funzioni color, power doppler, ecc.): max 15 punti; c) funzionalità ecografiche e schermate (es. color duplex): max 10 punti; d) completezza del sistema informatico: max 10 punti; e) completezza delle interfacce del sistema informatico: max 10 punti; f) green economy – utilizzo batteria ricaricabile, capacità e durata: max 10 punti.
La ricorrente è insorta avverso il provvedimento di aggiudicazione, chiedendone l’annullamento e domandando la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, il tutto sulla base di due motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione della disciplina di gara, sotto diversi aspetti - Violazione e/o falsa applicazione dei principi di concorrenza, di par condicio competitorum e di buon andamento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti e conseguente travisamento, disparità di trattamento ”: il prodotto offerto dalla controinteressata sarebbe privo dei seguenti requisiti tecnici stabiliti a pena di esclusione: a) “ range dinamico minimo 150dB ”, perché garantirebbe solo un “ range dinamico: 30-150 db dipendente dal trasduttore e dalla modalità usata ”, dunque, in sostanza, un range dinamico di soli 120 db, anziché uguale o superiore a 150 db; b) protezione “ da liquidi IP60 ”, perché la relazione tecnica e la scheda tecnica attesterebbero solo una protezione IPX7 (o, addirittura, IPX4 per il manuale di istruzioni), dove X starebbe a significare un’assenza di protezione; c) dotazione “ all-in-one ”, perché prevedrebbe l’utilizzazione di quattro tipi di trasduttori/testine distinti (convex, microconvex, lineari, endocavitaria), anziché di un unico trasduttore/testina multifunzione.
II. “ In subordine. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina di gara, sotto al-tro profilo - Violazione e/o falsa applicazione dei principi di concorrenza, di par condicio competitorum e di buon andamento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti e conseguente travisamento, disparità di trattamento ”: sarebbe illegittima l’attribuzione del punteggio alla propria offerta tecnica, in particolare con riferimento al criterio di valutazione “ Prestazioni ecografiche (range dinamico, funzioni color, power doppler, ecc.) ”, che avrebbe ottenuto solo 12 punti, anziché il massimo di 15 punti, in ragione della ritenuta assenza di una funzione (“ Phased Array ”) che, in realtà, sarebbe stata presente (tant’è vero che il prodotto, a suo dire equivalente, offerto da un’altra concorrente avrebbe ottenuto tale punteggio massimo).
2. In vista della camera di consiglio del 06.03.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, si sono costituite la stazione appaltante e la controinteressata, le quali (con difese, in buona parte, sovrapponibili) hanno rilevato l’infondatezza nel merito del ricorso avversario. La stazione appaltante ha sollevato anche alcune eccezioni preliminari: a) la complessiva inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero competente, trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR; b) l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, perché tenderebbe ad introdurre una causa di esclusione automatica non prevista dalla lex specialis di gara, la quale avrebbe, invece, rimesso alla commissione giudicatrice un giudizio di equivalenza del prodotto ipoteticamente privo dei requisiti funzionali richiesti; c) l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, perché veicolerebbe contestazioni di merito sulle valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dalla commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche e perché (come eccepito anche dalla controinteressata) non sarebbe stata comunque fornita la prova di resistenza.
3. Su richiesta di parte ricorrente, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20.03.2025 per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del competente Ministero della Salute, effettuata a mezzo notifica PEC del 12.03.2025 ed a fronte della quale quest’ultimo si è poi costituito, con mera memoria di stile, in data 16.04.2025.
4. Alla camera di consiglio del 20.03.2025, l’istanza cautelare è stata rinunciata ed è stata fissata l’udienza pubblica del 29.05.2025 per la trattazione del merito del ricorso.
5. Nel frattempo, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 02.05.2025, la ricorrente ha formulato anche domanda di risarcimento del danno in forma specifica (mediante conseguimento dell’aggiudicazione o subentro nel contratto eventualmente già stipulato con la controinteressata) o, in ipotesi, per equivalente.
6. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno precisato le proprie posizioni e replicato alle rispettive deduzioni a mezzo delle memorie di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., producendo anche ulteriore documentazione. La stazione appaltante ha comunicato di aver frattanto stipulato, in data 24.03.2025, il contratto con l’aggiudicataria, eccependo, pertanto, l’improcedibilità delle domande di annullamento dell’aggiudicazione e di risarcimento in forma specifica ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 48, comma 4, D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, e dell’art. 125, comma 3, c.p.a..
7. All’udienza pubblica del 29.05.2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni in rito sollevate dalla stazione appaltante.
8.1. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata notifica al Ministero della Salute (titolare dell’intervento PNRR di finanziamento della presente procedura di gara), il Collegio rileva che la stessa non parrebbe nemmeno insistita dalla stazione appaltante negli ultimi scritti difensivi, a seguito dell’integrazione del contradditorio operata dalla ricorrente e della costituzione del Ministero inizialmente pretermesso. Ad ogni modo, l’eccezione è infondata, posto che la mancata notifica all’amministrazione centrale competente rispetto allo specifico finanziamento PNRR non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma la necessità di integrare il contraddittorio (come è stato fatto in corso di causa) ai sensi dell’art. 12 bis , comma 4, del D.L. n. 68 del 16/06/2022, che richiama, appunto, l’art. 49 c.p.a. (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 15/01/2024, n. 55).
8.2. Quanto all’eccezione di improcedibilità delle domande di annullamento e di risarcimento in forma specifica a seguito della stipula del contratto con l’aggiudicataria, si osserva che la stessa è fondata solo rispetto a quest’ultima domanda, ma non anche rispetto alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione.
Relativamente alle procedure di gara finanziate (come quella in esame) con risorse provenienti dal PNRR, l’art. 48, comma 4, D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, rinvia infatti alla disciplina speciale prevista per le controversie che attengono ad infrastrutture strategiche, contenuta nell’art. 125 c.p.a., il cui comma 3, stabilisce che “ Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3 ”. Ciò significa che, in ipotesi di stipula del contratto di appalto pubblico finanziato con risorse PNRR, ciò che è precluso al giudice amministrativo è disporre la caducazione di tale contratto ed il subentro a favore della ricorrente (con conseguente improcedibilità delle relative domande), ma non anche annullare l’aggiudicazione e riconoscere, sussistendone i presupposti, il risarcimento per equivalente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 28/03/2025, n. 2616).
9. Può, quindi, passarsi all’esame delle singole censure avverso il provvedimento di aggiudicazione, ai soli fini delle domande di annullamento e di risarcimento del danno per equivalente (le sole rimaste, come detto, procedibili).
10. Il Collegio ritiene che tali censure siano nel loro complesso infondate e che ciò consenta, in applicazione del principio di economia processuale e del criterio della ragione più liquida (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, Ad. Plen., 27/04/2015, n. 5; T.A.R. Veneto, Sez. I, 05/05/2025, n. 669; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter , 28/04/2025, n. 8149), di prescindere dall’esame delle questioni di inammissibilità specificamente sollevate avverso ciascuna delle predette censure.
11. Quanto al primo motivo di ricorso, il prodotto offerto dall’aggiudicataria è stato ritenuto dalla commissione giudicatrice conforme ai requisiti tecnici previsti dalla documentazione di gara (e, in particolare, dall’allegato A al capitolato tecnico: cfr. doc. 3 parte ricorrente) con una valutazione che resiste alle doglianze formulate dalla ricorrente.
In linea generale, deve premettersi che il giudizio di conformità delle offerte alle caratteristiche tecniche minime, pur involgendo valutazioni di ordine tecnico rimesse alla commissione giudicatrice (T.A.R. Toscana, Sez. III, 14/02/2023, n. 150), presenta margini di discrezionalità tecnica tendenzialmente meno ampi (rispetto a quella esercitabile in sede di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche), perché funzionale all’accertamento della sussistenza o meno di caratteristiche oggettive tassativamente predeterminate dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/05/2024, n. 4739). Ciò consente, pertanto, un sindacato di legittimità sicuramente più penetrante, specie laddove il giudizio di conformità del prodotto offerto possa emergere da un immediato confronto tra la relativa documentazione tecnica e le prescrizioni capitolari (Cons. Stato, Sez. III, 02/04/2024, n. 2988). Resta, tuttavia, il divieto per il giudice di trascendere in valutazioni a carattere sostitutivo, in particolar modo laddove l’accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici minimi individuati dalla lex specialis richieda, per la specifica natura degli stessi, valutazioni tecniche che presentino profili di maggiore discrezionalità.
11.1. Ebbene, il primo dei requisiti tecnici minimi di cui la ricorrente contesta l’assenza in capo al prodotto offerto dalla controinteressata è quello del “ range dinamico minimo 150db ”. Ciò in quanto la sua scheda tecnica garantirebbe un range dinamico pari a “ 30-150 db dipendente dal trasduttore e dalla modalità usata) ” o, come riportato nella relazione tecnica, “ fino ad almeno 150dB a seconda del trasduttore e della modalità usata ”. Ad avviso della ricorrente, quindi, il concreto range dinamico concretamente garantito dal prodotto della controinteressata sarebbe pari a soli 120 db (dunque insufficiente) e comunque garantirebbe il raggiungimento dei 150 db solo in determinate situazioni e non sempre, come richiesto invece dalla lex specialis .
Tali assunti non sono condivisibili.
L’ecografia diagnostica si basa, infatti, sulla trasmissione di onde sonore ad alta frequenza attraverso l’organismo e la loro eco riflessa viene analizzata da un computer per creare immagini tomografiche ad alta risoluzione di organi, tessuti e flussi ematici. Come chiarisce la pubblicazione scientifica prodotta in giudizio dalla controinteressata (doc. 4), il range dinamico è quell’unità di misura, espressa in decibel (db), che esprime la capacità della macchina ecografica (o ecotomografica) di restituire un’immagine con più tonalità di grigi e dunque con un minor contrasto tra bianco e nero (in presenza di un range dinamico elevato) o con meno tonalità di grigi e quindi con un maggior contrasto tra bianco e nero (in presenza, invece, di un range dinamico basso). Si tratta di un parametro della macchina regolabile a seconda delle esigenze diagnostiche, perché in alcuni casi serve un’immagine con maggior contrasto tra bianco e nero (ad esempio, per gli esami cardiaci), in altri casi è necessario una maggiore tonalità di grigi (ad esempio, per gli esami addominali). Si parla di range (quindi, di intervallo) perché tale valore misura, tecnicamente, la differenza tra i segnali di ritorno più deboli e quelli più potenti riflessi dagli organi interni colpiti dalle onde sonore. Tuttavia, il range dinamico viene espresso con un unico valore numerico in decibel e non con un intervallo tra due valori numerici espressi in decibel (cfr. doc. 4, a pag. 7, “ Un range dinamico ampio potrebbe essere 90 dB, un range stretto 50 dB ”).
Ciò esclude, pertanto, che il range dinamico del prodotto offerto dalla controinteressata possa individuarsi, come sostenuto dalla ricorrente, nella differenza tra i 30dl minimi ed i 150dl massimi indicati nella sua scheda tecnica.
Tali valori indicano piuttosto che, a seconda delle concrete esigenze diagnostiche, la sonda dell’aggiudicataria consente di raggiungere i 150 dl, con ciò soddisfacendo il requisito minimo richiesto dall’allegato A al capitolato tecnico, che, correttamente inteso (secondo i richiamati principi di diagnostica ecografica e di funzionalità dei macchinari ecografici), richiede che i prodotti offerti garantiscano il raggiungimento come minimo di un range dinamico di 150 db (quindi, di un valore almeno pari o superiore a tale soglia).
Non può, quindi, accogliersi nemmeno la tesi “correttiva” della ricorrente (formulata solo in corso di causa, a seguito delle difese avversarie) secondo cui il prodotto dovrebbe comunque raggiungere sempre (e non, pertanto, solo a seconda del trasduttore e della modalità usata) un range dinamico minimo di 150 db.
In realtà, si è già visto come ciò che conta a fini ecografici (ed è quello che è stato richiesto dalla lex specialis di gara) è che il prodotto offerto raggiunga (se necessario) quantomeno un range dinamico di 150 dl, ma ciò non significa che debba operare sempre e comunque a tale potenza. D’altra parte, anche il prodotto offerto dalla ricorrente ha un range dinamico che “ varia da 30 a 240 dB ” (cfr. relazione tecnica, pag. 2: doc. 8 bis della ricorrente), con ciò confermandosi che il rispetto del requisito minimo stabilito dall’allegato A al capitolato tecnico debba essere verificato con riferimento al valore più alto raggiungibile dal prodotto offerto (150 db per la controinteressata e 240 db per la ricorrente) e non guardando al valore più basso (30 db per entrambe).
11.2. Il secondo dei requisiti tecnici minimi che, ad avviso della ricorrente, mancherebbero nel prodotto dell’aggiudicataria è quello della protezione “ da liquidi IP60 ”, perché la sua scheda tecnica attesterebbe una protezione IPX7 (o, addirittura, IPX4 per il manuale di istruzioni), dove X starebbe a significare un’assenza di protezione da agenti solidi.
Anche tale doglianza è infondata.
La stessa ricorrente concorda sul fatto che, secondo la classificazione internazionale IP, il primo numero che segue la sigla IP indica la protezione da agenti solidi, il secondo numero la protezione da agenti liquidi. Quanto più alto è il valore numerico indicato, maggiore è la protezione garantita dal prodotto. Il valore numerico 0 indica, quindi, l’assenza di protezione (cfr. principi di classificazione IP sub doc. 8 della controinteressata).
Ciò posto, l’allegato A al capitolato tecnico reca, a tale riguardo, un’indicazione incoerente con tale sistema di classificazione, perché, pur richiedendo che la sonda sia solo “ protetta da liquidi ”, indica poi la sigla “ IP60 ”, che sta, invece, a significare un’elevata protezione da agenti solidi (6) ed un’assenza di protezione da agenti liquidi (0). Da qui, la richiesta di chiarimenti avanzata da alcuni operatori in sede di gara, a fronte dei quali la stazione appaltante ha confermato che la protezione dovesse intendersi riferita ai soli liquidi (cfr., in particolare, tra le varie risposte ai quesiti rese in data 10.10.2024, il chiarimento n. 24 con cui “ si conferma che deve essere assicurata l'esigenza " Facilmente disinfettabile – protetto da liquidi ”: doc. 7 della stazione appaltante).
In ragione di ciò, la controinteressata si è limitata a valorizzare, nella scheda tecnica del prodotto e nella relazione tecnica, il solo dato numerico successivo alla sigla IP relativo alla protezione da liquidi (7), omettendo con una X (che non corrisponde, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ad un’assenza di protezione, espressa invece dallo 0) la dichiarazione circa la protezione dai solidi, che la stazione appaltante ha chiarito non essere necessaria.
Ad ogni modo, a fronte della presente impugnativa giudiziale, la controinteressata ha fatto pervenire alla stazione appaltante (ed ha prodotto nel presente giudizio sub doc. 7) una dichiarazione di conformità del produttore del 21.09.2024 la quale attesta che il prodotto offerto ha una protezione IP67, che garantisce quindi (se mai fosse necessario) anche protezione dagli agenti esterni solidi.
Non si tratta, peraltro, di una produzione tardiva o inammissibile, posto che tale dichiarazione ben avrebbe potuto essere acquisita a mezzo soccorso istruttorio e/o richiesta di chiarimenti in sede di gara ai sensi dell’art. 14 del disciplinare di gara (doc. 4 stazione appaltante), qualora la commissione ne avesse ravvisata già allora la necessità.
L’offerta tecnica presentata dalla controinteressata era, infatti, già completa dei documenti richiesti dall’art. 16 del disciplinare di gara, tra cui, per quanto qui di interesse, la “ relazione tecnica ” (lett. a) e le “ schede dei produttori delle apparecchiature offerte ” (lett. b), le quali già recavano l’indicazione del grado di protezione dagli agenti esterni (la contestata attestazione IPX7), cosicché la dichiarazione del produttore del 21.09.2024 non inserisce alcun quid novi nell'offerta tecnica controinteressata, rimasta sostanzialmente immutata, ma si limita a specificare e ribadire aspetti ed elementi già presenti nella relazione tecnica (cf. Cons. Stato, Sez. III, 04/06/2024, n. 5016), esplicitando per intero la protezione garantita secondo la classificazione IP, vale a dire un livello IP67 (che conferma, dunque, la protezione 7 dagli agenti liquidi, già espressa nella scheda tecnica del prodotto e nella relazione tecnica, e disvela la protezione 6 dagli agenti solidi, precedentemente oscurata con una X in quanto ritenuta non rilevante sulla base dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante).
Considerato, dunque, che è solo con il ricorso che è stata contestata la con conformità del prodotto offerto dalla controinteressata al requisito della protezione dagli agenti esterni (difettando la protezione dagli agenti solidi, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto anch’essa essere dichiarata), alla controinteressata deve essere comunque garantito il diritto di difesa, dimostrandone in giudizio la sussistenza, con il solo limite di non pervenire ad una modifica o integrazione postuma dell’offerta tecnica (limite che, come detto, non si ritiene essere stato superato nel caso di specie, visto che il prodotto e le sue caratteristiche tecniche non mutano e che, già in sede di presentazione dell’offerta, tale prodotto era stato attestato come conforme alle prescrizioni tecniche minime previste dal capitolato).
Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che la dichiarazione del produttore prodotta in giudizio sia stata resa in data 21.09.2024, quindi il giorno successivo al termine per la presentazione delle offerte (20.09.2024), perché ciò che conta che essa sia idonea a comprovare che il prodotto offerto possedesse comunque, sin dall'origine, le prescrizioni tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 05/02/2024, n. 2223).
Nemmeno rileva, peraltro, la pretesa contraddittorietà tra il grado di protezione dai liquidi dichiarato nella scheda tecnica del prodotto (IPX7) e quello risultante dal suo materiale di istruzioni (IPX4). Il manuale di istruzioni prodotto dalla ricorrente risale alla revisione dell’agosto 2021 (doc. 7), dunque la discrasia tra la dichiarazione resa dal produttore nella scheda tecnica ed il manuale in questione potrebbe imputarsi al mancato aggiornamento di quest’ultimo, non potendo, peraltro, nemmeno escludersi che esistano versioni più recenti di quella prodotta dalla ricorrente. Ad ogni modo, in caso di contrasto tra il manuale di istruzioni ed una successiva dichiarazione del produttore, deve darsi prevalenza a quest’ultima, assumendo il produttore la personale responsabilità di quanto espressamente dichiarato, a prescindere dal mancato tempestivo aggiornamento del manuale di istruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/11/2023, n. 10210).
11.3. L’ultima caratteristica tecnica minima richiesta dall’allegato A al capitolato tecnico e che, secondo la ricorrente, non sarebbe soddisfatta dal prodotto dell’aggiudicataria è quella della dotazione “ all-in-one ” che, a suo dire, significherebbe che la sonda dovrebbe avere un’unica testina multifunzione (come quella da essa offerta) e non un set di distinte testine a seconda dell’utilizzo (come quella offerta dalla controinteressata).
Anche tale doglianza non può essere accolta, perché introduce un’interpretazione del tutto soggettiva e particolarmente restrittiva del significato di all-in-one , che non trova espresso riscontro nell’allegato A al capitolato tecnico e che, pertanto, deve essere considerata recessiva rispetto ad una interpretazione più ampia che consenta una maggiore partecipazione di concorrenti in applicazione del principio del favor partecipationis (cfr., proprio in materia di requisiti tecnici minimi, T.A.R. Toscana, Sez. III, 08/05/2025, n. 834).
A tale riguardo, va evidenziato che, nel descrivere il prodotto richiesto, l’allegato A del capitolato tecnico precisa che la sonda del lotto 8 deve essere “ portatile ” ed è destinata ad essere utilizzata “ per diagnostica domiciliare ” e che “ la fornitura comprende l’installazione specifica dei tablet forniti come lotto 9, per le visite domiciliari e come monitor ecografico ”; tablet che, a loro volta, “ debbono a vere la possibilità di funzionare come monitor per la sonda ecografica ”.
Tali elementi descrittivi inducono, pertanto, a ritenere che (come sostenuto dalla stazione appaltante e dalla controinteressata) la prescrizione “ all-in-one ” stia semplicemente a significare che la sonda richiesta dal capitolato debba contenere già al proprio interno il processore e le componenti tecnologiche necessarie a processare le immagini senza che sia necessario il collegamento ad un tradizionale apparecchio ecografico o ecotomografico esterno (di cui sarebbe evidentemente disagevole il trasporto ai fini dell’effettuazione degli esami domiciliari), rendendo così possibile visualizzare le immagini direttamente sui tablet di cui viene prevista l’acquisizione con la stessa procedura di gara.
Al contrario, non si rinvengono nel capitolato e/o nel suo allegato A altri elementi descrittivi o prescrittivi che possano suffragare la diversa tesi attorea secondo cui il requisito dell’ all-in-one si riferirebbe, invece, alla tipologia di testina richiesta, da intendersi necessariamente come unica testina multifunzionale.
Non può, quindi, ritenersi che il prodotto offerto dalla controinteressata non sia conforme alla prescrizione “ all-in-one ” per non essere dotato di un’unica testina multifunzione ma solo di un set di testine per le diverse funzionalità ecografiche; differenza, questa, semmai da valorizzarsi in sede di valutazione qualitativa dei prodotti e di attribuzione dei relativi punteggi (come, peraltro, è stato fatto dalla commissione giudicatrice, la quale ha attribuito un punteggio più alto al prodotto della ricorrente).
11.4. In definitiva, quindi, non sussiste la non conformità della sonda offerta della controinteressata agli specifici requisiti tecnici minimi contestati dalla ricorrente. Di conseguenza, risulta anche superfluo soffermarsi sulla questione dell’applicabilità o meno ai predetti requisiti tecnici minimi del principio dell’equivalenza (peraltro, solo genericamente richiamato dalla commissione giudicatrice, nel corso della seduta del 10.12.2024, in modo indistinto per tutti i prodotti ammessi a gara: doc. 13 SCR), nonché sulla connessa questione della sussistenza o meno di una causa automatica di esclusione in assenza di tali requisiti.
12. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta, invece, il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice alla propria offerta tecnica, in particolare rispetto al criterio di valutazione “ Prestazioni ecografiche (range dinamico, funzioni color, power doppler, ecc.) ”, che, a suo dire, avrebbe meritato il punteggio massimo di 15 punti, anziché quello attribuitole di 12 punti. Sarebbe, infatti, erronea la motivazione espressa dalla commissione a supporto di tale giudizio (“ Offre Te Air – e5Ms - no PA ”: cfr. allegato H al verbale di seduta del 10.12.2024 sub doc. 8 della ricorrente), dove “ no PA ” starebbe ad indicare la ritenuta mancanza della funzionalità “ phased array ” (che si riferirebbe alla possibilità di effettuare valutazioni con pre-set cardio). Ciò in quanto il suo prodotto supporterebbe, in realtà, tale funzionalità, cosicché la commissione avrebbe dovuto attribuirgli 15 punti (il massimo punteggio) al pari di del prodotto asseritamente equivalente offerto da un’altra concorrente (M.P. Technologies S.r.l.).
Anche tale motivo va respinto.
Deve innanzitutto rammentarsi che la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; cosicché non è sufficiente dedurre la mera non condivisibilità del giudizio espresso dalla commissione, ma occorre dimostrarne la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. V, 18/12/2024, n. 10195; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 24/03/2025, n. 2476; T.A.R. Veneto, Sez. I, 10/02/2025, n. 205).
Ciò posto, il Collegio non ritiene che le doglianze sollevate dalla ricorrente evidenzino manifesti errori di fatto o palesi illogicità del giudizio espresso dalla commissione sulla qualità tecnica del prodotto da essa offerto.
In primo luogo, la specifica “ phased array ” non indica semplicemente la possibilità per la sonda di effettuare un pre-set cardio (come sostenuto dalla ricorrente), ma rappresenta un particolare tipo di sonda (in genere, anche visivamente diversa da altre in uso in ambito ecografico, quali, ad esempio, quelle lineari, convesse o microconvesse) che, attraverso un determinato allineamento dei cristalli piezometrici, consente di creare un fascio ultrasonoro settoriale capace di agire a maggiori profondità (cfr. pagg. 16-20 dello studio scientifico prodotto dalla controinteressata sub doc. 4). Peraltro, né la relazione tecnica né la scheda tecnica del prodotto offerto dalla ricorrente (rispettivamente, docc. 8 bis e 9) contengono un espresso e specifico riferimento al fatto che la sonda sia “ phased array ”, rinvenendosi soltanto, a pag. 6 della relazione, un richiamo a “ protocolli standardizzati preimpostati ” per una serie di esami tra cui quelli cardiaci, che però, di per sé, non significa necessariamente che gli stessi vengono effettuati con tecnologia “ phased array ”.
In secondo luogo, la presenza o meno della predetta funzione “ phased array ” non è l’unico aspetto rilevante ai fini dell’assegnazione del punteggio del criterio in questione, posto che lo stesso richiede alla commissione una valutazione più ampia e complessiva sulle “ Prestazioni ecografiche (range dinamico, funzioni color, power doppler, ecc. )” garantite dai prodotti offerti dai concorrenti. Dunque, non v’è alcuna certezza che, in ipotetica presenza della funzione “ phased array ”, i commissari di gara avrebbe senz’altro riconosciuto al prodotto della ricorrente un punteggio più alto, addirittura nella misura massima di 15 punti. A tale riguardo, non basta infatti il riferimento al punteggio massimo assegnato al prodotto di un’altra concorrente che, secondo la concorrente, avrebbe caratteristiche equivalenti a quello da essa offerto, trattandosi di una valutazione soggettiva e personale della ricorrente (peraltro, genericamente formulata e non sorretta da specifici e verificabili elementi oggettivi di raffronto) che finisce per sollecitare un inammissibile sindacato sostitutorio a questo giudice (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 22/04/2025, n. 587; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter , 29/08/2024, n. 16006).
13. Ne discende la complessiva infondatezza della domanda di annullamento dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, da cui non può che conseguire anche il rigetto della domanda risarcitoria per equivalente (Cons. Stato, Sez. V, 21/05/2025, n. 4343) e, con essa, della relativa istanza istruttoria (CTU) formulata dalla ricorrente con memoria del 12.05.2025.
14. In definitiva, il ricorso principale è, in parte, infondato (domanda di annullamento dell’aggiudicazione) e, in parte, improcedibile (domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria); il ricorso per motivi aggiunti è invece, in parte, improcedibile (domanda di risarcimento in forma specifica) e, in parte, infondato (domanda di risarcimento per equivalente).
15. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della stazione appaltante e della controinteressata e sono liquidate come da dispositivo; possono, invece, essere compensate nei confronti del Ministero, essendosi quest’ultimo costituito con mera memoria di stile senza svolgere alcuna difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara improcedibile, il tutto come meglio indicato in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della stazione appaltante e della controinteressata che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Costa, Presidente FF
Martina Arduino, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Marco Costa |
IL SEGRETARIO