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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 342/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
IU LI GI - Presidente
ZA NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 342/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. SALACCHI GIUSEPPE) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Gallo Amalia) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/01/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 13.09.2008, con . CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale non erano nati figli, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 21.03.2021, data in cui i coniugi avevano stipulato l'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale ex articolo 6 d.l. 132/2014, autorizzato dal Pubblico Ministero in data 26.03.2021.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda principale e, CP_1 in riconvenzionale, chiedeva la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di
€49.822,62, prelevata dal ricorrente dal conto in comune.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nella sentenza di separazione e le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 23.09.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che risulta dagli atti di causa che il matrimonio è stato contratto con il rito concordatario e pertanto la domanda deve essere qualificata come cessazione degli effetti civili di tale matrimonio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale è frutto dell'accordo di negoziazione assistita ex articolo 6 d.l. 132/2014, sottoscritta dalle parti in data
21.03.2021; accordo munito dalla certificazione ex articolo 5 del predetto decreto e successivamente autorizzato dal Pubblico Ministero con decreto del 26.03.2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la separazione delle parti per effetto dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 del d.l. 132/2014 e la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo della data di certificazione del predetto accordo ex art. 5 del predetto decreto.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La convenuta ha chiesto un assegno divorzile nella misura di euro 800,00 mensili ed il convenuto si è dichiarato disponibile a versare un assegno di euro 600,00, come stabilito in sede di separazione consensuale.
Ritiene il Collegio, alla luce della situazione economica delle parti ( , pensionato, Pt_1
gode di un trattamento pensionistico di euro 1.700 euro, mentre la convenuta, di anni 64, è una casalinga e non ha mai lavorato) e della durata del matrimonio, che la domanda di assegno divorzile può essere accolta e che detto assegno va fissato nella misura di euro 600,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale, tenuto conto dell'assenza di figli nati dall'unione.
La domanda con la quale la convenuta ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute al marito deve ritenersi inammissibile in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Viterbo il 13 settembre 2008 da nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1
(AG) il 18/12/1960, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Viterbo al n. 83, parte II, serie A, anno 2008. OBBLIGA
a corrispondere a l'assegno divorzile di € 600,00, rivalutabili Parte_1 CP_1
Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viterbo, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 5.11.2025
L'ESTENSORE
ZA NI
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
IU LI GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
IU LI GI - Presidente
ZA NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 342/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. SALACCHI GIUSEPPE) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Gallo Amalia) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/01/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 13.09.2008, con . CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale non erano nati figli, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 21.03.2021, data in cui i coniugi avevano stipulato l'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale ex articolo 6 d.l. 132/2014, autorizzato dal Pubblico Ministero in data 26.03.2021.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda principale e, CP_1 in riconvenzionale, chiedeva la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di
€49.822,62, prelevata dal ricorrente dal conto in comune.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nella sentenza di separazione e le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 23.09.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che risulta dagli atti di causa che il matrimonio è stato contratto con il rito concordatario e pertanto la domanda deve essere qualificata come cessazione degli effetti civili di tale matrimonio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale è frutto dell'accordo di negoziazione assistita ex articolo 6 d.l. 132/2014, sottoscritta dalle parti in data
21.03.2021; accordo munito dalla certificazione ex articolo 5 del predetto decreto e successivamente autorizzato dal Pubblico Ministero con decreto del 26.03.2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la separazione delle parti per effetto dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 del d.l. 132/2014 e la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo della data di certificazione del predetto accordo ex art. 5 del predetto decreto.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La convenuta ha chiesto un assegno divorzile nella misura di euro 800,00 mensili ed il convenuto si è dichiarato disponibile a versare un assegno di euro 600,00, come stabilito in sede di separazione consensuale.
Ritiene il Collegio, alla luce della situazione economica delle parti ( , pensionato, Pt_1
gode di un trattamento pensionistico di euro 1.700 euro, mentre la convenuta, di anni 64, è una casalinga e non ha mai lavorato) e della durata del matrimonio, che la domanda di assegno divorzile può essere accolta e che detto assegno va fissato nella misura di euro 600,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale, tenuto conto dell'assenza di figli nati dall'unione.
La domanda con la quale la convenuta ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute al marito deve ritenersi inammissibile in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Viterbo il 13 settembre 2008 da nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1
(AG) il 18/12/1960, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Viterbo al n. 83, parte II, serie A, anno 2008. OBBLIGA
a corrispondere a l'assegno divorzile di € 600,00, rivalutabili Parte_1 CP_1
Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viterbo, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 5.11.2025
L'ESTENSORE
ZA NI
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
IU LI GI