TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona dei Magistrati dott.ssa Stefania Frojo – Presidente dott.ssa Federica Lorenzatti dott. Andrea Ghio – Relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3364/2022 R.G. promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Berti Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
, cod. fisc. CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE conclusioni delle parti per parte attrice (come precisate all'udienza del 28.5.2025, con richiamo alle Pt_1 conclusioni rassegnate nell'atto di citazione)
NEL MERITO accertare la falsità della scheda testamentaria olografa a firma apparente Persona_1
[... recante data del 23.12.2021, pubblicata il 17.06.2022 presso lo studio del Notaio Dr. in OR, rep. 30316/23090 asseritamente redatto dal defunto Sig. Per_2 [...]
il 21.12.2021, perché apocrifo e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza Per_1 dello stesso
* oggetto: testamento apocrifo
*
Pag. 1 a 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) il proprio marito era deceduto in data 26.2.2022 Persona_3
(doc. 1 certificato di morte);
b) l'unica successibile ex lege di è l'attrice; Persona_1
c) in data 17.6.2022 veniva pubblicato il testamento olografo, datato 23.12.2021, apparentemente riconducibile a con cui Persona_3 quest'ultimo istituiva sua erede universale (doc. 2); CP_1
d) il testamento pubblicato in data 17.6.2022 era apocrifo, come risulta dalla consulenza di parte richiesta dall'attrice (doc. 6).
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2. L'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., originariamente fissata al 22.2.2023
(provvedimento del 7.1.2023), è stata differita al 24.5.2023 su istanza dell'attore onde consentire la rinnovazione della notificazione dell'atto citazione nel rispetto dei termini a comparire
(provvedimento del 12.1.2023). L'udienza è stata ulteriormente differita, su istanza dell'attore, al
20.9.2023 onde consentire la rinnovazione della notificazione dell'atto citazione nel rispetto dei termini a comparire (provvedimento del 8.5.2023); la data dell'udienza, su istanza dell'attore, è stata ulteriormente differita al 15.11.2023 (provvedimento del 15.5.2023).
2.1. Con provvedimento del 18.11.2023 veniva disposto l'espletamento di c.t.u. calligrafica al fine di accertare se la scheda testamentaria olografa a firma apparente di datata Persona_1
23.12.2021, pubblicata il 17.6.2022, fosse o meno riconducibile alla mano di;
la Persona_1
CTU veniva espressamente autorizzata ad acquisire quali scritture di comparazione eventuali atti pubblici ovvero documenti custoditi presso notaio e/o pubbliche amministrazioni. In data
14.6.2024 la nominata c.t.u. depositava la relazione concludendo per la natura apocrifa della scheda testamentaria.
2.2. Con provvedimento del 4.7.2024 veniva rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire per l'udienza del 15.11.2023, onerando parte attrice della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini liberi a comparire ai sensi dell'art. 163bis c.p.c. per l'udienza del
11.12.2024.
Con provvedimento del 12.12.2024, rilevato che non risultava rispettato il termine libero a comparire, veniva disposta la rinnovazione della notificazione alla convenuta dell'atto di citazione, assegnando all'attore termine perentorio ex art. 291, comma 1, c.p.c. per l'avvio del procedimento di notificazione fino al 10.1.2025; l'udienza veniva fissata al 28.5.2025.
All'udienza del 28.5.2025, ritenuta la regolarità della notificazione effettuata ex art. 143 c.p.c. con consegna presso la casa comunale in data 24.1.2025, il giudice istruttore dichiarava la contumacia di . Alla stessa udienza parte attrice precisava le conclusioni come in CP_1 epigrafe e rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al Collegio.
Pag. 2 a 4 *
3. Preliminarmente, rileva il Collegio che l'avvio del procedimento di notificazione dell'atto di citazione è avvenuto in data 22.1.2025 (cfr. produzione del 27.5.2025 pag. 25) e, dunque, in violazione del termine perentorio (ossia, fino al 10.1.2025) assegnato con provvedimento del
12.12.2024. Tuttavia, a tale violazione non consegue, nel caso di specie, l'estinzione del processo in quanto il termine perentorio assegnato era inferiore a un mese.
Infatti, l'art. 307, comma 3, c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 291 c.p.c.) prevede che quando la legge autorizza il giudice a fissare un termine perentorio questo «non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre». Ebbene, la Corte di legittimità ha già affermato che qualora alla parte sia stato assegnato un termine inferiore a un mese, tale termine è tamquam non esset, trovando al suo posto applicazione il termine massimo di legge di tre mesi, che nella specie
è stato rispettato (sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto osservato da Cass. III, 24 aprile 2019, n. 11204 con riferimento al termine da assegnare ai sensi dell'art. 50 c.p.c.: le argomentazioni della citata pronuncia ben possono essere estese anche al caso di mancato rispetto del termine assegnato, inferiore al minimo di legge, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.).
4. La qualità di successibile ex lege di del de cuius Parte_1 Persona_3
risulta documentalmente. Infatti, dal certificato di morte (doc. 1; cfr. altresì
[...] estratto per riassunto dell'atto di morte: doc. 4 pag. 3) risulta che il de cuius era coniugato con l'attrice. Pertanto, sussiste l'interesse dell'attrice all'impugnazione del testamento olografo del
23.12.2021.
5. Nel presente giudizio l'attrice contesta l'autenticità del testamento olografo datato 23.12.2021 pubblicato il 17.6.2022 dal Notaio di OR (repertorio 30316, raccolta Persona_4
23090, registrato a OR il 17.6.2022 al n. 29557 serie 1T).
È ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (SS. UU., 15 giugno 2015, n. 12307,
Rv. 635554 – 01; conforme: Cass. II, 4 gennaio 2017, n. 109, Rv. 642186 – 01).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata l'attrice ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata. La disposta c.t.u. ha infatti consentito di accertare che la scheda testamentaria per cui è causa “non è attribuibile al pugno di scritto del de cuius ed è pertanto da Persona_1 considerarsi apocrifo. Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica” (c.t.u. pag. 38).
Le conclusioni raggiunte dalla CTU – assistite da presunzione di imparzialità (Cass. II, 18 dicembre 2012, n. 23362, in motivazione) – meritano integrale adesione in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici estrinseci. La CTU, infatti, ha esaminato l'originale della scheda testamentaria (c.t.u. pagg. 10-15) e si è avvalsa di scritture di comparazione di provenienza certa dal de cuius e, in particolare, della documentazione ricevuta dall'anagrafe del
Comune di Settimo Torinese (c.t.u. pagg. 16-19).
Pag. 3 a 4 6. Accertata la natura apocrifa del testamento per cui è causa, il vizio che lo affligge deve essere ricondotto alla categoria dell'inesistenza. È stato infatti condivisibilmente osservato che «l'art.
606 c.c. concerne la mancanza di requisiti estrinseci (come, per il testamento olografo, la sottoscrizione, la data, ovvero la autografia completa delle disposizioni), mentre nella specie era stato dedotta non la mancanza dell'autografia come requisito apparente, bensì la probabile falsità della stessa, il cui positivo accertamento non determinerebbe la nullità del testamento, ma la sua inesistenza come atto di volontà del de cuius» (Cass. II, 12 aprile 2005, n. 7475, in motivazione;
principio ribadito da Cass. II, 4 luglio 2012, n. 11195 e Cass. VI-2, 28 maggio
2020, n. 10065 per escludere l'applicabilità dell'art. 590 c.c. in caso di accertata falsità del testamento).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico della convenuta . CP_1
Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014, scaglione € 26.000 – 52.000 (valore indeterminabile), con applicazione del valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le ulteriori fasi (in ragione dell'assenza di difese della convenuta) in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, € 518,00 per contributo unificato e € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive occorrende.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 14.6.2024, vengono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inesistente il testamento apparentemente sottoscritto da Persona_3
datato 23.12.2021 pubblicato il 17.6.2022 dal Notaio di
[...] Persona_4
OR (repertorio n. 30316, raccolta n. 23090, registrato a OR – Agenzia delle Entrate
OR DP II – il 17.6.2022 al n. 29557 serie 1T);
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio liquidate in € 5.261,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, € 518,00 per contributo unificato e € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive occorrende;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . CP_1
Così deciso in Ivrea all'esito della camera di consiglio del 13.6.2025.
Il Giudice estensore dott. Andrea Ghio
La Presidente dott.ssa Stefania Frojo
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona dei Magistrati dott.ssa Stefania Frojo – Presidente dott.ssa Federica Lorenzatti dott. Andrea Ghio – Relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3364/2022 R.G. promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Berti Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
, cod. fisc. CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE conclusioni delle parti per parte attrice (come precisate all'udienza del 28.5.2025, con richiamo alle Pt_1 conclusioni rassegnate nell'atto di citazione)
NEL MERITO accertare la falsità della scheda testamentaria olografa a firma apparente Persona_1
[... recante data del 23.12.2021, pubblicata il 17.06.2022 presso lo studio del Notaio Dr. in OR, rep. 30316/23090 asseritamente redatto dal defunto Sig. Per_2 [...]
il 21.12.2021, perché apocrifo e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza Per_1 dello stesso
* oggetto: testamento apocrifo
*
Pag. 1 a 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) il proprio marito era deceduto in data 26.2.2022 Persona_3
(doc. 1 certificato di morte);
b) l'unica successibile ex lege di è l'attrice; Persona_1
c) in data 17.6.2022 veniva pubblicato il testamento olografo, datato 23.12.2021, apparentemente riconducibile a con cui Persona_3 quest'ultimo istituiva sua erede universale (doc. 2); CP_1
d) il testamento pubblicato in data 17.6.2022 era apocrifo, come risulta dalla consulenza di parte richiesta dall'attrice (doc. 6).
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2. L'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., originariamente fissata al 22.2.2023
(provvedimento del 7.1.2023), è stata differita al 24.5.2023 su istanza dell'attore onde consentire la rinnovazione della notificazione dell'atto citazione nel rispetto dei termini a comparire
(provvedimento del 12.1.2023). L'udienza è stata ulteriormente differita, su istanza dell'attore, al
20.9.2023 onde consentire la rinnovazione della notificazione dell'atto citazione nel rispetto dei termini a comparire (provvedimento del 8.5.2023); la data dell'udienza, su istanza dell'attore, è stata ulteriormente differita al 15.11.2023 (provvedimento del 15.5.2023).
2.1. Con provvedimento del 18.11.2023 veniva disposto l'espletamento di c.t.u. calligrafica al fine di accertare se la scheda testamentaria olografa a firma apparente di datata Persona_1
23.12.2021, pubblicata il 17.6.2022, fosse o meno riconducibile alla mano di;
la Persona_1
CTU veniva espressamente autorizzata ad acquisire quali scritture di comparazione eventuali atti pubblici ovvero documenti custoditi presso notaio e/o pubbliche amministrazioni. In data
14.6.2024 la nominata c.t.u. depositava la relazione concludendo per la natura apocrifa della scheda testamentaria.
2.2. Con provvedimento del 4.7.2024 veniva rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire per l'udienza del 15.11.2023, onerando parte attrice della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini liberi a comparire ai sensi dell'art. 163bis c.p.c. per l'udienza del
11.12.2024.
Con provvedimento del 12.12.2024, rilevato che non risultava rispettato il termine libero a comparire, veniva disposta la rinnovazione della notificazione alla convenuta dell'atto di citazione, assegnando all'attore termine perentorio ex art. 291, comma 1, c.p.c. per l'avvio del procedimento di notificazione fino al 10.1.2025; l'udienza veniva fissata al 28.5.2025.
All'udienza del 28.5.2025, ritenuta la regolarità della notificazione effettuata ex art. 143 c.p.c. con consegna presso la casa comunale in data 24.1.2025, il giudice istruttore dichiarava la contumacia di . Alla stessa udienza parte attrice precisava le conclusioni come in CP_1 epigrafe e rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al Collegio.
Pag. 2 a 4 *
3. Preliminarmente, rileva il Collegio che l'avvio del procedimento di notificazione dell'atto di citazione è avvenuto in data 22.1.2025 (cfr. produzione del 27.5.2025 pag. 25) e, dunque, in violazione del termine perentorio (ossia, fino al 10.1.2025) assegnato con provvedimento del
12.12.2024. Tuttavia, a tale violazione non consegue, nel caso di specie, l'estinzione del processo in quanto il termine perentorio assegnato era inferiore a un mese.
Infatti, l'art. 307, comma 3, c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 291 c.p.c.) prevede che quando la legge autorizza il giudice a fissare un termine perentorio questo «non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre». Ebbene, la Corte di legittimità ha già affermato che qualora alla parte sia stato assegnato un termine inferiore a un mese, tale termine è tamquam non esset, trovando al suo posto applicazione il termine massimo di legge di tre mesi, che nella specie
è stato rispettato (sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto osservato da Cass. III, 24 aprile 2019, n. 11204 con riferimento al termine da assegnare ai sensi dell'art. 50 c.p.c.: le argomentazioni della citata pronuncia ben possono essere estese anche al caso di mancato rispetto del termine assegnato, inferiore al minimo di legge, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.).
4. La qualità di successibile ex lege di del de cuius Parte_1 Persona_3
risulta documentalmente. Infatti, dal certificato di morte (doc. 1; cfr. altresì
[...] estratto per riassunto dell'atto di morte: doc. 4 pag. 3) risulta che il de cuius era coniugato con l'attrice. Pertanto, sussiste l'interesse dell'attrice all'impugnazione del testamento olografo del
23.12.2021.
5. Nel presente giudizio l'attrice contesta l'autenticità del testamento olografo datato 23.12.2021 pubblicato il 17.6.2022 dal Notaio di OR (repertorio 30316, raccolta Persona_4
23090, registrato a OR il 17.6.2022 al n. 29557 serie 1T).
È ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (SS. UU., 15 giugno 2015, n. 12307,
Rv. 635554 – 01; conforme: Cass. II, 4 gennaio 2017, n. 109, Rv. 642186 – 01).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata l'attrice ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata. La disposta c.t.u. ha infatti consentito di accertare che la scheda testamentaria per cui è causa “non è attribuibile al pugno di scritto del de cuius ed è pertanto da Persona_1 considerarsi apocrifo. Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica” (c.t.u. pag. 38).
Le conclusioni raggiunte dalla CTU – assistite da presunzione di imparzialità (Cass. II, 18 dicembre 2012, n. 23362, in motivazione) – meritano integrale adesione in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici estrinseci. La CTU, infatti, ha esaminato l'originale della scheda testamentaria (c.t.u. pagg. 10-15) e si è avvalsa di scritture di comparazione di provenienza certa dal de cuius e, in particolare, della documentazione ricevuta dall'anagrafe del
Comune di Settimo Torinese (c.t.u. pagg. 16-19).
Pag. 3 a 4 6. Accertata la natura apocrifa del testamento per cui è causa, il vizio che lo affligge deve essere ricondotto alla categoria dell'inesistenza. È stato infatti condivisibilmente osservato che «l'art.
606 c.c. concerne la mancanza di requisiti estrinseci (come, per il testamento olografo, la sottoscrizione, la data, ovvero la autografia completa delle disposizioni), mentre nella specie era stato dedotta non la mancanza dell'autografia come requisito apparente, bensì la probabile falsità della stessa, il cui positivo accertamento non determinerebbe la nullità del testamento, ma la sua inesistenza come atto di volontà del de cuius» (Cass. II, 12 aprile 2005, n. 7475, in motivazione;
principio ribadito da Cass. II, 4 luglio 2012, n. 11195 e Cass. VI-2, 28 maggio
2020, n. 10065 per escludere l'applicabilità dell'art. 590 c.c. in caso di accertata falsità del testamento).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico della convenuta . CP_1
Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014, scaglione € 26.000 – 52.000 (valore indeterminabile), con applicazione del valore medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le ulteriori fasi (in ragione dell'assenza di difese della convenuta) in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, € 518,00 per contributo unificato e € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive occorrende.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 14.6.2024, vengono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inesistente il testamento apparentemente sottoscritto da Persona_3
datato 23.12.2021 pubblicato il 17.6.2022 dal Notaio di
[...] Persona_4
OR (repertorio n. 30316, raccolta n. 23090, registrato a OR – Agenzia delle Entrate
OR DP II – il 17.6.2022 al n. 29557 serie 1T);
2) condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio liquidate in € 5.261,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, € 518,00 per contributo unificato e € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive occorrende;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di . CP_1
Così deciso in Ivrea all'esito della camera di consiglio del 13.6.2025.
Il Giudice estensore dott. Andrea Ghio
La Presidente dott.ssa Stefania Frojo
Pag. 4 a 4