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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1101/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Adamo;
APPELLANTE
Contro
in AC, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1 in atti. dall'avv. Antonio Mirone;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 13 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 235, pubblicata il 31 gennaio 2024, il giudice unico del Tribunale di
AC, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 1667/2018 emesso il 25 luglio 2018 su ricorso del in AC (col quale veniva Controparte_1 ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 6.377,80, oltre interessi e spese di procedura monitoria), revocava il decreto opposto, condannava parte opponente al pagamento della somma di € 5.699,80 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, compensava per 1/3 le spese di lite e condannava al pagamento dei restanti 2/3, Parte_1 compensava integralmente le spese tra il terzo intervenuto ed il condominio. Controparte_2
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “L'opposizione è solo in parte fondata. Con il verbale di assemblea straordinaria del 19 e 21/12/2016 sono state infatti approvate e documentate tutte le spese straordinarie oggetto di giudizio per come emerge dal riparto approvato dall'assemblea condominiale .... i riparti sono presupposto della concessione della provvisoria esecuzione e non dell'emissione del decreto ingiuntivo che può essere concesso perfino in base alle sole ricevute di pagamento mensili. Né sono state impugnate da parte opponente le delibere sottostanti la domanda monitoria e che, non configurandosi viziate da nullità, sono quindi utilizzabili ai fini del presente giudizio. Per quanto poi concerne le contestazioni sollevate da controparte in ordine agli oneri straordinari, non meritano accoglimento in quanto parte opposta ha allegato la documentazione a supporto di tali voci di spesa. Fondata invece la contestazione sui bonifici non conteggiati ed effettuati dall'opponente rispettivamente in data 16/09/2017 e
08/01/2018, per una complessiva somma di € 390,00 oltre i pagamenti effettuati con bonifici del 20/07/2018 (pagamento oneri mesi maggio e giugno 2018) e del 10/09/2018 (pagamento oneri riferiti ai mesi di luglio e agosto2018). Ne consegue che, dalla somma totale richiesta dal condominio con il procedimento monitorio pari ad € 6.377,80, (sorte capitale) deve essere decurtata la somma di € 678,00, e quindi la somma dovuta ammonta ad € 5.699,80.
Ammissibile è invece l'intervento ad adiuvandum. ..... La tesi dell'inammissibilità dell'intervento è coltivata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale l'inammissibilità dell'intervento volontario di terzo deriverebbe dal fatto le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possano essere soltanto l'ingiungente (ossia il creditore che ha proposto la domanda di ingiunzione) e l'ingiunto (ossia il debitore contro cui tale domanda è diretta).
La suprema Corte invece è di contrario avviso”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato un data 31 luglio 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3
AC, resistendo al gravame, chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale sulla base di una ragione di censura.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 13 maggio 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto scrutinato l'appello incidentale proposto dal , Controparte_1
in AC, afferendo ad una questione di carattere Controparte_1 CP_1 preliminare il cui accoglimento assumerebbe effetto preclusivo dell'esame nel merito dell'impugnazione principale.
Con tale impugnazione, il ribadisce l'eccezione di CP_1 CP_1 inammissibilità dell'opposizione al D.I, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.
1667/2018 nei confronti di ex art. 2909 c.c. e la conseguente Parte_1 inammissibilità dell'appello principale.
Sostiene che è intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado Controparte_2 promosso dal debitore AL senza mai proporre opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1667/2018, conseguendone il passaggio in giudicato del medesimo;
che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., il decreto ingiuntivo passato in giudicato nei confronti della fa stato ad ogni effetto nei confronti di CP_2 Parte_1
Il motivo dell'appello incidentale è infondato, richiamandosi il principio secondo cui
“Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di debitori solidali, l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore, in quanto non potrebbe giovarsi della sentenza a questi favorevole, poiché l'art. 1306, comma 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi riguardi (Cass.Sentenza n.
22696 del 06/11/2015).
Ciò debitamente posto, con l'unico articolato motivo dell'impugnazione principale, deduce la violazione degli artt. 633, 642, 645 c. 2°e c.p.c. e 63 disp. att.. Parte_1
Sostiene che ha errato il primo giudice, atteso che non è stata messa in discussione alcuna delibera, essendo stata eccepita solo l'illegittimità del credito azionato poiché privo dei requisiti di legge per essere richiesto in monitoria;
che i presupposti per la concessione di un decreto ingiuntivo devono esistere al momento dell'esperimento della procedura monitoria, ed eventuali sopravvenienze, quali approvazioni bilanci in consuntivo avvenuti dopo oltre un anno dall' esperimento dell'azione monitoria, giammai possono, a posteriori, legittimare un credito all'epoca inesistente, atteso che la relativa ingiunzione è illegittima ab origine;
che il , a seguito di procedura esecutiva, ha indebitamente incassato la CP_1 somma di €. 5734,85, oltre €. 1.750,00 versate per evitare la procedura esecutiva, trattiene indebitamente la somma di €.1.361,81 ed €. 636,54 quale credito nei confronti del
, sicchè lo stesso è tenuto a restituire all'odierno appellante la CP_1 CP_1 complessiva somma di €.7.096,66.
Sotto altro profilo, soggiunge l'appellante che la sentenza è errata anche in relazione all'importo ritenuto dovuto, in quanto nessun credito è legittimamente esistente sulla base dell'opposto decreto ingiuntivo, ed ancora, per avere solo parzialmente conteggiato i maggiori pagamenti rispetto al dovuto fatti dal e non inseriti in contabilità dal Pt_1 condominio.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va premesso il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui L''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione” (Cass. Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020).
Alla luce di tale principio e considerato che come riconosciuto dallo stesso NI (v. memoria del 5 gennaio 2021) “i bilanci riguardanti specificamente tutti i detti oneri condominiali relativi al periodo dal 2011 al 2018 e relativi piani di riparto, risultano documentalmente approvati in data 23 ottobre 2019, quindi in pendenza del procedimento di mediazione della presente opposizione, quindi nelle more dello stesso”, privi di pregio si appalesano i rilievi svolti con il primo profilo dell'impugnazione, essendo il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo tenuto a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello immediatamente dopo, e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione.
Osserva la Corte che tale condizione, sebbene non sussistente al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, era maturata successivamente con l'adozione della delibera assembleare condominiale del 23 ottobre 2019, non oggetto di impugnazione da parte del NI.
E', invece, parzialmente fondato l'ulteriore profilo dell'impugnazione, avendo errato il primo giudice laddove ha condannato il NI al pagamento della somma di € 5.699,80 in favore del , atteso che l'importo dovuto, tenuto conto dei versamenti eseguiti CP_1 dal NI, così come riconosciuto dal , è pari alla minor somma di CP_1 CP_1
€ 4.068,55.
Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda di condanna del NI al pagamento della suddetta somma in favore del
, essendo fatto pacifico che il condominio creditore ha recuperato la CP_1 CP_1 somma dovuta attraverso l'esperimento delle procedure esecutive mobiliari presso terzi promosse nei confronti dello stesso NI e della CO AL . Controparte_2
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed all'entità del credito riconosciuto in favore del condominio , ritiene equo la Corte compensare per un terzo le spese CP_1 di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di i restanti due Parte_1 terzi.
Tali spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia
(fascia euro 1.100,01-5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 235, pubblicata il 31 gennaio 2024, del giudice unico del
[...] tribunale di AC, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: accerta che il credito del , in Controparte_1 Controparte_1
AC nei confronti di pari a € 4.068,55. Parte_1
Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna a Parte_1 rifondere, in favore del condominio in AC, i CP_1 Controparte_1 restanti due terzi, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 1710,00
(ivi compresi €. 285,00 per la fase di studio, €. 285,00 per la fase introduttiva, € 570,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 570,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 1955,00
(ivi compresi €. 360,00 per la fase di studio, €. 360,00 per la fase introduttiva, € 665,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 570,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Conferma, per il resto, la sentenza gravata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale Controparte_1
in AC, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, 24 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena