Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2026, proposto da NA IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di IN, Sezione Lavoro, n. 1550/2025, pubblicata in data 11.06.2025, notificata in forma esecutiva in data 12.06.2025 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. AN NI.
TT e TO
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato in data 11 febbraio 2026, la parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1550/2025, emessa dal Tribunale di IN in funzione di Giudice del Lavoro in data 11 giugno 2025.
Con la predetta pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in favore della sig.ra IN NA, della somma di € 808,44, oltre interessi, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La ricorrente espone che la sentenza, notificata all'Amministrazione in data 12 giugno 2025, è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di IN in data 30 gennaio 2026.
Lamenta che, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, l'Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale (al riguardo è stato specificato in ricorso che non viene chiesta “la liquidazione delle spese legali con riferimento alla sentenza del Tribunale del Lavoro ma solamente l’attribuzione della Retribuzione Professionale Docente dovuta”) .
Chiede, pertanto, che questo Tribunale ordini all'Amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomini un Commissario ad acta ; ha altresì richiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Nonostante il Ministero dell'Istruzione e del Merito sia stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nella camera di consiglio del 23 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla copia della sentenza n. 1550/2025 del Tribunale di IN e dalla relativa attestazione di passaggio in giudicato, emerge l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo che condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro in favore della ricorrente.
Risulta, altresì, provato che la sentenza è stata notificata in data 12 giugno 2025 e che, alla data di proposizione del presente ricorso, era ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento.
L'Amministrazione intimata non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento, persistendo così nella sua inerzia.
Va, di conseguenza, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, provvedendo al pagamento della somma di € 808,44, oltre interessi come liquidati nel titolo giudiziale, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.
Per l’ipotesi di inutile decorso del suddetto termine, deve essere nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, affinché, in via sostitutiva e nel successivo termine di sessanta (60) giorni, provveda a compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato. Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi
delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria
della Sezione di questo Tribunale.
Tale incarico dovrà essere svolto senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, la cui attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ( ex plurimis , TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina sin d’ora del Commissario ad acta , infatti, costituisce un meccanismo idoneo a garantire l'effettività della tutela richiesta, escludendo la configurabilità di “violazioni o inosservanze successive” da parte dell’Amministrazione e rendendo non necessaria l'applicazione della misura sanzionatoria accessoria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della natura seriale della stessa.
Le spese vanno distratte in favore dei procuratori della ricorrente, Avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di IN, Sezione Lavoro, n. 1550/2025, pubblicata in data 11.06.2025, provvedendo al pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente a titolo di sorte capitale e accessori, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notifica a istanza di parte;
- nomina, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva e senza diritto a compenso, a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, previa istanza della parte interessata;
- respinge la domanda di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%) e rifusione del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. Stefano Di Giacomo e Avv. Antonino Di Giacomo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IC, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
AN NI, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN NI | LE IC |
IL SEGRETARIO