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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16467 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 8.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Valori che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Formisano per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 18.5.2023 il ricorrente, premettendo di avere prestato attività lavorativa subordinata per la resistente dal 18.7.2022 al 16.1.2023, in forza di contratto di lavoro CP_2
subordinato a tempo determinato e che il rapporto era cessato per scadenza del termine, che era stato inquadrato nel 1° livello del CCNL Edilizia Industria applicato dalla società, ma che avendo svolto per l'intero periodo mansioni di muratore presso diversi cantieri edili siti a Roma e
Provincia, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel livello 2°, che aveva osservato l'orario dalle 7 alle 18.30 con mezz'ora di pausa, dal lunedì al sabato, che prendeva ordini e direttive da e , che aveva ricevuto a titolo di retribuzione il solo importo Persona_1 Persona_2
complessivo di euro 470,00, che non aveva goduto di ferie e di permessi, lamentava che era creditore della somma di euro 15.141,11 a titolo di ordinaria retribuzione mensile, indennità di mensa, indennità trasporto, maggiorazione Cassa Edile, anticipo permessi, festività,
Trattamento di Fine Rapporto come da conteggi allegati al ricorso, oltre accessori di legge.
Concludeva chiedendo di accertare che tra le parti era intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 18.7.2022 sino al 16.1.2023, con diritto all'inquadramento nel livello 2° di cui al CCNL Edilizia Industria ed orario di lavoro full time e per l'effetto di condannare la società al pagamento di euro 15.141,11 (di cui euro 14.057,88 a titolo di ordinaria retribuzione mensile, indennità di mensa, indennità trasporto, maggiorazione
Cassa Edile, anticipo permessi, festività, ed €. 1.083,12 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto), come da conteggio sindacale analitico in atti, o comunque di quella maggiore o minore somma da liquidarsi, se del caso, in via equitativa.
Nella contumacia della società resistente, ritualmente evocata in giudizio, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori e la causa era decisa all'udienza dell'8.1.2025, con la pubblica lettura della sentenza.
La prova dei fatti costitutivi della domanda - rapporto di lavoro, durata, mansioni e orario – grava su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
Nella specie il ricorrente ha fornito una persuasiva prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda, sia attraverso la documentazione in atti (cfr. mod. C2/Storico recante la data di inizio del contratto di lavoro a tempo determinato 18.7.2022 e la data di cessazione 16.1.2023, doc. 5), che attraverso le prove testimoniali.
Segnatamente i due testimoni escussi, con deposizioni chiare e concordanti, hanno confermato l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e la durata;
hanno anche dichiarato che il ricorrente, benchè formalmente inquadrato nel livello 1° del CCNL di categoria, quale
2 manovale e benchè formalmente assunto con orario di lavoro part time orizzontale (cfr. doc. 5), in realtà ha svolto continuativamente e in via esclusiva mansioni di muratore, osservando l'orario di lavoro a tempo pieno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì (sul punto, benchè nel ricorso si faccia riferimento anche alla giornata del sabato e quindi allo svolgimento di lavoro straordinario, giova sottolineare che nei conteggi è rivendicato il solo orario ordinario).
In particolare il teste , della cui credibilità non vi sono motivi di dubitare, ha Tes_1 riferito di avere lavorato per la società dal 2022 al 2023 e di avere “conosciuto così CP_1
Io ero il capo squadra. Mentre il ricorrente faceva il muratore”. Il teste ha confermato Parte_1
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (“Cap 5) confermo quanto al capitolo. Per_1
e erano i referenti della società davano ordini a tutti e pure a me”), la sua Per_3 Per_2 durata (“Cap 1) confermo quanto al capitolo. ha lavorato nel periodo che mi si legge Parte_1
e addirittura aveva iniziato un po' prima”), la circostanza che il ricorrente ha lavorato presso i diversi cantieri di Roma e provincia indicati nel ricorso (“Confermo che il ricorrente ha lavorato in tutti i cantieri che mi si leggono. Pure io lavoravo negli stessi cantieri. Io stesso come capo squadra accompagnavo i dipendenti al cantiere tra cui il ricorrente con la macchina”), le mansioni concretamente svolte (“Il ricorrente era un muratore si occupava di lavori in muratura, tipo fare i muri, tramezzi, massetti, piastrellare, pittura, ecc. non era un semplice manovale”) e anche l'orario di lavoro a tempo pieno (“Cap 15) l'orario era dalle 8 alle 17 con mezzora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì”).
Il teste non parente e indifferente, ha riferito di avere lavorato per la società Tes_2
resistente per circa tre mesi “insieme al ricorrente, eravamo una squadra di tre persone. Io ero muratore e anche Abbiamo lavorato in diversi cantieri…”). Parte_1
Il teste ha confermato la natura subordinata del rapporto (“A dare gli ordini era Per_2
diceva lui quello che dovevamo fare e ci dava le direttive”) e le mansioni di muratore
[...] svolte dal ricorrente (“A Marino abbiamo messo le mattonelle, abbiamo fatto pavimenti, a
Torrevecchia pure abbiamo fatto pavimenti. Abbiano fatto i cappotti delle facciate, abbiamo messo anche dei ferri nei muri. Abbiamo svolto attività di muratura”), confermando l'orario di lavoro indicato nel ricorso.
Rileva, inoltre, ai fini della decisione, in senso sfavorevole alla resistente, anche la mancata ingiustificata risposta all'interpello deferito (art. 232 c.p.c.).
Dal modello C2/storico emerge, poi, che la società avesse inquadrato il ricorrente nel livello 1° quale manovale, e che quindi applicasse al rapporto di lavoro la contrattazione collettiva invocata
(CCNL Edilizia – Industria).
3 In base alle disposizioni ivi contenute relative alla classificazione del personale, appartengono al livello 1° gli operai comuni (“Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro
o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati. A titolo di esempio sono considerati operai: –– Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta;
il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l'esecuzione della -muratura nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.)...”).
Appartengono, invece, al livello 2° gli operai qualificati (“Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: … Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato. …)
Pertanto poiché il ricorrente ha sempre eseguito in via esclusiva, o comunque largamente prevalente, mansioni di operaio qualificato, svolgendo le tipiche attività del muratore, egli ha diritto al trattamento retributivo richiesto, parametrato all'orario full time effettivamente osservato, fin dal primo giorno di lavoro;
ha invece diritto al superiore inquadramento a partire dal secondo mese di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 3 del CCNL di categoria (quindi dal 19.9.22).
In difetto di prova incombente sulla parte convenuta di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate in ricorso al ricorrente va riconosciuta la somma di euro
15.141,11 secondo il conteggio elaborato dal sindacato, della cui esattezza non vi sono ragioni di dubitare, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429 terzo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..
4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che tra le parti è intercorso un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 2° del CCNL Edilizia Industria a decorrere dal 19.9.2022 e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 15.141,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 8.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16467 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 8.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Valori che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Formisano per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 18.5.2023 il ricorrente, premettendo di avere prestato attività lavorativa subordinata per la resistente dal 18.7.2022 al 16.1.2023, in forza di contratto di lavoro CP_2
subordinato a tempo determinato e che il rapporto era cessato per scadenza del termine, che era stato inquadrato nel 1° livello del CCNL Edilizia Industria applicato dalla società, ma che avendo svolto per l'intero periodo mansioni di muratore presso diversi cantieri edili siti a Roma e
Provincia, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel livello 2°, che aveva osservato l'orario dalle 7 alle 18.30 con mezz'ora di pausa, dal lunedì al sabato, che prendeva ordini e direttive da e , che aveva ricevuto a titolo di retribuzione il solo importo Persona_1 Persona_2
complessivo di euro 470,00, che non aveva goduto di ferie e di permessi, lamentava che era creditore della somma di euro 15.141,11 a titolo di ordinaria retribuzione mensile, indennità di mensa, indennità trasporto, maggiorazione Cassa Edile, anticipo permessi, festività,
Trattamento di Fine Rapporto come da conteggi allegati al ricorso, oltre accessori di legge.
Concludeva chiedendo di accertare che tra le parti era intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 18.7.2022 sino al 16.1.2023, con diritto all'inquadramento nel livello 2° di cui al CCNL Edilizia Industria ed orario di lavoro full time e per l'effetto di condannare la società al pagamento di euro 15.141,11 (di cui euro 14.057,88 a titolo di ordinaria retribuzione mensile, indennità di mensa, indennità trasporto, maggiorazione
Cassa Edile, anticipo permessi, festività, ed €. 1.083,12 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto), come da conteggio sindacale analitico in atti, o comunque di quella maggiore o minore somma da liquidarsi, se del caso, in via equitativa.
Nella contumacia della società resistente, ritualmente evocata in giudizio, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori e la causa era decisa all'udienza dell'8.1.2025, con la pubblica lettura della sentenza.
La prova dei fatti costitutivi della domanda - rapporto di lavoro, durata, mansioni e orario – grava su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.).
Nella specie il ricorrente ha fornito una persuasiva prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda, sia attraverso la documentazione in atti (cfr. mod. C2/Storico recante la data di inizio del contratto di lavoro a tempo determinato 18.7.2022 e la data di cessazione 16.1.2023, doc. 5), che attraverso le prove testimoniali.
Segnatamente i due testimoni escussi, con deposizioni chiare e concordanti, hanno confermato l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e la durata;
hanno anche dichiarato che il ricorrente, benchè formalmente inquadrato nel livello 1° del CCNL di categoria, quale
2 manovale e benchè formalmente assunto con orario di lavoro part time orizzontale (cfr. doc. 5), in realtà ha svolto continuativamente e in via esclusiva mansioni di muratore, osservando l'orario di lavoro a tempo pieno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì (sul punto, benchè nel ricorso si faccia riferimento anche alla giornata del sabato e quindi allo svolgimento di lavoro straordinario, giova sottolineare che nei conteggi è rivendicato il solo orario ordinario).
In particolare il teste , della cui credibilità non vi sono motivi di dubitare, ha Tes_1 riferito di avere lavorato per la società dal 2022 al 2023 e di avere “conosciuto così CP_1
Io ero il capo squadra. Mentre il ricorrente faceva il muratore”. Il teste ha confermato Parte_1
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (“Cap 5) confermo quanto al capitolo. Per_1
e erano i referenti della società davano ordini a tutti e pure a me”), la sua Per_3 Per_2 durata (“Cap 1) confermo quanto al capitolo. ha lavorato nel periodo che mi si legge Parte_1
e addirittura aveva iniziato un po' prima”), la circostanza che il ricorrente ha lavorato presso i diversi cantieri di Roma e provincia indicati nel ricorso (“Confermo che il ricorrente ha lavorato in tutti i cantieri che mi si leggono. Pure io lavoravo negli stessi cantieri. Io stesso come capo squadra accompagnavo i dipendenti al cantiere tra cui il ricorrente con la macchina”), le mansioni concretamente svolte (“Il ricorrente era un muratore si occupava di lavori in muratura, tipo fare i muri, tramezzi, massetti, piastrellare, pittura, ecc. non era un semplice manovale”) e anche l'orario di lavoro a tempo pieno (“Cap 15) l'orario era dalle 8 alle 17 con mezzora di pausa pranzo dal lunedì al venerdì”).
Il teste non parente e indifferente, ha riferito di avere lavorato per la società Tes_2
resistente per circa tre mesi “insieme al ricorrente, eravamo una squadra di tre persone. Io ero muratore e anche Abbiamo lavorato in diversi cantieri…”). Parte_1
Il teste ha confermato la natura subordinata del rapporto (“A dare gli ordini era Per_2
diceva lui quello che dovevamo fare e ci dava le direttive”) e le mansioni di muratore
[...] svolte dal ricorrente (“A Marino abbiamo messo le mattonelle, abbiamo fatto pavimenti, a
Torrevecchia pure abbiamo fatto pavimenti. Abbiano fatto i cappotti delle facciate, abbiamo messo anche dei ferri nei muri. Abbiamo svolto attività di muratura”), confermando l'orario di lavoro indicato nel ricorso.
Rileva, inoltre, ai fini della decisione, in senso sfavorevole alla resistente, anche la mancata ingiustificata risposta all'interpello deferito (art. 232 c.p.c.).
Dal modello C2/storico emerge, poi, che la società avesse inquadrato il ricorrente nel livello 1° quale manovale, e che quindi applicasse al rapporto di lavoro la contrattazione collettiva invocata
(CCNL Edilizia – Industria).
3 In base alle disposizioni ivi contenute relative alla classificazione del personale, appartengono al livello 1° gli operai comuni (“Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro
o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati. A titolo di esempio sono considerati operai: –– Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta;
il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l'esecuzione della -muratura nel corso della lavorazione;
la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione;
l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.)...”).
Appartengono, invece, al livello 2° gli operai qualificati (“Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: … Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato. …)
Pertanto poiché il ricorrente ha sempre eseguito in via esclusiva, o comunque largamente prevalente, mansioni di operaio qualificato, svolgendo le tipiche attività del muratore, egli ha diritto al trattamento retributivo richiesto, parametrato all'orario full time effettivamente osservato, fin dal primo giorno di lavoro;
ha invece diritto al superiore inquadramento a partire dal secondo mese di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 3 del CCNL di categoria (quindi dal 19.9.22).
In difetto di prova incombente sulla parte convenuta di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate in ricorso al ricorrente va riconosciuta la somma di euro
15.141,11 secondo il conteggio elaborato dal sindacato, della cui esattezza non vi sono ragioni di dubitare, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429 terzo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..
4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che tra le parti è intercorso un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 2° del CCNL Edilizia Industria a decorrere dal 19.9.2022 e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 15.141,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 8.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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