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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7198 / 2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. GRAGNANIELLO MARTINO ; Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. FUNARI ALESSANDRO; CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario quando all'invalidità civile dalla revisione del 8-6-2023 e quanto alla condizione di uci all'art. 3 comma 3 L 104/1992 dalla domanda del 15-6-2022. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Malattia neoplastica in atto Carcinoma Mammella sinistra BRCA-1 mutato positivo, trattata con CHT neoadiuvante e successivo intervento chirurgico (01 2022) di mastectomia bilaterale ed apposizione di espansori in attuale programmazione intervento chirurgico per apposizione protesi, in attuale follow up clinico strumentale negativo per la ripresa della patologia”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale rilevava di aver riconosciuto alla ricorrente, con CP_2 decorrenza dal 01/04/2025, l'inabilità al 100% (cfr. provvedimento di liquidazione del 10/04/2025). All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, in sede di note di udienza del 05/11/2025 la ricorrente si associava alla richiesta di CP_ cessazione della materia del contendere già avanzata dall' in ragione del riconoscimento della pensione di inabilità con diritto ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma3 con decorrenza dal 01/04/2025 chiedendo in subordine il riconoscimento della prestazione dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 06/07/2021.A seguito di invito a dedurre da parte del Giudice, la parte ha poi dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda del 6- 7-2021 e dunque alla retrodatazione dei benefici (cfr. note del 10-11-2025). In ragione del riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dal 1-4-2025 e della contestuale rinuncia della parte al periodo pregresso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Considerato che l' provvedeva al riconoscimento delle prestazioni con decorrenza 01/04/2025 successivamente al deposito del ricorso (19/11/2024) compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Si comunichi. Nola, 26/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7198 / 2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. GRAGNANIELLO MARTINO ; Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. FUNARI ALESSANDRO; CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario quando all'invalidità civile dalla revisione del 8-6-2023 e quanto alla condizione di uci all'art. 3 comma 3 L 104/1992 dalla domanda del 15-6-2022. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Malattia neoplastica in atto Carcinoma Mammella sinistra BRCA-1 mutato positivo, trattata con CHT neoadiuvante e successivo intervento chirurgico (01 2022) di mastectomia bilaterale ed apposizione di espansori in attuale programmazione intervento chirurgico per apposizione protesi, in attuale follow up clinico strumentale negativo per la ripresa della patologia”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale rilevava di aver riconosciuto alla ricorrente, con CP_2 decorrenza dal 01/04/2025, l'inabilità al 100% (cfr. provvedimento di liquidazione del 10/04/2025). All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, in sede di note di udienza del 05/11/2025 la ricorrente si associava alla richiesta di CP_ cessazione della materia del contendere già avanzata dall' in ragione del riconoscimento della pensione di inabilità con diritto ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma3 con decorrenza dal 01/04/2025 chiedendo in subordine il riconoscimento della prestazione dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 06/07/2021.A seguito di invito a dedurre da parte del Giudice, la parte ha poi dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda del 6- 7-2021 e dunque alla retrodatazione dei benefici (cfr. note del 10-11-2025). In ragione del riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dal 1-4-2025 e della contestuale rinuncia della parte al periodo pregresso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Considerato che l' provvedeva al riconoscimento delle prestazioni con decorrenza 01/04/2025 successivamente al deposito del ricorso (19/11/2024) compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Si comunichi. Nola, 26/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Fucci