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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6407/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito;
promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Carmen Di Giacomo e Giovanni Parte_1
IN Arena;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano CP_1
Amato;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300003351000, notificata in data 26.10.2023, e ai sottesi avvisi di addebito nn.
40020170004646714000, 40020180004398930000, 40020190009777343000, 40020210003418634000, 40020220003851568000, 40020220004753062000,
40020220008831015000 aventi ad oggetto contributi “IVS” di competenza dell' anni CP_1
2016-2021.
L'opponente deduceva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei beni da sottoporre a vincolo, per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti nonché per notifica dell'atto illegittimamente effettuata dall' da indirizzo PEC non ufficiale e non iscritto nel registro IPA. Eccepiva poi la CP_2
decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 e la prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito presupposti. Chiedeva pertanto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli avvisi di addebito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate CP_1
argomentazioni chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva per i motivi di opposizione riguardanti il preavviso di iscrizione ipotecaria e il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.11.2025.
Preliminarmente si evidenzia che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass.
25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente ha contestato per un verso la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per i motivi di nullità indicati in ricorso e per altro verso ha opposto gli avvisi di addebito sottesi sopra indicati, di cui ha dedotto la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione dei contributi.
Ciò posto, con riferimento alle censure formali proposte avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria –di cui si è assunta la illegittimità e chiesto l'annullamento- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' ente impositore titolare della CP_1
pretesa contributiva e in quanto tale estraneo alla formazione e alla notifica di tale atto che, viceversa, è di esclusiva competenza dell' nella Controparte_3
specie non convenuta in giudizio dal ricorrente (v. sul punto i principi sanciti da Cass. S.U.
7514/2022).
Tanto premesso, procedendo all'esame dei motivi di opposizione riguardanti la pretesa contributiva (rispetto ai quali vi è la legittimazione passiva del convenuto ente CP_1
impositore) si osserva che, smentendo l'assunto attoreo, l' ha fornito la prova della CP_1
regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (v. avvisi di ricevimento raccomandate A/R e ricevute di consegna notifiche a mezzo PEC (v. doc. 3 . CP_1
Più specificamente gli avvisi di addebito nn. 40020170004646714000,
40020180004398930000, 40020190009777343000, 40020210003418634000,
40020220003851568000, 40020220004753062000, 40020220008831015000 risultano regolarmente e rispettivamente notificati il 27.9.2017, 18.7.2018, 14.1.2020, 7.12.2021,
7.8.2022, 28.9.2022, 25.1.2023.
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito al ricorrente (che alcuna contestazione ha sollevato in giudizio in ordine a tale profilo), va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e conseguentemente la inammissibilità dei motivi di opposizione (sia formali che attinenti al merito della pretesa creditoria) fondati su fatti anteriori alla data della notifica degli avvisi di addebito. Ed invero, come detto, gli avvisi di addebito risultano notificati nell'arco temporale decorrente dal 27.9.2017 al 25.1.2023 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato il 15.11.2023 (quindi sia oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c. sia oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99). Può quindi essere in questa sede esclusivamente vagliata la eventuale maturazione della prescrizione quinquennale -ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995- successiva alla notifica degli avvisi di addebito che, nella specie, non si è verificata.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40020190009777343000,
40020210003418634000, 40020220003851568000, 40020220004753062000,
40020220008831015000, notificati rispettivamente il 14.1.2020, 7.12.2021, 7.8.2022,
28.9.2022, 25.1.2023, il termine di prescrizione quinquennale risulta utilmente interrotto dalla notifica, in data 26.10.2023, del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di causa.
Con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40020170004646714000,
40020180004398930000, notificati rispettivamente il 27.9.2017 e 18.7.2018, il termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla notifica degli atti, risulta interrotto dal preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200004067000, notificato a mezzo PEC il
6.10.2022 (v. doc. n. 7 prodotto da e poi dal preavviso di iscrizione ipotecaria CP_1
oggetto di causa (notificato il 26.10.2023), tenendo altresì conto -con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 40020170004646714000-, della sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie la sospensione dei termini (pari complessivamente a 311 giorni) rileva nell'arco temporale intercorso tra la notifica dell'avviso di addebito n.
40020170004646714000 del 27.9.2017 e la notifica in data 6.10.2022 del predetto preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200004067000.
Riguardo poi all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta l'ormai consolidato principio affermato dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_4 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza e tenuto conto del valore della controversia (€ 29.484,94).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite CP_1
che liquida in € 4.638,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 21.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6407/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito;
promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Carmen Di Giacomo e Giovanni Parte_1
IN Arena;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano CP_1
Amato;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300003351000, notificata in data 26.10.2023, e ai sottesi avvisi di addebito nn.
40020170004646714000, 40020180004398930000, 40020190009777343000, 40020210003418634000, 40020220003851568000, 40020220004753062000,
40020220008831015000 aventi ad oggetto contributi “IVS” di competenza dell' anni CP_1
2016-2021.
L'opponente deduceva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei beni da sottoporre a vincolo, per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti nonché per notifica dell'atto illegittimamente effettuata dall' da indirizzo PEC non ufficiale e non iscritto nel registro IPA. Eccepiva poi la CP_2
decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 e la prescrizione quinquennale con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito presupposti. Chiedeva pertanto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli avvisi di addebito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate CP_1
argomentazioni chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva per i motivi di opposizione riguardanti il preavviso di iscrizione ipotecaria e il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.11.2025.
Preliminarmente si evidenzia che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass.
25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. S.U. 15354/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente ha contestato per un verso la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per i motivi di nullità indicati in ricorso e per altro verso ha opposto gli avvisi di addebito sottesi sopra indicati, di cui ha dedotto la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione dei contributi.
Ciò posto, con riferimento alle censure formali proposte avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria –di cui si è assunta la illegittimità e chiesto l'annullamento- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' ente impositore titolare della CP_1
pretesa contributiva e in quanto tale estraneo alla formazione e alla notifica di tale atto che, viceversa, è di esclusiva competenza dell' nella Controparte_3
specie non convenuta in giudizio dal ricorrente (v. sul punto i principi sanciti da Cass. S.U.
7514/2022).
Tanto premesso, procedendo all'esame dei motivi di opposizione riguardanti la pretesa contributiva (rispetto ai quali vi è la legittimazione passiva del convenuto ente CP_1
impositore) si osserva che, smentendo l'assunto attoreo, l' ha fornito la prova della CP_1
regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (v. avvisi di ricevimento raccomandate A/R e ricevute di consegna notifiche a mezzo PEC (v. doc. 3 . CP_1
Più specificamente gli avvisi di addebito nn. 40020170004646714000,
40020180004398930000, 40020190009777343000, 40020210003418634000,
40020220003851568000, 40020220004753062000, 40020220008831015000 risultano regolarmente e rispettivamente notificati il 27.9.2017, 18.7.2018, 14.1.2020, 7.12.2021,
7.8.2022, 28.9.2022, 25.1.2023.
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito al ricorrente (che alcuna contestazione ha sollevato in giudizio in ordine a tale profilo), va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e conseguentemente la inammissibilità dei motivi di opposizione (sia formali che attinenti al merito della pretesa creditoria) fondati su fatti anteriori alla data della notifica degli avvisi di addebito. Ed invero, come detto, gli avvisi di addebito risultano notificati nell'arco temporale decorrente dal 27.9.2017 al 25.1.2023 e il presente ricorso in opposizione è stato depositato il 15.11.2023 (quindi sia oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617
c.p.c. sia oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99). Può quindi essere in questa sede esclusivamente vagliata la eventuale maturazione della prescrizione quinquennale -ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995- successiva alla notifica degli avvisi di addebito che, nella specie, non si è verificata.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40020190009777343000,
40020210003418634000, 40020220003851568000, 40020220004753062000,
40020220008831015000, notificati rispettivamente il 14.1.2020, 7.12.2021, 7.8.2022,
28.9.2022, 25.1.2023, il termine di prescrizione quinquennale risulta utilmente interrotto dalla notifica, in data 26.10.2023, del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di causa.
Con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40020170004646714000,
40020180004398930000, notificati rispettivamente il 27.9.2017 e 18.7.2018, il termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla notifica degli atti, risulta interrotto dal preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200004067000, notificato a mezzo PEC il
6.10.2022 (v. doc. n. 7 prodotto da e poi dal preavviso di iscrizione ipotecaria CP_1
oggetto di causa (notificato il 26.10.2023), tenendo altresì conto -con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 40020170004646714000-, della sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da COVID 19.
Occorre in particolare tener conto dei due distinti periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21).
Infatti, l'art. 37 citato dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 D.L. 183/2020 ha poi previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo (comma 9).
Le norme hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è stato quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel caso di specie la sospensione dei termini (pari complessivamente a 311 giorni) rileva nell'arco temporale intercorso tra la notifica dell'avviso di addebito n.
40020170004646714000 del 27.9.2017 e la notifica in data 6.10.2022 del predetto preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200004067000.
Riguardo poi all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di
“cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta l'ormai consolidato principio affermato dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha CP_1
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_4 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U.
23397/2016-.
In virtù delle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza e tenuto conto del valore della controversia (€ 29.484,94).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite CP_1
che liquida in € 4.638,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 21.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio