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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/08/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1249/2021
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 01.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1249/2021 RG TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 andato duttivo, dall'avv. Filippo Ferrara, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
, persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Ippolito Arabia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate, n. 3;
RESISTENTE CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso iscritto in data 28.07.2021, ha dedotto di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenz ino & C. S.p.A.” – corrente in San Giovanni Teatino (CH) – con mansioni di operaio (livello 1, CCNL edilizia- industria) con contratto a tempo determinato dal 11.01.2017 al 31.07.2018, e di aver subito, in data 09.02.2018, un infortunio sul lavoro. In particolare, l'odierno ricorrente, ha rappresentato che mentre “svolgeva la propria prestazione lavorativa nel cantiere Linea 1 Metropolitana Napoli” “Come di consueto, era intento a staccare la fascia di cuoio dal macchinario per micropali, allorché veniva attinto violentemente dal predetto macchinario riportando gravissime lesioni personali per le quali si rendeva necessario il ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Antonio Caldarelli di Napoli, ove veniva accertata la seguente diagnosi “politrauma con trauma toracico, minima falda di PNX e versamento pleurico. Frattura composta della V-VI-VII e VIII costa a dx. trauma cranico con ematoma fronto-parietale extracranico. Frattura composta della piramide nasale. Frattura scomposta dell'omero dx con ferita lc. braccio dx e neuropatia compressiva del nervo radiale con paralisi. Frattura scomposta della clavicola dx. Frattura composta della spina della scapola dx e della stiloide ulnare a dx”. In urgenza, veniva trattato mediante drenaggio pleurico e immobilizzazione arto superiore dx.”. Dopo aver subito, in data 26.02.2018, un intervento chirurgico per “riduzione e osteosintesi a cielo aperto della frattura omerale dx con placca e viti. Repertazione e liberazione del nervo radiale che appariva compromesso e tumefatto”, in data 09.02.2018 ha proposto apposita domanda alla competente sede (n. pratica 514511424) al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento dell'infortunio e della relativa ità economica. In ordine all'esito di detta domanda, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'Istituto, con comunicazione del 18.06.2019, pervenuta al ricorrente in data 02.07.2019, dava atto della costituzione, in data 17.05.2019, di una rendita per “pseudo artrosi clavicola dx, discreta limitazione funzionale della spalla, del gomito, lieve limitazione del polso, segni clinici di lieve assonopatia n. radiale. Mezzi di sintesi metallici omero D grado: 0.51%; il grado di menomazione dell'integrità psicofisica assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000 è pari a: 0.51%; che il coefficiente attribuito di cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 e D.M. 12/7/2000 è pari a: 0.8%.”;
- che a far data dal 18.11.2018, l' comunicava le indennità e il rimborso delle spese CP_1 spettanti, effettuando un prospet uidazione dell'indennizzo sulla scorta del grado di menomazione individuato, stabilendo una rendita annuale di Euro 14.541,10/12, calcolata sulla retribuzione annua pari ad Euro 16.373,70;
- con successiva comunicazione del 27.05.2020, l'Istituto “attestava che, in relazione all'infortunio occorso al Sig. il 09/02/2018, aveva erogato ai sensi del D.P.R. Parte_1 20/06/65 n. 1124 e succ le prestazioni di rendita annua calcolata al valore capitale al 11/11/2019 di Euro 7.526,62 a titolo di danno biologico, Euro 8.674,34 a titolo di danno patrimoniale titolare ed Euro 433,72 a titolo di danno patrimoniale coniuge.”. Ritenendo il giudizio dell non condivisibile, l'istante ha, dunque, proposto formale CP_1 opposizione in sede amministrati e di accertare la sussistenza di postumi infortunistici pari al 61% (e non 51%, come riconosciuto dall ) senza, tuttavia, ottenere alcun esito. Pertanto, CP_1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo:
- di accertare e dichiarare che in data 09.02.2018 l'istante ha subito un infortunio a causa e per effetto del lavoro e che a causa del predetto infortunio presenta, “sin dalla data dello stesso, un grado di invalidità psico-fisica non inferiore al 61%, con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 non inferiore a 1, o una diversa percentuale, ritenuta giusta, accertata in corso di causa a mezzo di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione”; CP_
- conseguente, condannare l' convenuto alla costituzione e liquidazione, in suo favore, di una rendita per danno bi o da invalidità psico-fisica permanente nella misura non inferiore al 61%, con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 non inferiore a 1, o nella diversa percentuale ritenuta giusta, accertata in corso di causa a mezzo CTU, oltre quanto già percepito, con interessi e rivalutazione;
- annullare il precedente provvedimento di accertamento del grado di invalidità del 51% con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 di 0,8. In subordine, l'odierno ricorrente ha chiesto:
- riconoscere un'ipotesi di aggravamento dell'originaria invalidità nella misura non inferiore al 61%, con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 non inferiore a 1, ovvero quella maggiore che dovesse risultare di giustizia, conseguita agli innumerevoli ricoveri, accertamenti diagnostici e strumentali e interventi chirurgici;
- costituire e liquidare una rendita per danno biologico e per conseguenze patrimoniali, sotto forma di indennizzo, proporzionata al danno e alle lesioni effettivamente subite, oltre quella già riconosciuta, con interessi e rivalutazione dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Costituitosi in giudizio, l ha insistito per la correttezza delle valutazioni operate in CP_1 sede amministrativa, chiedendo il del ricorso.
1.1. Esaminati gli atti, con provvedimento del 14.06.2023 il Tribunale ha ammesso la richiesta CTU medico-legale nominando, all'uopo, il dott. Quest'ultimo ha Persona_1 provveduto al deposito dell'elaborato definitivo in data 10.04.20 Esaurita l'istruttoria, esaminata la documentazione in atti, formulata istanza di anticipazione di udienza da parte del ricorrente, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 01.07.2025, come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata.
Pag. 2 di 5 Orbene, il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva, invece, l'art. 13 di cui al D. L.vo N. 38/2000 ha previsto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. La fattispecie in esame ricade, incontestatamente nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto l'infortunio sul lavoro è avvenuto il 09.02.2018. I fatti di causa risultano comprovati sia dalla documentazione versata in atti dall'istante sia dall'intervenuto riconoscimento dell'infortunio da parte dell' resistente. La controversia CP_3 finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente alla corretta i azione della percentuale di menomazione psico-fisica. 3. In ragione di quanto precede, è stata disposta la Consulenza tecnica d'Ufficio, all'esito della quale l'incaricato Consulente, Dott. ha evidenziato che a seguito di infortunio sul Per_1 lavoro verificatosi in data 09.02.2018, il pe riportato il seguente politraumatismo:
“trauma cranio-facciale con ematoma fronto-parietale extracranico e frattura composta della piramide nasale;
trauma toracico con pneumotorace, versamento pleurico e frattura composta della V-VI-VII e VII costa di destra;
frattura scomposta dell'omero destro con ferita lacero-contusa al braccio e paralisi da compressione del nervo radiale omolaterale;
frattura della stiloide ulnare di destra.” Il Ctu ha, dunque, affermato che le indagini espletate “hanno sostanzialmente confermato le menomazioni anatomo-funzionali, residuate dal politraumatismo, in particolare quello a carico dell'arto superiore destro, per cui, tenuto conto delle tabelle di cui al D. Lvo. n. 38/2000, è condivisibile il grado di invalidità complessivo prodotto dalle stesse e indicato dall' in misura del 35%. Così come, possono essere condivisi sia la valutazione dei CP_1 postumi delle fratture cost che il pregiudizio estetico, prodotto dagli esiti cicatriziali al volto ed all'arto superiore destro è globalmente valutato in misura del 10%. Un discorso a parte, invece, meritano i disturbi psichici legati al traumatismo, che, riconosciuti dallo stesso Istituto, erano inquadrati nella cosiddetta “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico” e valutati misura del 4% (cod. 182). Occorre, tuttavia, evidenziare che i sintomi psichici, riconducibili inizialmente ad un disturbo ansioso su base reattiva, si sono progressivamente accentuati fino a configurare un vero e proprio disturbo un disturbo post-traumatico cronico da stress, caratterizzato da ricorrenti cefalee, insonnia, stato di agitazione e fobie. Infatti, per tale disturbo il periziato si sottopone ancora oggi a frequenti controlli specialistici e, periodicamente, pratica terapia a base di ansiolitici ed anti- depressivi, come si evince dalla documentazione in atti. Com'è noto, la caratteristica essenziale del disturbo post-traumatico da stress è rappresentata dallo sviluppo di sintomi tipici che seguono l'esposizione ad un fattore traumatico estremo che implica l'esperienza personale diretta di evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi (…). Di solito, quando tali sintomi persistano per tre mesi o oltre, si parla di disturbo cronico (F43.1 – DSM IV). Non vi è dubbio che la dinamica, la gravità, nonché gli effetti dell'infortunio lavorativo subito dal periziato in data 09.02.2018, abbiano rappresentato per lui un evento estremamente traumatizzante, tanto sul piano fisico quanto su quello psichico. È possibile affermare che, dal punto di vista clinico e medico-legale, il disturbo post-traumatico da stress possa essere considerato, nella fattispecie, come un aggravamento della sindrome soggettiva post-traumatica, riconosciuta in precedenza dall' , tanto da configurare un danno biologico permanente, valutabile in misura non inferiore CP_1
Pag. 3 di 5 all'8% (cod. 181) a decorrere dal 20.02.2020, data in cui esso veniva evidenziato e documentato per la prima volta con visita specialistica (disturbo post-traumatico da stress, ad esordio ritardato.). Pertanto, a decorrere da tale data il danno biologico complessivamente prodotto dai postumi psicofisici dell'infortunio lavorativo può essere valutato in misura pari al 55%.” Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito;
il percorso argomentativo ed il metodo d'indagine e di valutazione seguiti, si appalesano congruamente e logicamente motivati, sicché le sopraesposte conclusioni meritano di essere condivise e possono essere fatte proprie dal giudicante. È, dunque, fondata la domanda in relazione alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psico-fisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. 3.1. Occorre a questo punto ricordare che per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, il già citato D.L.vo. 38/2000 – applicabile ratione temporis - all'art. 13 prevede, altresì, il diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". È consentito, inoltre, con motivato parere medico- legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore. Orbene, l' ha evidenziato di aver correttamente determinato detto coefficiente in CP_1 fase amministrativ misura di 0,8 deducendo che “il coefficiente di 0,8 è quello previsto per grado di menomazione dal 51% al 70%, quindi corretto anche laddove il danno fosse quello richiesto del 61%.” Il ricorrente ha, al contrario, chiesto in via principale il riconoscimento di un coefficiente in misura
“non inferiore a 1” non motivando, tuttavia, da un punto di vista medico-legale, detto scostamento dalla Tabella di riferimento né reiterando, successivamente al deposito del ricorso, la richiesta. Neppure nella relazione tecnica di parte depositata unitamente al ricorso vi è indicazione delle ragioni a supporto della richiesta di un coefficiente diverso. Inoltre, anche dopo il deposito dell'elaborato peritale mediante il quale, come si è detto, il Ctu ha riconosciuto in capo all'assicurato una invalidità pari al 55% a decorrere dal 20.02.2020, la parte nulla ha eccepito, pur incombendo in capo alla stessa l'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Anzi, mediante le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per le successive udienze, la parte ha concordato con il giudizio espresso dal Consulente incaricato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso in ragione delle risultanze peritali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione di ordine medico-legale eventualmente migliorativa, la scrivente ritiene di dover confermare, in applicazione della “Tabella dei coefficienti” di cui al D.M. del 12 luglio 2000, il coefficiente di 0,8 avendo il Ctu riscontrato un grado di menomazione pari al 55% - cfr. lett. C) di cui alla Tabella: “La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno. • Grado di menomazione: da 51% a 70% Coefficiente: 0,8 (…)”. Tutto ciò premesso, in conformità alle conclusioni rese dal Consulente incaricato (la cui relazione va qui integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), accertato il danno biologico nella misura del 55%, si conferma il coefficiente dello 0,8 di cui all'art. 13, D.Lgs. 38/2000 e va riconosciuto il diritto dell'assicurato, con decorrenza dal 20.02.2020, alla costituzione, in suo favore, della rendita in
Pag. 4 di 5 misura corrispondente, con condanna dell al pagamento di detta rendita, nella misura e CP_1 dalla data individuata, detratto quanto già per 4. L'accoglimento solo parziale del ricorso introduttivo, ossia a decorrere da una data diversa - successiva all'evento infortunistico – e in misura inferiore rispetto a quella richiesta, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. – cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009 : “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.” Le spese, per il resto, seguono la soccombenza. Deve farsi applicazione del Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55, in G.U. 02.04.2014, come aggiornato, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore. Le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta il 3.04.2014, mentre è irrilevante l'epoca in cui si è svolta la prestazione. Al fine di provvedere alla liquidazione del compenso professionale, la determinazione del valore, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va, dunque, effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, il valore della controversia è compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00. Il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri innanzi detti, sulla base di valori pari ai medi per ciascuna fase prevista dal successivo art. 4 del regolamento, con le riduzioni del 50%, tenuto conto che l'impegno difensivo non è stato particolarmente gravoso e che la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica. Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da CP_1 separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della relativa domanda, dichiara che al ricorrente è residuato un danno biologico nella misura del 55% con decorrenza dal 20.02.2020, in relazione all'infortunio sul lavoro del 09.02.2018, n. 5145114242 - coefficiente 0,8 ex art. 13, D. Lgs. 38/2000 - e, per l'effetto, condanna l a pagare la rendita per menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica in relazione alla uale del 55%, a decorrere dal 20.02.2020, in misura di legge, oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo sui ratei arretrati, detratto quanto già percepito;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna l' al pagamento della CP_1 restante metà che si liquida in tale ridotta misura in euro oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione;
4) pone definitivamente le spese di consulenza a carico dell . CP_1 Lagonegro, 5.08.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 01.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1249/2021 RG TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 andato duttivo, dall'avv. Filippo Ferrara, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
, persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Ippolito Arabia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate, n. 3;
RESISTENTE CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso iscritto in data 28.07.2021, ha dedotto di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenz ino & C. S.p.A.” – corrente in San Giovanni Teatino (CH) – con mansioni di operaio (livello 1, CCNL edilizia- industria) con contratto a tempo determinato dal 11.01.2017 al 31.07.2018, e di aver subito, in data 09.02.2018, un infortunio sul lavoro. In particolare, l'odierno ricorrente, ha rappresentato che mentre “svolgeva la propria prestazione lavorativa nel cantiere Linea 1 Metropolitana Napoli” “Come di consueto, era intento a staccare la fascia di cuoio dal macchinario per micropali, allorché veniva attinto violentemente dal predetto macchinario riportando gravissime lesioni personali per le quali si rendeva necessario il ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Antonio Caldarelli di Napoli, ove veniva accertata la seguente diagnosi “politrauma con trauma toracico, minima falda di PNX e versamento pleurico. Frattura composta della V-VI-VII e VIII costa a dx. trauma cranico con ematoma fronto-parietale extracranico. Frattura composta della piramide nasale. Frattura scomposta dell'omero dx con ferita lc. braccio dx e neuropatia compressiva del nervo radiale con paralisi. Frattura scomposta della clavicola dx. Frattura composta della spina della scapola dx e della stiloide ulnare a dx”. In urgenza, veniva trattato mediante drenaggio pleurico e immobilizzazione arto superiore dx.”. Dopo aver subito, in data 26.02.2018, un intervento chirurgico per “riduzione e osteosintesi a cielo aperto della frattura omerale dx con placca e viti. Repertazione e liberazione del nervo radiale che appariva compromesso e tumefatto”, in data 09.02.2018 ha proposto apposita domanda alla competente sede (n. pratica 514511424) al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento dell'infortunio e della relativa ità economica. In ordine all'esito di detta domanda, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'Istituto, con comunicazione del 18.06.2019, pervenuta al ricorrente in data 02.07.2019, dava atto della costituzione, in data 17.05.2019, di una rendita per “pseudo artrosi clavicola dx, discreta limitazione funzionale della spalla, del gomito, lieve limitazione del polso, segni clinici di lieve assonopatia n. radiale. Mezzi di sintesi metallici omero D grado: 0.51%; il grado di menomazione dell'integrità psicofisica assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000 è pari a: 0.51%; che il coefficiente attribuito di cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 e D.M. 12/7/2000 è pari a: 0.8%.”;
- che a far data dal 18.11.2018, l' comunicava le indennità e il rimborso delle spese CP_1 spettanti, effettuando un prospet uidazione dell'indennizzo sulla scorta del grado di menomazione individuato, stabilendo una rendita annuale di Euro 14.541,10/12, calcolata sulla retribuzione annua pari ad Euro 16.373,70;
- con successiva comunicazione del 27.05.2020, l'Istituto “attestava che, in relazione all'infortunio occorso al Sig. il 09/02/2018, aveva erogato ai sensi del D.P.R. Parte_1 20/06/65 n. 1124 e succ le prestazioni di rendita annua calcolata al valore capitale al 11/11/2019 di Euro 7.526,62 a titolo di danno biologico, Euro 8.674,34 a titolo di danno patrimoniale titolare ed Euro 433,72 a titolo di danno patrimoniale coniuge.”. Ritenendo il giudizio dell non condivisibile, l'istante ha, dunque, proposto formale CP_1 opposizione in sede amministrati e di accertare la sussistenza di postumi infortunistici pari al 61% (e non 51%, come riconosciuto dall ) senza, tuttavia, ottenere alcun esito. Pertanto, CP_1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo:
- di accertare e dichiarare che in data 09.02.2018 l'istante ha subito un infortunio a causa e per effetto del lavoro e che a causa del predetto infortunio presenta, “sin dalla data dello stesso, un grado di invalidità psico-fisica non inferiore al 61%, con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 non inferiore a 1, o una diversa percentuale, ritenuta giusta, accertata in corso di causa a mezzo di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione”; CP_
- conseguente, condannare l' convenuto alla costituzione e liquidazione, in suo favore, di una rendita per danno bi o da invalidità psico-fisica permanente nella misura non inferiore al 61%, con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 non inferiore a 1, o nella diversa percentuale ritenuta giusta, accertata in corso di causa a mezzo CTU, oltre quanto già percepito, con interessi e rivalutazione;
- annullare il precedente provvedimento di accertamento del grado di invalidità del 51% con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 di 0,8. In subordine, l'odierno ricorrente ha chiesto:
- riconoscere un'ipotesi di aggravamento dell'originaria invalidità nella misura non inferiore al 61%, con l'attribuzione di un coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 non inferiore a 1, ovvero quella maggiore che dovesse risultare di giustizia, conseguita agli innumerevoli ricoveri, accertamenti diagnostici e strumentali e interventi chirurgici;
- costituire e liquidare una rendita per danno biologico e per conseguenze patrimoniali, sotto forma di indennizzo, proporzionata al danno e alle lesioni effettivamente subite, oltre quella già riconosciuta, con interessi e rivalutazione dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Costituitosi in giudizio, l ha insistito per la correttezza delle valutazioni operate in CP_1 sede amministrativa, chiedendo il del ricorso.
1.1. Esaminati gli atti, con provvedimento del 14.06.2023 il Tribunale ha ammesso la richiesta CTU medico-legale nominando, all'uopo, il dott. Quest'ultimo ha Persona_1 provveduto al deposito dell'elaborato definitivo in data 10.04.20 Esaurita l'istruttoria, esaminata la documentazione in atti, formulata istanza di anticipazione di udienza da parte del ricorrente, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 01.07.2025, come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata.
Pag. 2 di 5 Orbene, il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva, invece, l'art. 13 di cui al D. L.vo N. 38/2000 ha previsto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. La fattispecie in esame ricade, incontestatamente nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto l'infortunio sul lavoro è avvenuto il 09.02.2018. I fatti di causa risultano comprovati sia dalla documentazione versata in atti dall'istante sia dall'intervenuto riconoscimento dell'infortunio da parte dell' resistente. La controversia CP_3 finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente alla corretta i azione della percentuale di menomazione psico-fisica. 3. In ragione di quanto precede, è stata disposta la Consulenza tecnica d'Ufficio, all'esito della quale l'incaricato Consulente, Dott. ha evidenziato che a seguito di infortunio sul Per_1 lavoro verificatosi in data 09.02.2018, il pe riportato il seguente politraumatismo:
“trauma cranio-facciale con ematoma fronto-parietale extracranico e frattura composta della piramide nasale;
trauma toracico con pneumotorace, versamento pleurico e frattura composta della V-VI-VII e VII costa di destra;
frattura scomposta dell'omero destro con ferita lacero-contusa al braccio e paralisi da compressione del nervo radiale omolaterale;
frattura della stiloide ulnare di destra.” Il Ctu ha, dunque, affermato che le indagini espletate “hanno sostanzialmente confermato le menomazioni anatomo-funzionali, residuate dal politraumatismo, in particolare quello a carico dell'arto superiore destro, per cui, tenuto conto delle tabelle di cui al D. Lvo. n. 38/2000, è condivisibile il grado di invalidità complessivo prodotto dalle stesse e indicato dall' in misura del 35%. Così come, possono essere condivisi sia la valutazione dei CP_1 postumi delle fratture cost che il pregiudizio estetico, prodotto dagli esiti cicatriziali al volto ed all'arto superiore destro è globalmente valutato in misura del 10%. Un discorso a parte, invece, meritano i disturbi psichici legati al traumatismo, che, riconosciuti dallo stesso Istituto, erano inquadrati nella cosiddetta “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico” e valutati misura del 4% (cod. 182). Occorre, tuttavia, evidenziare che i sintomi psichici, riconducibili inizialmente ad un disturbo ansioso su base reattiva, si sono progressivamente accentuati fino a configurare un vero e proprio disturbo un disturbo post-traumatico cronico da stress, caratterizzato da ricorrenti cefalee, insonnia, stato di agitazione e fobie. Infatti, per tale disturbo il periziato si sottopone ancora oggi a frequenti controlli specialistici e, periodicamente, pratica terapia a base di ansiolitici ed anti- depressivi, come si evince dalla documentazione in atti. Com'è noto, la caratteristica essenziale del disturbo post-traumatico da stress è rappresentata dallo sviluppo di sintomi tipici che seguono l'esposizione ad un fattore traumatico estremo che implica l'esperienza personale diretta di evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi (…). Di solito, quando tali sintomi persistano per tre mesi o oltre, si parla di disturbo cronico (F43.1 – DSM IV). Non vi è dubbio che la dinamica, la gravità, nonché gli effetti dell'infortunio lavorativo subito dal periziato in data 09.02.2018, abbiano rappresentato per lui un evento estremamente traumatizzante, tanto sul piano fisico quanto su quello psichico. È possibile affermare che, dal punto di vista clinico e medico-legale, il disturbo post-traumatico da stress possa essere considerato, nella fattispecie, come un aggravamento della sindrome soggettiva post-traumatica, riconosciuta in precedenza dall' , tanto da configurare un danno biologico permanente, valutabile in misura non inferiore CP_1
Pag. 3 di 5 all'8% (cod. 181) a decorrere dal 20.02.2020, data in cui esso veniva evidenziato e documentato per la prima volta con visita specialistica (disturbo post-traumatico da stress, ad esordio ritardato.). Pertanto, a decorrere da tale data il danno biologico complessivamente prodotto dai postumi psicofisici dell'infortunio lavorativo può essere valutato in misura pari al 55%.” Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito;
il percorso argomentativo ed il metodo d'indagine e di valutazione seguiti, si appalesano congruamente e logicamente motivati, sicché le sopraesposte conclusioni meritano di essere condivise e possono essere fatte proprie dal giudicante. È, dunque, fondata la domanda in relazione alla misura del danno biologico per menomazione dell'integrità psico-fisica nei limiti segnati dalla presente motivazione. 3.1. Occorre a questo punto ricordare che per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, il già citato D.L.vo. 38/2000 – applicabile ratione temporis - all'art. 13 prevede, altresì, il diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". È consentito, inoltre, con motivato parere medico- legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore. Orbene, l' ha evidenziato di aver correttamente determinato detto coefficiente in CP_1 fase amministrativ misura di 0,8 deducendo che “il coefficiente di 0,8 è quello previsto per grado di menomazione dal 51% al 70%, quindi corretto anche laddove il danno fosse quello richiesto del 61%.” Il ricorrente ha, al contrario, chiesto in via principale il riconoscimento di un coefficiente in misura
“non inferiore a 1” non motivando, tuttavia, da un punto di vista medico-legale, detto scostamento dalla Tabella di riferimento né reiterando, successivamente al deposito del ricorso, la richiesta. Neppure nella relazione tecnica di parte depositata unitamente al ricorso vi è indicazione delle ragioni a supporto della richiesta di un coefficiente diverso. Inoltre, anche dopo il deposito dell'elaborato peritale mediante il quale, come si è detto, il Ctu ha riconosciuto in capo all'assicurato una invalidità pari al 55% a decorrere dal 20.02.2020, la parte nulla ha eccepito, pur incombendo in capo alla stessa l'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Anzi, mediante le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per le successive udienze, la parte ha concordato con il giudizio espresso dal Consulente incaricato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso in ragione delle risultanze peritali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione di ordine medico-legale eventualmente migliorativa, la scrivente ritiene di dover confermare, in applicazione della “Tabella dei coefficienti” di cui al D.M. del 12 luglio 2000, il coefficiente di 0,8 avendo il Ctu riscontrato un grado di menomazione pari al 55% - cfr. lett. C) di cui alla Tabella: “La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno. • Grado di menomazione: da 51% a 70% Coefficiente: 0,8 (…)”. Tutto ciò premesso, in conformità alle conclusioni rese dal Consulente incaricato (la cui relazione va qui integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), accertato il danno biologico nella misura del 55%, si conferma il coefficiente dello 0,8 di cui all'art. 13, D.Lgs. 38/2000 e va riconosciuto il diritto dell'assicurato, con decorrenza dal 20.02.2020, alla costituzione, in suo favore, della rendita in
Pag. 4 di 5 misura corrispondente, con condanna dell al pagamento di detta rendita, nella misura e CP_1 dalla data individuata, detratto quanto già per 4. L'accoglimento solo parziale del ricorso introduttivo, ossia a decorrere da una data diversa - successiva all'evento infortunistico – e in misura inferiore rispetto a quella richiesta, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. – cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009 : “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.” Le spese, per il resto, seguono la soccombenza. Deve farsi applicazione del Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55, in G.U. 02.04.2014, come aggiornato, tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore. Le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta il 3.04.2014, mentre è irrilevante l'epoca in cui si è svolta la prestazione. Al fine di provvedere alla liquidazione del compenso professionale, la determinazione del valore, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va, dunque, effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, il valore della controversia è compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00. Il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri innanzi detti, sulla base di valori pari ai medi per ciascuna fase prevista dal successivo art. 4 del regolamento, con le riduzioni del 50%, tenuto conto che l'impegno difensivo non è stato particolarmente gravoso e che la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica. Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da CP_1 separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della relativa domanda, dichiara che al ricorrente è residuato un danno biologico nella misura del 55% con decorrenza dal 20.02.2020, in relazione all'infortunio sul lavoro del 09.02.2018, n. 5145114242 - coefficiente 0,8 ex art. 13, D. Lgs. 38/2000 - e, per l'effetto, condanna l a pagare la rendita per menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica in relazione alla uale del 55%, a decorrere dal 20.02.2020, in misura di legge, oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo sui ratei arretrati, detratto quanto già percepito;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna l' al pagamento della CP_1 restante metà che si liquida in tale ridotta misura in euro oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% con attribuzione;
4) pone definitivamente le spese di consulenza a carico dell . CP_1 Lagonegro, 5.08.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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