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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 3230 DELL'ANNO 2024
FRA
IL UC
E
Parte_1
Oggi 02/12/2025 14.53 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GAIA BONFIGLIO per parte resistente l'avv. GIOVANNI ROTA in sostituzione dell'avv. MICHELE
DI ZA
I procuratori delle parti precisano come da note riassuntive già depositate
Il G.O., dopo discussione, rinvia la causa alle ore 14.45, per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 14.45, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3230/2024 R.G. promossa da:
UC IL (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAIA C.F._1
BONFIGLIO;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avvocati MICHELE Parte_1 P.IVA_1
DI ZA e DO LL;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 2 di 5
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la signora LV PU, odierna ricorrente, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo, odierna resistente, Parte_1 formulando, nel merito, le seguenti conclusioni:
“accertata l'esecuzione non a regola d'arte delle cure odontoiatriche praticate alla ricorrente ed accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dello
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, voglia Controparte_1 pronunciare la risoluzione del contratto di prestazione odontoiatriche intercorso tra le parti e condannare parte resistente in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore della ricorrente sig.ra PU della somma di € 18.071,99 ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa, oltre interessi legali dall'evento dannoso al saldo e rivalutazione monetaria”. Con comparsa depositata in data 26 settembre 2024, si costituiva così Parte_1 concludendo nel merito:
“accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza del ricorso avversario e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte svolte dalla sig.ra PU e conseguentemente dichiarare che nulla le è dovuto da in relazione alle Pt_1 cure mediche oggetto di causa”; e in via subordinata
“nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle richieste avversarie, limitare l'ammontare eventualmente dovuto da in favore della sig.ra PU Pt_1 esclusivamente a quanto risulterà provato dalla stessa in corso di causa”. La ricorrente esponeva che le cure prestate dall'odierna resistente avevano avuto inizio nel mese di gennaio 2022, previa rimozione del vecchio ponte dell'arcata inferiore e terminavano nel mese di ottobre 2022, con l'apposizione della corona definita in metallo ceramica. Tale corona però , già nel mese di dicembre 2022, si decementificava e veniva rimessa, sempre dai sanitari della resistente, senza risultati migliorativi. Cedeva con frattura dell'impianto, infatti, nel mese di agosto 2023. Dalla Ctu, depositata in data 15 marzo 2025, dal dottor si evince che l'impianto endosseo, presente in Persona_1 regione 26, risultava “essere troppo esile in rapporto al carico masticatorio presente nella regione molare” favorendo certamente “ la frattura del collo implantare con conseguente distacco della corona protesica presente”. Veniva anche evidenziato che il perno endocanalare posizionato all'interno dell'elemento dentale 45 veniva inserito “storto” pagina 3 di 5 rispetto alla direzione del canale radicolare e che il suddetto dente presentava “immagini di sofferenza apicale.” Veniva quindi riscontrata l'errata esecuzione delle cure odontoiatriche, prestate dalla resistente nei confronti della ricorrente. Il CTU, per rimediare alle problematiche sopra esposte, riteneva necessarie le seguenti prestazioni mediche: inserimento di nuovo impianto endosseo e relativa corona protesica per un costo di euro 2300,00, come da preventivo rilasciato dallo Studio Dentistico B&G in data 27.9.2023; estrazione dell'elemento dentale 45, già eseguita dal nuovo curante, previa rimozione delle corone protesiche presenti in regione 45-46-47 (costo presunto euro 300,00); inserimento di 2 impianti endossei e relative corone protesiche in regione 45-46 (costo presunto euro 4.600,00) esecuzione di una nuova corona protesica in regione 47 (costo presunto € 850,00) per un totale di euro 8.050,00 Veniva inoltre riconosciuta un'invalidità temporanea parziale di giorni 14 al tasso medio del 50% e di giorni 30 al tasso medio del 25% per un totale, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 di euro 1.677,50 ( 815,00 + 862,50). Venivano altresì ritenute congrue le spese mediche sostenute per euro 106,00 Andranno anche riconosciute a parte ricorrente le spese di euro 2.368,00, già corrisposte in favore di LA (Osiodent), per prestazioni “ non andate a buon fine”. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, tale riconoscimento non costituisce una duplicazione di risarcimento proprio perché riferito ad interventi ai quali si deve porre rimedio. Per contro si ritengono invece già incluse nell'importo di euro 8.050,00 le spese già sostenute presso lo studio B & G Srl di euro 940,00, in quanto ragionevolmente, facenti parte degli interventi per rimediare alla situazione lesiva patita dalla resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
dichiara la risoluzione del contratto di prestazione odontoiatriche intercorso tra le parti e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 12.201,50, importo da devalutare al mese di gennaio 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 pone definitivamente a carico di parte resistente l'importo liquidato per la Ctu espletata in corso di causa;
condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.847,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 2.300,00 per la fase istruttoria e di mediazione, euro 851,00 per la fase decisoria, oltre anticipazioni, IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese per la mediazione di euro 190,32 ed euro 396,50 per Ctp.
Così deciso in data 2 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA N. 3230 DELL'ANNO 2024
FRA
IL UC
E
Parte_1
Oggi 02/12/2025 14.53 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GAIA BONFIGLIO per parte resistente l'avv. GIOVANNI ROTA in sostituzione dell'avv. MICHELE
DI ZA
I procuratori delle parti precisano come da note riassuntive già depositate
Il G.O., dopo discussione, rinvia la causa alle ore 14.45, per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 14.45, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3230/2024 R.G. promossa da:
UC IL (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAIA C.F._1
BONFIGLIO;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avvocati MICHELE Parte_1 P.IVA_1
DI ZA e DO LL;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 2 di 5
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la signora LV PU, odierna ricorrente, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo, odierna resistente, Parte_1 formulando, nel merito, le seguenti conclusioni:
“accertata l'esecuzione non a regola d'arte delle cure odontoiatriche praticate alla ricorrente ed accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dello
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, voglia Controparte_1 pronunciare la risoluzione del contratto di prestazione odontoiatriche intercorso tra le parti e condannare parte resistente in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore della ricorrente sig.ra PU della somma di € 18.071,99 ovvero quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa, oltre interessi legali dall'evento dannoso al saldo e rivalutazione monetaria”. Con comparsa depositata in data 26 settembre 2024, si costituiva così Parte_1 concludendo nel merito:
“accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza del ricorso avversario e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte svolte dalla sig.ra PU e conseguentemente dichiarare che nulla le è dovuto da in relazione alle Pt_1 cure mediche oggetto di causa”; e in via subordinata
“nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle richieste avversarie, limitare l'ammontare eventualmente dovuto da in favore della sig.ra PU Pt_1 esclusivamente a quanto risulterà provato dalla stessa in corso di causa”. La ricorrente esponeva che le cure prestate dall'odierna resistente avevano avuto inizio nel mese di gennaio 2022, previa rimozione del vecchio ponte dell'arcata inferiore e terminavano nel mese di ottobre 2022, con l'apposizione della corona definita in metallo ceramica. Tale corona però , già nel mese di dicembre 2022, si decementificava e veniva rimessa, sempre dai sanitari della resistente, senza risultati migliorativi. Cedeva con frattura dell'impianto, infatti, nel mese di agosto 2023. Dalla Ctu, depositata in data 15 marzo 2025, dal dottor si evince che l'impianto endosseo, presente in Persona_1 regione 26, risultava “essere troppo esile in rapporto al carico masticatorio presente nella regione molare” favorendo certamente “ la frattura del collo implantare con conseguente distacco della corona protesica presente”. Veniva anche evidenziato che il perno endocanalare posizionato all'interno dell'elemento dentale 45 veniva inserito “storto” pagina 3 di 5 rispetto alla direzione del canale radicolare e che il suddetto dente presentava “immagini di sofferenza apicale.” Veniva quindi riscontrata l'errata esecuzione delle cure odontoiatriche, prestate dalla resistente nei confronti della ricorrente. Il CTU, per rimediare alle problematiche sopra esposte, riteneva necessarie le seguenti prestazioni mediche: inserimento di nuovo impianto endosseo e relativa corona protesica per un costo di euro 2300,00, come da preventivo rilasciato dallo Studio Dentistico B&G in data 27.9.2023; estrazione dell'elemento dentale 45, già eseguita dal nuovo curante, previa rimozione delle corone protesiche presenti in regione 45-46-47 (costo presunto euro 300,00); inserimento di 2 impianti endossei e relative corone protesiche in regione 45-46 (costo presunto euro 4.600,00) esecuzione di una nuova corona protesica in regione 47 (costo presunto € 850,00) per un totale di euro 8.050,00 Veniva inoltre riconosciuta un'invalidità temporanea parziale di giorni 14 al tasso medio del 50% e di giorni 30 al tasso medio del 25% per un totale, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 di euro 1.677,50 ( 815,00 + 862,50). Venivano altresì ritenute congrue le spese mediche sostenute per euro 106,00 Andranno anche riconosciute a parte ricorrente le spese di euro 2.368,00, già corrisposte in favore di LA (Osiodent), per prestazioni “ non andate a buon fine”. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, tale riconoscimento non costituisce una duplicazione di risarcimento proprio perché riferito ad interventi ai quali si deve porre rimedio. Per contro si ritengono invece già incluse nell'importo di euro 8.050,00 le spese già sostenute presso lo studio B & G Srl di euro 940,00, in quanto ragionevolmente, facenti parte degli interventi per rimediare alla situazione lesiva patita dalla resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
dichiara la risoluzione del contratto di prestazione odontoiatriche intercorso tra le parti e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 12.201,50, importo da devalutare al mese di gennaio 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 pone definitivamente a carico di parte resistente l'importo liquidato per la Ctu espletata in corso di causa;
condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.847,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 2.300,00 per la fase istruttoria e di mediazione, euro 851,00 per la fase decisoria, oltre anticipazioni, IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, spese per la mediazione di euro 190,32 ed euro 396,50 per Ctp.
Così deciso in data 2 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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