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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC GI, Presidente
AL ANDREA, RE
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 139/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 800/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 301/01/2024 pronunciata in data 27/6/2024 depositata in data 12.8.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1
, Resistente_2, Resistente_3, Resistente_4, quali eredi di Nominativo_1
avverso il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso di maggiori trattenute a titolo di IRPEF eseguite nelle annualità 2018 e 2019 sull'erogazione del Fondo di Previdenza dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto dovuto ex art. 1034/1984 al de cuius Nominativo_1, quale dipendente del MEF e dell'Agenzia delle Entrate e, segnatamente, su un importo lordo complessivo di € 57.304,00, riconoscendo tale rimborso esclusivamente per le trattenute relative alla liquidazione dell'annualità 2019 e ritenendo invece certamente maturato il termine di decadenza di quarantotto mesi dall'effettuazione della ritenuta ex art. 37 DPR 602/73 per l'annualità 2018, “tenuto conto che la domanda di rimborso è stata presentata il 30 giugno 2023” .
2. L'Agenzia delle Entrate di Chieti proponeva rituale appello, rilevando violazione di legge e, in particolare, delle norme in tema di distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 7 comma 5-bis D.Lvo 545/92) per errato riconoscimento dell'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso anche per l'annualità 2019, dovendosi riconoscere esclusivamente sul ricorrente l'onere di provare tutti i presupposti per il rimborso, tra cui certamente anche quello relativo alla tempestività della presentazione dell'istanza nel termine prescritto dall'effettuazione della trattenuta. In subordine, rilevava violazione di legge e, in particolare degli artt. 19 comma 2bis del TUIR e art. 2 DPR 1034/84 anche alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte sulla composizione del Fondo di previdenza e sull'inapplicabilità nel caso di specie della riduzione del 26,04% prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis del TUIR.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio degli eredi di Nominativo_1, all'udienza del 3/11/2025 cui la causa perveniva per la trattazione in pubblica udienza, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
In particolare, deve ritenersi fondata l'eccezione dell'ufficio sull'intervenuta decadenza del diritto al rimborso anche per l'annualità 2019 per decorrenza del termine di quarantotto mesi dall'effettuazione della ritenuta ex art. 37 DPR 602/73. Infatti, pur essendo la richiesta risalente al 30.6.2023, non risulta prova che tale trattenuta sia stata effettivamente eseguita entro il termine prescritto a pena di decadenza e, quindi, nel secondo semestre del 2019.
Stante il principio secondo cui l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione o l'agevolazione fiscali è a carico del soggetto che le invoca secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (v. Cass. 13.2.2020 n. 3600; Cass.
4.10.2017 n. 23228), nel caso di specie, il relativo onere probatorio incombeva sul contribuente che, peraltro, versava anche nella possibilità concreta di accedere a tale dato fattuale e all'informazione sulla effettiva collocazione temporale della citata trattenuta.
Anche in considerazione delle peculiarità delle questioni sottese nel presente contenzioso e dell'esito globale appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC GI, Presidente
AL ANDREA, RE
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 139/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 301/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 800/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 301/01/2024 pronunciata in data 27/6/2024 depositata in data 12.8.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1
, Resistente_2, Resistente_3, Resistente_4, quali eredi di Nominativo_1
avverso il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso di maggiori trattenute a titolo di IRPEF eseguite nelle annualità 2018 e 2019 sull'erogazione del Fondo di Previdenza dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto dovuto ex art. 1034/1984 al de cuius Nominativo_1, quale dipendente del MEF e dell'Agenzia delle Entrate e, segnatamente, su un importo lordo complessivo di € 57.304,00, riconoscendo tale rimborso esclusivamente per le trattenute relative alla liquidazione dell'annualità 2019 e ritenendo invece certamente maturato il termine di decadenza di quarantotto mesi dall'effettuazione della ritenuta ex art. 37 DPR 602/73 per l'annualità 2018, “tenuto conto che la domanda di rimborso è stata presentata il 30 giugno 2023” .
2. L'Agenzia delle Entrate di Chieti proponeva rituale appello, rilevando violazione di legge e, in particolare, delle norme in tema di distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 7 comma 5-bis D.Lvo 545/92) per errato riconoscimento dell'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso anche per l'annualità 2019, dovendosi riconoscere esclusivamente sul ricorrente l'onere di provare tutti i presupposti per il rimborso, tra cui certamente anche quello relativo alla tempestività della presentazione dell'istanza nel termine prescritto dall'effettuazione della trattenuta. In subordine, rilevava violazione di legge e, in particolare degli artt. 19 comma 2bis del TUIR e art. 2 DPR 1034/84 anche alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte sulla composizione del Fondo di previdenza e sull'inapplicabilità nel caso di specie della riduzione del 26,04% prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis del TUIR.
3. Preso atto dell'omessa costituzione in giudizio degli eredi di Nominativo_1, all'udienza del 3/11/2025 cui la causa perveniva per la trattazione in pubblica udienza, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
In particolare, deve ritenersi fondata l'eccezione dell'ufficio sull'intervenuta decadenza del diritto al rimborso anche per l'annualità 2019 per decorrenza del termine di quarantotto mesi dall'effettuazione della ritenuta ex art. 37 DPR 602/73. Infatti, pur essendo la richiesta risalente al 30.6.2023, non risulta prova che tale trattenuta sia stata effettivamente eseguita entro il termine prescritto a pena di decadenza e, quindi, nel secondo semestre del 2019.
Stante il principio secondo cui l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione o l'agevolazione fiscali è a carico del soggetto che le invoca secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (v. Cass. 13.2.2020 n. 3600; Cass.
4.10.2017 n. 23228), nel caso di specie, il relativo onere probatorio incombeva sul contribuente che, peraltro, versava anche nella possibilità concreta di accedere a tale dato fattuale e all'informazione sulla effettiva collocazione temporale della citata trattenuta.
Anche in considerazione delle peculiarità delle questioni sottese nel presente contenzioso e dell'esito globale appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado.