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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
NI STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008202500027124 CREDITO IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento impugnata;
- in via subordinata, l'illegittimità della cartella di pagamento per errata applicazione della sanzione ex art.10 della Legge n.212/2000;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. , con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 , impugna la cartella di pagamento n.008 2025 00027124 78/000 riproduttiva del ruolo n.2025/000108, emesso ai sensi del comma 11 dell'art.5 del D.L. n.146/2021(mancato perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S), in quanto la società in data 22/09/2022 aveva presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta R&S optando per il riversamento rateale del credito indebitamente utilizzato. Entro il termine del 16/12/2024 la società non procedeva al versamento della prima rata, producendo certificazione di cui al D.L. 73/2022, senza revocare l'istanza nei termini previsti. La procedura di riversamento pertanto veniva ritenuta non perfezionata.
In particolare la società, di seguito ai contraddittori tenuti con l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno in relazione al credito d'imposta per investimenti in attività di R&S maturato nel 2017, in optando per il riversamento rateale del credito indebitamente utilizzato. Per tali ragioni l'Ufficio non emetteva alcun atto di recupero credito. A seguito di vari interventi normativi, la data per il versamento della prima rata veniva posticipata fino alla scadenza ultima prevista per il 16/12/2024. La società non procedeva al versamento della prima rata entro il termine del 16/12/2024, né effettuava la revoca dell'istanza nei termini previsti (30/06/2024).
Nel caso di specie la società ha inviato la revoca dell'istanza fuori termine, vale a dire in data 12/12/2024, ritenendo di aver correttamente fruito del credito, come riconosciuto dalla certificazione di cui al D.L. 73/2022, ottenuta in data 28/11/2024
La società ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per le imposte compensate e per le sanzioni applicate in conseguenza del mancato pagamento della prima rata di una procedura di riversamento volontaria da ritenersi, tra l'altro, non perfezionata.
Il ricorrente nel chiedere l'annullamento dell'atto impugnato lamenta:
1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5, comma 7-12 del D.L. 146/2021 e
10 della Legge n. 212/2000 – Illegittimità del ruolo straordinario per mancato perfezionamento dell'istanza di riversamento del credito di ricerca e sviluppo;
la Società non ha potuto presentare la revoca dell'istanza di riversamento del credito di imposta in quanto la stessa ha avuto la certezza della spettanza a seguito della certificazione del credito ricevuta in data
28.11.2024, ovvero in data successiva a quella ultima prevista per la revoca. Ora, se è vero che il comma
1-bis dell'art.5 del D.L. n.145/2023 prevedeva la possibilità di “revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 settembre 2024”, altrettanto vero è che, alla suddetta data, la Società ricorrente non aveva ancora potuto presentare la domanda di certificazione in quanto l'elenco dei soggetti abilitati (c.d. Albo dei
Certificatori) non era ancora completo e non presentava un soggetto idoneo a certificare il particolare ambito di ricerca nel quale il progetto si era svolto. Pertanto, alla data del 30.9.2024, non avendo gli strumenti necessari per prendere una decisione consapevole e giuridicamente fondata su elementi certi, la Ricorrente_1. decideva di non presentare la revoca e di attendere l'adozione dei provvedimenti normativi secondari da parte dei ministeri interessati al fine di presentare la domanda di certificazione;
la Società, pur volendo richiedere celermente la certificazione, ha riscontrato delle difficoltà nella ricerca di un ente certificatore qualificato che potesse analizzare il proprio ambito di ricerca e, solo dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto del MIMIT di aggiornamento dell'albo, ha potuto presentare la domanda inserendo quale soggetto certificatore la società di consulenza Società_1 SRL. Orbene, stante il disposto dell'art.10 della Legge n.212/2000, secondo cui “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, è evidente che nel caso di specie l'odierna ricorrente sia rimasta “vittima” del mancato coordinamento della normativa, la quale imponeva la presentazione della revoca entro il 30 settembre, l'invio di un eventuale domanda di riversamento entro il 30 ottobre (con versamento da effettuare entro il 16 dicembre), pur a fronte di una domanda di certificazione astrattamente presentabile solo a partire dal luglio 2024 ma oggetto di vari correttivi fino all'ottobre dello stesso anno, il tutto con un iter che si è poi protratto per la società fino al 28.11.2024. A quella data la Ricorrente_1 si è trovata nella situazione per cui, pur avendo ricevuto la certificazione del credito di ricerca e sviluppo, non ha potuto presentare la revoca della precedente istanza di riversamento e nemmeno l'eventuale nuova domanda di accesso ai benefici di cui all'art.23 del D.L. n.73/2022.
Pertanto, per tutto quanto sopra indicato, alla data del 16.12.2024, scadenza prevista per il versamento della prima rata, la Società non ha provveduto non perché non volesse genericamente dare seguito alla propria istanza, bensì perché il Legislatore aveva acconsentito alla presentazione della domanda di certificazione senza però prevedere la possibilità di revocare l'accesso alla procedura di riversamento in caso di esito positivo della certificazione.
In definitiva, alla data di scadenza, la Società ha fatto affidamento sulla certificazione del credito di imposta ottenuta, non versando quanto indicato nell'istanza di riversamento: appare evidente che non avrebbe avuto alcun senso provvedere al pagamento delle imposte compensate con un credito che, alla luce della certificazione rilasciata dal Ministero, era legittimamente spettante.
Nell'ottica della più totale buona fede e leale collaborazione, la Società ha comunque provveduto a presentare la propria domanda di revoca dell'istanza di riversamento al fine di informare l'amministrazione della volontà di far prevalere la certificazione del credito medio tempore ottenuta, la quale però è stata scartata in quanto tardivamente trasmessa.
Alla luce di quanto fin qui descritto ci si trova nell'assurda situazione per cui la Società, pur avendo ottenuto la certificazione del credito, si vede notificare la cartella di pagamento per il riversamento di imposte legittimamente compensate per il semplice fatto che la procedura di certificazione ha avuto un iter più lungo di quanto non fosse il termine per effettuare la revoca dell'istanza.
In ragione di quanto sopra la società ricorrente chiede di voler annullare la cartella di pagamento impugnata in quanto le somme richieste riguardano un'istanza di riversamento poi contraddetta e resa inutile dall'avvenuta certificazione del credito di Ricerca e Sviluppo da parte del MIMIT.
Inoltre, secondo il ricorrente non può dirsi che si sia perfezionata l'istanza di riversamento dell'imposta; invero ai sensi del comma 11 dell'art.5 d.l. 146/2021 il perfezionamento della procedura è espressamente subordinato all'integrale versamento dell'importo dovuto, atteso che: “La procedura prevista dai commi da
7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi”. Ne deriva che, in assenza di tale versamento, la procedura non si perfeziona e l'istanza presentata dal contribuente rimane giuridicamente inefficace.
Per quanto riguarda invece le istanze di riversamento contenenti l'opzione per il pagamento rateale, il secondo capoverso del comma 11 prevede che “il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”. Dal testo normativa
è evidente che l'iscrizione a ruolo e la conseguente irrogazione della sanzione è ricollegata al solo caso in cui vi fosse il mancato pagamento di una delle rate previste, mentre alcuna automatica iscrizione a ruolo e conseguente irrogazione delle sanzioni sarebbe legittima in caso di mancato pagamento dell'unica soluzione dell'istanza di riversamento. Volendo attribuire alla norma un significato secondo l'interpretazione rispettosa dei vari canoni previsti dall'art.12 delle Preleggi, essa non potrebbe che essere letta nel seguente modo: l'iscrizione a ruolo e l'irrogazione della sanzione non può che riferirsi esclusivamente al mancato versamento delle rate successive alla prima, e non già al mancato versamento della prima rata
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha iscritto a ruolo tutto l'importo del credito di imposta irrogando la relativa sanzione pur in presenza di un'istanza di riversamento che, nel caso specifico, non può dirsi perfezionata
2) Inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, della Legge n. 212/2000
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Ascoli Piceno che nel chiedere il rigetto del ricorso rappresenta la piena legittimità del suo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto con riferimento alla sola alla doglianza relativa iscrizione a ruolo delle sanzioni al 30%.
In via preliminare la Corte ritiene che sia legittima l'iscrizione a ruolo dell'importo non versato.
Invero, sulla base delle contestazioni mosse in sede di contraddittorio, la società, in data 22/09/2022, ha presentato istanza di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Con tale istanza la società si è impegnata al riversamento di un credito d'imposta maturato nell'anno d'imposta
2017 ed indebitamente utilizzato nel 2018 e nel 2019 nella misura di € 305.550,00. Tale importo è rappresentato dalla quota parte del credito maturato nel 2017, calcolato sull'importo della fattura per consulenza ricevuta dalla Società_2 Spa;
Ebbene, l'iscrizione a ruolo è legittima in quanto motivata dal mancato versamento nei termini della prima rata di riversamento come espressamente previsto dal comma 11 dell'art. 5 del D.L.146/2021.
L'Ufficio, una volta constatato il mancato pagamento degli importi che la società si era impegnata a versare nei termini di legge, ha fatto applicazione del chiaro dettato normativo.
La Corte osserva altresì che nel caso specifico la procedura di riversamento dell'imposta deve considerarsi perfezionata (diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente); invero l'interpretazione fornita dalla società ricorrente dell'art. 5 comma 11 del D.L. 146/2021 non è condivisibile in quanto la norma si riferisce espressamente e genericamente al “mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza” e non fa alcun riferimento alle rate successive alla prima.
Si osserva, inoltre, che laddove il legislatore ha inteso limitare gli effetti del mancato pagamento alle rate successive alla prima lo ha espressamente previsto, come nel caso dell'art.15-ter del DPR 602/73 secondo cui “Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.”
In ordine al secondo motivo di ricorso la Corte ritiene che nel caso specifico ricorrano le condizioni di cui all'art.10 comma 3 dello Statuto del Contribuente che determina l'illegittimità della sanzione irrogata.
E' noto che il comma 3 dell'art. 10 prevede che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si è conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione stessa”.
Nel caso di specie la Società ha presentato l'istanza di riversamento in modo prudenziale nel lontano 2022, aderendo a una procedura volontaria fortemente incentivata dalla prassi dell'amministrazione come strumento deflattivo del contenzioso (vedasi Circolare n.21/E del 2022). Tuttavia, la certificazione sopravvenuta del credito ha mutato radicalmente il contesto: in quanto il credito di imposta oggetto di compensazione è stato formalmente riconosciuto come spettante.
Pertanto non si può non tener conto del fatto che l'omesso pagamento non ha causato alcun danno erariale, perché nessuna compensazione indebita è stata effettivamente operata e il mancato versamento delle rate
è stato determinato da un legittimo affidamento in atti pubblici dello Stato (la certificazione).
La sanzione appare quindi non solo sproporzionata, ma espressamente esclusa dalla disciplina dell'art.10, comma 3, in quanto il comportamento della ricorrente è stato pienamente conforme alla logica e alle finalità di sistema sottese alla disciplina dell'autodichiarazione e del riversamento.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla doglianza relativa all'iscrizione a ruolo delle sanzioni al 30 %
Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
NI STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008202500027124 CREDITO IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale dichiarare l'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento impugnata;
- in via subordinata, l'illegittimità della cartella di pagamento per errata applicazione della sanzione ex art.10 della Legge n.212/2000;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. , con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 , impugna la cartella di pagamento n.008 2025 00027124 78/000 riproduttiva del ruolo n.2025/000108, emesso ai sensi del comma 11 dell'art.5 del D.L. n.146/2021(mancato perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S), in quanto la società in data 22/09/2022 aveva presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta R&S optando per il riversamento rateale del credito indebitamente utilizzato. Entro il termine del 16/12/2024 la società non procedeva al versamento della prima rata, producendo certificazione di cui al D.L. 73/2022, senza revocare l'istanza nei termini previsti. La procedura di riversamento pertanto veniva ritenuta non perfezionata.
In particolare la società, di seguito ai contraddittori tenuti con l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno in relazione al credito d'imposta per investimenti in attività di R&S maturato nel 2017, in optando per il riversamento rateale del credito indebitamente utilizzato. Per tali ragioni l'Ufficio non emetteva alcun atto di recupero credito. A seguito di vari interventi normativi, la data per il versamento della prima rata veniva posticipata fino alla scadenza ultima prevista per il 16/12/2024. La società non procedeva al versamento della prima rata entro il termine del 16/12/2024, né effettuava la revoca dell'istanza nei termini previsti (30/06/2024).
Nel caso di specie la società ha inviato la revoca dell'istanza fuori termine, vale a dire in data 12/12/2024, ritenendo di aver correttamente fruito del credito, come riconosciuto dalla certificazione di cui al D.L. 73/2022, ottenuta in data 28/11/2024
La società ricorrente contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per le imposte compensate e per le sanzioni applicate in conseguenza del mancato pagamento della prima rata di una procedura di riversamento volontaria da ritenersi, tra l'altro, non perfezionata.
Il ricorrente nel chiedere l'annullamento dell'atto impugnato lamenta:
1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5, comma 7-12 del D.L. 146/2021 e
10 della Legge n. 212/2000 – Illegittimità del ruolo straordinario per mancato perfezionamento dell'istanza di riversamento del credito di ricerca e sviluppo;
la Società non ha potuto presentare la revoca dell'istanza di riversamento del credito di imposta in quanto la stessa ha avuto la certezza della spettanza a seguito della certificazione del credito ricevuta in data
28.11.2024, ovvero in data successiva a quella ultima prevista per la revoca. Ora, se è vero che il comma
1-bis dell'art.5 del D.L. n.145/2023 prevedeva la possibilità di “revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 settembre 2024”, altrettanto vero è che, alla suddetta data, la Società ricorrente non aveva ancora potuto presentare la domanda di certificazione in quanto l'elenco dei soggetti abilitati (c.d. Albo dei
Certificatori) non era ancora completo e non presentava un soggetto idoneo a certificare il particolare ambito di ricerca nel quale il progetto si era svolto. Pertanto, alla data del 30.9.2024, non avendo gli strumenti necessari per prendere una decisione consapevole e giuridicamente fondata su elementi certi, la Ricorrente_1. decideva di non presentare la revoca e di attendere l'adozione dei provvedimenti normativi secondari da parte dei ministeri interessati al fine di presentare la domanda di certificazione;
la Società, pur volendo richiedere celermente la certificazione, ha riscontrato delle difficoltà nella ricerca di un ente certificatore qualificato che potesse analizzare il proprio ambito di ricerca e, solo dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto del MIMIT di aggiornamento dell'albo, ha potuto presentare la domanda inserendo quale soggetto certificatore la società di consulenza Società_1 SRL. Orbene, stante il disposto dell'art.10 della Legge n.212/2000, secondo cui “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, è evidente che nel caso di specie l'odierna ricorrente sia rimasta “vittima” del mancato coordinamento della normativa, la quale imponeva la presentazione della revoca entro il 30 settembre, l'invio di un eventuale domanda di riversamento entro il 30 ottobre (con versamento da effettuare entro il 16 dicembre), pur a fronte di una domanda di certificazione astrattamente presentabile solo a partire dal luglio 2024 ma oggetto di vari correttivi fino all'ottobre dello stesso anno, il tutto con un iter che si è poi protratto per la società fino al 28.11.2024. A quella data la Ricorrente_1 si è trovata nella situazione per cui, pur avendo ricevuto la certificazione del credito di ricerca e sviluppo, non ha potuto presentare la revoca della precedente istanza di riversamento e nemmeno l'eventuale nuova domanda di accesso ai benefici di cui all'art.23 del D.L. n.73/2022.
Pertanto, per tutto quanto sopra indicato, alla data del 16.12.2024, scadenza prevista per il versamento della prima rata, la Società non ha provveduto non perché non volesse genericamente dare seguito alla propria istanza, bensì perché il Legislatore aveva acconsentito alla presentazione della domanda di certificazione senza però prevedere la possibilità di revocare l'accesso alla procedura di riversamento in caso di esito positivo della certificazione.
In definitiva, alla data di scadenza, la Società ha fatto affidamento sulla certificazione del credito di imposta ottenuta, non versando quanto indicato nell'istanza di riversamento: appare evidente che non avrebbe avuto alcun senso provvedere al pagamento delle imposte compensate con un credito che, alla luce della certificazione rilasciata dal Ministero, era legittimamente spettante.
Nell'ottica della più totale buona fede e leale collaborazione, la Società ha comunque provveduto a presentare la propria domanda di revoca dell'istanza di riversamento al fine di informare l'amministrazione della volontà di far prevalere la certificazione del credito medio tempore ottenuta, la quale però è stata scartata in quanto tardivamente trasmessa.
Alla luce di quanto fin qui descritto ci si trova nell'assurda situazione per cui la Società, pur avendo ottenuto la certificazione del credito, si vede notificare la cartella di pagamento per il riversamento di imposte legittimamente compensate per il semplice fatto che la procedura di certificazione ha avuto un iter più lungo di quanto non fosse il termine per effettuare la revoca dell'istanza.
In ragione di quanto sopra la società ricorrente chiede di voler annullare la cartella di pagamento impugnata in quanto le somme richieste riguardano un'istanza di riversamento poi contraddetta e resa inutile dall'avvenuta certificazione del credito di Ricerca e Sviluppo da parte del MIMIT.
Inoltre, secondo il ricorrente non può dirsi che si sia perfezionata l'istanza di riversamento dell'imposta; invero ai sensi del comma 11 dell'art.5 d.l. 146/2021 il perfezionamento della procedura è espressamente subordinato all'integrale versamento dell'importo dovuto, atteso che: “La procedura prevista dai commi da
7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi”. Ne deriva che, in assenza di tale versamento, la procedura non si perfeziona e l'istanza presentata dal contribuente rimane giuridicamente inefficace.
Per quanto riguarda invece le istanze di riversamento contenenti l'opzione per il pagamento rateale, il secondo capoverso del comma 11 prevede che “il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602”. Dal testo normativa
è evidente che l'iscrizione a ruolo e la conseguente irrogazione della sanzione è ricollegata al solo caso in cui vi fosse il mancato pagamento di una delle rate previste, mentre alcuna automatica iscrizione a ruolo e conseguente irrogazione delle sanzioni sarebbe legittima in caso di mancato pagamento dell'unica soluzione dell'istanza di riversamento. Volendo attribuire alla norma un significato secondo l'interpretazione rispettosa dei vari canoni previsti dall'art.12 delle Preleggi, essa non potrebbe che essere letta nel seguente modo: l'iscrizione a ruolo e l'irrogazione della sanzione non può che riferirsi esclusivamente al mancato versamento delle rate successive alla prima, e non già al mancato versamento della prima rata
Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha iscritto a ruolo tutto l'importo del credito di imposta irrogando la relativa sanzione pur in presenza di un'istanza di riversamento che, nel caso specifico, non può dirsi perfezionata
2) Inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, della Legge n. 212/2000
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP di Ascoli Piceno che nel chiedere il rigetto del ricorso rappresenta la piena legittimità del suo operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto con riferimento alla sola alla doglianza relativa iscrizione a ruolo delle sanzioni al 30%.
In via preliminare la Corte ritiene che sia legittima l'iscrizione a ruolo dell'importo non versato.
Invero, sulla base delle contestazioni mosse in sede di contraddittorio, la società, in data 22/09/2022, ha presentato istanza di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Con tale istanza la società si è impegnata al riversamento di un credito d'imposta maturato nell'anno d'imposta
2017 ed indebitamente utilizzato nel 2018 e nel 2019 nella misura di € 305.550,00. Tale importo è rappresentato dalla quota parte del credito maturato nel 2017, calcolato sull'importo della fattura per consulenza ricevuta dalla Società_2 Spa;
Ebbene, l'iscrizione a ruolo è legittima in quanto motivata dal mancato versamento nei termini della prima rata di riversamento come espressamente previsto dal comma 11 dell'art. 5 del D.L.146/2021.
L'Ufficio, una volta constatato il mancato pagamento degli importi che la società si era impegnata a versare nei termini di legge, ha fatto applicazione del chiaro dettato normativo.
La Corte osserva altresì che nel caso specifico la procedura di riversamento dell'imposta deve considerarsi perfezionata (diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente); invero l'interpretazione fornita dalla società ricorrente dell'art. 5 comma 11 del D.L. 146/2021 non è condivisibile in quanto la norma si riferisce espressamente e genericamente al “mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza” e non fa alcun riferimento alle rate successive alla prima.
Si osserva, inoltre, che laddove il legislatore ha inteso limitare gli effetti del mancato pagamento alle rate successive alla prima lo ha espressamente previsto, come nel caso dell'art.15-ter del DPR 602/73 secondo cui “Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.”
In ordine al secondo motivo di ricorso la Corte ritiene che nel caso specifico ricorrano le condizioni di cui all'art.10 comma 3 dello Statuto del Contribuente che determina l'illegittimità della sanzione irrogata.
E' noto che il comma 3 dell'art. 10 prevede che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si è conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione stessa”.
Nel caso di specie la Società ha presentato l'istanza di riversamento in modo prudenziale nel lontano 2022, aderendo a una procedura volontaria fortemente incentivata dalla prassi dell'amministrazione come strumento deflattivo del contenzioso (vedasi Circolare n.21/E del 2022). Tuttavia, la certificazione sopravvenuta del credito ha mutato radicalmente il contesto: in quanto il credito di imposta oggetto di compensazione è stato formalmente riconosciuto come spettante.
Pertanto non si può non tener conto del fatto che l'omesso pagamento non ha causato alcun danno erariale, perché nessuna compensazione indebita è stata effettivamente operata e il mancato versamento delle rate
è stato determinato da un legittimo affidamento in atti pubblici dello Stato (la certificazione).
La sanzione appare quindi non solo sproporzionata, ma espressamente esclusa dalla disciplina dell'art.10, comma 3, in quanto il comportamento della ricorrente è stato pienamente conforme alla logica e alle finalità di sistema sottese alla disciplina dell'autodichiarazione e del riversamento.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla doglianza relativa all'iscrizione a ruolo delle sanzioni al 30 %
Spese compensate.