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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15498659 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, con sede in Indirizzo_1, Isola del Liri, proponeva ricorso contro l'Resistente 1 Srl, in qualità di concessionario per la riscossione dei tributi per il Comune di Frosinone avverso l'accertamento esecutivo n. 15498659 notificato in data 20/12/2023, in materia di imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio per l'anno 2023.
La società Ricorrente_1 Srl dal 12 luglio 2022 gestiva il supermercato a marchio Società_2 sito in Indirizzo_2 , ed in data 20 dicembre 2023 riceveva dalla Resistente 1 srl notifica del suindicato accertamento col quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.342,00 a titolo di canone unico annuale per l'anno 2023, comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'omessa/infedele denuncia relativa all'utilizzo di mezzi pubblicitari utilizzati nel punto vendita.
In via preliminare eccepiva la nullità della notifica dell'accertamento impugnato per violazione della normativa in materia di notifica degli atti a mezzo posta certificata.
La società ricorrente in data 20 dicembre 2023 aveva ricevuto l'atto di accertamento sulla propria casella pec (Email_3) con un messaggio proveniente dall'indirizzo Email_4 che non risulta essere l'indirizzo ufficiale di Resistente 1 Srl.
L'atto impositivo doveva, quindi, considerarsi giuridicamente inesistente poichè proveniente da un soggetto il cui domicilio digitale non corrssipondeva ad un indirizzo oggetto di L'accertamento esecutivo doveva considerarsi, poi, nullo per violazione della normativa inerente la validità dell'atto notificato.
Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi sia affidato ad un concessionario, questi deve ottemperare a tutti gli obblighi, come le notifiche, relativi agli atti impositivi e l'atto appariva non contenere in sottoscrizione alcuna firma digitale valida ed attendibile, in quanto la sottoscrizione apposta non risultava avere le caratteristiche della firma digitale o della firma elettronica qualificata.
Contestava, inoltre, la quantificazione e l'indeterminatezza degli importi richiesti a titolo di canone unico patrimoniale e, di conseguenza, delle somme pretese a titolo di sanzione ed indennità.
Alcune voci contenute nell'accertamento non avrebbero dovuto essere assoggettate ad imposta, con particolare riferimento alle immagini poste sulla facciata adiacenti l'entrata del supermercato e alla scritta
“Società_2” sul macchinario che raccoglie le bottiglie di plastica.
Come evincibile dalle foto allegate al ricorso scattate in corrispondenza dell'entrata dell'esercizio commerciale, e sulla facciata, risultava esserci un'insegna della superficie di 10 metri quadrati che riportava la scritta “Supermercati Decò” ed in basso, poco distante dall'ingresso del supermercato, sul muro altre due immagini ritraenti la sagoma di una persona che conduce un carrello della spesa e subito dopo un adulto con in mano una busta della spesa in compagnia di un bambino.
Tali immagini non potevano considerarsi messaggi pubblicitari avendo esse l'unica funzione di indirizzare il consumatore verso i carrelli della spesa e non a indurre il destinatario a entrare per fare la spesa. Tali immagini, peraltro, risultavano coperte da pannelli sì da renderle poco visibili dall'esterno in Indirizzo_3.
Analogamente, quanto all'immagine del raccoglitore di bottiglie di plastica, fornito dal Consorzio_1, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, nonostante la presenza del marchio “Società_2", altro non era che l'indicazione, utile a tutti e non solo ai clienti del supermercato, per favorire ed incentivare la raccolta differenziata della plastica;
il raccoglitore era situato nelle vicinanze dell'ingresso del punto vendita e, sotto la già citata insegna “Supermercati Decò”e non aveva alcuna funzione di induzione e sollecitazione all'acquisto che si sarebbe potuto riconoscere se il distributore fosse stato installato lontano dal punto vendita.
Le due immagini su una superficie di 4 mq e 3 mq, non potevano quindi, considerarsi insegne pubbliciarie,
a differenza della scritta “Società_2” per la quale, comunque, nessun tributo era dovuto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 25 co. 1 n. 2 del “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” perché il messaggio, la cui superficie non superava il mezzo metro quadato, non aveva finalità promozionali.
Nell'accertamento notificato, inoltre, era stato richiesto un canone unico annuale pari ad € 768,75, un'indennità di € 281,88 ed un'“indennità da infedele” di € 102,50, oltre, a titolo di sanzione per omessa denuncia, l'importo di € 845,63 e, per sanzione da infedele denuncia, € 307,50, senza alcun riferimento ai mezzi pubblicitari considerati in omessa o infedele denuncia;
gli importi delle sanzioni erano, comunque, pari al triplo rispetto all'indennità, ben oltre il limite imposto dalla normativa di riferimento.
Tale circostanza rappresenta un'esplicita violazione delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, oltre che un vero e proprio sopruso da parte dell'ente impositore che va a gravare pesantemente sulla situazione finanziaria della ricorrente determinando un ingiusto arricchimento per la controparte;
senza trascurare la violazione da parte della Resistente 1. Srl del principio di buona fede e dei criteri di imparzialità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione tributaria nel rapporto con il contribuente.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità dell'Atto di accertamento n. 15498659, a causa della violazione della normativa vigente in tema di formazione e notifica dell'atto. In via subordinata, chideva che l'importo dell'atto venisse ridotto calcolando esclusivamente l'importo relativo al cartello bifacciale su tettoia, con esclusione degli importi relativi alle immagini e al raccoglitore di bottiglie in pet, e con relativa e conseguente rideterminazione dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi (illegittimamente calcolati su un importo errato per quanto dimostrato in narrativa), concedendo alla Ricorrente di essere ammessa al pagamento rateale;
- in ogni caso con condanna di IC.A. Srl al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Resistente 1 srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per conto del Comune di Frosinone, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Quanto all'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'avviso impugnato e della collegata pretesa tributaria poiché notificata da PEC non iscritta nei registri ufficiali REGINDE, INI-PEC e/o IPA, osservava che l'ipotesi di inesistenza della notificazione, per interpretazione giurisprudenziale, era stata considerata in casi assolutamente residuali, in considerazione dell'applicabilità del principio secondo il quale essa debba ritenersi limitata ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, di modo che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità. Osservava che la società ricorrente aveva ben inteso che l'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione promanava, come atto notificato, da Resistente 1., per cui la circostanza che controparte avesse avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e della pretesa creditoria del comune di Frosinone consentiva di ritenere infondata la questione sollevata.
Sostanzialmente, il diritto di difesa della ricorrente non poteva considerarsi nè compromesso, nèl limitato.
Sull'errata quantificazione degli importi richiesti osservava che tutte le insegne oggetto della pretesa tributaria diffondevano messaggi pubblicitari atti a promuovere e a diffondere l'immagine del soggetto pubblicizzato ed il luogo e la tipologia dell'attività commerciale esercitata.
Sulla violazione dell'art.10 Legge 212/2000 osservava che erano state applicate le sanzioni in conformità del Regolamento Comunale, art. 28, comma 3, atteso che l'inottemperanza all'obbligo di corrispondere, nel caso di specie, al Comune l'imposta dovuta, era sanzionato con un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%; inoltre, era dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a tale indennità non superiore al doppio, oltre alle sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada. Si era provveduto, pertanto a richiedere una somma pari al canone dovuto e non versato, per i mezzi non dichiarati (tra cui i
4 mq del cartello bifacciale) per un totale di € 768,75 (€ 205,00+€205,00+€253,75+205,00) oltre al suo
50% a titolo di indennità dovuta per € 281,81 a titolo di omessa denuncia, e per € 102,50 a titolo di infedele denuncia oltre alla sanzione, di importo pari al canone maggiorato dell'indennità, pari a un totale di € 1.153,13, di cui € 845,63 21 per i mezzi pubblicitari mai denunciati (immagini, Società_2 + immagini), ed
€ 307,50 per il mezzo pubblicitario denunciato solo in parte (cartello bifacciale). tutto in conformità alla normativa vigente.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità della opposizione in quanto infonda in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va accolto, anche se appare non fondata la questione preliminare relativa alla nullità della notifica dell'accertamento impugnato per violazione della normativa in materia di notifica degli atti a mezzo posta certificata.
La categoria dell'inesistenza della notificazione è stata, infatti, elaborata dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione (Cassazione civile, sez. un. sentenza n. 299 del 10.01.2020) e ridotta ai soli soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione.
La ricorrente, orbene, ha perfettamente compreso che l'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione promanava, come atto notificato, da Resistente 1. e deve quindi, affermarsi che essa ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e, dunque, della pretesa creditoria del comune di Frosinone, con ciò rimanendo intatta la validità dell'atto che non può essere confusa con la validità della notificazione dell'atto.
Il vizio di notifica eccepito non ha, orbene, assolutamente compromesso o limitato il diritto di difesa della contribuente che è stato pienamente esplicato con le varie argomentazioni esplicitate a sostegno del ricorso.
La notifica non può, quindi, ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati non possono definirsi nulli.
Quanto alla questione della quantificazione e l'indeterminatezza degli importi richiesti a titolo di canone unico patrimoniale e, di conseguenza, delle somme pretese a titolo di sanzione ed indennità, afferente, in sostanza alla debenza degli importi richiesti con l'atto impositivo, si osserva che il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato «nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo
» (Cass. Ord. 6714/17), ma non può prescindersi dalla necessità della finalità del messaggio che deve consistere nello scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Nel regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all'art.19, comma 1, approvato dal comune di Frosinone, si legge, invero, che: “oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.”
Al di là dell'insegna con l'indicazione del logo dell'attività commerciale "Società_2", ritiene il Giudicante che non tutte le immagini di cui alle foto allegate in atti possano ricondursi al presupposto delineato dal citato art. 19, poichè, ove vengono riprodotte le sagome di soggetti che vanno a fare la spesa, senza la riproposizione del logo dell'attività commerciale, così come quelle scritte riprodotte sul muro relative alla sagoma di una persona che conduce un carrello della spesa e subito dopo un adulto con in mano una busta della spesa in compagnia di un bambino, oltre a quella del raccoglitore di bottiglie di plastica installato per la raccolta differenziata, peraltro parzialmente coperte da pannelli e non chiaramente visibili dall'esterno, dalla Indirizzo_3, appaiono avere finalità ben diverse da quella del vero e proprio messaggio pubblicitario riconducibile all'attività della " Società_2". Tali immagini non possono, infatti, considerarsi in funzione di induzione e sollecitazione all'acquisto.
Quanto alla scritta “Società_2”, di estensione non superiore al mezzo metro quadro, la Resistente 1 dovrà uniformarsi alla normativa di cui all'art. 17 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 507/1993 ed alll'art. 25 co. 1 n. 2 del “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, rideterminando, eventualmente e complessivamente, l'imposta dovuta.
Sussistono motivi di equità, determinati anche dalla non fondatezza della questione preliminare posta dalla ricorrente, per la compensazione tra le Parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15498659 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl, con sede in Indirizzo_1, Isola del Liri, proponeva ricorso contro l'Resistente 1 Srl, in qualità di concessionario per la riscossione dei tributi per il Comune di Frosinone avverso l'accertamento esecutivo n. 15498659 notificato in data 20/12/2023, in materia di imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio per l'anno 2023.
La società Ricorrente_1 Srl dal 12 luglio 2022 gestiva il supermercato a marchio Società_2 sito in Indirizzo_2 , ed in data 20 dicembre 2023 riceveva dalla Resistente 1 srl notifica del suindicato accertamento col quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 2.342,00 a titolo di canone unico annuale per l'anno 2023, comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'omessa/infedele denuncia relativa all'utilizzo di mezzi pubblicitari utilizzati nel punto vendita.
In via preliminare eccepiva la nullità della notifica dell'accertamento impugnato per violazione della normativa in materia di notifica degli atti a mezzo posta certificata.
La società ricorrente in data 20 dicembre 2023 aveva ricevuto l'atto di accertamento sulla propria casella pec (Email_3) con un messaggio proveniente dall'indirizzo Email_4 che non risulta essere l'indirizzo ufficiale di Resistente 1 Srl.
L'atto impositivo doveva, quindi, considerarsi giuridicamente inesistente poichè proveniente da un soggetto il cui domicilio digitale non corrssipondeva ad un indirizzo oggetto di L'accertamento esecutivo doveva considerarsi, poi, nullo per violazione della normativa inerente la validità dell'atto notificato.
Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi sia affidato ad un concessionario, questi deve ottemperare a tutti gli obblighi, come le notifiche, relativi agli atti impositivi e l'atto appariva non contenere in sottoscrizione alcuna firma digitale valida ed attendibile, in quanto la sottoscrizione apposta non risultava avere le caratteristiche della firma digitale o della firma elettronica qualificata.
Contestava, inoltre, la quantificazione e l'indeterminatezza degli importi richiesti a titolo di canone unico patrimoniale e, di conseguenza, delle somme pretese a titolo di sanzione ed indennità.
Alcune voci contenute nell'accertamento non avrebbero dovuto essere assoggettate ad imposta, con particolare riferimento alle immagini poste sulla facciata adiacenti l'entrata del supermercato e alla scritta
“Società_2” sul macchinario che raccoglie le bottiglie di plastica.
Come evincibile dalle foto allegate al ricorso scattate in corrispondenza dell'entrata dell'esercizio commerciale, e sulla facciata, risultava esserci un'insegna della superficie di 10 metri quadrati che riportava la scritta “Supermercati Decò” ed in basso, poco distante dall'ingresso del supermercato, sul muro altre due immagini ritraenti la sagoma di una persona che conduce un carrello della spesa e subito dopo un adulto con in mano una busta della spesa in compagnia di un bambino.
Tali immagini non potevano considerarsi messaggi pubblicitari avendo esse l'unica funzione di indirizzare il consumatore verso i carrelli della spesa e non a indurre il destinatario a entrare per fare la spesa. Tali immagini, peraltro, risultavano coperte da pannelli sì da renderle poco visibili dall'esterno in Indirizzo_3.
Analogamente, quanto all'immagine del raccoglitore di bottiglie di plastica, fornito dal Consorzio_1, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, nonostante la presenza del marchio “Società_2", altro non era che l'indicazione, utile a tutti e non solo ai clienti del supermercato, per favorire ed incentivare la raccolta differenziata della plastica;
il raccoglitore era situato nelle vicinanze dell'ingresso del punto vendita e, sotto la già citata insegna “Supermercati Decò”e non aveva alcuna funzione di induzione e sollecitazione all'acquisto che si sarebbe potuto riconoscere se il distributore fosse stato installato lontano dal punto vendita.
Le due immagini su una superficie di 4 mq e 3 mq, non potevano quindi, considerarsi insegne pubbliciarie,
a differenza della scritta “Società_2” per la quale, comunque, nessun tributo era dovuto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 25 co. 1 n. 2 del “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” perché il messaggio, la cui superficie non superava il mezzo metro quadato, non aveva finalità promozionali.
Nell'accertamento notificato, inoltre, era stato richiesto un canone unico annuale pari ad € 768,75, un'indennità di € 281,88 ed un'“indennità da infedele” di € 102,50, oltre, a titolo di sanzione per omessa denuncia, l'importo di € 845,63 e, per sanzione da infedele denuncia, € 307,50, senza alcun riferimento ai mezzi pubblicitari considerati in omessa o infedele denuncia;
gli importi delle sanzioni erano, comunque, pari al triplo rispetto all'indennità, ben oltre il limite imposto dalla normativa di riferimento.
Tale circostanza rappresenta un'esplicita violazione delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, oltre che un vero e proprio sopruso da parte dell'ente impositore che va a gravare pesantemente sulla situazione finanziaria della ricorrente determinando un ingiusto arricchimento per la controparte;
senza trascurare la violazione da parte della Resistente 1. Srl del principio di buona fede e dei criteri di imparzialità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione tributaria nel rapporto con il contribuente.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità dell'Atto di accertamento n. 15498659, a causa della violazione della normativa vigente in tema di formazione e notifica dell'atto. In via subordinata, chideva che l'importo dell'atto venisse ridotto calcolando esclusivamente l'importo relativo al cartello bifacciale su tettoia, con esclusione degli importi relativi alle immagini e al raccoglitore di bottiglie in pet, e con relativa e conseguente rideterminazione dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi (illegittimamente calcolati su un importo errato per quanto dimostrato in narrativa), concedendo alla Ricorrente di essere ammessa al pagamento rateale;
- in ogni caso con condanna di IC.A. Srl al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Resistente 1 srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per conto del Comune di Frosinone, eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Quanto all'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'avviso impugnato e della collegata pretesa tributaria poiché notificata da PEC non iscritta nei registri ufficiali REGINDE, INI-PEC e/o IPA, osservava che l'ipotesi di inesistenza della notificazione, per interpretazione giurisprudenziale, era stata considerata in casi assolutamente residuali, in considerazione dell'applicabilità del principio secondo il quale essa debba ritenersi limitata ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, di modo che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità. Osservava che la società ricorrente aveva ben inteso che l'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione promanava, come atto notificato, da Resistente 1., per cui la circostanza che controparte avesse avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e della pretesa creditoria del comune di Frosinone consentiva di ritenere infondata la questione sollevata.
Sostanzialmente, il diritto di difesa della ricorrente non poteva considerarsi nè compromesso, nèl limitato.
Sull'errata quantificazione degli importi richiesti osservava che tutte le insegne oggetto della pretesa tributaria diffondevano messaggi pubblicitari atti a promuovere e a diffondere l'immagine del soggetto pubblicizzato ed il luogo e la tipologia dell'attività commerciale esercitata.
Sulla violazione dell'art.10 Legge 212/2000 osservava che erano state applicate le sanzioni in conformità del Regolamento Comunale, art. 28, comma 3, atteso che l'inottemperanza all'obbligo di corrispondere, nel caso di specie, al Comune l'imposta dovuta, era sanzionato con un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%; inoltre, era dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a tale indennità non superiore al doppio, oltre alle sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada. Si era provveduto, pertanto a richiedere una somma pari al canone dovuto e non versato, per i mezzi non dichiarati (tra cui i
4 mq del cartello bifacciale) per un totale di € 768,75 (€ 205,00+€205,00+€253,75+205,00) oltre al suo
50% a titolo di indennità dovuta per € 281,81 a titolo di omessa denuncia, e per € 102,50 a titolo di infedele denuncia oltre alla sanzione, di importo pari al canone maggiorato dell'indennità, pari a un totale di € 1.153,13, di cui € 845,63 21 per i mezzi pubblicitari mai denunciati (immagini, Società_2 + immagini), ed
€ 307,50 per il mezzo pubblicitario denunciato solo in parte (cartello bifacciale). tutto in conformità alla normativa vigente.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità della opposizione in quanto infonda in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va accolto, anche se appare non fondata la questione preliminare relativa alla nullità della notifica dell'accertamento impugnato per violazione della normativa in materia di notifica degli atti a mezzo posta certificata.
La categoria dell'inesistenza della notificazione è stata, infatti, elaborata dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione (Cassazione civile, sez. un. sentenza n. 299 del 10.01.2020) e ridotta ai soli soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione.
La ricorrente, orbene, ha perfettamente compreso che l'avviso di accertamento oggetto della presente opposizione promanava, come atto notificato, da Resistente 1. e deve quindi, affermarsi che essa ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e, dunque, della pretesa creditoria del comune di Frosinone, con ciò rimanendo intatta la validità dell'atto che non può essere confusa con la validità della notificazione dell'atto.
Il vizio di notifica eccepito non ha, orbene, assolutamente compromesso o limitato il diritto di difesa della contribuente che è stato pienamente esplicato con le varie argomentazioni esplicitate a sostegno del ricorso.
La notifica non può, quindi, ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati non possono definirsi nulli.
Quanto alla questione della quantificazione e l'indeterminatezza degli importi richiesti a titolo di canone unico patrimoniale e, di conseguenza, delle somme pretese a titolo di sanzione ed indennità, afferente, in sostanza alla debenza degli importi richiesti con l'atto impositivo, si osserva che il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato «nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo
» (Cass. Ord. 6714/17), ma non può prescindersi dalla necessità della finalità del messaggio che deve consistere nello scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Nel regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria all'art.19, comma 1, approvato dal comune di Frosinone, si legge, invero, che: “oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.”
Al di là dell'insegna con l'indicazione del logo dell'attività commerciale "Società_2", ritiene il Giudicante che non tutte le immagini di cui alle foto allegate in atti possano ricondursi al presupposto delineato dal citato art. 19, poichè, ove vengono riprodotte le sagome di soggetti che vanno a fare la spesa, senza la riproposizione del logo dell'attività commerciale, così come quelle scritte riprodotte sul muro relative alla sagoma di una persona che conduce un carrello della spesa e subito dopo un adulto con in mano una busta della spesa in compagnia di un bambino, oltre a quella del raccoglitore di bottiglie di plastica installato per la raccolta differenziata, peraltro parzialmente coperte da pannelli e non chiaramente visibili dall'esterno, dalla Indirizzo_3, appaiono avere finalità ben diverse da quella del vero e proprio messaggio pubblicitario riconducibile all'attività della " Società_2". Tali immagini non possono, infatti, considerarsi in funzione di induzione e sollecitazione all'acquisto.
Quanto alla scritta “Società_2”, di estensione non superiore al mezzo metro quadro, la Resistente 1 dovrà uniformarsi alla normativa di cui all'art. 17 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 507/1993 ed alll'art. 25 co. 1 n. 2 del “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”, rideterminando, eventualmente e complessivamente, l'imposta dovuta.
Sussistono motivi di equità, determinati anche dalla non fondatezza della questione preliminare posta dalla ricorrente, per la compensazione tra le Parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli.