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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9164 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 28247/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DI CP_1 C.F._1 MAIO, OM IN e AR UI con elezione di domicilio in VIA FORGIONE 12 CASERTA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Controparte_2 RUOTOLO, con elezione di domicilio in VIA FILIPPO TURATI 13, SAN GIORGIO A CREMANO, NAPOLI
RESISTENTE E
anche per conto di , con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, CP_3 CP_4 con elezione di domicilio in VIA A.DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp. avviso addebito CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19-12-2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00142210600000, notificato in data 18-11-2024, inerente omissioni contributive alla gestione commercianti per l'importo complessivo di euro 3603,30 relative al I e II trimestre dell'anno 2023; eccepiva la decadenza dell'iscrizione al ruolo;
nel merito sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, quale amministratore unico della
[...]
alla gestione commercianti per mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza, Controparte_5 nonché perché la mera attività di locazione immobiliare svolta dalla non Controparte_5 costituente attività di impresa ai fini previdenziali;
ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito. CP_ Si costituiva l' anche per la che eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_4 della società di cartolarizzazione;
nel merito ribadiva la fondatezza della pretesa contributiva in ragione della carica di socio amministratore della società e quale socio della Fit Controparte_5 Store srl. L eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_6
****** Va, preliminarmente, affermato il difetto di legittimazione passiva della poiché, CP_4 trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31- 12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138). Va, altresì, esclusa la legittimazione passiva della società di riscossione. In controversie del tutto analoghe alla presente, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.SS.UU. n. 7514 del 08/03/2022), “ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, anche nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Ciò posto, l'opposizione è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99. L'opposizione, per il principio della ragione più liquida, va accolta nel merito per le ragioni di seguito espresse. Oggetto del giudizio è l'opposizione all'avviso di addebito relativo all'omesso versamento alla Gestione commercianti dei contributi IVS per i primi due trimestri dell'anno 2023 in CP_3 relazione all'attività svolta quale socio unico e amministratore in favore della società
[...] e di socio della Fit Store srl. Controparte_5 Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. In linea di principio, in base alla normativa dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, deve oramai affermarsi che anche il socio di S.r.l. che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e nel contempo sia amministratore della medesima, sia tenuto ad iscriversi presso entrambe le gestioni previdenziali interessate (gestione commercianti e gestione separata), come riconosciuto pure dalle Sez. Unite della Cassazione con sentenza n.17076/2011 (v. anche Corte Cost. n. 15/2012).
Ne consegue che tale obbligo sussiste, a maggior ragione, per il socio di società semplice, operante nel settore commerciale, che presso la stessa svolga la sua attività (nella specie, quale socio accomandatario di società in accomandita semplice) e che, diversamente, resterebbe privo di tutela assicurativa, restando irrilevante l'eventuale iscrizione ad altra cassa previdenziale (Cass. n.20268 del 19/11/2012). Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, quindi, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa di cui al d.l. n.78/2010 conv. in l. n.122/2010), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività
2 aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante Cass. n. 8474/2017; Cass. n. 10426/2018) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Suprema Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è rivolta, invece, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Il principio risulta ribadito anche di recente, affermandosi che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (v. Cass. n. 5210 del 28/02/2017; Cass. n.2665 del 04/02/2021).
3 Nel caso di specie, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere, posto a suo carico, di CP_3 dimostrare la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, in quanto l'obbligazione contributiva discenderebbe, come si legge nella relazione istruttoria, dalla circostanza che la società
[...] risulta priva di personale dipendente;
quanto alla partecipazione alla società Fit Controparte_5 Store srl, a parte che non si comprende in termini chiari se le omissioni contributive si riferiscano anche a tale posizione, nulla affatto è dedotto.
Gli è, poi, che il dalle visure camerali in atti, per il periodo in contestazione, non CP_5 risulta avere avuto cariche sociali in seno alla Controparte_5 CP_ In altri termini l' ha in via presuntiva ravvisato l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti essenzialmente per il fatto di rivestire la carica di amministratore unico. Ma si è detto che il requisito ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti non necessariamente discende dalla qualità di amministratore della società, in quanto vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione operativa dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale. Manca del tutto, in definitiva, ogni riscontro dello svolgimento di significative attività lavorative idonee a dimostrare l'abitualità delle operazioni e la costante prevalenza dell'apporto lavorativo del fattori produttivi dell'impresa, sia relativamente alla immobiliare che CP_5 CP_5 per la Fit Store. Deve quindi escludersi la ricorrenza dei presupposti cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, con ciò superate le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa dell'istante. CP_ Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente e portati dall'avviso di addebito n. 371 2024 00142210600000. Quanto alla presenza nel presente giudizio dell' , esclusa Controparte_7 l'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell'ente di riscossione. Le spese, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) CP_ dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente CP_ e portati dall'avviso di addebito n. 371 2024 00142210600000; 2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in € 1120,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 28247/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO DI CP_1 C.F._1 MAIO, OM IN e AR UI con elezione di domicilio in VIA FORGIONE 12 CASERTA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Controparte_2 RUOTOLO, con elezione di domicilio in VIA FILIPPO TURATI 13, SAN GIORGIO A CREMANO, NAPOLI
RESISTENTE E
anche per conto di , con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, CP_3 CP_4 con elezione di domicilio in VIA A.DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp. avviso addebito CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19-12-2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 00142210600000, notificato in data 18-11-2024, inerente omissioni contributive alla gestione commercianti per l'importo complessivo di euro 3603,30 relative al I e II trimestre dell'anno 2023; eccepiva la decadenza dell'iscrizione al ruolo;
nel merito sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione, quale amministratore unico della
[...]
alla gestione commercianti per mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza, Controparte_5 nonché perché la mera attività di locazione immobiliare svolta dalla non Controparte_5 costituente attività di impresa ai fini previdenziali;
ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito. CP_ Si costituiva l' anche per la che eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_4 della società di cartolarizzazione;
nel merito ribadiva la fondatezza della pretesa contributiva in ragione della carica di socio amministratore della società e quale socio della Fit Controparte_5 Store srl. L eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_6
****** Va, preliminarmente, affermato il difetto di legittimazione passiva della poiché, CP_4 trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31- 12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138). Va, altresì, esclusa la legittimazione passiva della società di riscossione. In controversie del tutto analoghe alla presente, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.SS.UU. n. 7514 del 08/03/2022), “ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, anche nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Ciò posto, l'opposizione è tempestiva essendo stata presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99. L'opposizione, per il principio della ragione più liquida, va accolta nel merito per le ragioni di seguito espresse. Oggetto del giudizio è l'opposizione all'avviso di addebito relativo all'omesso versamento alla Gestione commercianti dei contributi IVS per i primi due trimestri dell'anno 2023 in CP_3 relazione all'attività svolta quale socio unico e amministratore in favore della società
[...] e di socio della Fit Store srl. Controparte_5 Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:
- commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
- di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
- professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. In linea di principio, in base alla normativa dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, deve oramai affermarsi che anche il socio di S.r.l. che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e nel contempo sia amministratore della medesima, sia tenuto ad iscriversi presso entrambe le gestioni previdenziali interessate (gestione commercianti e gestione separata), come riconosciuto pure dalle Sez. Unite della Cassazione con sentenza n.17076/2011 (v. anche Corte Cost. n. 15/2012).
Ne consegue che tale obbligo sussiste, a maggior ragione, per il socio di società semplice, operante nel settore commerciale, che presso la stessa svolga la sua attività (nella specie, quale socio accomandatario di società in accomandita semplice) e che, diversamente, resterebbe privo di tutela assicurativa, restando irrilevante l'eventuale iscrizione ad altra cassa previdenziale (Cass. n.20268 del 19/11/2012). Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, quindi, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa di cui al d.l. n.78/2010 conv. in l. n.122/2010), rimane sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività
2 aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante Cass. n. 8474/2017; Cass. n. 10426/2018) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di srl, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Suprema Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata. Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è rivolta, invece, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Il principio risulta ribadito anche di recente, affermandosi che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (v. Cass. n. 5210 del 28/02/2017; Cass. n.2665 del 04/02/2021).
3 Nel caso di specie, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere, posto a suo carico, di CP_3 dimostrare la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, in quanto l'obbligazione contributiva discenderebbe, come si legge nella relazione istruttoria, dalla circostanza che la società
[...] risulta priva di personale dipendente;
quanto alla partecipazione alla società Fit Controparte_5 Store srl, a parte che non si comprende in termini chiari se le omissioni contributive si riferiscano anche a tale posizione, nulla affatto è dedotto.
Gli è, poi, che il dalle visure camerali in atti, per il periodo in contestazione, non CP_5 risulta avere avuto cariche sociali in seno alla Controparte_5 CP_ In altri termini l' ha in via presuntiva ravvisato l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti essenzialmente per il fatto di rivestire la carica di amministratore unico. Ma si è detto che il requisito ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti non necessariamente discende dalla qualità di amministratore della società, in quanto vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione operativa dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale. Manca del tutto, in definitiva, ogni riscontro dello svolgimento di significative attività lavorative idonee a dimostrare l'abitualità delle operazioni e la costante prevalenza dell'apporto lavorativo del fattori produttivi dell'impresa, sia relativamente alla immobiliare che CP_5 CP_5 per la Fit Store. Deve quindi escludersi la ricorrenza dei presupposti cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, con ciò superate le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa dell'istante. CP_ Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente e portati dall'avviso di addebito n. 371 2024 00142210600000. Quanto alla presenza nel presente giudizio dell' , esclusa Controparte_7 l'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; Cass. n. 23984 del 2014; Cass. n. 11687 del 2008; Cass. n. 11274 del 2007). Tanto vale ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell'ente di riscossione. Le spese, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) CP_ dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall' nei confronti del ricorrente CP_ e portati dall'avviso di addebito n. 371 2024 00142210600000; 2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in € 1120,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, oltre € 49,00 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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