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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2064/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GRATTA Parte_1 C.F._1
ILARIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENICHETTI CP_1 C.F._2
AB e dall'avv. CERRI FRANCESCO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data dell'8 luglio 2025, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Ha premesso di aver contratto matrimonio in Vecchiano (PI), il 7 settembre 1985, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vecchiano (PI), Anno 1985, Parte II, Serie A, n°24, ufficio
1 e che, dalla loro unione, sono nati i figli, Francesco, il 12 giugno 1986 e il 29 novembre Per_1
1987.
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale;
in punto di condizioni accessorie, ha domandato porsi a carico del resistente l'onere di versare un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 400,00 mensili, più Istat, e dividersi al 50% ciascuno i conti correnti intestati ai coniugi.
Raggiunto da tempestiva notifica, si è costituito in giudizio nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale ma domandando da parte sua: mantenere il diritto di abitazione sulla casa familiare, donando la proprietà della stessa al figlio Francesco;
dare atto dell'intenzione di lui resistente di acquistare l'appartamento per la figlia al corrispettivo di € 68.000,00; Per_1 dividersi a metà ciascuno tra i coniugi le somme risultanti nel conto corrente e nel conto titoli;
dichiarare che lui resistente avrebbe concesso alla signora la metà del costituito fondo pensione, senza corrisponderle alcun assegno di mantenimento o, in subordine, riconoscersi alla signora un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno rinvenuto un accordo e la causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza e di confermare la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Vecchiano (PI), il 7 settembre 1985, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Vecchiano (PI), Anno 1985, Parte II, Serie A, n°24, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e potranno scegliere la propria residenza con l'obbligo di comunicazione l'un l'altro;
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , stante la disparità economica, CP_1 Parte_1 un contributo al mantenimento, di Euro 400,00 (quattrocento mensili), con decorrenza dal 1° dicembre 2025. Il pagamento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà comunicare;
Pt_1
3) Il IG. ha il diritto di occupare l'abitazione coniugale, di cui è CP_1 comproprietario con la IG.ra e per tale titolo le corrisponderà un'indennità pari Parte_1 ad Euro 250,00 (duecentocinquanta mensili) fino a che lo stesso la occuperà. Il pagamento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà comunicare con Pt_1 decorrenza dal primo del mese successivo a quando lascerà l'abitazione;
4) Il IG. , titolare del conto titoli presso il Banco BPM n. 100440/0, si impegna CP_1
a vendere la metà dei titoli a lui intestati identificati: Banco BPM SPA IT0005218380 del valore nominale di € 7.067.000 e 26 del valore nominale di Euro Parte_2
1.800,00. Il IG. provvederà a vendere la metà dei predetti titoli nei tempi CP_1 più brevi appena ricevuta la notifica del provvedimento giudiziale e trasferirà quanto ricavato con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà comunicare;
Pt_1
5) Il IG. , titolare del conto corrente presso il Banco BPM n.2775/194880, si CP_1 impegna a trasferire alla IG.ra la metà della somma contenuta sul predetto Parte_1 conto che alla data odierna (dell'accordo datato 12 novembre 2025) riporta un saldo attivo di
Euro 41.607,96 nei tempi più brevi appena ricevuta la notifica del provvedimento giudiziale e trasferirà la somma con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà Pt_1 comunicare.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 14.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2064/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GRATTA Parte_1 C.F._1
ILARIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENICHETTI CP_1 C.F._2
AB e dall'avv. CERRI FRANCESCO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data dell'8 luglio 2025, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Ha premesso di aver contratto matrimonio in Vecchiano (PI), il 7 settembre 1985, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vecchiano (PI), Anno 1985, Parte II, Serie A, n°24, ufficio
1 e che, dalla loro unione, sono nati i figli, Francesco, il 12 giugno 1986 e il 29 novembre Per_1
1987.
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale;
in punto di condizioni accessorie, ha domandato porsi a carico del resistente l'onere di versare un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 400,00 mensili, più Istat, e dividersi al 50% ciascuno i conti correnti intestati ai coniugi.
Raggiunto da tempestiva notifica, si è costituito in giudizio nulla opponendo alla CP_1 pronuncia di separazione personale ma domandando da parte sua: mantenere il diritto di abitazione sulla casa familiare, donando la proprietà della stessa al figlio Francesco;
dare atto dell'intenzione di lui resistente di acquistare l'appartamento per la figlia al corrispettivo di € 68.000,00; Per_1 dividersi a metà ciascuno tra i coniugi le somme risultanti nel conto corrente e nel conto titoli;
dichiarare che lui resistente avrebbe concesso alla signora la metà del costituito fondo pensione, senza corrisponderle alcun assegno di mantenimento o, in subordine, riconoscersi alla signora un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno rinvenuto un accordo e la causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza e di confermare la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Vecchiano (PI), il 7 settembre 1985, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Vecchiano (PI), Anno 1985, Parte II, Serie A, n°24, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto e potranno scegliere la propria residenza con l'obbligo di comunicazione l'un l'altro;
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , stante la disparità economica, CP_1 Parte_1 un contributo al mantenimento, di Euro 400,00 (quattrocento mensili), con decorrenza dal 1° dicembre 2025. Il pagamento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà comunicare;
Pt_1
3) Il IG. ha il diritto di occupare l'abitazione coniugale, di cui è CP_1 comproprietario con la IG.ra e per tale titolo le corrisponderà un'indennità pari Parte_1 ad Euro 250,00 (duecentocinquanta mensili) fino a che lo stesso la occuperà. Il pagamento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà comunicare con Pt_1 decorrenza dal primo del mese successivo a quando lascerà l'abitazione;
4) Il IG. , titolare del conto titoli presso il Banco BPM n. 100440/0, si impegna CP_1
a vendere la metà dei titoli a lui intestati identificati: Banco BPM SPA IT0005218380 del valore nominale di € 7.067.000 e 26 del valore nominale di Euro Parte_2
1.800,00. Il IG. provvederà a vendere la metà dei predetti titoli nei tempi CP_1 più brevi appena ricevuta la notifica del provvedimento giudiziale e trasferirà quanto ricavato con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà comunicare;
Pt_1
5) Il IG. , titolare del conto corrente presso il Banco BPM n.2775/194880, si CP_1 impegna a trasferire alla IG.ra la metà della somma contenuta sul predetto Parte_1 conto che alla data odierna (dell'accordo datato 12 novembre 2025) riporta un saldo attivo di
Euro 41.607,96 nei tempi più brevi appena ricevuta la notifica del provvedimento giudiziale e trasferirà la somma con bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra vorrà Pt_1 comunicare.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 14.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina