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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 07/02/2024 da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
SAN FRATELLO (ME) il 21/01/1964, con il proc. dom. avv. SARROCCO GIAN
LUCA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nata il [...] in [...], e di (C.F. CP_2
, nato il [...] in [...], entrambi residenti C.F._3
ad Almenno San Bartolomeo (BG), via Piusano n. 17 – non costituiti;
CONVENUTI CONTUMACI
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle statuizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della Sig.ra e del figlio Controparte_1 CP_2
e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento, dichiarando cessato,
[...] con effetto dalla data di presentazione del ricorso introduttivo, l'obbligo di
[...]
di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € 360, oltre al CP_2
50% delle spese straordinarie;
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda di revoca, ridurre in quantum l'assegno di mantenimento, attualmente corrisposto dal ricorrente in favore della controparte, nella misura di € 180,00 mensili ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario spese generali, cpa e iva. In via istruttoria reitera tutte le istanze articolate in atti”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, ex art. 473-bis.29 c.p.c., la revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 1810/2013, emessa in data
17/07/2013 e pubblicata il 03/09/2013, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, in particolare, in via principale, di revocarsi l'obbligo in capo a di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile CP_2 di € 360,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con effetto dalla data di presentazione del ricorso introduttivo,
e, in subordine, di ridursi il quantum dell'assegno di mantenimento nella misura di
2 € 180,00 mensili, spiegando le domande sia nei confronti della madre sia nei confronti del figlio maggiorenne.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno ricorrente deduceva che le proprie condizioni patrimoniali ed economiche avevano subito una variazione, avendo l costituito un nuovo nucleo familiare, assumendosi oneri di mantenimento CP_2 nei confronti della attuale moglie, , la quale, a causa delle Controparte_3 patologie di cui è affetta, è invalida civile al 60% e dispone di una ridotta capacità lavorativa, tanto da non essere più riuscita a reperire una occupazione dall'anno
2022; che il ricorrente non è titolare di diritti reali su beni immobili, né titolare di mobili registrati o quote sociali, e vive con la moglie in due locali concessi loro in comodato d'uso gratuito;
che, l'unico figlio del ricorrente, , da tempo CP_2 divenuto maggiorenne, nel giugno 2017 concludeva il percorso di studio che aveva intrapreso nel settembre 2012, conseguendo un diploma in servizi commerciali con la votazione di 67/100 e per circa un mese e mezzo lavorava come operaio metalmeccanico addetto al carico e scarico di macchinari, alle dipendenze di che, pertanto, essendosi inserito nel mondo del lavoro, Parte_2 CP_2
aveva raggiunto la capacità di provvedere al proprio sostentamento,
[...] sebbene dopo tale esperienza lavorativa sembrava che lo stesso non si fosse più adoperato per rendersi economicamente autosufficiente;
che, comunque, l'odierno ricorrente si era attivato in tutti i modi possibili per aiutarlo a trovare un'occupazione, invitandolo ad iscriversi al centro per l'impiego, rivolgersi alle società di lavoro interinale, sollecitando direttamente anche alcuni titolari di aziende al fine di fissare un colloquio di lavoro per il figlio, riscontrando ogni volta risposte evasive da parte di;
che, pertanto, considerato il titolo di studio conseguito dal figlio, CP_2 spendibile nel mercato del lavoro, il mancato conseguimento della indipendenza economica, a sei anni e mezzo dalla conclusione del ciclo di studi, doveva imputarsi alla colpevole inerzia e allo scarso impegno di CP_2
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15/05/2024, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ai signori
[...]
e , l'allora Giudice delegato titolare del fascicolo Controparte_1 CP_2 ne dichiarava la contumacia e procedeva a sentire liberamente l'odierno ricorrente.
Con ordinanza resa in data 04/06/2024, il Giudice delegato, in via temporanea e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c., revocava l'obbligo di mantenimento a carico del
3 ricorrente a partire dalla data di comunicazione dell'ordinanza, fissava termine per la notifica dell'ordinanza al convenuto contumace e la data dell'udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale di , il quale, però, ometteva CP_2 di comparire benché ritualmente intimato (v. verbale udienza 06/12/2024).
Ritenuta la causa matura per la decisione, con decreto emesso in data 10/12/2024, il
Presidente del Tribunale riassegnava il fascicolo al Giudice delegato dr.ssa Veronica
Marrapodi, avanti alla quale, all'udienza tenutasi in data 25/02/2025, il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, è fondata e merita accoglimento la domanda di revoca degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario del figlio , posti CP_2
a carico del padre . Parte_1
In punto di diritto, va ricordato che presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di
“autosostenersi”, sicché il figlio non deve essere in condizione di potersi inserire concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso e di mantenersi da solo;
viceversa, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne viene meno nel momento in cui quest'ultimo raggiunge l'autonomia economica, quale fatto estintivo dell'obbligazione posta ex lege in capo ai genitori.
Dal punto di vista della ripartizione dell'onere della prova in subiecta materia, negli ultimi anni, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale – a cui anche questo
Tribunale intende assicurare continuità – in base al quale spetta al figlio divenuto maggiorenne (ove agisca egli stesso in giudizio) o al genitore interessato (quello con lui convivente) dimostrare che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 8049/2022).
Anche recentemente la giurisprudenza di merito, applicando i principi elaborati dalla
Suprema Corte, ha chiarito che ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento da parte del genitore, è
4 onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. n. 26875/2023; Tribunale Catania, sent. n.
999/2022; Tribunale Foggia, sent. n. 533/2022). Questa conclusione – ha osservato recentemente la Corte di Appello di Milano – è stata ritenuta pienamente coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Corte d'Appello di Milano, sent. 16/02/2025; Cass. n. 17947/2023). Inoltre, si è affermato che la prova del diritto all'assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente sarà tanto più lieve per il figlio appena maggiorenne, quando lo stesso abbia intrapreso un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Corte Appello Cagliari, sent. n. 224/2022).
Ciò chiarito, si osserva che, nella fattispecie, omettendo di costituirsi in giudizio, i convenuti non hanno avanzato alcuna domanda circa il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore che ne ha chiesto la revoca. Omettendo di costituirsi in giudizio, peraltro, i convenuti non hanno potuto fornire alcuna prova in ordine alle attuali condizioni di vita del figlio , oggi di anni 26 compiuti, il CP_2 quale per l'età anagrafica e il titolo di studio conseguito nell'anno 2017 (diploma in servizi commerciali, v. doc. 9), deve reputarsi del tutto capace di svolgere attività lavorativa retribuita che lo renda pienamente autonomo e in grado di autosostentarsi.
Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per la conferma del contributo economico a carico di , meritano integrale conferma i provvedimenti CP_2 temporanei e urgenti assunti dal giudice delegato, che, però, debbono farsi decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo, tempo in cui doveva ritenersi già esaurito l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento ordinario e
5 straordinario del figlio maggiorenne.
In assenza di opposizione e di soccombenza dei convenuti, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 1810/2013, emessa in data 17/07/2013 e depositata il 03/09/2013, così decide:
- revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di Parte_1 provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne
, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso CP_2 introduttivo;
- - dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 07/02/2024 da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
SAN FRATELLO (ME) il 21/01/1964, con il proc. dom. avv. SARROCCO GIAN
LUCA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nata il [...] in [...], e di (C.F. CP_2
, nato il [...] in [...], entrambi residenti C.F._3
ad Almenno San Bartolomeo (BG), via Piusano n. 17 – non costituiti;
CONVENUTI CONTUMACI
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle statuizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della Sig.ra e del figlio Controparte_1 CP_2
e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento, dichiarando cessato,
[...] con effetto dalla data di presentazione del ricorso introduttivo, l'obbligo di
[...]
di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € 360, oltre al CP_2
50% delle spese straordinarie;
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda di revoca, ridurre in quantum l'assegno di mantenimento, attualmente corrisposto dal ricorrente in favore della controparte, nella misura di € 180,00 mensili ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfetario spese generali, cpa e iva. In via istruttoria reitera tutte le istanze articolate in atti”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, ex art. 473-bis.29 c.p.c., la revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 1810/2013, emessa in data
17/07/2013 e pubblicata il 03/09/2013, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, in particolare, in via principale, di revocarsi l'obbligo in capo a di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'assegno mensile CP_2 di € 360,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con effetto dalla data di presentazione del ricorso introduttivo,
e, in subordine, di ridursi il quantum dell'assegno di mantenimento nella misura di
2 € 180,00 mensili, spiegando le domande sia nei confronti della madre sia nei confronti del figlio maggiorenne.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno ricorrente deduceva che le proprie condizioni patrimoniali ed economiche avevano subito una variazione, avendo l costituito un nuovo nucleo familiare, assumendosi oneri di mantenimento CP_2 nei confronti della attuale moglie, , la quale, a causa delle Controparte_3 patologie di cui è affetta, è invalida civile al 60% e dispone di una ridotta capacità lavorativa, tanto da non essere più riuscita a reperire una occupazione dall'anno
2022; che il ricorrente non è titolare di diritti reali su beni immobili, né titolare di mobili registrati o quote sociali, e vive con la moglie in due locali concessi loro in comodato d'uso gratuito;
che, l'unico figlio del ricorrente, , da tempo CP_2 divenuto maggiorenne, nel giugno 2017 concludeva il percorso di studio che aveva intrapreso nel settembre 2012, conseguendo un diploma in servizi commerciali con la votazione di 67/100 e per circa un mese e mezzo lavorava come operaio metalmeccanico addetto al carico e scarico di macchinari, alle dipendenze di che, pertanto, essendosi inserito nel mondo del lavoro, Parte_2 CP_2
aveva raggiunto la capacità di provvedere al proprio sostentamento,
[...] sebbene dopo tale esperienza lavorativa sembrava che lo stesso non si fosse più adoperato per rendersi economicamente autosufficiente;
che, comunque, l'odierno ricorrente si era attivato in tutti i modi possibili per aiutarlo a trovare un'occupazione, invitandolo ad iscriversi al centro per l'impiego, rivolgersi alle società di lavoro interinale, sollecitando direttamente anche alcuni titolari di aziende al fine di fissare un colloquio di lavoro per il figlio, riscontrando ogni volta risposte evasive da parte di;
che, pertanto, considerato il titolo di studio conseguito dal figlio, CP_2 spendibile nel mercato del lavoro, il mancato conseguimento della indipendenza economica, a sei anni e mezzo dalla conclusione del ciclo di studi, doveva imputarsi alla colpevole inerzia e allo scarso impegno di CP_2
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15/05/2024, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ai signori
[...]
e , l'allora Giudice delegato titolare del fascicolo Controparte_1 CP_2 ne dichiarava la contumacia e procedeva a sentire liberamente l'odierno ricorrente.
Con ordinanza resa in data 04/06/2024, il Giudice delegato, in via temporanea e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c., revocava l'obbligo di mantenimento a carico del
3 ricorrente a partire dalla data di comunicazione dell'ordinanza, fissava termine per la notifica dell'ordinanza al convenuto contumace e la data dell'udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale di , il quale, però, ometteva CP_2 di comparire benché ritualmente intimato (v. verbale udienza 06/12/2024).
Ritenuta la causa matura per la decisione, con decreto emesso in data 10/12/2024, il
Presidente del Tribunale riassegnava il fascicolo al Giudice delegato dr.ssa Veronica
Marrapodi, avanti alla quale, all'udienza tenutasi in data 25/02/2025, il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, è fondata e merita accoglimento la domanda di revoca degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario del figlio , posti CP_2
a carico del padre . Parte_1
In punto di diritto, va ricordato che presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di
“autosostenersi”, sicché il figlio non deve essere in condizione di potersi inserire concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso e di mantenersi da solo;
viceversa, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne viene meno nel momento in cui quest'ultimo raggiunge l'autonomia economica, quale fatto estintivo dell'obbligazione posta ex lege in capo ai genitori.
Dal punto di vista della ripartizione dell'onere della prova in subiecta materia, negli ultimi anni, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale – a cui anche questo
Tribunale intende assicurare continuità – in base al quale spetta al figlio divenuto maggiorenne (ove agisca egli stesso in giudizio) o al genitore interessato (quello con lui convivente) dimostrare che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 8049/2022).
Anche recentemente la giurisprudenza di merito, applicando i principi elaborati dalla
Suprema Corte, ha chiarito che ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento da parte del genitore, è
4 onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (Cass. n. 26875/2023; Tribunale Catania, sent. n.
999/2022; Tribunale Foggia, sent. n. 533/2022). Questa conclusione – ha osservato recentemente la Corte di Appello di Milano – è stata ritenuta pienamente coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Corte d'Appello di Milano, sent. 16/02/2025; Cass. n. 17947/2023). Inoltre, si è affermato che la prova del diritto all'assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente sarà tanto più lieve per il figlio appena maggiorenne, quando lo stesso abbia intrapreso un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Corte Appello Cagliari, sent. n. 224/2022).
Ciò chiarito, si osserva che, nella fattispecie, omettendo di costituirsi in giudizio, i convenuti non hanno avanzato alcuna domanda circa il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore che ne ha chiesto la revoca. Omettendo di costituirsi in giudizio, peraltro, i convenuti non hanno potuto fornire alcuna prova in ordine alle attuali condizioni di vita del figlio , oggi di anni 26 compiuti, il CP_2 quale per l'età anagrafica e il titolo di studio conseguito nell'anno 2017 (diploma in servizi commerciali, v. doc. 9), deve reputarsi del tutto capace di svolgere attività lavorativa retribuita che lo renda pienamente autonomo e in grado di autosostentarsi.
Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per la conferma del contributo economico a carico di , meritano integrale conferma i provvedimenti CP_2 temporanei e urgenti assunti dal giudice delegato, che, però, debbono farsi decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo, tempo in cui doveva ritenersi già esaurito l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento ordinario e
5 straordinario del figlio maggiorenne.
In assenza di opposizione e di soccombenza dei convenuti, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 1810/2013, emessa in data 17/07/2013 e depositata il 03/09/2013, così decide:
- revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di Parte_1 provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne
, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso CP_2 introduttivo;
- - dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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