Sentenza breve 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/03/2021, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00371/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Tormen, Emiliano Casagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento emesso dal Questore di-OMISSIS- in data 13 agosto 2020, -OMISSIS-notificato in data 16 dicembre 2020, con cui è stato decretato “il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata il 24.05.2019”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di-OMISSIS-, previo preavviso, ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso ordinario di soggiorno per attesa occupazione, in quanto il ricorrente risulta condannato dal Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza nr.-OMISSIS-del 6 febbraio 2019, “alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 15.000 euro di multa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, per la violazione dell'art.73 comma 1 del DPR 309/90”, sentenza esecutiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità e chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’impugnato provvedimento, per i motivi di seguito sinteticamente esposti:
I) il diniego si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, in quanto impedirebbe al ricorrente di concludere il percorso di recupero già intrapreso e gli precluderebbe la possibilità di ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali e la possibilità di ottenere la riabilitazione e, inoltre, violerebbe il principio di uguaglianza in rapporto a chi, magari per ragioni del tutto casuali e contingenti (ad esempio mancata notifica del provvedimento), verrebbe a trovarsi in condizione di poter scontare la pena;
II) l’ordine del Questore sarebbe illegittimo per eccesso di potere in quanto l’attuale situazione di emergenza sanitaria dettata dalla pandemia covid-19 comporterebbe l'impossibilità concreta per il ricorrente di lasciare, a breve, l'Italia, sia perché sarebbero “pressoché interrotti i voli, ed ogni altro mezzo di trasporto, con il -OMISSIS-” sia perché sarebbe “pericoloso per la salute e l'incolumità del ricorrente rientrare nel proprio paese d'origine”;
III) il provvedimento sarebbe illegittimo per il mancato rispetto di un termine ragionevole per la conclusione del procedimento;
IV) il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, in quanto la Questura avrebbe, in sostanza, basato la sua decisione unicamente sull'esistenza della sentenza irrevocabile di condanna per detenzione di sostanze -OMISSIS-, omettendo però di valutare tutti gli altri elementi a favore del richiedente e di accertarne in concreto la pericolosità sociale, come, invece, avrebbe dovuto fare anche in applicazione, in via analogica, di quanto previsto per i permessi per soggiornanti di lungo periodo.
Si è costituito in giudizio il Ministro dell’Interno, contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione tramite sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso è infondato, secondo quanto segue.
Va, innanzitutto, evidenziato che, nel provvedimento di diniego impugnato, la Questura dà atto che il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva “alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 15.000 euro di multa, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 per la violazione dell'art.73 comma 1 del DPR 309/90”, in quanto “è stato trovato a bordo di un autobus di linea, proveniente dalla -OMISSIS-, posti all'interno di un sacchetto di alimenti occultato tra i sedili”; condanna non smentita nel presente ricorso.
Tanto premesso, va rilevato che tale reato in materia di -OMISSIS- è, per espressa previsione di legge, automaticamente ostativo, in assenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998, al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario per attesa occupazione chiesto dal ricorrente.
L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, infatti, che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
E, tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi anche la sua conservazione) assume portata preclusiva l'esistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati nell'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo.
Detta disposizione impedisce, infatti, che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale”, tra gli altri specificamente indicati, “per reati inerenti gli -OMISSIS-”, mentre una valutazione di pericolosità sociale in concreto e in bilanciamento con gli elementi di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 è dovuta solo nel caso sussistano legami familiari rilevanti, come richiamati nel predetto articolo.
La costante giurisprudenza, in materia, ritiene, quindi, che - in caso di reati ostativi - la valutazione sulla pericolosità sociale sia stata già compiuta dal legislatore e che, pertanto, non competa al Questore alcun obbligo di valutazione sul punto, se non vi è prova, come nel caso di specie, dell’esistenza di vincoli familiari rilevanti ex art. 5, comma 5, cit..
Sulla questione, ex multis, si veda C.d.S., sent. n. 2083 del 2019, secondo cui “…La consolidata giurisprudenza di questa Sezione ritiene che la condanna per reato in materia di -OMISSIS- sia, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità, in mancanza di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. da ultimo, Cons. Stato, III, 20 febbraio 2019, n. 1174; 6 settembre 2018 n. 5267; 4 maggio 2018 n. 2664 )”; e C.d.S., sent. 5083 del 2019, secondo cui “…Non è necessario, in tal caso, un giudizio di valutazione della pericolosità sociale del soggetto, essendo tale valutazione effettuata in via presuntiva dallo stesso legislatore e l’effetto espulsivo che ne deriva si produce automaticamente… omissis…Non rileva, pertanto, il numero delle condanne riportate, né l’epoca più o meno risalente delle stesse, e neppure il comportamento successivamente tenuto… ”.
Sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono l’automatica ostatività al rilascio del permesso di soggiorno per le condanne per alcuni reati, tra cui quelli in materia di -OMISSIS-, è, inoltre, già intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze n. 148 del 2008 e n. 277 del 2014.
Né, nel caso di specie, può essere applicata “analogicamente”, come vorrebbe il ricorrente, la tutela rafforzata di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che è prevista per i titolari o richiedenti il permesso di soggiorno UE.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la valutazione di pericolosità sociale richiesta dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, con una motivazione fondata anche sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate, va “ riferita unicamente ai casi in cui si tratti della richiesta o della revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto la situazione di prolungata e regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale diviene giuridicamente rilevante ai fini della eventuale concessione della carta di soggiorno di lungo periodo, qualora la competente Autorità amministrativa abbia già valutato o sia messa in grado di valutare se sussistono tutti i requisiti previsti, che comportano, inoltre, una specifica valutazione di integrazione dello straniero sotto vari profili ” (cfr. Cons di Stato, sent. n. 2532 del 2019; n. 2083 del 2019; n. 5014 del 2016; n. 4470 del 2015).
In definitiva, nel caso in questione, considerato che il ricorrente ha richiesto il rinnovo di un ordinario permesso di soggiorno per attesa occupazione e non ha dedotto nel corso del procedimento, e neppure nel presente ricorso, la presenza di legami familiari in Italia rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. n. 286 del 1998, la condanna riportata per il grave reato in materia di -OMISSIS- si pone come automaticamente ostativa al richiesto rinnovo del permesso di soggiorno, secondo un automatismo preclusivo già giudicato indenne da rilievi di costituzionalità, ed è idonea a sorreggere di per sé il diniego impugnato, rendendo priva di rilievo la dedotta insufficienza motivazionale e istruttoria relativamente agli ulteriori elementi che, ad avviso del ricorrente, dovevano essere invece valutati a suo favore, quale l’attività lavorativa svolta (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 3713 del 2018 “…in caso di atti plurimotivati la giurisprudenza ha costantemente affermato che è sufficiente accertare la legittimità di uno solo dei presupposti che lo reggono ”).
Infondata è anche la censura con cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per essere stato adottato dopo la scadenza di un termine ragionevole di conclusione del procedimento: per costante giurisprudenza amministrativa, infatti, il ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non ne inficia la legittimità, non avendo il termine di 60 giorni di cui all’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286 del 1998 natura perentoria e non comportando, quindi, la sua inosservanza la consumazione del relativo potere amministrativo, né, di per sé, l’illegittimità dell’atto adottato oltre il termine; e anzi prevedendo espressamente il medesimo articolo 5, al comma 9 bis, che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, “anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza…” (cfr. C.d.S., sent. n. 2083 del 2019; Tar Veneto, sent. n.405 del 2015).
Infine, quanto dedotto dal ricorrente con riferimento alla difficile situazione sanitaria in -OMISSIS- e alla difficoltà dei collegamenti con tale paese non può incidere sulla legittimità dell’impugnato provvedimento della Questura, il cui contenuto dispositivo attiene al diniego dell’ordinario permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente ad esito del procedimento di verifica da parte della Questura dei requisiti necessari per il rilascio dello stesso, potendo al più tali elementi essere rappresentati in sede del diverso procedimento di espulsione.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, considerate le peculiarità della controversia e la limitata attività difensiva svolta dall’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.