Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da: 1) Dr Giovanni Dipietro Presidente
2) Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
3) Dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 983/2023 R.G., avente per oggetto: “responsabilità ex art. 2051 c.c.”;
TRA
, NATA A CARLENTINI IL 25.12.1943, C.F. , Parte_1 C.F._1
RESIDENTE IN AUGUSTA, VIA ROMA N. 97; , NATA AD AUGUSTA Parte_2
IL 28.02.1951, ED IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N. 75, C.F. ; C.F._2
, NATA A ROMA IL 28.04.1957, ED IVI RESIDENTE IN VIA DEI Parte_3
FRASSINI N 31, C.F. C.F._3
, NATO A ASMARA (ETH) IL 14.05.1947, E RESIDENTE A ROMA IN Parte_4
VIA BERNARDINO CORIO;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Gallitto, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO Controparte_1
TEMPORE AVV. , C.F. , (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
), (C.F. ) C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ),
[...] C.F._6
rappresentati e difesa dall'avv. Eleonora Giardino, giusta procura in atti;
1
All'esito della udienza di discussione del 3.12.2024 – trattata cartolarmente- la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1155/2023 del 15 giugno 2023 (resa nel proc. n. 355/2017 R.G.),
il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda risarcitoria proposta dal
[...]
e dai proprietari di immobili al piano terra, Controparte_1 CP_3
e e, per l'effetto, condannava, in solido, CP_4 CP_5 Parte_1
, – proprietari
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'immobile adiacente - al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 7.121,45, nonché ad eseguire le opere indicate dal CTU per eliminare le cause;
compensava le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
, formulando due motivi di censura, e hanno Parte_3 Parte_4
chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la condanna al pagamento di una minor somma da determinarsi a mezzo nuova CTU.
Si sono costituiti il e i condomini indicati in epigrafe -attori in primo CP_1
grado- e hanno chiesto il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di entrambi i gradi, con condanna ex art. 96 c.p.c.
Concessa la chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, veniva disposta una CTU suppletiva;
indi, all'esito dell'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti contestano la sentenza del primo giudice nella parte in cui accerta la loro esclusiva responsabilità nella produzione dei danni al muro e agli appartamenti degli attori, ricondotta CP_6
alla carenza di manutenzione dell'immobile di proprietà di essi convenuti, adiacente a quello dei ricorrenti.
2 Deducono, in particolare, che il loro c.t.p. aveva invece ricondotto la causa delle infiltrazioni d'acqua nella parete dell'immobile di proprietà del condominio alla
“mancanza di un giunto nel muro che non raccoglie l'acqua piovana”.
Con il secondo motivo, parte appellante critica la sentenza per aver condiviso le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in primo grado, senza tenere conto del complesso delle risultanze emergenti dagli accertamenti tecnici, giacchè il CTU aveva accertato che l'umidità presente nell'immobile attoreo è umidità di risalita.
Deduce altresì che il CTU ha erroneamente attribuito all'acqua piovana non smaltita all'interno dell'immobile di essi appellanti la responsabilità dei danni prodottisi negli appartamenti degli appellati senza tenere conto che la stagione piovosa
è limitata nel tempo.
Detti motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, appaiono in parte fondati e vanno, di conseguenza, accolti nei termini che seguono.
E invero, dalle relazioni, principale e integrativa, della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado e nel presente grado, a firma dell'ing.
, risulta che le manifestazioni di degrado lamentate dagli appellati Controparte_7
nei propri immobili, costituite da esfoliazioni della pittura muraria e sfarinamento degli intonaci, sono “da ricondurre a fenomeni di risalita capillare verosimilmente dovuti sia alla mancata impermeabilizzazione dei muri contro terra che all'assenza di un vespaio sotto pavimento, ossia a tutta una serie di accorgimenti tecnici che sarebbero dovuti essere posti in opera all'epoca di realizzazione del plesso condominiale. Lo stato di abbandono in cui versa l'adiacente unità immobiliare tende tuttavia ad aggravare i fenomeni lamentati nel ricorso, considerato che le acque meteoriche che si raccolgono all'interno della proprietà di parte opposta, a causa del crollo del tetto, rimanendo confinate all'interno della stessa, vengono di fatto assorbite dalla muratura.”
Queste affermazioni del consulente risultano confermate dal fatto che manifestazioni di umidità simili a quelle accertate nel muro di confine con l'immobile dei -ossia ed esfoliazioni delle pitture murarie e Parte_5 Parte_6
3 sfarinamenti degli intonaci- sono state riscontrate anche nelle pareti non direttamente al confine con il lotto adiacente (così pag. 16 della relazione di CTU del primo grado).
Può dunque ritenersi accertato, come del resto aveva ritenuto anche il giudice di prime cure, che la causa principale e diretta dei danni all'edificio dei ricorrenti sia da imputare a difetti di costruzione dello stesso , mentre le condizioni Controparte_8
di degrado dell'adiacente immobile degli appellanti, dovute a carenza di manutenzione, costituiscono solo un fattore di aggravamento che si inserisce come una concausa nel determinismo degli eventi dannosi.
Se così è, deve allora riconoscersi una corresponsabilità di entrambe le parti nella produzione dei danni verificatisi nello stabile e negli appartamenti degli CP_6
appellati. Ne segue che il risarcimento dei danni non può essere posto per intero a carico degli appellanti così come erroneamente disposto dal primo Parte_5
giudice, in quanto lo stato di abbandono del loro immobile non è la causa esclusiva di tali danni, che derivano anche dalle caratteristiche costruttive dell'edificio degli stessi danneggiati.
Deve, quindi, affermarsi che la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dei proprietari della casa terranea adiacente allo stabile condominiale, per i danni accertati negli immobili degli appellati, sia soltanto parziale con un'incidenza eziologica che è stata valutata dal CTU, appositamente richiamato in questo giudizio di appello, al 50%, laddove, per la restante parte, la responsabilità è imputabile agli stessi danneggiati, poiché dipende dalle condizioni dei loro immobili.
Da quanto sopra discende che il risarcimento cui vanno condannati gli appellanti deve essere limitato alla misura percentuale del 50%, e ciò ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., in ragione del concorso del fatto dei danneggiati, ricorrenti in primo grado, nella pari misura del 50%.
In definitiva, gli appellanti, ferma la loro condanna all'esecuzione dei lavori occorrenti per eliminare le cause (concorrenti) dei danni, su cui non vi è motivo di appello (lavori stimati dal CTU in € 12.742,26), sono altresì tenuti al pagamento in favore di parte appellata della minor somma di € 3.560,73 (1/2 di 7.121.45), a titolo di risarcimento
4 per equivalente dei danni, non essendovi censura alcuna in ordine alla liquidazione di tali danni operata in sentenza con riferimento al costo dei lavori occorrenti per il ripristino degli immobili dei ricorrenti, così come indicato dal CTU.
Non appare necessario disporre un altro supplemento di CTU per l'effettuazione di un ulteriore sopralluogo, siccome richiesto dagli appellati in seno alle note conclusive, tenuto conto che questa Corte, nel richiamare il CTU (per determinare il grado percentuale di apporto eziologico ascrivibile alle condizioni dell'immobile confinante), ha specificamente invitato il consulente a utilizzare le risultanze degli accertamenti già eseguiti, non reputando né necessarie ulteriori indagini tecniche, né rilevanti eventuali mutamenti dello stato dei luoghi.
Non occorreva infine alcuna autorizzazione della Corte, pure richiesta dagli appellati nelle note conclusive, per la produzione di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi (e asseritamente volte a contestare il concorso causale delle condizioni del proprio immobile), giacchè rientra certamente nelle facoltà delle parti la produzione di documenti, fatto salvo il potere del giudice di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza.
SPESE Con riferimento, infine, alla liquidazione delle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Nella specie, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giustificati motivi per compensare le spese (ivi incluse quelle del procedimento preventivo ex art. 696 bis c.p.c.) in ragione di un terzo, e per porre i restanti due terzi di dette spese a carico dei risultati prevalentemente soccombenti, in Parte_1 Pt_3
applicazione del principio di causalità.
Le spese -in mancanza di relativa nota- vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), sulla base dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto del valore della causa.
5 Nella medesima percentuale vanno anche ripartite nei rapporti interni le liquidate spese delle CTU del primo e del secondo grado, e della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 983/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1155/2023 del
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 15.6.2023, e in parziale riforma della stessa, condanna gli appellanti al pagamento, in favore del sito in Augusta, CP_1 [...]
e di e della somma Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_5
di € € 3.560,73, a titolo di risarcimento di danni;
conferma, nel resto, la sentenza appellata;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in ragione di 1/3, e condanna gli appellanti in solido, al pagamento, in favore degli appellati, dei restanti 2/3 Parte_7
delle spese, che liquida, per l'intero: a) per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in €
145,50 per esborsi e in € 2.337,00 per compensi (di cui € 567,00 per fase studio, €
709,00 per fase introduttiva, € 1061,00 fase istruttoria); b) per il primo grado, in €
125,00 per esborsi e in complessivi € 5077,00 per compensi (di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria, euro
1.701,00 per fase decisoria); c) per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compensi (di cui €1134,00 per fase studio, €921,00 per fase introduttiva, €1843,00 per fase istruttoria/trattazione e € 1911,00 per fase decisoria), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico degli appellanti (per due terzi) e degli appellati (per un terzo) le spese di CTU e della CTP, liquidate come in atti.
Così deciso in Catania il 30 dicembre 2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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