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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al ______________________
n° 11931 R.G.L 2024, promossa
Per ___________________ DA
, in proprio e n. q. di legale rappresentante della Parte_1
omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'Avv.
AR LE, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Partinico (PA),
Via Principe Umberto 48 e al suo indirizzo telematico;
Il Cancelliere
Opponente
C O N T R O
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Opposto
avente per oggetto: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del
9/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso S E N T E N Z A
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. AR
LE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 2/08/2024, , in proprio e n. q. di legale Parte_1
rappresentante della omonima ditta individuale, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione OI- 001553648, notificata il 30/07/2024, con la quale l' CP_1
le aveva ingiunto il pagamento di € 1.730,30, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83 e ss.mm.ii;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, non contestando la CP_1
fondatezza dei motivi di opposizione e rappresentando di aver avviato il procedimento in autotutela per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
Considerato che l' nonostante un rinvio di quattro mesi, concessole CP_1
all'udienza dell'11/06/2025, non ha provato di aver annullato l'atto, depositando il provvedimento adottato in autotutela e che non può concedersi a tal fine un altro rinvio, meramente dilatorio;
Rilevato che parte opponente, con le note di trattazione scritta, ha insistito in ricorso;
Ritenuto che non può esservi dubbio della fondatezza dell'opposizione, atteso che l'atto di accertamento è stato notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, co. 2°, L. n° 689/81, come si può rilevare dalla stessa documentazione prodotta dall'Istituto ( violazioni risalenti al periodo Gennaio -Ottobre 2017, atto di accertamento del 5/12/2018 e quindi notificato posteriormente);
Considerato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 14, u.c. L. n° 689/81 l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si è estinta e pertanto l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata, mentre l' attesa la sua CP_1
soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. AR LE, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 7/11/2025 all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al ______________________
n° 11931 R.G.L 2024, promossa
Per ___________________ DA
, in proprio e n. q. di legale rappresentante della Parte_1
omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'Avv.
AR LE, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Partinico (PA),
Via Principe Umberto 48 e al suo indirizzo telematico;
Il Cancelliere
Opponente
C O N T R O
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Opposto
avente per oggetto: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del
9/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso S E N T E N Z A
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. AR
LE.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 2/08/2024, , in proprio e n. q. di legale Parte_1
rappresentante della omonima ditta individuale, aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione OI- 001553648, notificata il 30/07/2024, con la quale l' CP_1
le aveva ingiunto il pagamento di € 1.730,30, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83 e ss.mm.ii;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, non contestando la CP_1
fondatezza dei motivi di opposizione e rappresentando di aver avviato il procedimento in autotutela per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
Considerato che l' nonostante un rinvio di quattro mesi, concessole CP_1
all'udienza dell'11/06/2025, non ha provato di aver annullato l'atto, depositando il provvedimento adottato in autotutela e che non può concedersi a tal fine un altro rinvio, meramente dilatorio;
Rilevato che parte opponente, con le note di trattazione scritta, ha insistito in ricorso;
Ritenuto che non può esservi dubbio della fondatezza dell'opposizione, atteso che l'atto di accertamento è stato notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, co. 2°, L. n° 689/81, come si può rilevare dalla stessa documentazione prodotta dall'Istituto ( violazioni risalenti al periodo Gennaio -Ottobre 2017, atto di accertamento del 5/12/2018 e quindi notificato posteriormente);
Considerato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 14, u.c. L. n° 689/81 l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si è estinta e pertanto l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata, mentre l' attesa la sua CP_1
soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. AR LE, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 7/11/2025 all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti