Decreto cautelare 11 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 4 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2024 REG.RIC.
N. 01375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2024, proposto da IN S.n.c. di IN IN Pal & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Frigotto, Francesco Vicenzoni e Alberto Frigotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AV, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AV RE Castelcerino S.a.s. di NI RA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Dalla Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2024, proposto da AV RE Castelcerino S.a.s. di NI RA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Dalla Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AV, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Frigotto, Francesco Vicenzoni, Alberto Frigotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 1217 del 2024 :
della nota prot. n. 0020670 del 19 settembre 2024 del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di AV, con cui è stato disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA 04322080237-28122023-1824, presentata in data 28 dicembre 2023 dalla ditta IN S.n.c. di IN IN Pal & C. in subentro alla Ditta AV RE Castelcerino S.a.s. per l’esercizio dell’attività pregressa, ed è stata disposta la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera;
e di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Quanto al ricorso n. 1375 del 2024 :
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia/inesistenza
del silenzio rifiuto eventualmente perfezionatosi in data 14.9.2024 sulla richiesta di permesso di costruire depositata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e dell’art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, presentata e registrata presso il portale telematico SUAP in data 16 luglio 2024 Pratica 02083500237- 09042024-0904, qualificata come “ Progetto in sanatoria per la regolarizzazione di alcune opere interne ed esterne di un fabbricato ad uso albergo in Via della Libertà n 24 – Castelcerino - Comune di AV di proprietà della società “AV RE Castelcerino sas di NI RA & C .”;
per l’eventuale accertamento dell’avvenuto decorso dei termini del silenzio assenso ai sensi dell’art. 36 bis comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rispetto la richiesta di permesso di costruire di cui al capo precedente;
nonché comunque per l’annullamento di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2025 (primi motivi aggiunti) :
per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia/inesistenza
del provvedimento di data 5 dicembre 2024 di diniego dell’attestazione di avvenuto decorso dei termini di cui all’art. 36 bis Testo Unico Edilizia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 maggio 2025 (secondi motivi aggiunti) :
- della determinazione della Provincia di Verona n. 815 del 12 marzo 2025, notificata in data 13 marzo 2025, avente per oggetto: “ Annullamento in autotutela della determinazione n. 3245 in data 25 ottobre 2023, avente per oggetto: “Accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento abusivo per modifiche esterne di un fabbricato ad uso albergo e abitativo in Comune di AV, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004. codice pratica n. 360/23 ”;
nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AV e di AV RE Castelcerino S.a.s. di NI RA & C. nel ricorso NRG 1217/2024; del Comune di AV e di IN S.n.c. nel ricorso NRG 1375/ 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa EL RI e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società AV RE è proprietaria, nel Comune di AV (VR), di un compendio immobiliare ricadente urbanisticamente in zona C1 - residenziale integrativa e da più di trent’anni utilizzato per pubblico esercizio e somministrazione alimenti e bevande e fornitura pasti, ristorazione ed accoglienza alberghiera, nelle diverse forme di affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast .
2. L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra: il piano terra e in parte il primo piano sono adibiti ad uso alberghiero con un’ampia zona ristorante e stanze; al piano primo, secondo e sottotetto è ubicata la zona residenziale con accesso autonomo tramite vano scale dal cortile ad ovest del fabbricato.
3. Dall’1 gennaio 2024 l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l’attività alberghiera sono gestite da IN S.n.c. in ragione di contratto di affitto d’azienda stipulato con la proprietà e di SCIA di sub-ingresso nell’attività presentata in Comune dal conduttore in data 28 dicembre 2023.
4. In data 16 luglio 2024 la società AV RE ha presentato al Comune di AV, tramite portale telematico SUAP, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 per la regolarizzazione di alcune opere interne ed esterne al fabbricato che l’istante ha dichiarato realizzate in difformità dai titoli edilizi fin dal 5 giugno 1990, indicate in:
- opere esterne : variazione della grandezza di alcune forometrie (finestre e porte), senza alterazione dell’aspetto esterno del fabbricato e con mantenimento dei rapporti interni areo illuminanti delle stanze; tamponamento della canna fumaria posta sulla facciata a sud, con la realizzazione di una continuità a terra del manufatto, mancata realizzazione dell’area verde ad est del fabbricato prevista nei titoli edilizi; al piano secondo realizzazione di una velux di piccole dimensioni;
- opere interne : abbassamento del piano interrato a 2,40 mt (progetto autorizzato a 2,70/2,65 mt altezza attuale); realizzazione di tramezze interne per ricavare locali adibiti a depositi al piano interrato, al piano primo realizzazione di una parete con porta per dividere la parte adibita ad albergo e quella utilizzata come residenziale; completamento con opere della parte residenziale.
5. Rispetto a tali difformità la società aveva già ottenuto il necessario accertamento di compatibilità paesaggistica con determinazione n. 3245 del 25 ottobre 2023 della Provincia di Verona.
6. In ragione della presentazione di tale istanza di sanatoria edilizia il Comune di AV, con nota del 20 agosto 2024, ha comunicato alla proprietaria e alla conduttrice dell’immobile l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione di un provvedimento di chiusura dell’attività/decadenza della SCIA presentata per l’avvio dell’attività commerciale “ per l’irregolarità edilizia dell’immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio, in carenza del quale non sono garantite le condizioni previste dall’art. 24 del dPR 380/01 ”. La società ricorrente ha formulato le sue osservazioni.
7. All’esito del procedimento il Comune con nota del 19 settembre 2024 ha peraltro comunque disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA e la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alberghiera, sull’assunto che la SCIA in sanatoria del proprietario equivale ad un’autodenuncia di difformità dei locali, per cui le attività commerciali sono condotte in locali non conformi dal punto di vista edilizio, urbanistico e paesaggistico.
8. Con ricorso promosso avanti a questo TAR e iscritto al NRG 1217/24 la società IN ha impugnato detto provvedimento comunale, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 36/36bis e 24 d.P.R. n. 380/2001; violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del giusto procedimento .
Il provvedimento impugnato è stato adottato nonostante la domanda di sanatoria edilizia fosse ancora in itinere e nonostante nel corso del procedimento fosse stato rappresentato dalla conduttrice che la struttura ricettiva è munita di regolare certificato di agibilità, non revocato. L’amministrazione avrebbe dovuto prima concludere il procedimento di accertamento di conformità e poi, eventualmente, assumere i consequenziali provvedimenti sanzionatori; invece ha effettuato una illogica inversione dei procedimenti, comminando una illegittima sanzione anticipata;
II. Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 36bis d.P.R. n. 380/2001; violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza .
Il provvedimento avversato ha disposto la cessazione dell’attività svolta nell’immobile in aperta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto, come già evidenziato in sede di partecipazione procedimentale, le difformità edilizie oggetto della sanatoria richiesta dalla proprietaria AV RE risultano di lieve entità e sono comunque localizzate in spazi diversi da quelli ove si svolge l’attività di bar – ristorante e ricettiva.
9. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di AV.
10. Si è costituita altresì, ad adiuvandum , la società AV RE. Quest’ultima ha sostenuto la fondatezza del ricorso, chiedendone l’accoglimento ed evidenziando che al 19 settembre 2024 (data del provvedimento impugnato) le opere oggetto della domanda di sanatoria dovevano già ritenersi sanate in virtù di silenzio assenso formatosi sull’istanza ai sensi dell’art. 36 bis del TUE, essendo decorsi 45 giorni dal suo deposito.
11. In data 11 ottobre 2024 con decreto 416/2024 è stata accolta in via monocratica la domanda cautelare urgente di sospensione del provvedimento impugnato. Tale provvedimento è stato confermato con ordinanza cautelare 448/2024 all’esito della Camera di consiglio del 31 ottobre 2024, che ha fissato per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 30 ottobre 2025.
12. Con successivo ricorso notificato in data 12 novembre 2024 e depositato in data 14 novembre 2024, assunto a ruolo al NRG 1375/2024, la Società AV RE S.a.s. ha promosso ricorso instando per:
- l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia/inesistenza del silenzio rifiuto eventualmente perfezionatosi in data 14 settembre 2024 ai sensi dell’art. 36 del TU Edilizia sulla domanda di sanatoria;
- l’eventuale accertamento dell’avvenuto decorso dei termini del silenzio assenso in applicazione dell’art. 36 bis del TUE sulla medesima domanda.
13. Nei tre motivi articolati nel ricorso la deducente sostiene:
- che la domanda di regolarizzazione degli abusi edilizi è stata presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 ancorché non ricorresse né un’ipotesi di assenza né di difformità totale dal titolo edilizio; invero sarebbe stata applicabile la nuova disposizione recata dall’art. 36 bis del TUE, che non è stata contrassegnata nel modulo dall’istante perché a tale data i moduli per la presentazione di istanze tramite SUAP non erano aggiornati alla novella normativa, intervenuta da pochi giorni. In disparte la qualificazione formale, il Comune doveva far prevalere il dato sostanziale sicché, stante la tipologia di abusi, doveva attivarsi per concludere il procedimento entro 45 giorni; il dedotto silenzio-rigetto va pertanto annullato per carenza dei presupposti, stante l’avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso sulla domanda ai sensi del menzionato art. 36 bis del TU Edilizia;
- essendosi perfezionato il silenzio-assenso a termini della citata novella normativa, ogni atto successivo assunto dall’amministrazione è inefficace; ciò pertanto travolge il silenzio-rigetto che l’amministrazione ritiene intervenuto. La società chiede quindi al giudice adito di accertare l’avvenuto perfezionamento del silenzio-accoglimento sulla sua domanda di “sanatoria” urbanistica;
- ove il Collegio ritenga invece applicabile al caso di specie l’art. 36 del TUE, il silenzio diniego è illegittimo perché la previsione del silenzio-significativo non esime l’amministrazione dall’obbligo di provvedere; nel caso di specie sussiste la cd. “doppia conformità” urbanistica degli interventi, sicché il Comune doveva rilasciare il provvedimento richiesto.
14. Dopo l’instaurazione del giudizio il Comune ha dato riscontro all’istanza, formulata da AV in data 4.11.2024, volta ad ottenere il rilascio dell’attestazione di avvenuto decorso dei termini di cui all’art. 36 bis Testo Unico Edilizia, respingendola.
15. Tale atto di diniego è stato impugnato da AV RE con motivi aggiunti depositati in data 21 gennaio 2025 ( primi motivi aggiunti ). La deducente deduce che il diniego dell’attestazione del silenzio assenso è illegittimo perché inficiato da motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica e per violazione degli articoli 36 e 36 bis del TUE.
16. Con secondi motivi aggiunti depositati in data 15 maggio 2025 la ricorrente ha esteso il giudizio alla determina n. 3245 del 25 ottobre 2023, con cui la Provincia di Verona ha annullato in autotutela l’accertamento di compatibilità paesaggistica delle difformità edilizie di cui si discute, perché il provvedimento di assenso sarebbe stato assunto sulla base di dichiarazioni dell’istante che si sono dimostrate non conformi al vero; in particolare su segnalazione del Comune di AV l’amministrazione provinciale ha rilevato che nella documentazione fotografica allegata all’istanza di sanatoria paesaggistica l’interessata aveva eliminato in via computerizzata una canna fumaria e un comignolo metallici.
17. AV RE censura l’atto provinciale assunto in autotutela per plurimi profili: violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, mancato coinvolgimento del Ministero della Cultura, violazione dell’art. 21 octies della legge 241/1990, violazione del principio di buona fede.
18. Si sono costituiti in giudizio il Comune di AV e IN s.n.c. Quest’ultima ha aderito ai motivi di gravame introdotti con il ricorso e con i motivi aggiunti, chiedendone l’accoglimento.
19. In pendenza di giudizio la Provincia di Verona ha emesso la Determinazione n. 2214 del 18.7.2025, di fatto sostitutiva di quella in precedenza annullata e che ha regolarizzato tutte le difformità edilizie oggetto di contestazione; in data 31.7.25 la società AV RE ha poi depositato una nuova pratica di sanatoria a mezzo SCIA per la regolarizzazione delle difformità sotto il profilo urbanistico-edilizio.
20. AV RE ha formulato istanza di riunione dei due gravami in epigrafe.
21. Entrambi i ricorsi sono stati quindi chiamati all’udienza pubblica del 30 ottobre 2025.
22. Il difensore della parte ricorrente ha ivi dichiarato che -nonostante i provvedimenti intervenuti dopo l’instaurazione del giudizio- permane l’interesse al ricorso quanto meno per i profili edilizi, atteso che il Comune di AV non ha dato alcun riscontro alla SCIA da ultimo presentata, mentre gli aspetti paesaggistici sono superati dal provvedimento da ultimo assunto dalla Provincia di Verona.
23. Le cause sono state quindi trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi, avvinti da ragioni evidenti di connessione soggettiva e oggettiva.
2. Con il primo ricorso, assunto al NRG 1217/2024 la conduttrice dell’immobile ha impugnato il provvedimento del Comune di AV che ha disposto l’annullamento della SCIA in subentro alla proprietà e ha disposto la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera; tale provvedimento è stato assunto perché la società proprietaria (AV RE) ha presentato un’istanza di sanatoria degli abusi edilizi presenti presso l’immobile in cui IN esercita la sua attività d’impresa.
2.1. Il gravame è fondato.
2.2. Secondo un consolidato orientamento interpretativo, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, l’esercizio di attività commerciali sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento presuppone la regolarità urbanistico-edilizia dei locali utilizzati. (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2022, n. 9786).
2.3. Premesso tale principio generale, va rilevato che l’amministrazione prima di avviare il procedimento volto ad inibire l’attività di esercizio pubblico condotta presso l’immobile avrebbe dovuto concludere il procedimento edilizio, per poi – eventualmente – assumere i consequenziali provvedimenti sanzionatori e inibitori dell’attività.
2.4. Infatti, come evidenziato da una recente pronuncia del TAR Lecce, “ costituisce ius receptum che, proprio in materia di abusi edilizi, la motivata conclusione di qualsiasi procedura di sanatoria avviata costituisce presupposto logico e giuridico per la comminatoria o l’esecuzione della sanzione, sicché non può ammettersi la repressione degli interventi abusivi prima che sia positivamente accertata la non sanabilità dei medesimi, ove gli interessati ne facciano richiesta. Con maggior impegno esplicativo, si evidenzia che in presenza di un ordine di demolizione (e, a maggior ragione, di chiusura di un’attività commerciale) emanato in pendenza di una procedura di sanatoria non definita si assiste ad un inammissibile “sovvertimento dell’ordine logico di valutazione della fattispecie sottoposta all’esame degli organi competenti, con conseguente vizio di eccesso di potere dell’atto repressivo anticipato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 06/07/2012, n. 3265; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 11/09/2009, n. 814; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 07/02/2007, n. 965).
Ne consegue che la presentazione della domanda di accertamento di conformità comporta l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 12/11/2008, n. 5646; Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2006 n. 1750; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 02/03/2021, n. 1389; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15/03/2017, n. 189). ” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1917).
2.5. Risulta fondato anche il secondo motivo, secondo cui il provvedimento è stato assunto in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
2.6. Infatti in applicazione di tali principi non può essere ordinata la chiusura dell’intera attività commerciale a fronte di un’abusività solo parziale dell’immobile. (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 8078).
2.7. Pertanto “la chiusura di un esercizio commerciale in attività non può essere considerata ex sé come una sanzione per le irregolarità urbanistiche contestate, le quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità applicative, i destinatari, gli effetti ed anche eventualmente le possibilità di sanatoria. Sul punto la giurisprudenza si è espressa organicamente affermando che la sospensione o la chiusura dell'attività economica, ancorchè esercitata in locali abusivamente realizzati “non deriva dall'abuso in sé, quanto dall'irrogazione ed esecuzione di sanzioni tipiche - quali la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi - che sono evidentemente incompatibili con la prosecuzione dell'attività economica negli stessi locali: ne consegue che la sospensione può essere disposta solo in riferimento alle attività svolte nelle porzioni abusive” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n.2360/2017). E di conseguenza deve ritenersi che lì dove i lavori abusivi non abbiano interessato l’intera struttura “trasformandola in modo da non potersi più riconoscere e agevolmente separare la parte originariamente autorizzata da quella oggetto di modifica, non può sanzionarsi con l'ordine di chiusura o sospensione dell'intero esercizio il fatto che quest'ultimo si svolga solo in parte in locali realizzati in assenza di titolo edilizio”, rivelandosi tale ordine eccessivo e perciò viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere (TAR Marche, n. 210/2019).
(…) Non guasta soggiungere che in vicende analoghe a quella odierna la giurisprudenza ha sovente ritenuto che la presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 (ed ora anche 36 bis) DPR 380/2001, comporta l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo. Ed infatti : “Ove non sussistano evidenti violazioni delle prescrizioni urbanistiche di piano che impediscano la sanatoria di opere edilizie realizzate nel tempo e adeguate alle necessità dell'impresa, l'Amministrazione non può sic et simpliciter precludere l'esercizio dell'attività produttiva ma deve in collaborazione con l'interessato definire la preliminare questione dell'adeguamento degli immobili alle prescrizioni di piano, dando seguito alla istanza di sanatoria ordinaria e/o straordinaria presentata dall'interessato” (Consiglio di Stato sez. V, n.702/2016). E nel contempo “la motivata conclusione di qualsiasi procedura di sanatoria avviata costituisce presupposto logico e giuridico per la comminatoria o l'esecuzione della sanzione, sicché non può ammettersi la repressione degli interventi abusivi prima che sia positivamente accertata la non sanabilità dei medesimi, ove gli interessati ne facciano richiesta” (TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1702/2021).” (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 19 dicembre 2024, n. 2466).
2.8. Va evidenziato che nel caso di specie le difformità edilizie sono state autodenunciate dalla società proprietaria dell’immobile ai fini della loro regolarizzazione, che le stesse riguardano prevalentemente la parte dell’immobile adibita a residenza e non quella utilizzata per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e alberghiera, che infine il Comune ha avviato il procedimento di inibizione delle attività “commerciali” prima che si formasse il silenzio – rigetto sull’istanza ex art. 36 del TU invocato dalla difesa comunale.
3. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo l’annullamento del provvedimento comunale impugnato da IN S.n.c.
4. Per quanto riguarda il ricorso di AV RE, assunto al NRG 1375/2024, integrato da due successivi ricorsi per motivi aggiunti, va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei secondi motivi aggiunti, depositati in data 15 maggio 2025, con cui la società ha impugnato la determinazione della Provincia di Verona n. 815 del 12 marzo 2025 di annullamento in autotutela della determinazione n. 3245 del 25 ottobre 2023, recante accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi abusivi.
4.1. Come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente tale provvedimento è stato superato, dopo la sua impugnazione, dall’accertamento di compatibilità paesaggistica disposto con l’intervenuto provvedimento della Provincia di Verona del 4 agosto 2025.
4.2. Il ricorso introduttivo è infondato.
4.3. La ricorrente sostiene che sull’istanza di sanatoria, pur presentata ai sensi dell’art. 36 del TUE, si sarebbe formato il silenzio-assenso decorsi 45 giorni senza l’adozione di alcun provvedimento comunale, in applicazione della nuova disciplina recata dall’art. 36 bis del TUE, mentre il Comune ritiene– per contro – che sull’istanza si sia formato il silenzio rigetto alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, in applicazione del disposto dell’art. 36 già menzionato.
4.4. La deducente invoca quindi l’applicazione della nuova procedura semplificata di accertamento di conformità introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. h), del d.l. n. 69 del 2024 e in vigore dal 30 maggio 2024 (poi modificata in sede di conversione ad opera della legge 24 luglio 2024, n. 105), che trova applicazione per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o eseguiti in assenza o difformità da SCIA, ancorché abbia presentato domanda di accertamento di conformità a termini del previgente art. 36 del TU.
4.5. La tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
4.6. Va evidenziato, anzitutto, come la stessa istante abbia espressamente presentato e qualificato la pratica edilizia presentata come intervento realizzato ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001. In nessun documento inviato al Comune, ma solo in sede giudiziale, la società ha comunicato che era sua intenzione presentare istanza ai sensi della nuova disposizione normativa, sicché correttamente il Comune ha avviato la procedura in conformità alla domanda del privato.
4.7. La qualificazione della domanda di regolarizzazione degli abusi secondo la procedura della “doppia conformità”, sottolinea il Comune resistente, corrisponde del resto alla natura e rilevanza degli abusi: all’interno dell’immobile sono state realizzate variazioni interne (spostamento e diversa distribuzione di tramezzature, ridimensionamento di ambienti) e almeno un significativo intervento di ampliamento dell’uso abitativo (recupero a fini residenziali di una soffitta originariamente non abitabile); la creazione di nuovi locali abitativi non previsti nel titolo edilizio configura un abuso edilizio per il quale la legge contempla unicamente la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36 T.U.
4.8. Né peraltro spettava all’amministrazione effettuare una riqualificazione della domanda applicando alla stessa una diversa disciplina, in tesi quella dell’art. 36 bis, la cui disciplina è entrata in vigore pochi giorni prima della presentazione dell’istanza.
4.9. Secondo i principi generali, infatti, a fronte di un’istanza diretta a conseguire un provvedimento chiaramente individuato dal privato “ l’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’istruttoria coerente con il provvedimento richiesto e di rendere una motivazione parimenti coerente, evidenziando, se del caso, le ragioni per le quali la stessa ritiene che non sussistano i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento richiesto. Non può invece, pena la violazione dei principi di trasparenza, di tutela del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, omettere del tutto l’illustrazione di dette ragioni, riqualificare l’istanza e giungere a respingerla per come riqualificata .” (TAR Lazio, II quater, 12 maggio 2025, n. 9066; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V, 9 luglio 2025, n. 2191; 7 ottobre 2025, n. 2872).
4.10. Pertanto non può trovare accoglimento la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto perfezionatosi sulla domanda di regolarizzazione edilizia né quella di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, entrambe basate sull’assunto secondo cui l’amministrazione resistente avrebbe dovuto istruire la domanda ai sensi dell’articolo 36 bis più volte menzionato che ha introdotto una procedura di “sanatoria semplificata”.
4.11. Né può essere favorevolmente scrutinata la domanda di accertamento della doppia conformità (motivo III del ricorso introduttivo). L’onere di fornire prova della sussistenza della cd. doppia conformità urbanistica ricade infatti sul privato interessato alla sanatoria dell’abuso edilizio e non può essere sopperita chiedendo che il giudice adito disponga apposita verificazione o CTU. Infatti nel processo amministrativo il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova, secondo il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio di cui al combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a., non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio posto a loro carico.
4.12. La necessità di disporre di accertamenti istruttori e i conseguenti margini di discrezionalità dell’amministrazione, precludono del resto a questo giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, a pena di violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, primo periodo c.p.a.
4.13. Per le considerazioni espresse vanno ugualmente respinti i primi motivi aggiunti, che si appuntano sul provvedimento comunale di diniego dell’attestazione di formazione del silenzio assenso.
5. In conclusione, previa riunione:
- va accolto il ricorso NRG 1217/2024, con conseguente annullamento del provvedimento comunale di annullamento della SCIA in subentro nell’attività e di inibitoria dell’attività svolta da IN s.n.c.;
- vanno respinti il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti del gravame assunto al NRG 1375/2024; vanno invece dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i secondi motivi aggiunti.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del complessivo esito dei riuniti ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi NRG 1217/2024 e 1375/2024:
a) li riunisce;
b) accoglie il ricorso NRG 1217/2024 e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 0020670 del 19-09-2024 adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di AV recante annullamento d’ufficio della Scia presentata in data 28 dicembre 2023 dalla ditta IN s.n.c. e l’ordine di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera;
c) respinge il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti del ricorso 1375/2024; dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i secondi motivi aggiunti;
d) Condanna il Comune di AV a rifondere le spese di lite a IN S.n.c., che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre oneri di legge. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EL RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RI | AZ LA |
IL SEGRETARIO