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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2021/2024 del 09/07/2024 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI IN, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, via s.s. Giacomo e Filippo, n. 19/5
APPELLANTE contro
(C.F.: CF , (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
), (C.F.: ), CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Casu e dall'Avv. Daniele Piazza, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Chiavari (GE), Corso Garibaldi, 9/4A
APPELLATI
E contro
(C.F.: ), (C.F.: CP_2 CodiceFiscale_5 CP_3 [...]
) e (C.F.: ), in proprio e quali eredi C.F._6 CP_4 CodiceFiscale_7 del padre rappresentati e difesi dall'Alessio Giulio Cavagnaro, in forza di Persona_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via Assarotti, n. 36/2
APPELLATI
E contro
1 (C.F.: ), in persona del Sindaco, Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Bolia, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in NT GH
UR (GE), piazza Mazzini, n. 46
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, pronunciando nel contraddittorio di tutte le parti, per tutte le ragioni e le causali sovra esposte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 2021/2024 del Tribunale di Genova, Giudice Dott.ssa Valentina
Cingano, procedimento iscritto al N°r.g. 1601/2021, pubblicata in data 09.07.2024 e notificata in data 09.07.2024 ad istanza dell'avv. Eugenio Bolia, difensore del
[...]
(All.ti B-C), previa ogni meglio vista pronuncia, previa, se ritenuta Controparte_6 opportuna, remissione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2) e 3) e la chiamata a chiarimenti del CTU per i motivi esposti e dedotti all'udienza del 10.03.2023:
e del Controparte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in relazione al verificarsi degli eventi di danno per cui è causa meglio Controparte_6 descritti in atti, nonché accertati e descritti dal CTU, ing. , nel procedimento Persona_2 per accertamento tecnico preventivo N°r.g. 12160/2019 e nella relazione depositata nell'odierno giudizio di merito, nonché accertati e descritti dall'ing. nella Persona_3 relazione integrativa prodotta in atti;
2) per effetto di quanto accertato e dichiarato sub 1), accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori Controparte_1 Parte_2 Parte_3
d il all'esecuzione di tutte le rispettive opere
[...] Controparte_6 di propria competenza, meglio descritte dal CTU, ing. , nel corso del Persona_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo N°r.g. 12160/2019 e nella relazione depositata nell'odierno giudizio di merito, nonché accertate e descritte dall'ing.
[...] nella relazione prodotta in atti;
Per_3
3) per effetto di quanto accertato e dichiarato sub 1), accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori Controparte_1 Parte_2 Parte_3 ed il , in via solidale tra loro o nella misura
[...] Controparte_6 meglio ritenuta, al risarcimento in favore della signora ei danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attrice, da quantificare nella somma di euro 44.450,00
2 o nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, da determinare anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali su tutte le voci di danno, da quando dovute fino al saldo;
4) accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori CP_1 ll'esecuzione dei lavori meglio descritti ai punti
[...] Parte_2 Parte_3
34) e 35) dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
5) accertare e dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Comune di
[...]
all'esecuzione dei lavori meglio descritti al punto 36) dell'atto di citazione Controparte_6 introduttivo del primo grado di giudizio;
6) accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti al pagamento in favore della signora del compenso corrisposto dall'attrice al CTU, ing. Parte_1
, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidato nella Persona_2 somma di euro 4.590,00 (oneri accessori compresi) nonché al pagamento del compenso corrisposto dall'attrice al CTP, Geol. , pari ad euro 1.866,60 (oneri accessori CP_7 compresi) oltre al pagamento del compenso corrisposto in favore dell'ing. Persona_3 pari ad euro 522,00 (oneri accessori compresi) oltre gli esborsi sostenuti a tale titolo nel giudizio di merito come documentati nelle fatture allegate alla comparsa conclusionale
(Docc. B-C);
Con vittoria delle spese di lite, esborsi e compensi del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. (Tribunale di Genova N°r.g. 12160/2019) e delle spese di lite, esborsi e compensi di entrambi i gradi di giudizio di merito, oltre spese generali ed oneri accessori come previsti per legge.
Espressamente riproposte al vaglio devolutivo del Giudice del gravame tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni ed istanze proposte in primo grado”.
PER GLI APPELLATI , E Controparte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, e per quanto di sua competenza il Cons. rel.;
1. Nel merito: respingere l'appello dell'attrice, siccome inammissibile e infondato e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2. In ogni caso: respingere tutte le domande dell'attrice rivolte verso i fratelli CP_1 siccome inammissibili e infondate, anche in ragione delle eccezioni svolte in comparsa di risposta di primo grado e riproposte in grado di appello;
occorrendo, dare atto che i fratelli anno eseguito, pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, le opere indicate CP_1
3 al par. 9, pag. 22 della comparsa in appello, al fine di garantire una migliore regimazione delle acque che naturalmente defluiscono verso valle, attraverso il loro fondo;
3. in subordine, ex art. 345 – 346 c.p.c., e occorrendo a titolo di appello incidentale condizionato:
3.1. in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, ai capi 1
– 2 -4 delle conclusioni svolte in citazione, accertare altresì le responsabilità e comunque il contributo causale dei terzi chiamati, ciascuno per gli immobili di sua competenza, come meglio indicato in comparsa di risposta, in merito agli eventi dannosi lamentati dalla parte attrice;
3.2. per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_6 persona del Sindaco pro tempore, a eseguire le opere volte a regolare la regimazione delle acque presso la Via dei DO, indicate dal CTU, in fase di ATP, al par. 4.3, pag. 10, lett.
h) della CTU, e comunque a tutte le opere di sua competenza, che saranno meglio viste e ritenute all'esito della causa di merito;
3.3. per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i Sig.ri CP_2 CP_3 [...]
e in solido tra loro o come meglio ritenuto, a eseguire le opere volte Per_1 CP_4
a regolare la regimazione delle acque presso il fondo di loro proprietà, indicate dal CTU, in fase di ATP, al par. 4.3, pag. 9, lett. a) – b) – c) della CTU, e comunque a tutte le opere di loro competenza, che saranno meglio viste e ritenute all'esito della causa di merito;
3.4. in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, ai capi 1
– 3 -6 delle conclusioni svolte in citazione, accertare altresì le responsabilità e comunque il contributo causale dei terzi chiamati, ciascuno per gli immobili di sua competenza, come meglio indicato in comparsa di risposta, in merito agli eventi dannosi lamentati dalla parte attrice;
3.5. per l'effetto, condannare i terzi chiamati, in solido tra loro o come meglio, a manlevare
e tenere indenni i fratelli da ogni e qualsiasi somma fossero costretti a pagare CP_1 all'attrice;
4. in ogni caso: con vittoria di spese per la fase di appello.
In via istruttoria, gli esponenti, per quanto possa occorrere, richiamano le istanze di prova orale dedotte con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., riproposte con la comparsa di risposta in appello, e qui di seguito ritrascritte. Si chiede pertanto, occorrendo, ove ritenuto necessario, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello di e Parte_1 testi, da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”: 1. “Nel 1989, i Sig.ri , CP_1
e anno acquistato l'edificio a uso abitativo sito a NT GH Pt_2 Parte_3
4 UR, Via dei DO n. 4, e annessi terreni rappresentati in colore verde, nella planimetria all. I bis al doc. all 20, pag. 7, che si rammostra”; 2. “Le foto all. III al doc. 20 (pagg. 13 -14), che si rammostrano, rappresenta il mulino e la vasca di raccolta delle acque, siti sul fondo oggi di proprietà come visibili fino al 2003”; 3. “Nell'anno 2003, i Sig.ri Pt_1 CP_1 hanno realizzato collettore collegato a tubazione interrata, con terminale che emerge presso
e opere di sostegno della strada, al fine di agevolare il deflusso delle acque”; 4. “Il proprietario del fondo sottostante, oggi di proprietà ha preso atto dell'intervento, Pt_1 dichiarando di approvarlo, ritenendolo utile”, 5. Le foto prodotte al doc. 9 – tav. 02 documentazione fotografica, che si rammostra, rappresentano lo stato della proprietà
[...] nell'agosto 2020”; 6. “Su incarico dei fratelli l'impresa edile CP_1 CP_1 CP_8 ha eseguito le opere tutte descritte nella relazione doc. 19, par. 3, pag. 3 -4, che si rammostra”; 7. “L'impresa edile ha eseguito le opere suddette, operando sotto CP_8 la supervisione del Geom. ; 8. “L'impresa edile ha completato i CP_9 CP_8 lavori il 5/10/2021”; 9. “Specificamente, l'impresa ha installato serbatoio da CP_8
1.000 litri, sul quale converge il sistema di acque ruscellanti, che vengono raccolte nel serbatoio e, tramite troppopieno, immesse nel tubo di scarico preesistente, che le convoglia verso il rio sottostante”; 10. “Le foto all. 2 al doc. 19, pag. 24, rappresentano il suddetto serbatoio da 1000 litri (in alto) e il suo scarico (in basso)”; 11. “A seguito dell'intervento eseguito dall'impresa presso la parte orientale del tramite pedonale, le acque CP_8 ruscellanti sono convogliate in tubazione sotterranea”; 12. “La foto all. 3 al doc. 19, pag. 25, che si rammostra, rappresenta la zona di raccolta della acque sul tramite pedonale di levante”; 13. “A seguito dell'intervento eseguito dall'impresa sul lato a ponente CP_8 del tramite pedonale, le acque ruscellanti sono immesse in tubazione sotterranea, che conduce al serbatoio sopra indicato”; 14. “La foto all. 4 al doc. 19, pag. 26 in alto che si rammostra, rappresenta la canaletta posta a ponente per la raccolta delle acque di monte”;
15. “A seguito dell'intervento eseguito dall'impresa le acque ruscellanti della CP_8 parte di valle sono immesse nel tombino a valle della strada, rappresentato nella foto all.4 al doc. 19, pag. 26 in basso, che si rammostra”; 16. “Il giorno 11 ottobre 2021, è stata eseguita verifica del sistema idraulico realizzato dall'impresa svolgendo le CP_8 operazioni descritte nella relazione doc. 19, par. 4, pagg. 4 -5, che si rammostra”; 17. “In tale occasione, è stata immessa acqua corrente, ed effettuata verifica sonora del passaggio nelle condutture indicate nelle foto all. 5, al doc. 19, pag. 27, che si rammostrano”; 18. “In tale occasione, sono è stata immessa acqua corrente nella canaletta indicata nella foto all.
6-1 al doc. 19, pag. 28, che si rammostra. e l'acqua è emersa nel serbatoio, come indicato
5 nella foto all.
6-2 al doc. 19 pag. 28, che si rammostra”; 19. “In tale occasione, le acque raccolte dal recettore rappresentato dalla foto all.
6.3 al doc. 19, pag. 29, che si rammostra, sono confluite nel tombino a valle rappresentato nella foto all.
6.4 al doc. 19, pag. 29, che si rammostra”; 20. “L'11/10/21, alle h. 9,15, è stata immessa acqua in abbondanza nel serbatoio rappresentato nella foto all.
7.1 al doc. 19, pag. 30, che si rammostra, e l'acqua è stata scaricata a valle, presso il Rio sottostante, come indicato nella foto all.
7.2 al doc. 19, pag. 30, che si rammostra”; 21. “Successivamente, al fine di migliorare ulteriormente il sistema di smaltimento delle acque, i fratelli anno fatto eseguire le opere ulteriori CP_1 descritte nella relazione all. 20, par. 3, pag. 4, che si rammostra”; 22. “In particolare, i fratelli anno fatto installare, sul lato orientale, traversa che intercetta le acque ruscellanti CP_1 sulla sede stradale e le immette in una canaletta lunga 13 metri sul lato monte, fino a raggiungere il tombino già esistente”; 23. “Le foto all. VIII-1 alla relazione doc. 20, pag. 23, che si rammostrano, rappresentano la traversa idraulica posizionata (in alto) e il terminale della canaletta che conduce al tombino (in basso)”; 24. “Sul lato occidentale, i fratelli
[...] anno fatto risagomare e approfondire la canaletta di monte preesistente e realizzato CP_1 nuova traversa, che immette le acque nel serbatoio di compensazione”; 25. “La traversa idraulica e la canaletta approfondita e risagomata, posizionate sul lato occidentale, sono rappresentate dalle foto all. VIII-2 alla relazione doc 20, pag. 24, che si rammostrano”; 26.
“A valle del tombino, i fratelli hanno fatto realizzare nuova canaletta, volta al CP_1 drenaggio delle acque di versante, per quanto di competenza, e a indirizzarle nel tombino di valle”; 27. “La nuova canaletta di valle è rappresentata dalle foto all. VIII-3 alla relazione doc. 20, pag. 25, che si rammostrano”; 28. “Dopo l'ottobre 2021, anche a seguito di intense precipitazioni, non si sono più verificati fenomeni di ruscellamento sulla proprietà CP_1
(oppure, ove non sia accettata la formulazione negativa: “Dica il teste se, dopo l'ottobre
2021, anche a seguito di intense precipitazioni, si siano verificati fenomeni di ruscellamento sulla proprietà ). Si indicano a testi i seguenti nominativi:
1. Geom. CP_1 CP_9 con studio a , C.so Matteotti n. 27/4, su tutti i capitoli, da n. 1 a n. Controparte_6
28; 2. res. a Rapallo, Via Mameli 376/3B, sui capitoli da n. 6 a n. 27; 3. Tes_1 CP_10
, res. a Rapallo, sui capitoli da n. 6 a n. 27”.
[...]
PER , E CP_2 CP_4 CP_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- in via preliminare, provvedere, previo assenso delle altre parti in causa, all'estromissione del signor CP_2
6 - nel merito, dichiarare inammissibile o infondato l'appello principale, con conferma integrale della sentenza impugnata;
comunque respingere le domande tutte verso gli scriventi, da chiunque proposte.
Vinte le spese”.
PER L'APPELLATO Controparte_6
“chiede che la Corte di Appello di Genova, previo rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia così giudicare:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_6
.
[...]
Nel merito, anche, ove occorrer possa, a titolo di appello incidentale condizionato:
In via principale: rigettare l'appello; rigettare le domande contro il . Controparte_6
In subordine, in via riconvenzionale: condannare le altre parti in causa al rimborso a favore del di tutte le somme che CP_6 quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, e ogni conseguente spesa, in ragione delle domande del giudizio e dei danni subìti dalla sig.ra Parte_1
In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la diminuzione del risarcimento del danno per il
[...]
ex art. 1127 c.c.; Controparte_6 accertare e dichiarare la diversa e minor gradazione della colpa e/o la minor efficienza causale nella determinazione del risarcimento del danno da parte del
[...]
; Controparte_6 accertare e dichiarare la limitazione nella misura di un quinto delle spese di manutenzione del tracciato a carico del CP_6
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre oneri e accessori di Legge (rimborso forfettario, inps, inail) del doppio giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. proposto dinnanzi al Tribunale di Genova, Pt_1
citava in giudizio , e
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo di essere proprietaria dell'unità immobiliare, sita nel Comune di NT
GH UR (GE), Via Dei DO, 3, ubicata in una zona periferica del Comune di
7 NT GH UR (GE) nella valle del Torrente San Siro, circondata da diversi terreni sempre di sua proprietà a monte dei quali erano ubicati terreni di proprietà dei fratelli
[...]
in pessimo stato di manutenzione e nei quali nel passato erano state eseguite opere CP_1 abusive che avevano alterato il deflusso delle acque-, dai quali derivavano fenomeni di tracimazione e sversamento di acqua piovana sulla sua proprietà, con conseguenti danni
(restringimento strada asfaltata, crollo muretto a secco, sollevamento fossa biologica).
chiedeva che mediante CTU fosse accertato che tali sversamenti erano Parte_1 causati da opere edili effettuate dai fratelli dalle mancate manutenzioni dei loro CP_1 terreni.
Si sono costituiti , e , chiedendo di essere autorizzati a Controparte_1 Pt_2 Pt_3 chiamare in causa , e , proprietari di terreno vicino, nonché CP_2 CP_11 CP_4 il . Controparte_6 Controparte_6
Veniva licenziata CTU che poi veniva depositata.
Con successivo atto di citazione, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Genova sia i fratelli ia il , quale soggetto che il CTU CP_1 Controparte_6 aveva individuato quale responsabile della manutenzione della strada denominata Via dei
Gandoli, dai quali derivavano i danni lamentati alla sua proprietà, chiedendo che entrambi fossero condannati all'esecuzione delle opere di loro competenza, come accertate dal CTU, al fine di porre rimedio alla grave situazione di danno accertata nel corso del procedimento di ATP, e al risarcimento di tutti i danni dalla stessa, quantificati in euro 44.450,00. L'attrice chiedeva, inoltre, che fosse rimossa la tubazione realizzata dai fratelli n assenza CP_1 di autorizzazione comunale e che fosse estirpata tutta la vegetazione infestante invadente la sua proprietà; infine chiedeva che il provvedesse alla Controparte_6 ricostruzione degli argini del fiume all'interno dei mappali n. 4, 5 e 6 di sua proprietà, nonché alla realizzazione della scolina per le acque piovane lungo la strada asfaltata, opere individuate dal CTU in sede di ATP.
Si costituivano nel giudizio , , e , preliminarmente Controparte_1 Pt_2 Pt_3 chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa di , , CP_2 CP_3 CP_4
e e instando per l'integrale rigetto delle domande proposte da
[...] Persona_1 Pt_1
. Deducevano che il loro fondo era immutato da oltre venti anni e che non avevano
[...] eseguito alcun intervento significativo di manutenzione. Il CTU aveva individuato solo dei modesti interventi di miglioria che essi si erano dichiarati disponibili ad eseguire.
Deducevano di aver acquistato per usucapione la servitù di scarico a vantaggio del proprio fondo e a carico di quello dell'attrice.
8 Si costituiva nel giudizio il , contestando la propria Controparte_6 legittimazione passiva, instando per l'integrale rigetto della domanda attorea e chiedendo, in subordine, la condanna dei fratelli l rimborso delle spese che sarebbero potute CP_1 derivare dall'accoglimento della domanda dell'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio , e CP_2 CP_3
e , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed instando per Persona_1 CP_4
l'accoglimento della propria domanda di manleva.
Disposta un'integrazione alla CTU diretta ad accertare se i convenuti e i terzi chiamati avessero eseguito dopo il procedimento di ATP gli interventi indicati dal CTU nella relazione peritale depositata nell'ambito di detto procedimento, i singoli soggetti cui erano riferibili le cause della situazione pregiudizievole e la percentuale di responsabilità dei predetti nella determinazione del pregiudizio subito dall'attrice, il Tribunale con la sentenza impugnata rigettava le domande proposte da , condannando la stessa a rifondere le Parte_1 spese di lite alle altre parti in causa e ponendo a suo esclusivo carico le spese di CTU.
Il Tribunale riportava analiticamente gli accertamenti del CTU nella consulenza redatta in sede di ATP, dai quali emergeva che:
- “In corrispondenza della proprietà di posta al piede del versante non si sono Pt_1 accertati danni univocamente correlabili alla conduzione dei fondi delle Parti Convenute.
Mentre sono certamente possibili situazioni di disagio a causa dello scolo delle acque, almeno in occasione di piogge intense (pag. 5, punto 3.5)”. (pag. 14 sentenza);
- “Le cause dei gravi fenomeni di tracimazione e sversamento di acqua piovana all'interno della sua proprietà lamentati dalla ricorrente, dipendono oltreché dalla posizione della proprietà stessa, posta al piede del versante, anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento indotti dalle opere antropiche. (pag. 8, punto 4.2).
“ (pag. 15 sentenza).
- “Il CTU ha quindi individuato gli interventi necessari per porre rimedio alle problematiche lamentate dalla parte ricorrente, finalizzati essenzialmente ad evitare ogni possibile deflusso di acqua nei terreni sottostanti, tranne per quelle che scolano naturalmente senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo (pagg. 6 ss.). “ (pag. 15 sentenza);
-il CTU “ha ribadito, nelle conclusioni, che durante i sopralluoghi, concordemente con i
CC.TT.PP. non si sono rilevati danni evidenti alla proprietà dell'attrice Pt_1 univocamente correlabili al deflusso delle acque meteoriche. In particolare, per quanto riguarda la fossa MH si è potuto notare che il tubo di adduzione passa fuori terra e quindi anche il serbatoio non poteva essere adeguatamente interrato neppure prima di subire
9 eventuali azioni di scalzamento da parte delle acque di scolo (Foto n. 10) (pag. 10).” (pag.
16 sentenza);
- Sono invece plausibili -secondo il CTU- le situazioni di disagio denunciate dalla ricorrente dovute allo scolo delle acque, che in particolare Da Via Dei DO si riversano in corrispondenza della porta d'ingresso dell'immobile di proprietà della ricorrente. Siccome tali situazioni dipendono -oltreché dalla posizione della proprietà stessa, posta al piede del versante- anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento indotti dalle opere antropiche, in base al principio che i proprietari dei fondi topograficamente superiori non possono rendere più gravoso lo scolo delle acque verso i terreni sottostanti, il
CTU ha indicato le opere necessarie ad eliminare tali anomalie. Non ha invece ritenuto possibile una quantificazione oggettiva dei danni (pag. 11).” (pag. 16 sentenza);
- “Il CTU ha invece riconosciuto che lo scolo delle acque da via dei DO alla sottostante proprietà della attrice rappresenta effettivamente una situazione di disagio per la Pt_1 proprietà stessa, e siccome può dipendere, oltreché dalla sua posizione morfologica posta al piede del versante e dalla mancanza di opere di regimazione lungo la stessa via dei
DO, anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento nei terreni dei convenuti, in base al principio che i proprietari dei fondi topograficamente superiori non possono rendere più gravoso lo scolo delle acque verso i terreni sottostanti, sono state indicate le opere che i convenuti stessi dovranno eseguire per eliminare tali anomalie” (pag. 17).
Quindi, il Tribunale affermava che l'attrice non aveva espressamente individuato, nell'ambito della causa petendi, il titolo giuridico per il quale agiva in giudizio, e, esercitando il potere ufficioso del giudice, qualificava le domande proposte ex art. 2043 (o eventualmente ex art. 2051 c.c.) ed ex art. 2058 c.c., quanto all'esecuzione delle opere - escludendo invece l'applicazione dell'art. 913 c.c. mai richiamato dall'attrice che neppure aveva allegato il riferimento all'eventuale connessione fra opere dell'uomo e opere di sistemazione agraria né aveva richiesto alcuna indennità – aggiungendo che ricadeva pertanto su parte attrice l'onere di dimostrare la sussistenza di un danno e del nesso eziologico tra la res o il comportamento imputato alla responsabilità dei convenuti e il danno subito. Il Tribunale riteneva tale onere non assolto dall'attrice, affermando che: il CTU aveva escluso la possibilità di quantificare i danni evidenti alla proprietà dell'attrice come univocamente correlabili al deflusso delle acque;
la prova orale offerta - e non ammessa - era del tutto generica, mentre i danni non patrimoniali non erano sorretti da alcuna allegazione o offerta di prova. Il CTU – proseguiva il Tribunale - aveva rilevato la sussistenza di “disagi” per la
10 proprietà dell'attrice in occasione di eventi piovosi, che tuttavia – neppure allegati in citazione ma solo indicati nella consulenza di parte allegata alla citazione - non erano supportati da adeguata prova da parte dell'attrice. Né parte attrice aveva offerto idonei elementi da valutare in via eventualmente presuntiva ai fini della prova di effettivi pregiudizi o di una concreta possibilità di godimento dell'immobile di sua proprietà eventualmente persa.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , instando per l'integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, insistendo nella domanda originariamente proposta, e articolando i seguenti motivi di appello:
1.Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Deduce di aver agito nei confronti dei fratelli del al fine di sentirli condannare CP_1 Controparte_6 Controparte_6 ad eseguire le opere di loro rispettiva competenza, descritte dal CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva e necessarie per eliminare e prevenire il verificarsi dei fenomeni di tracimazione e sversamento dell'acqua piovana che dai terreni dei convenuti dilava nella sua proprietà. Invece – sostiene l'appellante - il Tribunale di Genova ha ritenuto che ella abbia svolto solo domande risarcitorie tra cui una richiesta di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (quanto alla esecuzione delle opere), domanda mai svolta. La domanda, infatti, era diretta ad ottenere la condanna dei fratelli e del CP_1
all'esecuzione di opere sui terreni e sulle aree di loro Controparte_6 Controparte_6 proprietà ed in loro custodia, ossia ad un facere.
2. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erronea ricostruzione del Parte_1 fatto da parte del giudice di primo grado, il quale non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le risultanze della CTU, dalle quali era possibile evincere la sussistenza dei gravi eventi di danno patiti e la loro imputabilità ai convenuti. Ella ha denunciato il verificarsi di sversamenti e tracimazione di acqua all'interno del proprio immobile e dei terreni circostanti, provenienti dai terreni di proprietà dei fratelli DO e dalla strada di via Dei
Gandoli, trasformata dal da sentiero a strada asfaltata Controparte_6 Controparte_6 in assenza di idonei interventi per la corretta regimazione delle acque. Tali denunce avevano trovata conferma nelle due CTU svolte in sede di ATP e di giudizio di merito che richiamava testualmente in più punti.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che ella non avrebbe dimostrato la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali. Ella -sostiene - ha dedotto, richiamando quanto affermato
11 dal CTU, le plausibili le situazioni di disagio dovute allo scolo delle acque, che in particolare
Da Via Dei DO si riversano in corrispondenza della porta d'ingresso dell'immobile di sua proprietà; le gravi problematiche accertate nel caso di specie nella regimazione delle acque non comportano solo meri disagi ma pregiudicano all'attrice il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti, e nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n. 1 , ha poi precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale potrà essere liquidato facendo ricorso ai criteri equitativi tenuto anche in considerazione che nell'area interessata dai suddetti fenomeni di tracimazione e di sversamento di acqua piovana è ubicata la sua abitazione, dove ella risiede e dimora quotidianamente.
4. Con il quarto motivo di appello, lamenta l'errata ricostruzione del fatto da Parte_1 parte del giudice di primo grado in relazione alle domande di condanna delle parti citate in giudizio al risarcimento dei danni patrimoniali. Afferma di aver prodotto una dettagliata relazione a firma Ing. nella quale erano stati descritti tutti i danni riscontrati Persona_3 nell'immobile e nel circostante terreno. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la perizia dell'Ing. non ripropone affatto considerazioni superate dall'esito delle Per_3 indagini svolte nel procedimento di istruzione preventiva dal momento che l'elencazione dei danni cagionati alla proprietà della signora è stata redatta dal professionista Pt_1 incaricato dall'odierna appellante solo dopo il deposito della relazione finale del CTU. Il
Tribunale avrebbe errato nel non ammettere le prove testimoniali proposte dalla stessa, grazie alle quali avrebbe potuto ancora meglio provare la propria ricostruzione della situazione fattuale.
5. Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provati i danni non patrimoniali. Trattandosi, nel caso specifico, di lesione del diritto di proprietà, i relativi danni potevano essere liquidati equitativamente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale. La sussistenza di danni era stata provata con numerose produzioni, video e fotografiche, e avrebbe potuto essere dimostrata anche mediante prove testimoniali, tuttavia, il giudice di primo grado non aveva ammesso queste ultime in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
6. Con il sesto motivo di appello, lamenta la nullità della sentenza per Parte_1 omessa pronuncia relativa alla domanda di “accertare e dichiarare tenuti e conseguente condannare i signori Controparte_1 Parte_2 Parte_3 all'esecuzione dei lavori meglio descritti ai punti 34) e 35) dell'atto di citazione”, ossia la rimozione della tubazione realizzata in assenza di autorizzazione e installata sotto la porzione di terreno di sua proprietà e la rimozione della vegetazione infestante.
12 L'appellante ha avanzato altresì domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sulla quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere in occasione dell'udienza svoltasi in presenza in data 8/01/2025 in ragione della dichiarazione delle parti appellate di non voler mettere in esecuzione la sentenza impugnata.
Si sono costituiti nel giudizio , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 contestando integralmente l'appello avversario e chiedendone il rigetto e, in subordine, riproponendo la domanda di manleva già avanzata nel giudizio di primo grado verso i terzi chiamati.
Si sono costituiti nel giudizio , e , in proprio e quali CP_2 CP_3 CP_4 eredi di preliminarmente eccependo l'inammissibilità e la manifesta Persona_1 infondatezza dell'avversario gravame ex art. 348-bis c.p.c., e chiedendone l'integrale rigetto nel merito, in quanto infondato.
Si è costituito nel giudizio il , contestando i motivi di Controparte_6 appello formulati da e chiedendo il rigetto dell'impugnazione da questa Parte_1 proposta, in quanto infondata, in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 26/02/2025 il Consigliere Istruttore ha formulato una proposta conciliativa, che non è andata a buon fine.
Con ordinanza del 28/05/2025 è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. In occasione di tale udienza, svoltasi in data 28/10/2025, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è infondato. L'appellante ha formulato domanda di risarcimento dei danni per equivalente monetario e domanda di condanna degli appellati del CP_1 [...]
all'esecuzione di opere sui terreni e sulle aree di proprietà e in Controparte_6 custodia degli stessi convenuti. Tale seconda domanda, diversamente da quanto afferma l'appellante, è stata non solo esattamente valutata dal Tribunale per come proposta (non valendo di certo l'espressione usata dal Tribunale quali “quanto all'esecuzione delle opere” pag. 20 sentenza, o “domanda risarcitoria e relativa esecuzione delle opere riparatorie” a pag. 14, determinarne un diverso petitum), ma anche esattamente qualificata, posto che, come anche di recente affermato dalla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 32898/2023) “La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del
13 rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).”.
Trattasi, quindi, di domanda esattamente valutata dal primo giudice per come proposta, oltre che esattamente esaminata nel merito, rilevandone l'infondatezza.
I motivi da 2 a 5 possono essere esaminati congiuntamente fra loro e sono, ad avviso della
Corte, infondati.
In primo luogo, la Corte rileva che il Tribunale ha escluso l'applicabilità alla domanda in origine proposta dalla appellante dell'art. 913 c.c.., e, facendo riferimento Parte_1 al generale principio del neminem laedere, ha ricondotto la stessa nell'ambito del canone generale della responsabilità da fatto illecito, e dunque dell'art. 2043 c.c., o eventualmente
2051 c.c., richiamando quindi i necessari oneri probatori a carico dell'attore ex art. 2697 c.c. inerenti la dimostrazione del danno e del nesso eziologico tra la res o il comportamento imputato alla responsabilità dei convenuti e il danno subito.
Non essendoci impugnazione sulla esclusione della qualificazione della domanda – che in origine effettivamente l'appellante non aveva espressamente indicato – ai sensi dell'art. 913
c.c., ed essendosi quindi formato il giudicato sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, ne consegue che i motivi di appello vanno esaminati alla luce della suddetta qualificazione della causa petendi operata dal Tribunale e degli oneri probatori conseguenti.
Tanto premesso, la Corte condivide, in primo luogo, l'affermazione del Tribunale per cui il
CTU ha escluso la sussistenza e la possibilità di quantificare danni evidenti alla proprietà
(immobile e terreni) univocamente correlabili al deflusso delle acque, e Parte_1 quindi danni di natura patrimoniale. Il CTU ha infatti affermato che “In corrispondenza della proprietà di osta al piede del versante non si sono accertati danni univocamente Pt_1 correlabili alla conduzione dei fondi delle Parti Convenute. Mentre sono certamente possibili situazioni di disagio a causa dello scolo delle acque, almeno in occasione di piogge intense
“(pag. 5, punto 3.5 della CTU in ATP). Ed ancora ha affermato nelle conclusioni che “
Durante i sopralluoghi, concordemente con i CC.TT.PP. non si sono rilevati danni evidenti alla proprietà della Sig.ra univocamente correlabili al deflusso delle acque Pt_1 meteoriche. In particolare, per quanto riguarda la fossa MH si è potuto notare che il tubo
14 di adduzione passa fuori terra e quindi anche il serbatoio non poteva essere adeguatamente interrato neppure prima di subire eventuali azioni di scalzamento da parte delle acque di scolo (Foto n. 10)” (pag. 10 della CTU in ATP). Ha quindi affermato che “Non si ritiene invece possibile una quantificazione oggettiva dei danni” (Pag. 11 della CTU).
Come sempre indicato dal CTU e richiamato dal Tribunale, tali considerazioni sono state ribadite dal CTU in replica alle osservazioni del CT di parte attrice (in sede di ATP), laddove il CTU ha affermato che:
- le fosse MH devono essere completamente interrate su terreno pianeggiante, caratteristiche che non poteva avere quella in oggetto vista la morfologia del terreno e visto che il suo tubo di adduzione passa in superficie, peraltro non è inusuale che i serbatoi di materiali plastici non zavorrati e/o non adeguatamente interrati possano sollevarsi per un effetto di galleggiamento, favorito anche dall'eventuale presenza di materiale drenante al loro intorno;
- il crollo dell'argine del Rio San Siro non può essere attribuito solo all'azione erosiva delle acque di ruscellamento provenienti dal versante, ma anche e soprattutto all'azione delle acque incanalate nel rivo stesso;
- le problematiche riscontrate lungo via dei DO dipendono dal fatto che nella trasformazione da sentiero a strada carrabile non sono state realizzate le necessarie opere di regimazione idraulica;
- in corrispondenza dei terreni di proprietà dell'attrice osti sotto via dei DO ed Pt_1 in fregio alla sponda destra del Rio San Siro, si è rilevato un generale stato d'incuria, con diffusa presenza di vegetazione invasiva ed accumulo di masserizie varie “.
Parte appellante lamenta che il Tribunale non abbia valutato i danni come esposti dall'Ing. nella relazione di parte prodotta da parte attrice unitamente all'atto di citazione e Per_3 che, parimenti, vengono elencati nella narrativa dell'atto citatorio (“Danni superficiali agli intonaci esterni del fabbricato;
Danni superficiali alla scala di accesso alla proprietà; Danni alla parte di proprietà (lato valle dalla mezzeria) della via dei DO;
Danni al serramento in legno a doppio vetro nella zona scalinata che porta al piano inferiore;
Danni alla rete fognaria della proprietà, con scalzamento della fossa imhoff e relative tubazioni;
Danni ai muretti a secco ed alla porzione di strada Via dei DO in proprietà zona a valle Pt_1 della mezzeria); Danneggiamento dei pannelli coibenti presenti ed accatastati sul ciglio strada nelle aree di proprietà Danni per depauperamento e smottamento del Pt_1
15 terreno a valle della via dei DO conseguente a riversamento di acqua e detriti da monte;
Danni alle aree esterne della proprietà per riversamento di detriti e vegetali sulle Pt_1 stesse;
Danni per cattiva fruibilità della via dei DO causata dallo smottamento della stessa, ivi compreso il ricoprimento di essa da parte di detriti fangosi;
· Danni per sradicamento di pregiati castagni e conseguente mancato raccolto stagionale;
Danni alle attività dell'azienda agricola di parte Attrice per mancata fruttificazione di alcune alberature presenti nella proprietà; Danni per la mancata fruibilità, per lunghi periodi, e per il disagio arrecato alla vivibilità dell'unità abitativa di parte Attrice”), e quantificati nell'importo di euro
44.450,00.
Tuttavia questi danni, come si è anticipato, non sono stati accertati dal CTU appositamente nominato nel procedimento per ATP anche al fine, appunto, di accertare e quantificare i danni lamentati dalla ricorrente, di tal chè è in tal senso che deve intendersi l'affermazione del Tribunale censurata da parte dell'appellante per cui la perizia di parte “sembra riproporre considerazioni già superate dal CTU in sede di ATP”. Diversamente da quanto assume l'appellante secondo il quale la perizia dell'Ing. non ripropone considerazioni Per_3 superate dall'esito delle indagini svolte procedimento per ATP essendo stata redatta dopo il deposito della relazione finale del CTU, ad avviso della Corte, l'affermazione del Tribunale in ordine al superamento non va letta certo in senso temporale, bensì nel senso che i danni reclamati dall'originaria attrice già in sede di ATP non sono stati accertati dal CTU, dovendo rimarcarsi che il Tribunale ha condivisibilmente aggiunto che detta perizia di parte (Ing.
contiene comunque valutazioni non sorrette da specifico approfondimento in Per_3 punto nesso di causa, laddove ad esempio a pag. 6 della relazione i danni vengono individuati e quantificati, senza però che tale analisi sembri sorretta dal previo riscontro circa la derivazione causale dai fatti per cui è causa (pag. 21 della sentenza).
La Corte condivide, altresì, il giudizio sulla genericità dei capitoli di prova dedotti (a prescindere dal fatto che non via sia stata un'ordinanza istruttoria sul punto) al fine di provare l'esistenza di tali danni ( e riprodotti nella sentenza impugnata a pag. 21), implicanti giudizi valutativi, e non ammissibili anche alla luce delle conclusioni del CTU di cui si è detto.
Come ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, riproduttiva del contenuto della consulenza tecnica di ufficio, il CTU ha, invece, riconosciuto che lo scolo delle acque da via dei DO alla sottostante proprietà della appellante rappresenta effettivamente Pt_1 una situazione di disagio per la proprietà stessa, in particolare in corrispondenza della porta di ingresso, almeno in occasione di piogge intense. Tale scolo può dipendere – afferma il
16 CTU -, oltreché dalla posizione morfologica della proprietà posta al piede del Pt_1 versante e dalla mancanza di opere di regimazione lungo la stessa via dei DO, anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento nei terreni dei convenuti indotti da opere antropiche. Il CTU ha, quindi, individuato alcune opere necessarie alla eliminazione delle anomalie in base al principio che i proprietari dei fondi topograficamente superiori non possono rendere più gravoso lo scolo delle acque verso i terreni sottostanti, opere poi riesaminate e determinate nella seconda CTU alla luce di quanto nel frattempo era stato eseguito dai resistenti.
Ribadita l'inapplicabilità alla domanda per cui è causa dell'art. 913 c.c. (in particolare del secondo comma), con riferimento ai disagi cui fa riferimento il CTU derivanti dal deflusso delle acque affermandone la plausibilità in occasione di piogge intense, in particolare ove le acque si riversano in corrispondenza della porta di ingresso dell'immobile rileva la Pt_1
Corte che l'originaria attrice ha allegato in citazione effettivamente, come rimarca in appello, che le gravi problematiche denunciate e descritte dal CTU – non integranti per l'attrice meri disagi – pregiudicano il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti.
Parte appellante richiama, quindi, la giurisprudenza della Corte Suprema per cui “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o altro diritto reale, che siano causate dall'altrui fatto dannoso, sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio” ( Cass. Civ. 02.07.2021,
n. 18810; conformi Cass. Civ. 17.12.2019, n. 33439; Cass. Civ. 26.09.2018, n. 22824).
Rileva la Corte che la giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra citata, la quale ha ricondotto tale limitazione della facoltà di godimento nell'ambito del danno conseguenza, ed in particolare nell'ambito dei pregiudizi di natura patrimoniale, in quanto tali suscettibili di valutazione economica, ove si tratti di grave compromissione dei poteri che concretano il contenuto del diritto di proprietà, è stata presa in esame dal primo giudice (cfr. pag. 25 della sentenza), che l'ha citata, concludendo che parte attrice non solo non ne aveva offerto la prova, ma neppure la allegazione.
Tale giudizio è condiviso dalla Corte, posto che parte attrice ha svolto una specifica allegazione solo con riferimento ai danni patrimoniali ai beni di sua proprietà, per così dire materiali, elencati a pag. 11 e segg. della citazione, di cui si è detto che manca la prova.
17 E' vero, come effettivamente affermato dalla parte appellante, che la stessa ha indicato in atto di citazione che le gravi problematiche denunciate ed accertate dal CTU pregiudicano il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti ed ha richiamato nella parte iniziale della narrativa le conclusioni del CTU in ordine alle cause dei gravi fenomeni di tracimazione e sversamento di acqua piovana all'interno della sua proprietà, tuttavia è carente l'allegazione dei pregiudizi subiti dallo scolo delle acque che debbono essere diversi dal fatto in sé, ma incidere concretamente sulle facoltà di godimento del bene in modo apprezzabile e significativo. Il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria richiede l'allegazione (e la dimostrazione) di un ulteriore quid pluris rispetto al danno evento, ossia lo scolo, che consiste nella allegazione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli patite dal proprietario. Nel caso di danno emergente, il proprietario è tenuto ad indicare la concreta possibilità di godimento perduta. Tali allegazioni sono indispensabili, sia per quantificare il danno, sia per consentire alla controparte di dimostrare che il proprietario non ha subito alcun nocumento a seguito dell'evento di danno denunciato. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità provare il fatto contrario e dimostrare l'inesistenza del danno. Tali danni, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non sono stati esplicitati in citazione, e sono stati genericamente descritti nella relazione dell' Ing. il cui contenuto è stato riportato a Per_3 pag. 23 e 24 della sentenza impugnata, tanto più che, come messo in evidenza dal Tribunale con ampia ed esaustiva motivazione, le fotografie ed il video prodotti in causa e allegati alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 sono riferiti (per stessa indicazione di parte attrice) ad un unico episodio, occorso nel gennaio 2021, potendosi, ritenere documentato, come afferma in atto di appello l'appellante, anche quello documentato nelle fotografie di cui alla relazione del geom. del 2019, rimasto comunque imprecisato temporalmente, CP_7 mancando quindi la deduzione probatoria del fatto che episodi analoghi si siano reiterati, eventualmente con quale frequenza, intensità e durata. La carente allegazione, quindi, non trova neppure un supporto probatorio che consenta di delineare una significativa compressione del diritto di proprietà, tenuto conto che effettivamente nel corso delle operazioni peritali nel corso delle operazioni di ATP (protrattesi dal 28.1.2020 al 14.5.2020) non sono stati registrati episodi significativi, e che lo stato dei luoghi sulla base della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice è rimasto tale da circa due decenni.
La Corte condivide, altresì, il giudizio espresso dal Tribunale circa la non ammissibilità del capitolo dedotto di cui al cap 4 di cui alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 per genericità
18 “
4. Vero che, in occasione del verificarsi di eventi piovosi, l'immobile ed i terreni di proprietà della signora ubicati nel Comune di NT GH UR (GE), Via Dei Parte_1
DO, 3 sono interessati da fenomeni di tracimazione e di sversamento di acqua e di fango, così come rappresentati nella documentazione fotografica allegata alla relazione del
Geologo prodotta sub 3 che si rammostra al teste (pagine 9- 13), nelle foto CP_7 contenute nell'allegato 22, nonché nel video contenuto nell'allegato 23 che si rammostrano al teste”)”.
Il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicchè il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. il “danno” in senso giuridico non consiste solo nella lesione d'un diritto, ma esige che da quella lesione sia derivato un concreto pregiudizio. La lesione del diritto di proprietà, quando sia consistita non in una lesione diretta del bene, ma nella perduta possibilità di goderne, può costituire un danno risarcibile soltanto ove il proprietario alleghi e dimostri che la perdita del godimento sia stata “specifica” e “concreta”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Se così non fosse, il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria.
Alla luce di tali principi non può che convenirsi con il primo giudice che detta allegazione è del tutto carente.
Parimenti, quanto al danno non patrimoniale, l'originaria attrice non ha mai dedotto alcuna lesione non patrimoniale risarcibile ex art 2059 c.c., per asserita violazione di valori costituzionalmente protetti, né tantomeno una generica lesione delle proprie abitudini di vita, avendo genericamente allegato, come già sopra affermato che . “contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, la signora ileva che le gravi problematiche accertate nel caso di Pt_1 specie nella regimentazione delle acque non comportano solo meri disagi ma pregiudicano all'attrice il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti”.
19 Pertanto, la semplice richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale contenuta nelle conclusioni e la precisazione di cui alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 di liquidazione equitativa in ragione del fatto che l'area interessata dallo scolo si trova ove ella risiede e dimora quotidianamente non sopperisce alla carenza di allegazione originaria.
Ne consegue che, in assenza della allegazione e della prova dei pregiudizi concretamente subiti e della facoltà di godimento perse neppure può accogliersi la domanda della originaria parte attrice di condanna degli originari convenuti, odierni appellati, all'esecuzione delle opere sui terreni e sulle aree di loro proprietà e custodia che il CTU ha indicato al fine di eliminare il ruscellamento proveniente dai fondi dei predetti e dalla strada di via Dei DO, presupponendo detta domanda la sussistenza di un danno risarcibile, danno per il quale per quanto innanzi detto, con valutazione confermativa delle ampie valutazione del
Tribunale sul punto, vi è carente allegazione .
MOTIVO 6. L'originaria attrice ha chiesto in citazione condanna dei fratelli “alla CP_1 rimozione della tubazione realizzata in assenza di autorizzazione comunale ed installata sotto la porzione del terreno di proprietà dell'attrice” (par. 34 cit.) e “a rimuovere tutta la vegetazione infestante che invade le aree di proprietà dell'attrice” (par. 35 cit., vd. punto 4 della citazione).
Trattasi di domanda del tutto indeterminata, dovendosi altresì valutare che il CTU sia, in fase di ATP e in fase di merito, ha ritenuto opportuno, quanto alla tubazione, di non rimuoverla, trattandosi di intervento utile per la regimazione delle acque, tanto che nella seconda CTU, a seguito di discussione e condivisione con tutto il collegio peritale (Verbale
n. 5), ha ritenuto che per lo scarico della vasca la soluzione tecnicamente più razionale sia quella di utilizzare, fatte tutte le verifiche del caso, il tubo esistente che sottopassa la strada, prolungando poi lo scarico fino al Rio San Siro secondo il percorso più breve, ma in ogni caso in grado di evitare qualsiasi forma di erosione del suolo(pag. 10 CTU). Quanto alla vegetazione infestante, trattasi come già indicato, di domanda indeterminata né provata.
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento.
L'appello va pertanto respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione individuato dal Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
20 definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2021/2024, del
09/07/2024, del Tribunale di Genova, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in Parte_1 favore della parte appellata ed Controparte_1 Parte_2 Parte_3 in favore dell'appellato nella misura di euro 7.000,00 Controparte_6 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per ciascuna parte come costituita;
e nella misura di euro 6.100,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. in favore degli appellati, originari terzi chiamati e CP_2 CP_3 CP_4 anche come eredi di Persona_1
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 30/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2021/2024 del 09/07/2024 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI IN, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, via s.s. Giacomo e Filippo, n. 19/5
APPELLANTE contro
(C.F.: CF , (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
), (C.F.: ), CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Casu e dall'Avv. Daniele Piazza, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Chiavari (GE), Corso Garibaldi, 9/4A
APPELLATI
E contro
(C.F.: ), (C.F.: CP_2 CodiceFiscale_5 CP_3 [...]
) e (C.F.: ), in proprio e quali eredi C.F._6 CP_4 CodiceFiscale_7 del padre rappresentati e difesi dall'Alessio Giulio Cavagnaro, in forza di Persona_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via Assarotti, n. 36/2
APPELLATI
E contro
1 (C.F.: ), in persona del Sindaco, Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Bolia, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in NT GH
UR (GE), piazza Mazzini, n. 46
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, pronunciando nel contraddittorio di tutte le parti, per tutte le ragioni e le causali sovra esposte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 2021/2024 del Tribunale di Genova, Giudice Dott.ssa Valentina
Cingano, procedimento iscritto al N°r.g. 1601/2021, pubblicata in data 09.07.2024 e notificata in data 09.07.2024 ad istanza dell'avv. Eugenio Bolia, difensore del
[...]
(All.ti B-C), previa ogni meglio vista pronuncia, previa, se ritenuta Controparte_6 opportuna, remissione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2) e 3) e la chiamata a chiarimenti del CTU per i motivi esposti e dedotti all'udienza del 10.03.2023:
e del Controparte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in relazione al verificarsi degli eventi di danno per cui è causa meglio Controparte_6 descritti in atti, nonché accertati e descritti dal CTU, ing. , nel procedimento Persona_2 per accertamento tecnico preventivo N°r.g. 12160/2019 e nella relazione depositata nell'odierno giudizio di merito, nonché accertati e descritti dall'ing. nella Persona_3 relazione integrativa prodotta in atti;
2) per effetto di quanto accertato e dichiarato sub 1), accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori Controparte_1 Parte_2 Parte_3
d il all'esecuzione di tutte le rispettive opere
[...] Controparte_6 di propria competenza, meglio descritte dal CTU, ing. , nel corso del Persona_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo N°r.g. 12160/2019 e nella relazione depositata nell'odierno giudizio di merito, nonché accertate e descritte dall'ing.
[...] nella relazione prodotta in atti;
Per_3
3) per effetto di quanto accertato e dichiarato sub 1), accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori Controparte_1 Parte_2 Parte_3 ed il , in via solidale tra loro o nella misura
[...] Controparte_6 meglio ritenuta, al risarcimento in favore della signora ei danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attrice, da quantificare nella somma di euro 44.450,00
2 o nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, da determinare anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali su tutte le voci di danno, da quando dovute fino al saldo;
4) accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori CP_1 ll'esecuzione dei lavori meglio descritti ai punti
[...] Parte_2 Parte_3
34) e 35) dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
5) accertare e dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Comune di
[...]
all'esecuzione dei lavori meglio descritti al punto 36) dell'atto di citazione Controparte_6 introduttivo del primo grado di giudizio;
6) accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti al pagamento in favore della signora del compenso corrisposto dall'attrice al CTU, ing. Parte_1
, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidato nella Persona_2 somma di euro 4.590,00 (oneri accessori compresi) nonché al pagamento del compenso corrisposto dall'attrice al CTP, Geol. , pari ad euro 1.866,60 (oneri accessori CP_7 compresi) oltre al pagamento del compenso corrisposto in favore dell'ing. Persona_3 pari ad euro 522,00 (oneri accessori compresi) oltre gli esborsi sostenuti a tale titolo nel giudizio di merito come documentati nelle fatture allegate alla comparsa conclusionale
(Docc. B-C);
Con vittoria delle spese di lite, esborsi e compensi del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. (Tribunale di Genova N°r.g. 12160/2019) e delle spese di lite, esborsi e compensi di entrambi i gradi di giudizio di merito, oltre spese generali ed oneri accessori come previsti per legge.
Espressamente riproposte al vaglio devolutivo del Giudice del gravame tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni ed istanze proposte in primo grado”.
PER GLI APPELLATI , E Controparte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, e per quanto di sua competenza il Cons. rel.;
1. Nel merito: respingere l'appello dell'attrice, siccome inammissibile e infondato e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2. In ogni caso: respingere tutte le domande dell'attrice rivolte verso i fratelli CP_1 siccome inammissibili e infondate, anche in ragione delle eccezioni svolte in comparsa di risposta di primo grado e riproposte in grado di appello;
occorrendo, dare atto che i fratelli anno eseguito, pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, le opere indicate CP_1
3 al par. 9, pag. 22 della comparsa in appello, al fine di garantire una migliore regimazione delle acque che naturalmente defluiscono verso valle, attraverso il loro fondo;
3. in subordine, ex art. 345 – 346 c.p.c., e occorrendo a titolo di appello incidentale condizionato:
3.1. in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, ai capi 1
– 2 -4 delle conclusioni svolte in citazione, accertare altresì le responsabilità e comunque il contributo causale dei terzi chiamati, ciascuno per gli immobili di sua competenza, come meglio indicato in comparsa di risposta, in merito agli eventi dannosi lamentati dalla parte attrice;
3.2. per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_6 persona del Sindaco pro tempore, a eseguire le opere volte a regolare la regimazione delle acque presso la Via dei DO, indicate dal CTU, in fase di ATP, al par. 4.3, pag. 10, lett.
h) della CTU, e comunque a tutte le opere di sua competenza, che saranno meglio viste e ritenute all'esito della causa di merito;
3.3. per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i Sig.ri CP_2 CP_3 [...]
e in solido tra loro o come meglio ritenuto, a eseguire le opere volte Per_1 CP_4
a regolare la regimazione delle acque presso il fondo di loro proprietà, indicate dal CTU, in fase di ATP, al par. 4.3, pag. 9, lett. a) – b) – c) della CTU, e comunque a tutte le opere di loro competenza, che saranno meglio viste e ritenute all'esito della causa di merito;
3.4. in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, ai capi 1
– 3 -6 delle conclusioni svolte in citazione, accertare altresì le responsabilità e comunque il contributo causale dei terzi chiamati, ciascuno per gli immobili di sua competenza, come meglio indicato in comparsa di risposta, in merito agli eventi dannosi lamentati dalla parte attrice;
3.5. per l'effetto, condannare i terzi chiamati, in solido tra loro o come meglio, a manlevare
e tenere indenni i fratelli da ogni e qualsiasi somma fossero costretti a pagare CP_1 all'attrice;
4. in ogni caso: con vittoria di spese per la fase di appello.
In via istruttoria, gli esponenti, per quanto possa occorrere, richiamano le istanze di prova orale dedotte con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., riproposte con la comparsa di risposta in appello, e qui di seguito ritrascritte. Si chiede pertanto, occorrendo, ove ritenuto necessario, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello di e Parte_1 testi, da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”: 1. “Nel 1989, i Sig.ri , CP_1
e anno acquistato l'edificio a uso abitativo sito a NT GH Pt_2 Parte_3
4 UR, Via dei DO n. 4, e annessi terreni rappresentati in colore verde, nella planimetria all. I bis al doc. all 20, pag. 7, che si rammostra”; 2. “Le foto all. III al doc. 20 (pagg. 13 -14), che si rammostrano, rappresenta il mulino e la vasca di raccolta delle acque, siti sul fondo oggi di proprietà come visibili fino al 2003”; 3. “Nell'anno 2003, i Sig.ri Pt_1 CP_1 hanno realizzato collettore collegato a tubazione interrata, con terminale che emerge presso
e opere di sostegno della strada, al fine di agevolare il deflusso delle acque”; 4. “Il proprietario del fondo sottostante, oggi di proprietà ha preso atto dell'intervento, Pt_1 dichiarando di approvarlo, ritenendolo utile”, 5. Le foto prodotte al doc. 9 – tav. 02 documentazione fotografica, che si rammostra, rappresentano lo stato della proprietà
[...] nell'agosto 2020”; 6. “Su incarico dei fratelli l'impresa edile CP_1 CP_1 CP_8 ha eseguito le opere tutte descritte nella relazione doc. 19, par. 3, pag. 3 -4, che si rammostra”; 7. “L'impresa edile ha eseguito le opere suddette, operando sotto CP_8 la supervisione del Geom. ; 8. “L'impresa edile ha completato i CP_9 CP_8 lavori il 5/10/2021”; 9. “Specificamente, l'impresa ha installato serbatoio da CP_8
1.000 litri, sul quale converge il sistema di acque ruscellanti, che vengono raccolte nel serbatoio e, tramite troppopieno, immesse nel tubo di scarico preesistente, che le convoglia verso il rio sottostante”; 10. “Le foto all. 2 al doc. 19, pag. 24, rappresentano il suddetto serbatoio da 1000 litri (in alto) e il suo scarico (in basso)”; 11. “A seguito dell'intervento eseguito dall'impresa presso la parte orientale del tramite pedonale, le acque CP_8 ruscellanti sono convogliate in tubazione sotterranea”; 12. “La foto all. 3 al doc. 19, pag. 25, che si rammostra, rappresenta la zona di raccolta della acque sul tramite pedonale di levante”; 13. “A seguito dell'intervento eseguito dall'impresa sul lato a ponente CP_8 del tramite pedonale, le acque ruscellanti sono immesse in tubazione sotterranea, che conduce al serbatoio sopra indicato”; 14. “La foto all. 4 al doc. 19, pag. 26 in alto che si rammostra, rappresenta la canaletta posta a ponente per la raccolta delle acque di monte”;
15. “A seguito dell'intervento eseguito dall'impresa le acque ruscellanti della CP_8 parte di valle sono immesse nel tombino a valle della strada, rappresentato nella foto all.4 al doc. 19, pag. 26 in basso, che si rammostra”; 16. “Il giorno 11 ottobre 2021, è stata eseguita verifica del sistema idraulico realizzato dall'impresa svolgendo le CP_8 operazioni descritte nella relazione doc. 19, par. 4, pagg. 4 -5, che si rammostra”; 17. “In tale occasione, è stata immessa acqua corrente, ed effettuata verifica sonora del passaggio nelle condutture indicate nelle foto all. 5, al doc. 19, pag. 27, che si rammostrano”; 18. “In tale occasione, sono è stata immessa acqua corrente nella canaletta indicata nella foto all.
6-1 al doc. 19, pag. 28, che si rammostra. e l'acqua è emersa nel serbatoio, come indicato
5 nella foto all.
6-2 al doc. 19 pag. 28, che si rammostra”; 19. “In tale occasione, le acque raccolte dal recettore rappresentato dalla foto all.
6.3 al doc. 19, pag. 29, che si rammostra, sono confluite nel tombino a valle rappresentato nella foto all.
6.4 al doc. 19, pag. 29, che si rammostra”; 20. “L'11/10/21, alle h. 9,15, è stata immessa acqua in abbondanza nel serbatoio rappresentato nella foto all.
7.1 al doc. 19, pag. 30, che si rammostra, e l'acqua è stata scaricata a valle, presso il Rio sottostante, come indicato nella foto all.
7.2 al doc. 19, pag. 30, che si rammostra”; 21. “Successivamente, al fine di migliorare ulteriormente il sistema di smaltimento delle acque, i fratelli anno fatto eseguire le opere ulteriori CP_1 descritte nella relazione all. 20, par. 3, pag. 4, che si rammostra”; 22. “In particolare, i fratelli anno fatto installare, sul lato orientale, traversa che intercetta le acque ruscellanti CP_1 sulla sede stradale e le immette in una canaletta lunga 13 metri sul lato monte, fino a raggiungere il tombino già esistente”; 23. “Le foto all. VIII-1 alla relazione doc. 20, pag. 23, che si rammostrano, rappresentano la traversa idraulica posizionata (in alto) e il terminale della canaletta che conduce al tombino (in basso)”; 24. “Sul lato occidentale, i fratelli
[...] anno fatto risagomare e approfondire la canaletta di monte preesistente e realizzato CP_1 nuova traversa, che immette le acque nel serbatoio di compensazione”; 25. “La traversa idraulica e la canaletta approfondita e risagomata, posizionate sul lato occidentale, sono rappresentate dalle foto all. VIII-2 alla relazione doc 20, pag. 24, che si rammostrano”; 26.
“A valle del tombino, i fratelli hanno fatto realizzare nuova canaletta, volta al CP_1 drenaggio delle acque di versante, per quanto di competenza, e a indirizzarle nel tombino di valle”; 27. “La nuova canaletta di valle è rappresentata dalle foto all. VIII-3 alla relazione doc. 20, pag. 25, che si rammostrano”; 28. “Dopo l'ottobre 2021, anche a seguito di intense precipitazioni, non si sono più verificati fenomeni di ruscellamento sulla proprietà CP_1
(oppure, ove non sia accettata la formulazione negativa: “Dica il teste se, dopo l'ottobre
2021, anche a seguito di intense precipitazioni, si siano verificati fenomeni di ruscellamento sulla proprietà ). Si indicano a testi i seguenti nominativi:
1. Geom. CP_1 CP_9 con studio a , C.so Matteotti n. 27/4, su tutti i capitoli, da n. 1 a n. Controparte_6
28; 2. res. a Rapallo, Via Mameli 376/3B, sui capitoli da n. 6 a n. 27; 3. Tes_1 CP_10
, res. a Rapallo, sui capitoli da n. 6 a n. 27”.
[...]
PER , E CP_2 CP_4 CP_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- in via preliminare, provvedere, previo assenso delle altre parti in causa, all'estromissione del signor CP_2
6 - nel merito, dichiarare inammissibile o infondato l'appello principale, con conferma integrale della sentenza impugnata;
comunque respingere le domande tutte verso gli scriventi, da chiunque proposte.
Vinte le spese”.
PER L'APPELLATO Controparte_6
“chiede che la Corte di Appello di Genova, previo rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, voglia così giudicare:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_6
.
[...]
Nel merito, anche, ove occorrer possa, a titolo di appello incidentale condizionato:
In via principale: rigettare l'appello; rigettare le domande contro il . Controparte_6
In subordine, in via riconvenzionale: condannare le altre parti in causa al rimborso a favore del di tutte le somme che CP_6 quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, e ogni conseguente spesa, in ragione delle domande del giudizio e dei danni subìti dalla sig.ra Parte_1
In ulteriore subordine: accertare e dichiarare la diminuzione del risarcimento del danno per il
[...]
ex art. 1127 c.c.; Controparte_6 accertare e dichiarare la diversa e minor gradazione della colpa e/o la minor efficienza causale nella determinazione del risarcimento del danno da parte del
[...]
; Controparte_6 accertare e dichiarare la limitazione nella misura di un quinto delle spese di manutenzione del tracciato a carico del CP_6
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre oneri e accessori di Legge (rimborso forfettario, inps, inail) del doppio giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. proposto dinnanzi al Tribunale di Genova, Pt_1
citava in giudizio , e
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo di essere proprietaria dell'unità immobiliare, sita nel Comune di NT
GH UR (GE), Via Dei DO, 3, ubicata in una zona periferica del Comune di
7 NT GH UR (GE) nella valle del Torrente San Siro, circondata da diversi terreni sempre di sua proprietà a monte dei quali erano ubicati terreni di proprietà dei fratelli
[...]
in pessimo stato di manutenzione e nei quali nel passato erano state eseguite opere CP_1 abusive che avevano alterato il deflusso delle acque-, dai quali derivavano fenomeni di tracimazione e sversamento di acqua piovana sulla sua proprietà, con conseguenti danni
(restringimento strada asfaltata, crollo muretto a secco, sollevamento fossa biologica).
chiedeva che mediante CTU fosse accertato che tali sversamenti erano Parte_1 causati da opere edili effettuate dai fratelli dalle mancate manutenzioni dei loro CP_1 terreni.
Si sono costituiti , e , chiedendo di essere autorizzati a Controparte_1 Pt_2 Pt_3 chiamare in causa , e , proprietari di terreno vicino, nonché CP_2 CP_11 CP_4 il . Controparte_6 Controparte_6
Veniva licenziata CTU che poi veniva depositata.
Con successivo atto di citazione, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Genova sia i fratelli ia il , quale soggetto che il CTU CP_1 Controparte_6 aveva individuato quale responsabile della manutenzione della strada denominata Via dei
Gandoli, dai quali derivavano i danni lamentati alla sua proprietà, chiedendo che entrambi fossero condannati all'esecuzione delle opere di loro competenza, come accertate dal CTU, al fine di porre rimedio alla grave situazione di danno accertata nel corso del procedimento di ATP, e al risarcimento di tutti i danni dalla stessa, quantificati in euro 44.450,00. L'attrice chiedeva, inoltre, che fosse rimossa la tubazione realizzata dai fratelli n assenza CP_1 di autorizzazione comunale e che fosse estirpata tutta la vegetazione infestante invadente la sua proprietà; infine chiedeva che il provvedesse alla Controparte_6 ricostruzione degli argini del fiume all'interno dei mappali n. 4, 5 e 6 di sua proprietà, nonché alla realizzazione della scolina per le acque piovane lungo la strada asfaltata, opere individuate dal CTU in sede di ATP.
Si costituivano nel giudizio , , e , preliminarmente Controparte_1 Pt_2 Pt_3 chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa di , , CP_2 CP_3 CP_4
e e instando per l'integrale rigetto delle domande proposte da
[...] Persona_1 Pt_1
. Deducevano che il loro fondo era immutato da oltre venti anni e che non avevano
[...] eseguito alcun intervento significativo di manutenzione. Il CTU aveva individuato solo dei modesti interventi di miglioria che essi si erano dichiarati disponibili ad eseguire.
Deducevano di aver acquistato per usucapione la servitù di scarico a vantaggio del proprio fondo e a carico di quello dell'attrice.
8 Si costituiva nel giudizio il , contestando la propria Controparte_6 legittimazione passiva, instando per l'integrale rigetto della domanda attorea e chiedendo, in subordine, la condanna dei fratelli l rimborso delle spese che sarebbero potute CP_1 derivare dall'accoglimento della domanda dell'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio , e CP_2 CP_3
e , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed instando per Persona_1 CP_4
l'accoglimento della propria domanda di manleva.
Disposta un'integrazione alla CTU diretta ad accertare se i convenuti e i terzi chiamati avessero eseguito dopo il procedimento di ATP gli interventi indicati dal CTU nella relazione peritale depositata nell'ambito di detto procedimento, i singoli soggetti cui erano riferibili le cause della situazione pregiudizievole e la percentuale di responsabilità dei predetti nella determinazione del pregiudizio subito dall'attrice, il Tribunale con la sentenza impugnata rigettava le domande proposte da , condannando la stessa a rifondere le Parte_1 spese di lite alle altre parti in causa e ponendo a suo esclusivo carico le spese di CTU.
Il Tribunale riportava analiticamente gli accertamenti del CTU nella consulenza redatta in sede di ATP, dai quali emergeva che:
- “In corrispondenza della proprietà di posta al piede del versante non si sono Pt_1 accertati danni univocamente correlabili alla conduzione dei fondi delle Parti Convenute.
Mentre sono certamente possibili situazioni di disagio a causa dello scolo delle acque, almeno in occasione di piogge intense (pag. 5, punto 3.5)”. (pag. 14 sentenza);
- “Le cause dei gravi fenomeni di tracimazione e sversamento di acqua piovana all'interno della sua proprietà lamentati dalla ricorrente, dipendono oltreché dalla posizione della proprietà stessa, posta al piede del versante, anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento indotti dalle opere antropiche. (pag. 8, punto 4.2).
“ (pag. 15 sentenza).
- “Il CTU ha quindi individuato gli interventi necessari per porre rimedio alle problematiche lamentate dalla parte ricorrente, finalizzati essenzialmente ad evitare ogni possibile deflusso di acqua nei terreni sottostanti, tranne per quelle che scolano naturalmente senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo (pagg. 6 ss.). “ (pag. 15 sentenza);
-il CTU “ha ribadito, nelle conclusioni, che durante i sopralluoghi, concordemente con i
CC.TT.PP. non si sono rilevati danni evidenti alla proprietà dell'attrice Pt_1 univocamente correlabili al deflusso delle acque meteoriche. In particolare, per quanto riguarda la fossa MH si è potuto notare che il tubo di adduzione passa fuori terra e quindi anche il serbatoio non poteva essere adeguatamente interrato neppure prima di subire
9 eventuali azioni di scalzamento da parte delle acque di scolo (Foto n. 10) (pag. 10).” (pag.
16 sentenza);
- Sono invece plausibili -secondo il CTU- le situazioni di disagio denunciate dalla ricorrente dovute allo scolo delle acque, che in particolare Da Via Dei DO si riversano in corrispondenza della porta d'ingresso dell'immobile di proprietà della ricorrente. Siccome tali situazioni dipendono -oltreché dalla posizione della proprietà stessa, posta al piede del versante- anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento indotti dalle opere antropiche, in base al principio che i proprietari dei fondi topograficamente superiori non possono rendere più gravoso lo scolo delle acque verso i terreni sottostanti, il
CTU ha indicato le opere necessarie ad eliminare tali anomalie. Non ha invece ritenuto possibile una quantificazione oggettiva dei danni (pag. 11).” (pag. 16 sentenza);
- “Il CTU ha invece riconosciuto che lo scolo delle acque da via dei DO alla sottostante proprietà della attrice rappresenta effettivamente una situazione di disagio per la Pt_1 proprietà stessa, e siccome può dipendere, oltreché dalla sua posizione morfologica posta al piede del versante e dalla mancanza di opere di regimazione lungo la stessa via dei
DO, anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento nei terreni dei convenuti, in base al principio che i proprietari dei fondi topograficamente superiori non possono rendere più gravoso lo scolo delle acque verso i terreni sottostanti, sono state indicate le opere che i convenuti stessi dovranno eseguire per eliminare tali anomalie” (pag. 17).
Quindi, il Tribunale affermava che l'attrice non aveva espressamente individuato, nell'ambito della causa petendi, il titolo giuridico per il quale agiva in giudizio, e, esercitando il potere ufficioso del giudice, qualificava le domande proposte ex art. 2043 (o eventualmente ex art. 2051 c.c.) ed ex art. 2058 c.c., quanto all'esecuzione delle opere - escludendo invece l'applicazione dell'art. 913 c.c. mai richiamato dall'attrice che neppure aveva allegato il riferimento all'eventuale connessione fra opere dell'uomo e opere di sistemazione agraria né aveva richiesto alcuna indennità – aggiungendo che ricadeva pertanto su parte attrice l'onere di dimostrare la sussistenza di un danno e del nesso eziologico tra la res o il comportamento imputato alla responsabilità dei convenuti e il danno subito. Il Tribunale riteneva tale onere non assolto dall'attrice, affermando che: il CTU aveva escluso la possibilità di quantificare i danni evidenti alla proprietà dell'attrice come univocamente correlabili al deflusso delle acque;
la prova orale offerta - e non ammessa - era del tutto generica, mentre i danni non patrimoniali non erano sorretti da alcuna allegazione o offerta di prova. Il CTU – proseguiva il Tribunale - aveva rilevato la sussistenza di “disagi” per la
10 proprietà dell'attrice in occasione di eventi piovosi, che tuttavia – neppure allegati in citazione ma solo indicati nella consulenza di parte allegata alla citazione - non erano supportati da adeguata prova da parte dell'attrice. Né parte attrice aveva offerto idonei elementi da valutare in via eventualmente presuntiva ai fini della prova di effettivi pregiudizi o di una concreta possibilità di godimento dell'immobile di sua proprietà eventualmente persa.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , instando per l'integrale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, insistendo nella domanda originariamente proposta, e articolando i seguenti motivi di appello:
1.Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Deduce di aver agito nei confronti dei fratelli del al fine di sentirli condannare CP_1 Controparte_6 Controparte_6 ad eseguire le opere di loro rispettiva competenza, descritte dal CTU all'esito del procedimento di istruzione preventiva e necessarie per eliminare e prevenire il verificarsi dei fenomeni di tracimazione e sversamento dell'acqua piovana che dai terreni dei convenuti dilava nella sua proprietà. Invece – sostiene l'appellante - il Tribunale di Genova ha ritenuto che ella abbia svolto solo domande risarcitorie tra cui una richiesta di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (quanto alla esecuzione delle opere), domanda mai svolta. La domanda, infatti, era diretta ad ottenere la condanna dei fratelli e del CP_1
all'esecuzione di opere sui terreni e sulle aree di loro Controparte_6 Controparte_6 proprietà ed in loro custodia, ossia ad un facere.
2. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erronea ricostruzione del Parte_1 fatto da parte del giudice di primo grado, il quale non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le risultanze della CTU, dalle quali era possibile evincere la sussistenza dei gravi eventi di danno patiti e la loro imputabilità ai convenuti. Ella ha denunciato il verificarsi di sversamenti e tracimazione di acqua all'interno del proprio immobile e dei terreni circostanti, provenienti dai terreni di proprietà dei fratelli DO e dalla strada di via Dei
Gandoli, trasformata dal da sentiero a strada asfaltata Controparte_6 Controparte_6 in assenza di idonei interventi per la corretta regimazione delle acque. Tali denunce avevano trovata conferma nelle due CTU svolte in sede di ATP e di giudizio di merito che richiamava testualmente in più punti.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che ella non avrebbe dimostrato la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali. Ella -sostiene - ha dedotto, richiamando quanto affermato
11 dal CTU, le plausibili le situazioni di disagio dovute allo scolo delle acque, che in particolare
Da Via Dei DO si riversano in corrispondenza della porta d'ingresso dell'immobile di sua proprietà; le gravi problematiche accertate nel caso di specie nella regimazione delle acque non comportano solo meri disagi ma pregiudicano all'attrice il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti, e nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n. 1 , ha poi precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale potrà essere liquidato facendo ricorso ai criteri equitativi tenuto anche in considerazione che nell'area interessata dai suddetti fenomeni di tracimazione e di sversamento di acqua piovana è ubicata la sua abitazione, dove ella risiede e dimora quotidianamente.
4. Con il quarto motivo di appello, lamenta l'errata ricostruzione del fatto da Parte_1 parte del giudice di primo grado in relazione alle domande di condanna delle parti citate in giudizio al risarcimento dei danni patrimoniali. Afferma di aver prodotto una dettagliata relazione a firma Ing. nella quale erano stati descritti tutti i danni riscontrati Persona_3 nell'immobile e nel circostante terreno. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la perizia dell'Ing. non ripropone affatto considerazioni superate dall'esito delle Per_3 indagini svolte nel procedimento di istruzione preventiva dal momento che l'elencazione dei danni cagionati alla proprietà della signora è stata redatta dal professionista Pt_1 incaricato dall'odierna appellante solo dopo il deposito della relazione finale del CTU. Il
Tribunale avrebbe errato nel non ammettere le prove testimoniali proposte dalla stessa, grazie alle quali avrebbe potuto ancora meglio provare la propria ricostruzione della situazione fattuale.
5. Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provati i danni non patrimoniali. Trattandosi, nel caso specifico, di lesione del diritto di proprietà, i relativi danni potevano essere liquidati equitativamente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale. La sussistenza di danni era stata provata con numerose produzioni, video e fotografiche, e avrebbe potuto essere dimostrata anche mediante prove testimoniali, tuttavia, il giudice di primo grado non aveva ammesso queste ultime in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
6. Con il sesto motivo di appello, lamenta la nullità della sentenza per Parte_1 omessa pronuncia relativa alla domanda di “accertare e dichiarare tenuti e conseguente condannare i signori Controparte_1 Parte_2 Parte_3 all'esecuzione dei lavori meglio descritti ai punti 34) e 35) dell'atto di citazione”, ossia la rimozione della tubazione realizzata in assenza di autorizzazione e installata sotto la porzione di terreno di sua proprietà e la rimozione della vegetazione infestante.
12 L'appellante ha avanzato altresì domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sulla quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere in occasione dell'udienza svoltasi in presenza in data 8/01/2025 in ragione della dichiarazione delle parti appellate di non voler mettere in esecuzione la sentenza impugnata.
Si sono costituiti nel giudizio , e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 contestando integralmente l'appello avversario e chiedendone il rigetto e, in subordine, riproponendo la domanda di manleva già avanzata nel giudizio di primo grado verso i terzi chiamati.
Si sono costituiti nel giudizio , e , in proprio e quali CP_2 CP_3 CP_4 eredi di preliminarmente eccependo l'inammissibilità e la manifesta Persona_1 infondatezza dell'avversario gravame ex art. 348-bis c.p.c., e chiedendone l'integrale rigetto nel merito, in quanto infondato.
Si è costituito nel giudizio il , contestando i motivi di Controparte_6 appello formulati da e chiedendo il rigetto dell'impugnazione da questa Parte_1 proposta, in quanto infondata, in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 26/02/2025 il Consigliere Istruttore ha formulato una proposta conciliativa, che non è andata a buon fine.
Con ordinanza del 28/05/2025 è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. In occasione di tale udienza, svoltasi in data 28/10/2025, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è infondato. L'appellante ha formulato domanda di risarcimento dei danni per equivalente monetario e domanda di condanna degli appellati del CP_1 [...]
all'esecuzione di opere sui terreni e sulle aree di proprietà e in Controparte_6 custodia degli stessi convenuti. Tale seconda domanda, diversamente da quanto afferma l'appellante, è stata non solo esattamente valutata dal Tribunale per come proposta (non valendo di certo l'espressione usata dal Tribunale quali “quanto all'esecuzione delle opere” pag. 20 sentenza, o “domanda risarcitoria e relativa esecuzione delle opere riparatorie” a pag. 14, determinarne un diverso petitum), ma anche esattamente qualificata, posto che, come anche di recente affermato dalla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 32898/2023) “La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio e le sue conseguenze integra un'azione di risarcimento in forma specifica, la quale, rappresentando una modalità di reintegrazione dell'interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del
13 rapporto obbligatorio o del dovere di neminem laedere, si distingue sia dall'azione di adempimento (che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inadempiuto o inesattamente adempiuto, e consente di ottenere un provvedimento di condanna del debitore all'esecuzione della medesima prestazione che formava oggetto dello stesso), sia dall'esecuzione in forma specifica di un obbligo di fare (che costituisce lo strumento di attuazione coattiva di un diritto già accertato in sede di cognizione).”.
Trattasi, quindi, di domanda esattamente valutata dal primo giudice per come proposta, oltre che esattamente esaminata nel merito, rilevandone l'infondatezza.
I motivi da 2 a 5 possono essere esaminati congiuntamente fra loro e sono, ad avviso della
Corte, infondati.
In primo luogo, la Corte rileva che il Tribunale ha escluso l'applicabilità alla domanda in origine proposta dalla appellante dell'art. 913 c.c.., e, facendo riferimento Parte_1 al generale principio del neminem laedere, ha ricondotto la stessa nell'ambito del canone generale della responsabilità da fatto illecito, e dunque dell'art. 2043 c.c., o eventualmente
2051 c.c., richiamando quindi i necessari oneri probatori a carico dell'attore ex art. 2697 c.c. inerenti la dimostrazione del danno e del nesso eziologico tra la res o il comportamento imputato alla responsabilità dei convenuti e il danno subito.
Non essendoci impugnazione sulla esclusione della qualificazione della domanda – che in origine effettivamente l'appellante non aveva espressamente indicato – ai sensi dell'art. 913
c.c., ed essendosi quindi formato il giudicato sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, ne consegue che i motivi di appello vanno esaminati alla luce della suddetta qualificazione della causa petendi operata dal Tribunale e degli oneri probatori conseguenti.
Tanto premesso, la Corte condivide, in primo luogo, l'affermazione del Tribunale per cui il
CTU ha escluso la sussistenza e la possibilità di quantificare danni evidenti alla proprietà
(immobile e terreni) univocamente correlabili al deflusso delle acque, e Parte_1 quindi danni di natura patrimoniale. Il CTU ha infatti affermato che “In corrispondenza della proprietà di osta al piede del versante non si sono accertati danni univocamente Pt_1 correlabili alla conduzione dei fondi delle Parti Convenute. Mentre sono certamente possibili situazioni di disagio a causa dello scolo delle acque, almeno in occasione di piogge intense
“(pag. 5, punto 3.5 della CTU in ATP). Ed ancora ha affermato nelle conclusioni che “
Durante i sopralluoghi, concordemente con i CC.TT.PP. non si sono rilevati danni evidenti alla proprietà della Sig.ra univocamente correlabili al deflusso delle acque Pt_1 meteoriche. In particolare, per quanto riguarda la fossa MH si è potuto notare che il tubo
14 di adduzione passa fuori terra e quindi anche il serbatoio non poteva essere adeguatamente interrato neppure prima di subire eventuali azioni di scalzamento da parte delle acque di scolo (Foto n. 10)” (pag. 10 della CTU in ATP). Ha quindi affermato che “Non si ritiene invece possibile una quantificazione oggettiva dei danni” (Pag. 11 della CTU).
Come sempre indicato dal CTU e richiamato dal Tribunale, tali considerazioni sono state ribadite dal CTU in replica alle osservazioni del CT di parte attrice (in sede di ATP), laddove il CTU ha affermato che:
- le fosse MH devono essere completamente interrate su terreno pianeggiante, caratteristiche che non poteva avere quella in oggetto vista la morfologia del terreno e visto che il suo tubo di adduzione passa in superficie, peraltro non è inusuale che i serbatoi di materiali plastici non zavorrati e/o non adeguatamente interrati possano sollevarsi per un effetto di galleggiamento, favorito anche dall'eventuale presenza di materiale drenante al loro intorno;
- il crollo dell'argine del Rio San Siro non può essere attribuito solo all'azione erosiva delle acque di ruscellamento provenienti dal versante, ma anche e soprattutto all'azione delle acque incanalate nel rivo stesso;
- le problematiche riscontrate lungo via dei DO dipendono dal fatto che nella trasformazione da sentiero a strada carrabile non sono state realizzate le necessarie opere di regimazione idraulica;
- in corrispondenza dei terreni di proprietà dell'attrice osti sotto via dei DO ed Pt_1 in fregio alla sponda destra del Rio San Siro, si è rilevato un generale stato d'incuria, con diffusa presenza di vegetazione invasiva ed accumulo di masserizie varie “.
Parte appellante lamenta che il Tribunale non abbia valutato i danni come esposti dall'Ing. nella relazione di parte prodotta da parte attrice unitamente all'atto di citazione e Per_3 che, parimenti, vengono elencati nella narrativa dell'atto citatorio (“Danni superficiali agli intonaci esterni del fabbricato;
Danni superficiali alla scala di accesso alla proprietà; Danni alla parte di proprietà (lato valle dalla mezzeria) della via dei DO;
Danni al serramento in legno a doppio vetro nella zona scalinata che porta al piano inferiore;
Danni alla rete fognaria della proprietà, con scalzamento della fossa imhoff e relative tubazioni;
Danni ai muretti a secco ed alla porzione di strada Via dei DO in proprietà zona a valle Pt_1 della mezzeria); Danneggiamento dei pannelli coibenti presenti ed accatastati sul ciglio strada nelle aree di proprietà Danni per depauperamento e smottamento del Pt_1
15 terreno a valle della via dei DO conseguente a riversamento di acqua e detriti da monte;
Danni alle aree esterne della proprietà per riversamento di detriti e vegetali sulle Pt_1 stesse;
Danni per cattiva fruibilità della via dei DO causata dallo smottamento della stessa, ivi compreso il ricoprimento di essa da parte di detriti fangosi;
· Danni per sradicamento di pregiati castagni e conseguente mancato raccolto stagionale;
Danni alle attività dell'azienda agricola di parte Attrice per mancata fruttificazione di alcune alberature presenti nella proprietà; Danni per la mancata fruibilità, per lunghi periodi, e per il disagio arrecato alla vivibilità dell'unità abitativa di parte Attrice”), e quantificati nell'importo di euro
44.450,00.
Tuttavia questi danni, come si è anticipato, non sono stati accertati dal CTU appositamente nominato nel procedimento per ATP anche al fine, appunto, di accertare e quantificare i danni lamentati dalla ricorrente, di tal chè è in tal senso che deve intendersi l'affermazione del Tribunale censurata da parte dell'appellante per cui la perizia di parte “sembra riproporre considerazioni già superate dal CTU in sede di ATP”. Diversamente da quanto assume l'appellante secondo il quale la perizia dell'Ing. non ripropone considerazioni Per_3 superate dall'esito delle indagini svolte procedimento per ATP essendo stata redatta dopo il deposito della relazione finale del CTU, ad avviso della Corte, l'affermazione del Tribunale in ordine al superamento non va letta certo in senso temporale, bensì nel senso che i danni reclamati dall'originaria attrice già in sede di ATP non sono stati accertati dal CTU, dovendo rimarcarsi che il Tribunale ha condivisibilmente aggiunto che detta perizia di parte (Ing.
contiene comunque valutazioni non sorrette da specifico approfondimento in Per_3 punto nesso di causa, laddove ad esempio a pag. 6 della relazione i danni vengono individuati e quantificati, senza però che tale analisi sembri sorretta dal previo riscontro circa la derivazione causale dai fatti per cui è causa (pag. 21 della sentenza).
La Corte condivide, altresì, il giudizio sulla genericità dei capitoli di prova dedotti (a prescindere dal fatto che non via sia stata un'ordinanza istruttoria sul punto) al fine di provare l'esistenza di tali danni ( e riprodotti nella sentenza impugnata a pag. 21), implicanti giudizi valutativi, e non ammissibili anche alla luce delle conclusioni del CTU di cui si è detto.
Come ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, riproduttiva del contenuto della consulenza tecnica di ufficio, il CTU ha, invece, riconosciuto che lo scolo delle acque da via dei DO alla sottostante proprietà della appellante rappresenta effettivamente Pt_1 una situazione di disagio per la proprietà stessa, in particolare in corrispondenza della porta di ingresso, almeno in occasione di piogge intense. Tale scolo può dipendere – afferma il
16 CTU -, oltreché dalla posizione morfologica della proprietà posta al piede del Pt_1 versante e dalla mancanza di opere di regimazione lungo la stessa via dei DO, anche da alcuni difetti o carenze nella regimazione delle acque di ruscellamento nei terreni dei convenuti indotti da opere antropiche. Il CTU ha, quindi, individuato alcune opere necessarie alla eliminazione delle anomalie in base al principio che i proprietari dei fondi topograficamente superiori non possono rendere più gravoso lo scolo delle acque verso i terreni sottostanti, opere poi riesaminate e determinate nella seconda CTU alla luce di quanto nel frattempo era stato eseguito dai resistenti.
Ribadita l'inapplicabilità alla domanda per cui è causa dell'art. 913 c.c. (in particolare del secondo comma), con riferimento ai disagi cui fa riferimento il CTU derivanti dal deflusso delle acque affermandone la plausibilità in occasione di piogge intense, in particolare ove le acque si riversano in corrispondenza della porta di ingresso dell'immobile rileva la Pt_1
Corte che l'originaria attrice ha allegato in citazione effettivamente, come rimarca in appello, che le gravi problematiche denunciate e descritte dal CTU – non integranti per l'attrice meri disagi – pregiudicano il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti.
Parte appellante richiama, quindi, la giurisprudenza della Corte Suprema per cui “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o altro diritto reale, che siano causate dall'altrui fatto dannoso, sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio” ( Cass. Civ. 02.07.2021,
n. 18810; conformi Cass. Civ. 17.12.2019, n. 33439; Cass. Civ. 26.09.2018, n. 22824).
Rileva la Corte che la giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra citata, la quale ha ricondotto tale limitazione della facoltà di godimento nell'ambito del danno conseguenza, ed in particolare nell'ambito dei pregiudizi di natura patrimoniale, in quanto tali suscettibili di valutazione economica, ove si tratti di grave compromissione dei poteri che concretano il contenuto del diritto di proprietà, è stata presa in esame dal primo giudice (cfr. pag. 25 della sentenza), che l'ha citata, concludendo che parte attrice non solo non ne aveva offerto la prova, ma neppure la allegazione.
Tale giudizio è condiviso dalla Corte, posto che parte attrice ha svolto una specifica allegazione solo con riferimento ai danni patrimoniali ai beni di sua proprietà, per così dire materiali, elencati a pag. 11 e segg. della citazione, di cui si è detto che manca la prova.
17 E' vero, come effettivamente affermato dalla parte appellante, che la stessa ha indicato in atto di citazione che le gravi problematiche denunciate ed accertate dal CTU pregiudicano il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti ed ha richiamato nella parte iniziale della narrativa le conclusioni del CTU in ordine alle cause dei gravi fenomeni di tracimazione e sversamento di acqua piovana all'interno della sua proprietà, tuttavia è carente l'allegazione dei pregiudizi subiti dallo scolo delle acque che debbono essere diversi dal fatto in sé, ma incidere concretamente sulle facoltà di godimento del bene in modo apprezzabile e significativo. Il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria richiede l'allegazione (e la dimostrazione) di un ulteriore quid pluris rispetto al danno evento, ossia lo scolo, che consiste nella allegazione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli patite dal proprietario. Nel caso di danno emergente, il proprietario è tenuto ad indicare la concreta possibilità di godimento perduta. Tali allegazioni sono indispensabili, sia per quantificare il danno, sia per consentire alla controparte di dimostrare che il proprietario non ha subito alcun nocumento a seguito dell'evento di danno denunciato. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità provare il fatto contrario e dimostrare l'inesistenza del danno. Tali danni, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, non sono stati esplicitati in citazione, e sono stati genericamente descritti nella relazione dell' Ing. il cui contenuto è stato riportato a Per_3 pag. 23 e 24 della sentenza impugnata, tanto più che, come messo in evidenza dal Tribunale con ampia ed esaustiva motivazione, le fotografie ed il video prodotti in causa e allegati alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 sono riferiti (per stessa indicazione di parte attrice) ad un unico episodio, occorso nel gennaio 2021, potendosi, ritenere documentato, come afferma in atto di appello l'appellante, anche quello documentato nelle fotografie di cui alla relazione del geom. del 2019, rimasto comunque imprecisato temporalmente, CP_7 mancando quindi la deduzione probatoria del fatto che episodi analoghi si siano reiterati, eventualmente con quale frequenza, intensità e durata. La carente allegazione, quindi, non trova neppure un supporto probatorio che consenta di delineare una significativa compressione del diritto di proprietà, tenuto conto che effettivamente nel corso delle operazioni peritali nel corso delle operazioni di ATP (protrattesi dal 28.1.2020 al 14.5.2020) non sono stati registrati episodi significativi, e che lo stato dei luoghi sulla base della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice è rimasto tale da circa due decenni.
La Corte condivide, altresì, il giudizio espresso dal Tribunale circa la non ammissibilità del capitolo dedotto di cui al cap 4 di cui alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 per genericità
18 “
4. Vero che, in occasione del verificarsi di eventi piovosi, l'immobile ed i terreni di proprietà della signora ubicati nel Comune di NT GH UR (GE), Via Dei Parte_1
DO, 3 sono interessati da fenomeni di tracimazione e di sversamento di acqua e di fango, così come rappresentati nella documentazione fotografica allegata alla relazione del
Geologo prodotta sub 3 che si rammostra al teste (pagine 9- 13), nelle foto CP_7 contenute nell'allegato 22, nonché nel video contenuto nell'allegato 23 che si rammostrano al teste”)”.
Il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicchè il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. il “danno” in senso giuridico non consiste solo nella lesione d'un diritto, ma esige che da quella lesione sia derivato un concreto pregiudizio. La lesione del diritto di proprietà, quando sia consistita non in una lesione diretta del bene, ma nella perduta possibilità di goderne, può costituire un danno risarcibile soltanto ove il proprietario alleghi e dimostri che la perdita del godimento sia stata “specifica” e “concreta”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Se così non fosse, il risarcimento spetterebbe sempre a fronte della denuncia della compressione del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall'ordinamento, senza che si dia possibilità della prova contraria.
Alla luce di tali principi non può che convenirsi con il primo giudice che detta allegazione è del tutto carente.
Parimenti, quanto al danno non patrimoniale, l'originaria attrice non ha mai dedotto alcuna lesione non patrimoniale risarcibile ex art 2059 c.c., per asserita violazione di valori costituzionalmente protetti, né tantomeno una generica lesione delle proprie abitudini di vita, avendo genericamente allegato, come già sopra affermato che . “contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, la signora ileva che le gravi problematiche accertate nel caso di Pt_1 specie nella regimentazione delle acque non comportano solo meri disagi ma pregiudicano all'attrice il godimento ed il regolare utilizzo del proprio immobile e dei terreni circostanti”.
19 Pertanto, la semplice richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale contenuta nelle conclusioni e la precisazione di cui alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 di liquidazione equitativa in ragione del fatto che l'area interessata dallo scolo si trova ove ella risiede e dimora quotidianamente non sopperisce alla carenza di allegazione originaria.
Ne consegue che, in assenza della allegazione e della prova dei pregiudizi concretamente subiti e della facoltà di godimento perse neppure può accogliersi la domanda della originaria parte attrice di condanna degli originari convenuti, odierni appellati, all'esecuzione delle opere sui terreni e sulle aree di loro proprietà e custodia che il CTU ha indicato al fine di eliminare il ruscellamento proveniente dai fondi dei predetti e dalla strada di via Dei DO, presupponendo detta domanda la sussistenza di un danno risarcibile, danno per il quale per quanto innanzi detto, con valutazione confermativa delle ampie valutazione del
Tribunale sul punto, vi è carente allegazione .
MOTIVO 6. L'originaria attrice ha chiesto in citazione condanna dei fratelli “alla CP_1 rimozione della tubazione realizzata in assenza di autorizzazione comunale ed installata sotto la porzione del terreno di proprietà dell'attrice” (par. 34 cit.) e “a rimuovere tutta la vegetazione infestante che invade le aree di proprietà dell'attrice” (par. 35 cit., vd. punto 4 della citazione).
Trattasi di domanda del tutto indeterminata, dovendosi altresì valutare che il CTU sia, in fase di ATP e in fase di merito, ha ritenuto opportuno, quanto alla tubazione, di non rimuoverla, trattandosi di intervento utile per la regimazione delle acque, tanto che nella seconda CTU, a seguito di discussione e condivisione con tutto il collegio peritale (Verbale
n. 5), ha ritenuto che per lo scarico della vasca la soluzione tecnicamente più razionale sia quella di utilizzare, fatte tutte le verifiche del caso, il tubo esistente che sottopassa la strada, prolungando poi lo scarico fino al Rio San Siro secondo il percorso più breve, ma in ogni caso in grado di evitare qualsiasi forma di erosione del suolo(pag. 10 CTU). Quanto alla vegetazione infestante, trattasi come già indicato, di domanda indeterminata né provata.
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento.
L'appello va pertanto respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione individuato dal Tribunale.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
20 definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2021/2024, del
09/07/2024, del Tribunale di Genova, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in Parte_1 favore della parte appellata ed Controparte_1 Parte_2 Parte_3 in favore dell'appellato nella misura di euro 7.000,00 Controparte_6 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per ciascuna parte come costituita;
e nella misura di euro 6.100,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. in favore degli appellati, originari terzi chiamati e CP_2 CP_3 CP_4 anche come eredi di Persona_1
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 30/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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