CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1391 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
), con il patrocinio degli Avv.ti LANDI Parte_1 C.F._1
BE ( ) e RU GO ( elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo Studio dei difensori in PIAZZA GORI 2 SAVIGNANO SUL RUBICONE;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. IACONA FRANCESCA CP_1 C.F._4
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in PIAZZA DEL C.F._5
POPOLO N. 24/2 47521 CESENA;
APPELLATO
Controparte_2
[...] APPELLATA CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 546 del 08-13.07.2020 del Tribunale di Forlì
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via istruttoria, ammettere le prove per testi formulate in sede di seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. da ritenersi ammissibili e rilevanti, qui di seguito trascritte: 8) Dica il teste se la sig.ra sapeva dell'esistenza di un debito tra il sig. Controparte_2
e il sig. 9) Dica il teste se il sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 informava la sig.ra in ordine alla propria situazione patrimoniale e, in particolare, Controparte_2 circa l'esistenza del proprio debito nei confronti del sig. 10) Dica il teste se il sig. CP_1
e la sig.ra vivono in due città diverse e se conosce i rapporti Parte_1 Controparte_2 di frequentazione tra i due;
indicando come testi su tutti i predetti capitoli il signor Testimone_1 e la signora;
nel merito, anche in accoglimento del primo motivo di appello, Testimone_2 respingere la domanda revocatoria formulata dal signor nei confronti del signor CP_1
e della signora ex art. 2901 c.c. relativamente all'atto di Parte_1 Controparte_2 alienazione e di costituzione del diritto di abitazione del 31.07.2013, a rogito del Notaio Dott.ssa
, in San Mauro Pascoli, Rep. N. 282, avente ad oggetto la quota di 800/1000 dei Persona_1 seguenti immobili: - fabbricato ad uso civile abitazione sito in Gatteo (FC), Via Campagnola n. 2, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 9, particella 132, sub. 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., R.C. €. 57,84=; - autorimessa distinta al N.C.E.U. del Comune di Gatteo al foglio 9, particella 132, sub. 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., R.C. €. 57,84; anche per l'effetto, dichiarare l'efficacia del predetto atto nei confronti del signor ed ordinare al CP_1 Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì di procedere alle registrazioni previste ex lege;
sempre per l'effetto, ordinare al signor di restituire le somme ricevute in esecuzione CP_1 della sentenza del Tribunale di Forlì impugnata;
con vittoria di competenze e spese, anche relative alla CTU, dei due gradi di giudizio”.
Parte appellata: preliminarmente dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto, stante la ragionevole probabilità Parte_1 che vengano respinte le domande dispiegate dall'appellante; - dichiarare nel merito inammissibili e comunque rigettare, perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, tutti i motivi di appello proposti da avverso la sentenza 546/2020 resa dal Tribunale di Forlì, Parte_1 pubblicata in data 13.07.2020; per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame, sostituendo e/o correggendo e/o riformando la stessa nella parte (pagina 9, rigo 6, punto 2) in cui per mero errore materiale imputabile all'odierno appellato il fabbricato ad uso di civile abitazione sito in Gatteo (FC), Via Campagnola n. 2, è stato catastalmente identificato con il “Distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 9, particella 13, sub. 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., R.C. €. 57,84=” anziché con il “Distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 9, particella 132, sub 15, piano T-1, cat. A/3, cl. 5, cons. 10,5 vani, R.C. €. 1.111,67=”. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
La Corte
2 Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 546/2020 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di e e dichiarava l'inefficacia nei CP_1 Parte_1 Controparte_2 confronti dell'attore dell'atto di compravendita del 31.07.2013 con il quale il aveva alienato Parte_1 la nuda proprietà della propria abitazione alla , riservandosi il diritto di abitazione;
spese CP_2 secondo soccombenza.
In particolare, il primo giudice, riteneva sussistenti tutti i presupposti per l'azione revocatoria ed in particolare l'eventus damni e la scientia fraudis in capo al , nonché il consilium fraudis del Parte_1 terzo, tenuto conto sia del rapporto di stretta parentela fra le parti (figlio e madre), sia dell'ingente esposizione debitoria del , circostanza che la non poteva ignorare, tanto è vero che Parte_1 CP_2 il debitore aveva già ceduto ai suoi familiari (padre e sorella) le quote della società Edil Rubicone e non era nemmeno in grado di adempiere ai suoi obblighi genitoriali, tant'è che di detta obbligazione se ne facevano carico proprio la e il marito di questa. Pertanto, il Tribunale reputava che CP_2 in capo all'acquirente sussistesse il consilium fraudis e riteneva irrilevante la circostanza che nell'atto fosse indicato un prezzo di poco inferiore al valore della nuda proprietà del bene acquistato, atteso che quel che rendeva ulteriormente sospetto l'atto era la modalità con cui le parti avevano regolato i loro rapporti ed in particolare la circostanza che il venditore si fosse riservato il diritto di abitazione sull'immobile che dunque di fatto era rimasto nel pieno godimento dello stesso.
Proponeva appello che 1) contestava la sussistenza della partecipatio fraudis Parte_1 della madre, la quale, a suo dire, stante il suo basso livello di scolarizzazione, non era in grado di apprezzare le conseguenze dannose dell'atto sui diritti creditori del di cui in sede di CP_1 interrogatorio formale aveva confermato di ignorare persino l'esistenza; 2) censurava la sentenza laddove aveva respinto la richiesta della prova per testi e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedeva CP_1 il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
Osserva il Collegio riguardo al primo motivo di gravame che il credito del è sorto il CP_1
31.12.2008, ovvero in epoca precedente l'atto di disposizione sottoposto a revocatoria, datato
3 31.07.2013 e dunque non rileva la circostanza che la non fosse a conoscenza di quello CP_2 specifico credito, né rileva che quest'ultima non fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori del figlio, atteso che, come da costante insegnamento della SC è sufficiente che detta circostanza fosse agevolmente conoscibile dal terzo, della cui partecipatio fraudis può essere fornita prova anche mediante semplici presunzioni.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in molte occasioni che “Nel caso (…) in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come accaduto nel caso che ci occupa, (…) la prova della partecipatio fraudis del terzo, può essere ricavata da presunzioni semplici
(…) In tal caso l'unica condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata
a quella del debitore, per cui ai fini della valutazione della scientia damni da parte del 3° si richiede che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria ( cfr. per tutte Cass. n. 13265/2024). Ed anche di recente la Corte ha precisato, richiamando peraltro decisioni conformi più risalenti nel tempo, che “ …l'elemento soggettivo (è) integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, del pregiudizio alle ragioni del creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
("consilium fraudis"), ove il credito sia anteriore all'atto dispositivo, come nel caso in questione, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore, rilevante solo ove il credito fosse sorto successivamente alla disposizione (Cass.
27052/2025).
Dunque, il fatto stesso che il abbia proposto alla madre l'acquisto della nuda proprietà del Parte_1 suo immobile, riservandosi il diritto di abitazione, avrebbe dovuto indurre la ad interrogarsi CP_2 sulle ragioni di detta operazione e ad approfondire la questione senza limitarsi ad assecondare il figlio, le cui difficoltà economiche le erano ben note, visto che lei stessa si era assunta l'obbligo di versare alla sua ex nuora il contributo al mantenimento per i nipoti.
Anche qualora fosse vero che la non era consapevole del danno che l'atto arrecava ai CP_2 creditori del figlio, il fatto stesso d'aver preferito di non sapere, la espone, al pari del figlio, a rispondere ex art. 2901 c.c. nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria.
Pertanto, le censure mosse alla decisione di primo grado vanno disattese.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello e le ulteriore doglianze restano assorbite.
4 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia di , definitivamente decidendo: Controparte_2 respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n.1391/2020 del Parte_1
Tribunale di Forlì;
condanna e in solido fra loro a rifondere a Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico della parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1391 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
), con il patrocinio degli Avv.ti LANDI Parte_1 C.F._1
BE ( ) e RU GO ( elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo Studio dei difensori in PIAZZA GORI 2 SAVIGNANO SUL RUBICONE;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. IACONA FRANCESCA CP_1 C.F._4
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in PIAZZA DEL C.F._5
POPOLO N. 24/2 47521 CESENA;
APPELLATO
Controparte_2
[...] APPELLATA CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 546 del 08-13.07.2020 del Tribunale di Forlì
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in via istruttoria, ammettere le prove per testi formulate in sede di seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. da ritenersi ammissibili e rilevanti, qui di seguito trascritte: 8) Dica il teste se la sig.ra sapeva dell'esistenza di un debito tra il sig. Controparte_2
e il sig. 9) Dica il teste se il sig. Parte_1 CP_1 Parte_1 informava la sig.ra in ordine alla propria situazione patrimoniale e, in particolare, Controparte_2 circa l'esistenza del proprio debito nei confronti del sig. 10) Dica il teste se il sig. CP_1
e la sig.ra vivono in due città diverse e se conosce i rapporti Parte_1 Controparte_2 di frequentazione tra i due;
indicando come testi su tutti i predetti capitoli il signor Testimone_1 e la signora;
nel merito, anche in accoglimento del primo motivo di appello, Testimone_2 respingere la domanda revocatoria formulata dal signor nei confronti del signor CP_1
e della signora ex art. 2901 c.c. relativamente all'atto di Parte_1 Controparte_2 alienazione e di costituzione del diritto di abitazione del 31.07.2013, a rogito del Notaio Dott.ssa
, in San Mauro Pascoli, Rep. N. 282, avente ad oggetto la quota di 800/1000 dei Persona_1 seguenti immobili: - fabbricato ad uso civile abitazione sito in Gatteo (FC), Via Campagnola n. 2, distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 9, particella 132, sub. 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., R.C. €. 57,84=; - autorimessa distinta al N.C.E.U. del Comune di Gatteo al foglio 9, particella 132, sub. 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., R.C. €. 57,84; anche per l'effetto, dichiarare l'efficacia del predetto atto nei confronti del signor ed ordinare al CP_1 Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì di procedere alle registrazioni previste ex lege;
sempre per l'effetto, ordinare al signor di restituire le somme ricevute in esecuzione CP_1 della sentenza del Tribunale di Forlì impugnata;
con vittoria di competenze e spese, anche relative alla CTU, dei due gradi di giudizio”.
Parte appellata: preliminarmente dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto, stante la ragionevole probabilità Parte_1 che vengano respinte le domande dispiegate dall'appellante; - dichiarare nel merito inammissibili e comunque rigettare, perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, tutti i motivi di appello proposti da avverso la sentenza 546/2020 resa dal Tribunale di Forlì, Parte_1 pubblicata in data 13.07.2020; per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame, sostituendo e/o correggendo e/o riformando la stessa nella parte (pagina 9, rigo 6, punto 2) in cui per mero errore materiale imputabile all'odierno appellato il fabbricato ad uso di civile abitazione sito in Gatteo (FC), Via Campagnola n. 2, è stato catastalmente identificato con il “Distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 9, particella 13, sub. 16, piano T, cat. C/6, cl. 2, cons. 20 mq., R.C. €. 57,84=” anziché con il “Distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 9, particella 132, sub 15, piano T-1, cat. A/3, cl. 5, cons. 10,5 vani, R.C. €. 1.111,67=”. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
La Corte
2 Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 546/2020 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di e e dichiarava l'inefficacia nei CP_1 Parte_1 Controparte_2 confronti dell'attore dell'atto di compravendita del 31.07.2013 con il quale il aveva alienato Parte_1 la nuda proprietà della propria abitazione alla , riservandosi il diritto di abitazione;
spese CP_2 secondo soccombenza.
In particolare, il primo giudice, riteneva sussistenti tutti i presupposti per l'azione revocatoria ed in particolare l'eventus damni e la scientia fraudis in capo al , nonché il consilium fraudis del Parte_1 terzo, tenuto conto sia del rapporto di stretta parentela fra le parti (figlio e madre), sia dell'ingente esposizione debitoria del , circostanza che la non poteva ignorare, tanto è vero che Parte_1 CP_2 il debitore aveva già ceduto ai suoi familiari (padre e sorella) le quote della società Edil Rubicone e non era nemmeno in grado di adempiere ai suoi obblighi genitoriali, tant'è che di detta obbligazione se ne facevano carico proprio la e il marito di questa. Pertanto, il Tribunale reputava che CP_2 in capo all'acquirente sussistesse il consilium fraudis e riteneva irrilevante la circostanza che nell'atto fosse indicato un prezzo di poco inferiore al valore della nuda proprietà del bene acquistato, atteso che quel che rendeva ulteriormente sospetto l'atto era la modalità con cui le parti avevano regolato i loro rapporti ed in particolare la circostanza che il venditore si fosse riservato il diritto di abitazione sull'immobile che dunque di fatto era rimasto nel pieno godimento dello stesso.
Proponeva appello che 1) contestava la sussistenza della partecipatio fraudis Parte_1 della madre, la quale, a suo dire, stante il suo basso livello di scolarizzazione, non era in grado di apprezzare le conseguenze dannose dell'atto sui diritti creditori del di cui in sede di CP_1 interrogatorio formale aveva confermato di ignorare persino l'esistenza; 2) censurava la sentenza laddove aveva respinto la richiesta della prova per testi e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedeva CP_1 il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
Osserva il Collegio riguardo al primo motivo di gravame che il credito del è sorto il CP_1
31.12.2008, ovvero in epoca precedente l'atto di disposizione sottoposto a revocatoria, datato
3 31.07.2013 e dunque non rileva la circostanza che la non fosse a conoscenza di quello CP_2 specifico credito, né rileva che quest'ultima non fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori del figlio, atteso che, come da costante insegnamento della SC è sufficiente che detta circostanza fosse agevolmente conoscibile dal terzo, della cui partecipatio fraudis può essere fornita prova anche mediante semplici presunzioni.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in molte occasioni che “Nel caso (…) in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, come accaduto nel caso che ci occupa, (…) la prova della partecipatio fraudis del terzo, può essere ricavata da presunzioni semplici
(…) In tal caso l'unica condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata
a quella del debitore, per cui ai fini della valutazione della scientia damni da parte del 3° si richiede che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria ( cfr. per tutte Cass. n. 13265/2024). Ed anche di recente la Corte ha precisato, richiamando peraltro decisioni conformi più risalenti nel tempo, che “ …l'elemento soggettivo (è) integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, del pregiudizio alle ragioni del creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
("consilium fraudis"), ove il credito sia anteriore all'atto dispositivo, come nel caso in questione, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore, rilevante solo ove il credito fosse sorto successivamente alla disposizione (Cass.
27052/2025).
Dunque, il fatto stesso che il abbia proposto alla madre l'acquisto della nuda proprietà del Parte_1 suo immobile, riservandosi il diritto di abitazione, avrebbe dovuto indurre la ad interrogarsi CP_2 sulle ragioni di detta operazione e ad approfondire la questione senza limitarsi ad assecondare il figlio, le cui difficoltà economiche le erano ben note, visto che lei stessa si era assunta l'obbligo di versare alla sua ex nuora il contributo al mantenimento per i nipoti.
Anche qualora fosse vero che la non era consapevole del danno che l'atto arrecava ai CP_2 creditori del figlio, il fatto stesso d'aver preferito di non sapere, la espone, al pari del figlio, a rispondere ex art. 2901 c.c. nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria.
Pertanto, le censure mosse alla decisione di primo grado vanno disattese.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello e le ulteriore doglianze restano assorbite.
4 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia di , definitivamente decidendo: Controparte_2 respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n.1391/2020 del Parte_1
Tribunale di Forlì;
condanna e in solido fra loro a rifondere a Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico della parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
5