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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 86/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. TRESCA MATTEO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-convenuto in riassunzione-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 709/2020 del
26/11/2020.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/09/2025.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 709/2020 questa Corte di Appello ha respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 75/2020 del 05/02/2020 del Tribunale di Pescara, che Parte_1 aveva rigettato la domanda di accertamento del proprio diritto alla percezione dell''indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dal 08/08/2018 fino alla data della rioccupazione, in conseguenza della cessazione, per scadenza del termine, del rapporto di lavoro intercorso con la Primo Settore s.a.s. dal 04/08/2018 al 07/08/2018, e di condanna dell' al relativo CP_1 pagamento, avanzata con ricorso del 25/03/2019.
Questa Corte ha ritenuto che il rapporto di lavoro precedentemente intercorso nel 2018 tra l' e la pur durato più di trenta giorni, era cessato per dimissioni Pt_1 Controparte_2 volontarie non assistite da giusta causa, e la brevità del successivo rapporto di lavoro con la
Primo Settore s.a.s. non consentiva di integrare il requisito della prestazione di più di trenta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, prescritto dall'art. 3 lett. c) d.lgs. n. 22/2015 per l'accesso alla prestazione di disoccupazione.
Avverso detta sentenza l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avanti la S.C. sulla base di un unico motivo, deducendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015, avendo erroneamente questa Corte ritenuto, contrariamente alla lettera della legge ed alla sua ratio di tutela dei lavoratori, che le trenta giornate lavorative, indispensabili per conseguire l'indennità NASpI, debbano essere maturate alle dipendenze dell'ultimo datore di lavoro o di un unico datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3593/2025 del 15/11/2024-12/02/2025, ha accolto il ricorso, ritenendo che: l'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosce l'indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) d.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
il legislatore subordina l'erogazione della
NASpI al requisito descritto e prevede che le trenta giornate si debbano collocare nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
sull'inizio del periodo di disoccupazione il legislatore pone l'accento anche per computare le tredici settimane di contribuzione, stabilendo che tali settimane si debbano situare nei quattro anni antecedenti;
nessun altro presupposto, a tal proposito, è stabilito, ed il dato testuale della legge annette rilievo al solo dato cronologico e richiede che le giornate cadano in un determinato arco temporale, ancorandolo all'inizio del periodo di disoccupazione;
nessuna rilevanza preclusiva ha il fatto che, per integrare le trenta giornate, sia necessario valorizzare il periodo inerente a un diverso rapporto di lavoro e che tale rapporto di lavoro si sia concluso per un evento
(dimissioni volontarie, senza giusta causa), che a rigore non darebbe alcun titolo a reclamare la NASpI, dovendo lo stato di disoccupazione involontaria essere apprezzato rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro che l'ha determinato, fondando il diritto del lavoratore di beneficiare della NASpI;
quel che rileva è, pertanto, esclusivamente che il lavoratore possa vantare trenta giornate di lavoro, riferite agli ultimi dodici mesi che precedono la disoccupazione;
i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 3 c. 1 lett. c-bis) d.lgs. n.
22/2015, introdotto dall'art. 1 c. 171 l. n. 207/2024 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2025 (almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, allorché l'evento di cessazione per dimissioni «sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione) sono inapplicabili ratione temporis alla vicenda controversa, avendo la l. n.
207/2024 evidente portata innovativa.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio a questa Corte di Appello per la decisione della controversia e la regolamentazione delle spese, anche del giudizio di Cassazione, enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella formulazione antecedente alle innovazioni apportate dall'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2025, subordina il riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione, denominata
“Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, al requisito di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, senza richiedere che tali giornate attengano all'ultimo rapporto di lavoro e senza considerare rilevanti, ai fini del perfezionamento del requisito, le giornate di lavoro effettivo riferite a un precedente rapporto di lavoro, risolto per dimissioni volontarie, in difetto di giusta causa».
Con ricorso depositato il 07/04/2025 ha riassunto il giudizio, deducendo la Parte_1 fondatezza della domanda avanzata in primo grado, in base al principio di diritto enunciato dalla S.C., ed ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto.
L' si è costituito in giudizio associandosi, in forza Controparte_1 del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, alla richiesta del ricorrente affiche' venga accertato il diritto al trattamento della NASPI in capo al ricorrente ed il suo diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi dell'indennità NASPI nel periodo dal
08/08/2018 fino alla data della rioccupazione.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'odierno ricorrente è fondata.
In applicazione del principio di diritto formulato dalla S.C. nella citata ordinanza rescindente n. 2593/2025, il riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione cd. NASpI ex art. 3
c. 1 d.lgs. n. 22/2015, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie
(antecedente alle innovazioni apportate dall'art. 1 c. 17 l. n. 207/2024, applicabili solo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2025), è subordinato al requisito dell'avere prestato di più di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, senza richiedere che tali giornate attengano all'ultimo rapporto di lavoro e senza considerare rilevanti, ai fini del perfezionamento del requisito, le giornate di lavoro effettivo riferite a un precedente rapporto di lavoro, risolto per dimissioni volontarie in difetto di giusta causa.
L'odierno ricorrente, il quale ha avanzato all' , in data 28/08/2018, domanda CP_1 amministrativa di riconoscimento di indennità NASpI in conseguenza della cessazione, per scadenza del termine, del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la Primo
Settore s.a.s. dal 04/08/2018 al 07/08/2018, era in possesso sia del requisito di cui alla lett. b) dell'art. 3 c. 1 d.lgs. n. 22/2015, avendo maturato più di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, sia di quello di cui alla lett. c) dell'art. 3 c. 1 d.lgs. stesso, avendo prestato lavoro dipendente per almeno tenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono, come si rileva dal suo estratto contributivo in atti (e come è peraltro pacifico tra le parti).
Egli, inoltre, appunto per effetto della cessazione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato per scadenza del termine era in stato di disoccupazione ex artt. 1 c. 2 lett. c) d.lgs.
n. 181/2000 e 19 d.lgs. n. 150/2015, e detto stato va qualificato involontario, in quanto non dipendente dalla volontà del lavoratore (cfr. Corte Cost. n. 103/1968; Cass. Sez. L. n. 28295 del 04/11/2019 rv. 655604 - 01), sicché, essendo irrilevante la causa di cessazione del rapporto di lavoro per il quale ha maturato il predetto requisito di cui all'art. 3 c. 1 lett. c)
d.lgs. cit., ha diritto alla prestazione di disoccupazione per cui è causa, per la durata e con la decorrenza e misura di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. stesso.
In accoglimento della domanda, va perciò accertato il diritto del ricorrente alla percezione della NASpI a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, con decorrenza dalla domanda amministrativa, in quanto avanzata successivamente al cd. periodo di carenza di cui all'art. 6 c. 2 cit., nella misura e per la durata di cui agli artt. 4 e 5 citt., e l' va per CP_1
l'effetto condannato al pagamento in favore del ricorrente della relativa prestazione.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 709/2020 del
26/11/2020, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente alla percezione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione cd. NASpI ex art. 3 d.lgs. n. 22/2015, a seguito della cessazione, in data 07/08/2018, del rapporto di lavoro intercorso con la Primo Settore s.a.s., con decorrenza dal 28/08/2018; per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della relativa prestazione, per la durata e nella misura di legge;
condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese dell'intero giudizio, CP_1 liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al grado di appello in complessivi €.
1.900,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €.
43,00 per esborsi;
quanto al giudizio di cassazione in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €. 43,00 per esborsi.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. TRESCA MATTEO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-convenuto in riassunzione-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 709/2020 del
26/11/2020.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/09/2025.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 709/2020 questa Corte di Appello ha respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 75/2020 del 05/02/2020 del Tribunale di Pescara, che Parte_1 aveva rigettato la domanda di accertamento del proprio diritto alla percezione dell''indennità di disoccupazione NASpI per il periodo dal 08/08/2018 fino alla data della rioccupazione, in conseguenza della cessazione, per scadenza del termine, del rapporto di lavoro intercorso con la Primo Settore s.a.s. dal 04/08/2018 al 07/08/2018, e di condanna dell' al relativo CP_1 pagamento, avanzata con ricorso del 25/03/2019.
Questa Corte ha ritenuto che il rapporto di lavoro precedentemente intercorso nel 2018 tra l' e la pur durato più di trenta giorni, era cessato per dimissioni Pt_1 Controparte_2 volontarie non assistite da giusta causa, e la brevità del successivo rapporto di lavoro con la
Primo Settore s.a.s. non consentiva di integrare il requisito della prestazione di più di trenta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, prescritto dall'art. 3 lett. c) d.lgs. n. 22/2015 per l'accesso alla prestazione di disoccupazione.
Avverso detta sentenza l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avanti la S.C. sulla base di un unico motivo, deducendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015, avendo erroneamente questa Corte ritenuto, contrariamente alla lettera della legge ed alla sua ratio di tutela dei lavoratori, che le trenta giornate lavorative, indispensabili per conseguire l'indennità NASpI, debbano essere maturate alle dipendenze dell'ultimo datore di lavoro o di un unico datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3593/2025 del 15/11/2024-12/02/2025, ha accolto il ricorso, ritenendo che: l'art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosce l'indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c) d.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
il legislatore subordina l'erogazione della
NASpI al requisito descritto e prevede che le trenta giornate si debbano collocare nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
sull'inizio del periodo di disoccupazione il legislatore pone l'accento anche per computare le tredici settimane di contribuzione, stabilendo che tali settimane si debbano situare nei quattro anni antecedenti;
nessun altro presupposto, a tal proposito, è stabilito, ed il dato testuale della legge annette rilievo al solo dato cronologico e richiede che le giornate cadano in un determinato arco temporale, ancorandolo all'inizio del periodo di disoccupazione;
nessuna rilevanza preclusiva ha il fatto che, per integrare le trenta giornate, sia necessario valorizzare il periodo inerente a un diverso rapporto di lavoro e che tale rapporto di lavoro si sia concluso per un evento
(dimissioni volontarie, senza giusta causa), che a rigore non darebbe alcun titolo a reclamare la NASpI, dovendo lo stato di disoccupazione involontaria essere apprezzato rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro che l'ha determinato, fondando il diritto del lavoratore di beneficiare della NASpI;
quel che rileva è, pertanto, esclusivamente che il lavoratore possa vantare trenta giornate di lavoro, riferite agli ultimi dodici mesi che precedono la disoccupazione;
i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 3 c. 1 lett. c-bis) d.lgs. n.
22/2015, introdotto dall'art. 1 c. 171 l. n. 207/2024 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2025 (almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, allorché l'evento di cessazione per dimissioni «sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione) sono inapplicabili ratione temporis alla vicenda controversa, avendo la l. n.
207/2024 evidente portata innovativa.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio a questa Corte di Appello per la decisione della controversia e la regolamentazione delle spese, anche del giudizio di Cassazione, enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella formulazione antecedente alle innovazioni apportate dall'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2025, subordina il riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione, denominata
“Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, al requisito di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, senza richiedere che tali giornate attengano all'ultimo rapporto di lavoro e senza considerare rilevanti, ai fini del perfezionamento del requisito, le giornate di lavoro effettivo riferite a un precedente rapporto di lavoro, risolto per dimissioni volontarie, in difetto di giusta causa».
Con ricorso depositato il 07/04/2025 ha riassunto il giudizio, deducendo la Parte_1 fondatezza della domanda avanzata in primo grado, in base al principio di diritto enunciato dalla S.C., ed ha quindi chiesto l'accoglimento dell'appello originariamente proposto.
L' si è costituito in giudizio associandosi, in forza Controparte_1 del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, alla richiesta del ricorrente affiche' venga accertato il diritto al trattamento della NASPI in capo al ricorrente ed il suo diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi dell'indennità NASPI nel periodo dal
08/08/2018 fino alla data della rioccupazione.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'odierno ricorrente è fondata.
In applicazione del principio di diritto formulato dalla S.C. nella citata ordinanza rescindente n. 2593/2025, il riconoscimento dell'indennità mensile di disoccupazione cd. NASpI ex art. 3
c. 1 d.lgs. n. 22/2015, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie
(antecedente alle innovazioni apportate dall'art. 1 c. 17 l. n. 207/2024, applicabili solo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2025), è subordinato al requisito dell'avere prestato di più di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, senza richiedere che tali giornate attengano all'ultimo rapporto di lavoro e senza considerare rilevanti, ai fini del perfezionamento del requisito, le giornate di lavoro effettivo riferite a un precedente rapporto di lavoro, risolto per dimissioni volontarie in difetto di giusta causa.
L'odierno ricorrente, il quale ha avanzato all' , in data 28/08/2018, domanda CP_1 amministrativa di riconoscimento di indennità NASpI in conseguenza della cessazione, per scadenza del termine, del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la Primo
Settore s.a.s. dal 04/08/2018 al 07/08/2018, era in possesso sia del requisito di cui alla lett. b) dell'art. 3 c. 1 d.lgs. n. 22/2015, avendo maturato più di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, sia di quello di cui alla lett. c) dell'art. 3 c. 1 d.lgs. stesso, avendo prestato lavoro dipendente per almeno tenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono, come si rileva dal suo estratto contributivo in atti (e come è peraltro pacifico tra le parti).
Egli, inoltre, appunto per effetto della cessazione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato per scadenza del termine era in stato di disoccupazione ex artt. 1 c. 2 lett. c) d.lgs.
n. 181/2000 e 19 d.lgs. n. 150/2015, e detto stato va qualificato involontario, in quanto non dipendente dalla volontà del lavoratore (cfr. Corte Cost. n. 103/1968; Cass. Sez. L. n. 28295 del 04/11/2019 rv. 655604 - 01), sicché, essendo irrilevante la causa di cessazione del rapporto di lavoro per il quale ha maturato il predetto requisito di cui all'art. 3 c. 1 lett. c)
d.lgs. cit., ha diritto alla prestazione di disoccupazione per cui è causa, per la durata e con la decorrenza e misura di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. stesso.
In accoglimento della domanda, va perciò accertato il diritto del ricorrente alla percezione della NASpI a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, con decorrenza dalla domanda amministrativa, in quanto avanzata successivamente al cd. periodo di carenza di cui all'art. 6 c. 2 cit., nella misura e per la durata di cui agli artt. 4 e 5 citt., e l' va per CP_1
l'effetto condannato al pagamento in favore del ricorrente della relativa prestazione.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 709/2020 del
26/11/2020, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente alla percezione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione cd. NASpI ex art. 3 d.lgs. n. 22/2015, a seguito della cessazione, in data 07/08/2018, del rapporto di lavoro intercorso con la Primo Settore s.a.s., con decorrenza dal 28/08/2018; per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della relativa prestazione, per la durata e nella misura di legge;
condanna l' alla refusione in favore del ricorrente delle spese dell'intero giudizio, CP_1 liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
quanto al grado di appello in complessivi €.
1.900,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €.
43,00 per esborsi;
quanto al giudizio di cassazione in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, ed €. 43,00 per esborsi.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -