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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 139/2024 P.U., promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), ivi residente in [...], anche nella qualità di C.F._1
titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Altavilla CP_1
Milicia (Pa) in Contrada S. Onofrio Residence Capraia s.n.c. 90010 (Partita
IVA ) e di ex titolare dell'omonima sitta individuale P.IVA_1 [...]
con sede in Palermo Via E. Hassan n.10 (Partita IVA ), CP_1 P.IVA_2
quest'ultima cessata in data 29.12.2023, rappresentato e difeso dall'avv.
Caterina Graviano Email_1
PROPONENTE
OGGETTO: concordato minore
❖❖❖
Letta la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. C.C.I.I. depositata dal in data 27 maggio 2024, così come modificata ed Parte_1
integrata in data 9 maggio 2025; visto e condiviso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese del
8 aprile 2024 e ritenuta pertanto - per le ragioni ivi esposte e qui richiamate
- la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, commi 2 e 3,
C.C.I.I.; rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75, comma 1, C.C.I.I.; letta la relazione del professionista nominato dall'O.C.C. quale gestore della crisi, dott. contenente le indicazioni e i giudizi di cui Persona_1
all'art. 76, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, C.C.I.I., così come parzialmente modificata ed integrata in data 29 maggio 2025 con atto depositato il 9 giugno 2025; rilevato che la proposta consente al ricorrente di proseguire la propria attività professionale;
visto il decreto di apertura del 8 luglio 2025, pubblicato il successivo 10 luglio 2025, con il quale è stato tra l'altro confermato quale commissario giudiziale l'avv. ; CP_2
vista la relazione sull'esito del voto del commissario giudiziale in data 10 luglio 2025, così come integrata il successivo 12 settembre 2025, trasmessa unitamente alla documentazione relativa all'effettuazione dei prescritti adempimenti;
considerato che
nelle more della formulazione della proposta originaria,
l'unico immobile di proprietà del ricorrente, oggetto di espropriazione immobiliare pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, è stato nelle more aggiudicato alla prima asta tenutasi il 9.4.2024, e che l'aggiudicatario ha già provveduto al versamento del saldo prezzo e il bene è stato allo stesso definitivamente trasferito;
considerato che
il ricorrente ha quindi formulato una proposta parzialmente modificativa della precedente che prevede - a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 386.310,07 – di saldare interamente (e non per il 60%) il creditore ipotecario mediante l'utilizzo delle somme ricavate in sede di esecuzione immobiliare, il 100% dei crediti prededucibili riducendo al 7% (dal 9%) la soddisfazione dei creditori privilegiati e al 5% (invece che il 6%) quella dei creditori chirografari,
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mediante l'apporto parziale di finanza esterna sino alla concorrenza di €
109.733,36 (di cui € 85.245,60 derivanti dalla esecuzione immobiliare); considerato che è previsto il pagamento immediato del creditore ipotecario nonché il pagamento dilazionato degli altri creditori privilegiati e dei creditori chirografari mediante il versamento di 71 rate mensili (e non
122) dell'importo massimo di €. 354,10 in 6 anni (e non 10 anni); considerato che l'art. 79, comma 1, C.C.I.I. dispone: “Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”; precisato che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 79, “in mancanza di comunicazione all'O.C.C. nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”; evidenziato, quindi, che la votazione ha dato il seguente esito, riassunto dal commissario giudiziale nella citata relazione come segue:
“hanno riscontrato la citata PEC nei termini fissati dalla legge (all. n. 3), fornendo parere negativo alla proposta formulata dal Sig. i seguenti CP_1
quattro creditori:
1) – importo complessivo Controparte_3
credito €. 32.224,03 – percentuale voto 10,90;
2) importo credito €. 65.073,54 – Controparte_4
percentuale voto 22,01; 3) - importo credito €. 1.577,16 – CP_5
percentuale voto 0,53;
4) - importo credito €. 114.278,47 – percentuale voto 38,65; CP_6
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che, invece, non hanno riscontrato la citata PEC i seguenti dieci creditori:
1) importo credito €. Controparte_7
31.431,64 – percentuale voto 10,63;
2) Servizio Elettrico Nazionale - importo credito €. 1.881,13 – percentuale voto
0,64;
3) Summer SPV s.r.l. - importo credito €. 22.281,06 – percentuale voto 7,54;
4) Regione - importo credito €. 4.982,96 – percentuale voto Controparte_8
1,69;
5) Summer SPV s.r.l. – importo credito €. 22.281,06 – percentuale voto 7,54;
6) - importo credito €. 2.388,23 – percentuale voto 0,81; Parte_2
7) - importo credito €. 147,04 – percentuale voto 0,05; Controparte_9
8) - importo credito €. 724,15 – percentuale Parte_3
voto 0,24;
9) - importo credito €. 4.129,71 – percentuale voto 1,40; Controparte_10
10) - importo credito €. 8.204,12 – percentuale Controparte_11
voto 2,77;.
che alla luce del disposto contenuto al primo comma dell'art. 79 C.C.I.I., il Contr creditore ipotecario nonché l e l'avvocato Caterina Graviano Parte_4
in quanto soggetti che si prevede siano soddisfatti integralmente, non partecipano al voto;
che la percentuale di voto dei creditori che hanno espresso parere negativo è pari al 72,09%;
che, invece, la percentuale dei creditori che, non fornendo riscontro, hanno tacitamente espresso parere favorevole è pari al 27,91%;
considerato, pertanto, che la proposta concordataria non ha ottenuto la maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto;
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osservato, a questo punto, che l'art. 80, comma 3, secondo periodo, C.C.I.I. dispone: “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata” (cd. “cram down fiscale e contributivo”); rilevato che, nel caso in esame, la norma in questione è certamente suscettibile di applicazione, atteso che una eventuale adesione delle amministrazione finanziaria dissenzienti sarebbe stata decisiva per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, C.C.I.I., tenuto conto che la percentuale di voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assistenziali che hanno espresso parere negativo
è pari complessivamente al 61,19%; considerato che, in ordine al requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, appaiono senz'altro condivisibili le considerazioni svolte nella Relazione particolareggiata del 29 maggio 2025 dal dott. n.q. di a tenore delle quali a Persona_1 CP_12
fronte di un'offerta complessiva di € 109.733,36 ai creditori, e a fronte di beni liquidabili per soli € 4.991,00, attesa l'integrale soddisfazione del creditore ipotecario, si “vede riconosciuto ai creditori pubblici ai fini dell'eventuale necessità di cram down ai sensi dell'art. 80 comma 3, un valore di soddisfazione che la proposta riconosce in caso di omologa agli stessi pari ad euro 15.931,65” (pagg. 27
e 28), “…i quali, con la ristrutturazione del debito odierna, riuscirebbero a recuperare un importo comunque maggiore rispetto all'importo che avrebbero recuperato con la vendita forzata del bene o liquidatoria, ovvero pari a zero”;
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rilevato poi che sul punto il commissario giudiziale, nello stesso senso, si
è espresso (pag. 4, relazione del 10 settembre 2025) affermando che
“nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse rigettare la domanda e dovesse aprirsi la procedura di liquidazione controllata, dagli elementi in possesso dello scrivente è possibile affermare come il patrimonio del Sig. non consentirebbe un maggiore CP_1
soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria, degli enti pubblici e degli enti previdenziali ed assistenziali rispetto a quanto offerto nella proposta di concordato minore;
che, pertanto, a sommesso avviso dello scrivente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 80 C.C.I.I., la proposta di concordato minore formulata dal Sig. appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della CP_1
liquidazione controllata”; considerato che, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all'omologazione del concordato minore proposto da;
Parte_1
evidenziato, da ultimo, che la somma prevista a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'O.C.C. e al commissario giudiziale dovrà essere versata sul conto corrente aperto per il fondo spese e rimanervi accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 81, comma 4, C.C.I.I. dispone: “Terminata l'esecuzione,
l'O.C.C., sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 74-81 C.C.I.I.;
OMOLOGA il concordato minore proposto da ; Parte_1
DISPONE
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che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che la somma prevista nel piano a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'O.C.C. e al commissario giudiziale venga versata sul conto corrente già aperto per il fondo spese e vi rimanga accantonata fino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE che il commissario giudiziale vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il commissario giudiziale:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che il commissario giudiziale curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;
PONE le spese del procedimento a carico del debitore;
DICHIARA la chiusura della procedura;
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MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore, al professionista nominato dall'O.C.C. quale gestore della crisi dott.
[...]
nonché al commissario giudiziale avv. . Per_1 CP_2
Palermo, 24 settembre 2025
IL GIUDICE Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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