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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10479/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10479/2023 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BALZARINI EMANUELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione critta del giorno 13.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal
1 combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21.08.2023 proponeva Parte_2 opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 5186/2022, RG n. 13539/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.12.2022, su ricorso di e notificato, per compiuta giacenza, in data Controparte_1
2.1.2023.
In via preliminare, l'opponente chiedeva la rimessione nei termini per poter accedere ai fascicoli di causa, nonché la sospensione della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, eccepita l'insussistenza del credito azionato in monitorio e chiedeva la revoca e/o la declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del titolo monitorio opposto.
Con decreto in data 8.4.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte.
Si costituiva opponendosi alle predette domande e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
All'udienza in presenza del 13.06.2024 veniva tentata la conciliazione anche alla luce dell'offerta banco iudicis da parte dell'attore della somma di € 34.028,65, a titolo di cauzione e finalizzata ad ottenere la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo e quindi della esecuzione immobiliare n. 461/2023 RG pendente avanti al Tribunale di Bergamo, in data 21.6.2023.
La società convenuta non accettava l'offerta.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini concessi ex art. 189 c.p.c, all'udienza del giorno 11.03.2025, il Giudice la tratteneva in decisione.
§ 3. L'inammissibilità della opposizione tardiva.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della opposizione proposta da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Parte_2
Chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa (Cass. n.
25737/2008).
L'irregolarità della notificazione costituisce l'ipotesi più ricorrente nella prassi e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
In particolare, si è precisato che all'opposizione tardiva sia possibile fare ricorso nelle ipotesi di nullità della notificazione, mentre in caso di mancanza o inesistenza della stessa ci si potrà avvalere del rimedio di cui all'art. 188 disp, att.
c.p.c.
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo, dunque, è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
3 dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. n.14692/2023).
Nella specie, l'attore ha allegato che il decreto ingiuntivo non sarebbe entrato nella sfera della sua conoscenza in quanto, nel periodo in cui gli è stato notificato, non era in casa perché in quei giorni si trovava con l'intera famiglia a Firenze per sottoporre a visite mediche specialistiche il figlio , nato in [...] Persona_1
06.09.2005.
Ebbene, è in atti documentato che la notifica del decreto ingiuntivo ad opera dell'odierna opposta, eseguito a mezzo posta, si perfezionava in data 2.1.2023 per compiuta giacenza in quanto tentata la notifica all'indirizzo di Parte_2 presso il quale non veniva ritirato per “temporanea assenza”, immesso avviso nella cassetta postale, nel termine di 10 giorno dal 22.12.2022, il destinatario non provvedeva a ritirare del plico presso l'ufficio postale di competenza (doc. 2 della produzione di parte convenuta).
Tanto basta a ritenere la regolarità della notifica del titolo monitorio e, dunque,
l'infondatezza dei motivi dedotti a giustificare la tardività dell'opposizione la quale, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Ne discende l'impossibilità di dar luogo all'esame della domanda proposta nel merito con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimanendo essa travolta dal vizio che inficia l'opposizione.
§ 4. Le spese di lite.
Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attore nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 5186/2022, RG n. 13539/2022, già definitivamente esecutivo;
condanna l'attore a rifondere alla società convenuta le spese di lite nella misura di euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 12.04.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10479/2023 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BALZARINI EMANUELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata convenuta Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione critta del giorno 13.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal
1 combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21.08.2023 proponeva Parte_2 opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 5186/2022, RG n. 13539/2022 provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.12.2022, su ricorso di e notificato, per compiuta giacenza, in data Controparte_1
2.1.2023.
In via preliminare, l'opponente chiedeva la rimessione nei termini per poter accedere ai fascicoli di causa, nonché la sospensione della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, eccepita l'insussistenza del credito azionato in monitorio e chiedeva la revoca e/o la declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del titolo monitorio opposto.
Con decreto in data 8.4.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte.
Si costituiva opponendosi alle predette domande e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
All'udienza in presenza del 13.06.2024 veniva tentata la conciliazione anche alla luce dell'offerta banco iudicis da parte dell'attore della somma di € 34.028,65, a titolo di cauzione e finalizzata ad ottenere la sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo e quindi della esecuzione immobiliare n. 461/2023 RG pendente avanti al Tribunale di Bergamo, in data 21.6.2023.
La società convenuta non accettava l'offerta.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini concessi ex art. 189 c.p.c, all'udienza del giorno 11.03.2025, il Giudice la tratteneva in decisione.
§ 3. L'inammissibilità della opposizione tardiva.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della opposizione proposta da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Parte_2
Chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa (Cass. n.
25737/2008).
L'irregolarità della notificazione costituisce l'ipotesi più ricorrente nella prassi e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
In particolare, si è precisato che all'opposizione tardiva sia possibile fare ricorso nelle ipotesi di nullità della notificazione, mentre in caso di mancanza o inesistenza della stessa ci si potrà avvalere del rimedio di cui all'art. 188 disp, att.
c.p.c.
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo, dunque, è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
3 dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. n.14692/2023).
Nella specie, l'attore ha allegato che il decreto ingiuntivo non sarebbe entrato nella sfera della sua conoscenza in quanto, nel periodo in cui gli è stato notificato, non era in casa perché in quei giorni si trovava con l'intera famiglia a Firenze per sottoporre a visite mediche specialistiche il figlio , nato in [...] Persona_1
06.09.2005.
Ebbene, è in atti documentato che la notifica del decreto ingiuntivo ad opera dell'odierna opposta, eseguito a mezzo posta, si perfezionava in data 2.1.2023 per compiuta giacenza in quanto tentata la notifica all'indirizzo di Parte_2 presso il quale non veniva ritirato per “temporanea assenza”, immesso avviso nella cassetta postale, nel termine di 10 giorno dal 22.12.2022, il destinatario non provvedeva a ritirare del plico presso l'ufficio postale di competenza (doc. 2 della produzione di parte convenuta).
Tanto basta a ritenere la regolarità della notifica del titolo monitorio e, dunque,
l'infondatezza dei motivi dedotti a giustificare la tardività dell'opposizione la quale, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Ne discende l'impossibilità di dar luogo all'esame della domanda proposta nel merito con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimanendo essa travolta dal vizio che inficia l'opposizione.
§ 4. Le spese di lite.
Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attore nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 5186/2022, RG n. 13539/2022, già definitivamente esecutivo;
condanna l'attore a rifondere alla società convenuta le spese di lite nella misura di euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 12.04.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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