TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1540
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento questoriale per revoca del divieto di espatrio da parte del GIP

    La Corte ha ritenuto che la misura cautelare del divieto di espatrio è preordinata a garantire la presenza dell'indagato al processo, mentre la revoca del passaporto è finalizzata a garantire l'esecuzione della pena, trattandosi di funzioni distinte.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della CEDU

    La Corte ha ritenuto che la revoca del passaporto è una misura amministrativa con base legale, ragionevole e proporzionata allo scopo di garantire l'effettività dell'espiazione della pena detentiva, in tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, in conformità con l'art. 2 del protocollo 4 della CEDU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1540
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1540
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo