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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15664/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21736/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto plurime cartelle esattoriali, relative a tasse automobilistiche dovute per le annualità dal 2007 al 2010, eccependone la prescrizione.
Si costituiva l'ADER che produceva documentazione realativa alla notifica di atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed inveo, parte resistente ha documentato di aver ritualmente notificato al contribuente, oltre alle cartelle prodromiche, anche ulteriore intimazione di pagamento, con effetti interruttivi del corso della prescrizione.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15664/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259019954645000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21736/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'intimazione di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto plurime cartelle esattoriali, relative a tasse automobilistiche dovute per le annualità dal 2007 al 2010, eccependone la prescrizione.
Si costituiva l'ADER che produceva documentazione realativa alla notifica di atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed inveo, parte resistente ha documentato di aver ritualmente notificato al contribuente, oltre alle cartelle prodromiche, anche ulteriore intimazione di pagamento, con effetti interruttivi del corso della prescrizione.
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.