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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1297/2024
Oggi 25/02/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1297/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Parte_1 C.F._1
Mariano Consentino ( e Fabrizio Email_1
Rizzo ( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Tumbiolo
( .tp.it) giusta Determinazione sindacale Emai_3 Email_4 CP_1 Email_5
n°111/2024 e mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: diritto all'assunzione e risarcimento danni vvv
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
2 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa all'assunzione del ricorrente;
2) rigetta la domanda relativa al risarcimento del danno;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il per: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto all'assunzione con la qualifica di agente di P.M., area Parte_1
degli istruttori, alle dipendenze del con decorrenza dal giorno Controparte_1
18.04.2024.; ➢ Ordinare, in conseguenza, al in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, con sede in , nella via Carmine numero 8, codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 di procedere all'assunzione di nella qualifica di agente di P.M., area degli istruttori;
➢ Parte_1
Per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, con sede Controparte_1
in , nella via Carmine numero 8, codice fiscale , a corrispondere, in Controparte_1 P.IVA_1
favore del ricorrente, il risarcimento del danno calcolato nelle differenze retributive tra il profilo di
agente di P.M., area degli istruttori, e quello di esecutore operativo specializzato, area degli operatori
esperti, nella misura di euro 196,53 mensili ( euro 1.782,73 – 1.586,20 = 196,53), a decorrere dalla
data di messa in mora dell'amministrazione resistente (18.04.2024) sino alla pronuncia di Codesto
On.le Tribunale o, in subordine, al giorno della domanda giudiziale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo. ➢ Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.”.
Il ha resistito ritenendo infondate le domande attoree, Controparte_1
affermando in sede di prima comparizione (17.9.2024) che fosse in fase di completamento la procedura di assunzione.
Con note di trattazione scritta del 6.12.2024 il ha rappresentato e documentato CP_1
che con Determina Dirigenziale del 2° settore n. 2140 del 23/10/2024 (cfr., doc. n. 1) era stata approvata la graduatoria definitiva della procedura di selezione ed il ricorrente, dichiarato vincitore, ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro in data 11/11/2024 (doc. n. 4).
3 Le parti hanno quindi concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale, insistendo il ricorrente per il risarcimento dei danni.
Ciò posto, la cessazione della materia del contendere è una formula di definizione del giudizio che, ancorché non risulti direttamente disciplinata dal codice di rito civile,
costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e “deve essere dichiarata dal Giudice allorquando i contendenti si diano
reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della
situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 26351/2005).
Il Tribunale, con il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere, deve provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ. n. 7847/1994 e n. 2267/1990). Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Occorre dunque osservare che, secondo i Giudici di legittimità: “…in tema di concorsi nel
pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento
terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò
discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per
l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, soggetto al regime di cui all'art. 1218
c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno
salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione,
derivante da causa ad esso non imputabile..” (cfr., Cassazione Sezione Lavoro, ord. n. 28330/2024
nonchè Cass. Sez. L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9807 del
14/06/2012; Cass. Sez. L – Sentenza n. 8476 del 31/03/2017).
4 Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la graduatoria finale è stata approvata con Determina Dirigenziale del 2° settore n. 2140 del 23/10/2024 e il contratto individuale di lavoro è stato sottoscritto tra le parti in data 11/11/2024.
Non si ritiene dunque che il ritardo di appena un mese dall'atto effettivamente conclusivo dell'iter concorsuale possa ritenersi causativo di alcun danno risarcibile.
Da ciò deriva il rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno da ritardata assunzione nonché l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Marsala, 25.2.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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